Il decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 125 ha definito l’assetto complessivo delle verifiche sugli enti del terzo settore. Un provvedimento atteso, che disegna responsabilità e modalità operative per oltre l’80% delle organizzazioni presenti nel Registro unico nazionale. Il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre, dà finalmente attuazione agli articoli 93 e 96 del Codice del terzo settore.
Si tratta di un impianto che coinvolge direttamente reti associative nazionali e Centri di servizio per il volontariato, entrambi autorizzabili dal ministero del Lavoro. Non tutti i controlli, però, rientreranno nelle competenze del Runts – una distinzione che occorre chiarire fin da subito.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- Il DM 7 agosto 2025, n. 125, ha ridefinito le regole operative dei controlli sugli enti del terzo settore iscritti al RUNTS.
- I controlli ordinari sono delegabili a reti associative nazionali e CSV, mentre quelli straordinari restano esclusiva degli uffici RUNTS.
- Le verifiche coprono: iscrizione, finalità civiche, adempimenti, utilizzo benefici fiscali e corretto impiego risorse pubbliche.
- L’incaricato deve aver completato formazione specifica o possedere esperienza qualificata; obbligatoria la rotazione dei controlli e assenza di conflitti d’interesse.
- I costi delle verifiche gravano sugli enti controllati e variano da 50 a 500 euro annui, secondo le entrate.
- Il regime semplificato si applica ai “microenti” (entrate fino a 60.000 €): controlli solo su aspetti essenziali.
- Le irregolarità devono essere sanate entro termini precisi, pena l’adozione di provvedimenti.
Il perimetro delle verifiche ordinarie
Secondo quanto previsto dall’articolo 93 del Cts, le verifiche riguardano cinque aree principali. In primo luogo, la sussistenza e permanenza dei requisiti per l’iscrizione al Registro. Poi, il perseguimento effettivo delle finalità civiche e solidaristiche. Terzo aspetto: l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione. Quarto punto, la legittimità nell’utilizzo dei benefici fiscali e del cinque per mille. Infine, il corretto impiego delle risorse pubbliche attribuite.
L’ufficio territoriale del Runts si occupa delle prime tre tipologie di controllo. Le verifiche sui benefici fiscali rimangono invece in capo all’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 94 del Codice. Per quanto riguarda le risorse pubbliche e la conformità delle attività di interesse generale alle norme di settore (come disposto dal comma 4 dell’art. 93), la competenza spetta alle singole amministrazioni per materia.
Chi può effettuare i controlli ordinari
L’articolo 96 del Cts individua criteri e procedure per autorizzare reti associative nazionali e Csv allo svolgimento delle attività di controllo. Si consideri che solo le verifiche ordinarie possono essere delegate a questi soggetti – i controlli straordinari restano di esclusiva pertinenza degli uffici del Runts.
Le reti e i centri di servizio autorizzati potranno verificare sia gli enti a loro convenzionati sia, mediante accordi con altre reti o con gli uffici del Runts, organizzazioni non aderenti. Al 1° settembre 2025, il Registro contava 137.347 iscritti: 63.901 associazioni di promozione sociale, 38.587 organizzazioni di volontariato, 21.964 imprese sociali, 12.268 altri enti del terzo settore, oltre a 384 enti filantropici, 182 società di mutuo soccorso e 61 reti.
Requisiti professionali per chi controlla
L’articolo 8 del decreto stabilisce che i soggetti incaricati dei controlli devono possedere una preparazione specifica. Tre le possibilità alternative:
- I. Aver completato un corso di formazione di almeno 40 ore, con prova finale superata, organizzato dai soggetti autorizzati o dagli ordini professionali (anche congiuntamente).
- II. Disporre di esperienza almeno triennale in revisione, controllo di gestione o consulenza a enti del terzo settore.
- III. Essere revisore legale oppure iscritto all’albo dei commercialisti, degli avvocati, dei consulenti del lavoro, o essere professore universitario in discipline economico-giuridiche.
Per il primo anno, secondo l’articolo 21, il ministero del Lavoro potrà organizzare direttamente i corsi formativi, collaborando con regioni, province autonome e associazioni rappresentative degli enti e dei Csv.
