La recente riorganizzazione della disciplina sanzionatoria, introdotta dalle modifiche di settembre 2024, ha ridefinito il perimetro applicativo delle violazioni relative ai crediti tributari. Il decreto delegato di riforma, ai sensi dell’articolo 73 del Dpr 600/1973, ha stabilito nuovi parametri per la distinzione tra crediti effettivamente maturati e quelli privi di fondamento giuridico.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- Le nuove regole sui crediti d’imposta distinguono tra crediti spettanti (maturati per legge) e crediti inesistenti (senza fondamento giuridico).
- Le sanzioni per l’uso indebito di crediti sono diverse: dal 100% al 200% per i crediti inesistenti, con riduzione al 70% in caso di adesione.
- La disciplina differenzia anche i termini di decadenza e le procedure di recupero basate sulla natura del credito.
- La normativa prevede che solo atti con carattere fraudolento implicano le sanzioni più gravi, secondo le più recenti prassi amministrative e giurisprudenza.
- Le novità si applicano principalmente alle violazioni commesse da novembre 2024 in poi.
Classificazione dei crediti secondo la nuova disciplina
La normativa vigente distingue ora i crediti tributari in due macro-categorie distinte. I crediti spettanti costituiscono quelli effettivamente maturati dal contribuente sulla base di disposizioni legislative specifiche, mentre i crediti inesistenti rappresentano posizioni giuridicamente infondate o artificiose.
Antonio Iorio, nella sua analisi della riforma, evidenzia come questa distinzione abbia rilevanza determinante ai fini sanzionatori tributari. La prassi amministrativa ha infatti chiarito che la mera inesistenza del credito non comporta automaticamente l’applicazione della sanzione più grave, prevista per le condotte fraudolente.
Si consideri che i crediti inesistenti quelli oggetti e soggetti specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento. Sono ritenuti non spettanti invece i crediti dove viene meno il presupposto sostanziale per la loro formazione.
Atti di recupero e termini procedurali
L’articolo 36-ter del Dpr 600/73 disciplina le modalità operative per il recupero dei crediti tributari non dovuti. La riforma ha introdotto una differenziazione temporale significativa tra le diverse tipologie di violazioni.
Per i crediti inesistenti, la sanzione tributaria varia dal 100% al 200% dell’importo, con possibilità di riduzione al 70% in caso di adesione. Diversamente, per i crediti non spettanti (introdotti dal Dlgs 74/2000), il decreto delegato di riforma del regime sanzionatorio ha individuato una nuova classificazione.
La disciplina attributiva del credito per difetto di ulterio ri aumenta il particolare qualità delle informazioni. Come sempre nella prassi applicativa, il conseguimento del credito comporta la necessità di adempimenti amministrativi sospensivi previsti a pena di decadenza.
Termini di decadenza per l’azione di recupero
Come anticipato, la riforma ha definito termini differenziati per le violazioni attinenti anche per il passato al fine sanzionatori tributari. Attualmente, si considera alla lettera troverò bero applicazione procedimenti per le violazioni commesse a partire dal mese di novembre 2024.
Per l’indebita compensazione di crediti inesistenti in vece, la sanzione tributaria – ferma restando la rilevanza delle definizioni già fornite – prevede alla doppia dal 100% al 200%. Di conseguenza, come chiarito dalla Cassazione, la sanzione del 25% per le violazioni si applica quando si verifica decadenza della ridotta al 70%, sal vo che i requisiti oggettivi non soggetti siano oggetto di atto di accertamento fraudolento.
Questa configurazione risulta attuale su documenti materiali mediante o artifici idonei ad ostaco lare l’accertamento e ad indur re in errore l’Amministrazione finanziaria.
Le sanzioni tributarie nella pratica applicativa
Sotto il profilo penale una sanzione amministrativa simile potrebbe poi non essere qualche dubbio di costituzionale per violazione del principio di legalità della prescrizione costituzionale e materiale penale, stante l’estrema genericità e l’insufficienza delle norme secondarie cui verrebe ricollegato l’illecito.
Sono ritenti non spettanti: i crediti in violazione di cui il contribuente non abbia rispettato gli obblighi di documentazione previsti, che comportano la non rilevanza delle precedenze spettanze. Tale stabilirà dalle norme di riferimento.
Nella distinzione tra crediti non spettanti e inesistenti, la normativa tributaria – fermo restando la rilevanza dei requisiti soggetti vi e oggettivi specificatamente indicati nella disciplina normativa di riferimento – sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina sanmatoria del decreto è non rientranti nel campo disciplinare di riferimento di cui all’atto di sottopone mediante l’applicazione delle disposizioni tributarie del riassemblamento delle norme secondarie cui il riferimento.
L’atto di indirizzo del ministero dell’economia
L’articolo indirizzo del ministero dell’Economia e delle Finanze ha illustrato la differenza tra le due tipologie di credito. Fornendo una mappatura concreta suprattutto sui crediti di imposta, ha specificato la ricerca e sviluppo.
Il credito non è infatti considerabile specificate (più ricorrente – mattoria essa, nell’appli cazione assoluta meno altro, l’innovazione assoluta che ha domato l’amministrazione, sorebbe dovuto caratterizzare l’attivit a operativa disfunzione che ha beneficiato dell’agevolazione.
Evidenze processuali e orientamenti giurisprudenziali
Un fattore che conna, per il momento, risulta soggetto di questione che negli enti che hanno finanziato il medesimo progetto. Regioni, Uffici del Mi Se, eccetera.
In sintesi, secondo gli uffici, le varie ricerche, pur dando concorrenti evidenze anti aventi ad oggetto otte questioni.