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Crediti edilizi inesistenti: autoriciclaggio e sequestro confermati

9 Luglio, 2026

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Una catena di società, crediti fiscali generati da lavori mai eseguiti, bonifici con causali apparentemente lecite e un sequestro fino a circa € 400.000. La Cassazione, con la sentenza n. 25283 depositata il 6 luglio 2026, torna sul tema dei crediti edilizi inesistenti collegati al superbonus 110% e al bonus facciate 90%. Il punto più delicato non riguarda solo la falsità iniziale del credito. Riguarda anche ciò che accade dopo: trasferimenti, bonifici, causali, passaggi tra società e schermature patrimoniali. La decisione conferma il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente, sui beni di una srl e sui beni personali dei legali rappresentanti. La pronuncia resta cautelare, quindi non chiude il giudizio di merito. Però lancia un messaggio netto: quando le operazioni economiche sembrano costruite per rendere meno leggibile la provenienza delle utilità, la tracciabilità bancaria non basta a sterilizzare il rischio di autoriciclaggio.

Il caso deciso dalla Cassazione

La vicenda nasce da un’indagine della Guardia di Finanza su più società riconducibili, secondo l’ipotesi accusatoria, alla stessa persona fisica. Lo schema contestato avrebbe avuto una logica abbastanza chiara: creare crediti d’imposta inesistenti, farli circolare e poi movimentare le utilità attraverso ulteriori passaggi societari.

Alla base vi sarebbero lavori di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico riferibili al superbonus 110% e al bonus facciate 90%. Lavori che, secondo l’accusa, non sarebbero mai stati eseguiti. Da qui la contestazione di una serie di reati: emissione di fatture per operazioni inesistenti, indebita percezione di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio, falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico e profili di responsabilità degli enti.

Il sequestro ha colpito beni fino alla concorrenza di circa € 400.000. In parallelo, nelle ricostruzioni cautelari emerge il trasferimento di crediti per circa € 600.000 da una società a un’altra. Seguono bonifici verso ulteriori società, sempre riconducibili alla medesima area di controllo. Il dato rilevante, per i giudici, non è solo il passaggio del denaro. Conta la funzione di quei passaggi.

Qui sta il cuore della pronuncia. La Cassazione non si limita a guardare la singola operazione bancaria. Valuta il disegno complessivo, la capacità patrimoniale apparente delle società e la coerenza economica delle causali indicate nei bonifici.

Perché i bonifici tracciabili possono dissimulare

La difesa aveva sostenuto una tesi lineare: i trasferimenti di denaro erano solo ripartizioni del profitto tra i soggetti coinvolti. In questa lettura, mancava una vera attività di occultamento. Il denaro era passato su conti correnti, quindi lasciando tracce.

La Cassazione non accoglie questa impostazione. Secondo i giudici, una condotta può avere effetto dissimulatorio anche se non cancella ogni traccia. Basta che renda più difficile l’accertamento della provenienza del denaro o delle altre utilità. Questo passaggio è molto rilevante, perché sposta l’attenzione dalla mera tracciabilità formale alla leggibilità sostanziale dell’operazione.

L’autoriciclaggio, previsto dall’art. 648-ter.1 c.p., richiede che il soggetto impieghi, sostituisca o trasferisca in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative utilità provenienti da un delitto. Serve anche un ostacolo concreto all’identificazione della provenienza delittuosa. Non sempre, quindi, un bonifico integra autoriciclaggio. Ma può farlo quando si inserisce in una struttura artificiosa.

Si consideri una causale come “acconto fornitura materiali”, indicata in un bonifico tra due società. Se non esistono materiali, contratti, ordini, DDT, documentazione di cantiere o capacità operativa reale, quella causale non è neutra. Può diventare un pezzo della schermatura.

La cessione non prova il cantiere

Un secondo profilo riguarda la comunicazione telematica della cessione del credito. Qui la decisione richiama un principio già affermato in materia di bonus facciate: la comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020 non documenta il fatto generatore del credito. Serve, piuttosto, a comunicare la cessione del credito a un soggetto diverso.

La distinzione è sottile, ma pesa molto. La comunicazione di cessione non è, di per sé, un documento equiparabile alla fattura ai fini dell’art. 1, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 74/2000. Non prova che il lavoro sia stato fatto. Non prova che il credito sia nato. Segnala solo che quel credito viene ceduto.

Questo non significa che la comunicazione sia irrilevante in un’indagine. Può essere un elemento del quadro probatorio. Però non va confusa con il documento che rappresenta la prestazione edilizia. La fattura, l’asseverazione, il visto, i SAL e la documentazione tecnica restano il terreno principale su cui si misura la realtà del credito.

Nella prassi, questo punto è spesso sottovalutato. Si pensa che un credito “visibile” nel cassetto fiscale sia automaticamente un credito solido. Non è così. La piattaforma registra una circolazione, non certifica in modo assoluto l’esistenza del presupposto sostanziale.