Programmazione triennale e rotazione
Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun soggetto responsabile deve definire il piano dei controlli ordinari per il triennio successivo. Occorre prestare attenzione a un vincolo importante: lo stesso controllore non può essere incaricato di più di tre procedure successive sullo stesso ente. Una regola che mira a garantire indipendenza e obiettività nelle verifiche.
I soggetti delegati – quando non siano dipendenti pubblici – sono considerati incaricati di pubblico servizio ai sensi dell’articolo 9. Devono operare con professionalità e diligenza, in totale assenza di conflitti di interesse. Rispondono delle proprie attestazioni e sono tenuti al segreto d’ufficio su fatti e documenti acquisiti durante l’attività.
Cause ostative e incompatibilità
Non possono svolgere verifiche coloro che si trovino nelle situazioni previste dall’articolo 2382 del codice civile: interdizione, inabilitazione, fallimento o condanne che comportino interdizione dai pubblici uffici. Allo stesso modo, trovano applicazione le incompatibilità dell’articolo 2399 c.c.
In particolare, sono esclusi dai controlli i soggetti legati all’ente verificato (o a enti/società che lo controllano o ne sono controllate) da:
- Rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con gli amministratori.
- Rapporti di lavoro subordinato o collaborazione continuativa retribuita.
- Altri rapporti patrimoniali che possano comprometterne l’indipendenza.
L’ufficio generale del ministero del Lavoro, presso cui è istituito l’ufficio statale del Runts, può sempre revocare l’autorizzazione. Ciò accade quando il soggetto delegato perda i requisiti di legge, quando si accertino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei controlli, oppure quando emerga la sua non idoneità a svolgere efficacemente l’attività di verifica.
Ambito applicativo: chi viene controllato
Le verifiche riguardano associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, enti del terzo settore generici, enti filantropici e reti associative. Rimangono fuori dal perimetro le imprese sociali e le società di mutuo soccorso, sottoposte rispettivamente al controllo del ministero del Lavoro e del ministero delle Imprese.
Il costo delle verifiche grava direttamente sugli enti controllati. Il pagamento avviene in parte come acconto e in parte a saldo, direttamente ai soggetti delegati.
Decorrenza dei termini e prima applicazione
Il termine per il primo controllo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione al Runts. Un ente registrato nel 2023 dovrebbe essere verificato entro il 31 dicembre 2026. Tuttavia, l’articolo 21 prevede che in sede di prima applicazione il termine decorrerà da una data stabilita con decreto direttoriale, atteso per i primi mesi del 2026.
Tale decreto consentirà agli enti interessati di richiedere al Runts l’autorizzazione a effettuare controlli (dimostrando i requisiti) e di formare eventualmente i soggetti delegati alle verifiche.
Costi parametrati alle dimensioni dell’ente
Il decreto stabilisce un contributo annuale che varia in base alle entrate complessive:
- Fino a 60.000 euro: 50 euro
- Da 60.000,01 a 300.000 euro: 100 euro
- Da 300.000,01 a 1.000.000 euro: 250 euro
- Oltre 1.000.000,00 euro: 500 euro
Nella prassi applicativa, questi importi dovrebbero coprire i costi organizzativi base, mentre verifiche più complesse potrebbero richiedere integrazioni.
Cosa verificano i controllori: le 17 aree di controllo ordinario
L’articolo 11 dettaglia gli ambiti delle verifiche ordinarie. Innanzitutto, la compatibilità della forma giuridica con la qualifica di Ets e la relativa sezione di iscrizione. Si controlla che l’ente non rientri tra i soggetti esclusi secondo l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 117/2017.
Per le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato, occorre verificare la presenza del numero minimo di associati. Gli atti costitutivi e gli statuti devono presentare le previsioni dell’articolo 21 del Codice: attività di cui all’art. 5, assenza dello scopo di lucro, finalità civiche e solidaristiche, patrimonio minimo, norme su ordinamento e rappresentanza, diritti e obblighi degli associati. Questa verifica non si applica agli enti che abbiano adottato gli statuti tipo.
