Una complessa controversia interpretativa sta interessando l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno quando gli asset strumentali vengono acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria. L’Agenzia delle Entrate procede sistematicamente al recupero dell’agevolazione sostenendo la necessità dell’obbligo contrattuale di riscatto, mentre la giurisprudenza di legittimità ribadisce il principio della supremazia normativa rispetto alle indicazioni contenute negli atti amministrativi.
Stanco di leggere? Ascolta l’articolo in formato podcast.
|
1
La posizione dell’amministrazione finanziaria
L’atteggiamento dell’Agenzia delle Entrate si fonda su un’interpretazione rigorosa della circolare 11 aprile 2008 n. 38/E, che aveva chiarito come gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria fossero agevolabili esclusivamente quando i relativi contratti contenessero “l’obbligo di acquisire l’attivo alla scadenza del contratto di locazione”.
Nella prassi applicativa, gli uffici territoriali contestano sistematicamente la fruizione del credito d’imposta laddove i contratti di leasing finanziario prevedano una mera facoltà di riscatto anziché un obbligo. Si tratta di una distinzione che, sebbene apparentemente sottile dal punto di vista contrattuale, assume rilevanza determinante per l’accesso all’agevolazione fiscale.
Inquadramento normativo della disciplina agevolativa
Il credito d’imposta Mezzogiorno, disciplinato dall’articolo 1, comma 99, della legge n. 208/2015, riconosce benefici fiscali alle imprese che effettuano acquisizioni di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni meridionali: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
La formulazione normativa risulta particolarmente significativa quando stabilisce che sono agevolabili gli investimenti “relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie”. L’espressione “anche mediante” suggerisce un’equiparazione sostanziale tra le diverse modalità di acquisizione, senza distinguere tra obblighi e facoltà di riscatto.
Distinzioni contrattuali nel leasing
La materia del leasing presenta notevoli complessità applicative che meritano un approfondimento. Nella casistica professionale si distingue tra:
- Leasing finanziario: configurazione contrattuale nella quale la società di leasing acquisisce il bene (su indicazione dell’utilizzatore) e lo concede in locazione contro corrispettivo periodico. I rischi e benefici della proprietà si trasferiscono sostanzialmente all’utilizzatore. La previsione del diritto di riscatto rappresenta elemento caratterizzante, anche quando configurato come opzione anziché obbligo.
- Leasing operativo: schema contrattuale più semplice, tipicamente riconducibile alla locazione tradizionale, dove il concedente mantiene i rischi e benefici della proprietà. Non prevede riscatto finale e la durata contrattuale è generalmente inferiore alla vita utile del bene.
L’orientamento giurisprudenziale consolidato
La Corte di Cassazione ha sviluppato un orientamento nomofilattico consolidato circa la valenza delle circolari ministeriali in ambito tributario. Con sentenza 31 ottobre 2017 n. 25905, le Sezioni Tributarie hanno ribadito che “le circolari ministeriali in materia tributaria non sono fonte di diritto, e pertanto non possono imporre al contribuente adempimenti non previsti dalla legge”.
Questo principio è stato ulteriormente precisato dalla pronuncia 9 febbraio 2024 n. 3718, secondo cui le circolari ministeriali “non costituiscono fonte di diritti ed obblighi”. Quando il contribuente si conforma a interpretazioni amministrative erronee, è esclusa l’irrogazione di sanzioni e interessi, ma permane l’obbligazione tributaria secondo il principio di tutela dell’affidamento ex articolo 10, comma 2, dello Statuto del contribuente.
Il leading case delle sezioni unite
L’ordinanza delle Sezioni Unite 6 giugno 2024 n. 15886 ha fornito un quadro interpretativo definitivo, stabilendo che “nella materia tributaria le circolari non sono fonti del diritto e che il rapporto giuridico fra Ente impositore e contribuente è regolato interamente dalla legge”.
Le Sezioni Unite hanno precisato che l’Amministrazione non può individuare discrezionalmente “an, quantum, quomodo e quando della prestazione tributaria”, dovendo limitarsi alla “mera attuazione del dictum normativo”. In caso di contenzioso, grava sul giudice “l’enucleazione del corretto significato da attribuire alle disposizioni, senza che abbia rilievo decisivo l’orientamento esegetico dell’Amministrazione”.
Profili applicativi e criticità operative
Nell’esperienza professionale emerge come gli uffici territoriali mantengano posizioni rigorose anche in sede di accertamento con adesione. Il contribuente si trova spesso costretto al contenzioso per far valere principi giurisprudenziali consolidati, con evidenti inefficienze del sistema.
La questione assume particolare rilevanza considerando che il leasing finanziario, per sua natura economica, presuppone il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici della proprietà all’utilizzatore, indipendentemente dalla tecnica contrattuale adottata per il riscatto finale.
Considerazioni de iure condendo
La vicenda evidenzia l’opportunità di un intervento chiarificatore del legislatore o, quantomeno, di un adeguamento della prassi amministrativa ai principi giurisprudenziali consolidati. Il contrasto interpretativo genera incertezza applicativa e contenzioso evitabile, con costi per l’amministrazione e per i contribuenti.
La ratio dell’agevolazione – incentivare gli investimenti produttivi nel Mezzogiorno – suggerirebbe un approccio sostanzialista che valuti l’effettività dell’investimento piuttosto che le modalità tecniche di acquisizione del bene.