Il nodo tra 316-ter e truffa aggravata

La vicenda richiama anche un tema più ampio: quale reato si configura quando viene creato un credito fittizio da superbonus o bonus edilizi? La contestazione può muoversi tra indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e reati tributari.

Qui serve cautela. Le Sezioni Unite penali, nel 2026, hanno affrontato il caso della costituzione di un credito d’imposta fittizio in materia di superbonus, ottenuto attraverso fatture per operazioni inesistenti e opzione per sconto in fattura o cessione del credito. L’informazione provvisoria ha ricondotto la condotta agli artt. 640 e 640-bis c.p., ritenendo il reato consumato.

Questo passaggio non elimina automaticamente tutte le contestazioni diverse nei procedimenti già avviati. Tuttavia impedisce una lettura troppo sbrigativa. Non basta scrivere “316-ter” per chiudere il tema. Occorre guardare agli artifici, alla condotta decettiva, al momento di conseguimento dell’utilità e al ruolo della piattaforma di cessione.

La conseguenza pratica è semplice. Negli articoli, nei pareri e nelle difese non conviene presentare l’indebita percezione come unica qualificazione naturale. Dopo l’intervento delle Sezioni Unite, il baricentro si è spostato verso la truffa aggravata, almeno negli schemi con artifici documentali e credito immesso nel circuito della cessione.

Responsabilità 231 e rischio per le società

La pronuncia interessa anche i modelli organizzativi. Quando nella catena compaiono più società, amministratori di diritto, amministratori di fatto e trasferimenti infragruppo anomali, il rischio non resta confinato alle persone fisiche.

Il D.Lgs. 231/2001 può entrare in gioco su più piani. Per i reati tributari rileva l’art. 25-quinquiesdecies. Per riciclaggio e autoriciclaggio rileva l’art. 25-octies. Questa distinzione va tenuta ferma, perché spesso viene compressa in una formula generica: “responsabilità 231”. In realtà cambiano presupposti, sanzioni, controlli interni e aree sensibili.

Area di rischio Condotta tipica Presidio da verificare
Crediti fiscali edilizi Credito generato senza lavori reali Contratti, SAL, asseverazioni, visto, tracciabilità tecnica
Reati tributari Fatture per operazioni inesistenti Controllo fornitori, congruità prestazioni, capacità operativa
Autoriciclaggio Bonifici con causali fittizie o incoerenti Verifica economica delle causali e documentazione sottostante
Responsabilità 231 Vantaggio o interesse della società Modello 231 aggiornato, procedure e controlli effettivi

Il punto non è riempire cartelle di procedure. Il punto è poter dimostrare che qualcuno ha controllato davvero. E che il controllo non si è fermato alla presenza formale di una fattura o di una comunicazione telematizzata.

Esempio pratico con numeri diversi

Una srl edile emette fatture per € 780.000 relative a lavori su più condomìni. I cantieri, però, non risultano avviati. Non ci sono ponteggi, personale impiegato, acquisti coerenti di materiali o relazioni tecniche credibili.

Da quelle fatture nasce un credito fiscale di € 650.000. La società lo cede a un’altra impresa collegata per € 520.000. Subito dopo, la seconda impresa effettua tre bonifici: € 210.000 per “consulenza tecnica”, € 145.000 per “anticipo lavori” e € 80.000 per “servizi amministrativi”. Le società beneficiarie non hanno personale, non hanno struttura e non risultano contratti reali.

In un caso simile, il problema non è soltanto il credito inesistente. Il problema successivo è la circolazione delle utilità. Se le causali servono a costruire una veste lecita a movimenti privi di base economica, il rischio di autoriciclaggio cresce molto.

Naturalmente l’esempio non basta per affermare una responsabilità penale. Servono indagini, prove, dolo, ricostruzione dei rapporti e valutazione del giudice. Ma descrive bene il cambio di prospettiva: non si guarda più solo al bonus. Si guarda alla filiera del denaro.

La prudenza sulla fase cautelare

La sentenza n. 25283/2026 conferma un sequestro. Non è una condanna definitiva. Questo dettaglio non va trattato come una formula di stile, perché cambia il peso della pronuncia.

Nella fase cautelare il giudice valuta esigenze e presupposti diversi rispetto al giudizio di merito. Di conseguenza, la decisione non dimostra da sola la responsabilità penale degli indagati. Mostra però quale tipo di elementi può giustificare un vincolo reale sui beni.

Il punto cieco, qui, è pensare che ogni irregolarità nel bonus edilizio diventi automaticamente autoriciclaggio. Non è così. Servono utilità provenienti da un delitto presupposto e una condotta ulteriore idonea a ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza. Se manca questo secondo livello, il ragionamento si indebolisce.

Allo stesso tempo, sarebbe ingenuo leggere i bonifici tracciabili come una difesa assoluta. Una transazione bancaria può essere trasparente nel mezzo utilizzato e opaca nella sua ragione economica. È lì che la Cassazione concentra l’attenzione.

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