Si deve accertare che l’ente abbia effettivamente svolto attività di interesse generale in via prevalente, coerentemente con la qualifica acquisita e con quanto previsto dallo statuto. Nel caso di esercizio di attività diverse, esse devono rispettare le disposizioni statutarie ed essere svolte in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.
Nell’ambito della raccolta fondi, vanno rispettate le relative linee guida. Le regole sulla non distribuzione degli utili, anche indiretta, previste dall’articolo 8 del Cts, costituiscono un altro punto di controllo fondamentale.
I bilanci devono essere redatti e depositati conformemente all’articolo 13 del Cts e alle relative disposizioni attuative. Quando obbligatorio per legge (imprese sociali ed enti con oltre un milione di euro di entrate), il bilancio sociale deve essere redatto, depositato e pubblicato secondo l’articolo 14 del Codice.
La corretta tenuta dei libri sociali obbligatori rappresenta un ulteriore aspetto: libro degli associati, libro delle assemblee, libro del consiglio di amministrazione, libro dell’organo di controllo.
Per gli enti con entrate superiori a 100.000 euro annui, si verifica la pubblicazione sul sito dell’ente (o sul sito della rete associativa) degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi erogati a organi di amministrazione e controllo, dirigenti e associati.
Il rispetto dell’articolo 17 del Cts in tema di volontariato è essenziale: il registro dei volontari deve essere correttamente tenuto e l’obbligo assicurativo nei loro confronti deve risultare adempiuto. Si controlla anche il corretto rapporto tra volontari e lavoratori (o, per le Aps, tra volontari e associati).
Il patrimonio degli enti con personalità giuridica non deve essere inferiore di oltre un terzo rispetto al patrimonio minimo. Gli organi sociali (consiglio di amministrazione, organo di controllo) devono essere nominati e composti seguendo legge e statuto.
Le comunicazioni al Runts devono essere tempestive: cambiamenti negli organi sociali e relativi poteri, modifiche statutarie, variazioni nelle attività svolte, dichiarazione di accreditamento per il cinque per mille, deposito dei bilanci. Si verifica infine l’assenza di cause di scioglimento o estinzione dell’ente.
Modalità operative: documentale o in loco
L’articolo 12 chiarisce che le verifiche ordinarie avvengono normalmente attraverso accertamenti documentali. Si fa riferimento ai documenti depositati nel Runts e ad altri dati richiesti all’ente. Le comunicazioni tra ente controllato e soggetto incaricato avvengono esclusivamente via PEC.
Questa modalità non esclude, però, che quando dagli accertamenti documentali emerga la necessità di approfondimenti, il controllore possa effettuare visite nella sede legale o in altri luoghi dove si svolge l’attività. È possibile anche la collaborazione con altre pubbliche amministrazioni.
Le visite in loco devono svolgersi alla presenza del legale rappresentante dell’ente o di un associato/amministratore appositamente delegato, nel rispetto del contraddittorio. Durante il primo accesso, il controllore può sigillare i libri sociali per impedirne alterazioni o manomissioni.
Nei sopralluoghi è prevista la possibilità di sentire non solo il rappresentante dell’ente ma anche soci, dipendenti ed eventuali terzi interessati, verbalizzando le notizie acquisite.
Esiti delle verifiche e follow-up
Se non emergono irregolarità, secondo l’articolo 13 il soggetto delegato emette un verbale senza rilievi, trasmesso all’ente via PEC. L’attestazione di avvenuto controllo viene pubblicata nel portale del Runts.
Quando dal controllo emergano irregolarità sanabili, il controllore invita l’ente a regolarizzarle. Fornisce le istruzioni necessarie e concede un termine tra 30 e 90 giorni. Della regolarizzazione il controllore dà atto nella relativa verbalizzazione.
In caso di mancata regolarizzazione o di irregolarità non sanabili, il soggetto incaricato emette un verbale con proposta motivata (non vincolante per il Runts) per l’adozione dei provvedimenti conseguenti. La gravità della violazione e la mancata sanazione influiscono sulla determinazione delle misure da adottare.
Il numero e gli esiti delle revisioni periodiche confluiscono in una relazione periodica sull’attività svolta: controlli avviati, controlli conclusi, esiti, criticità emerse e soluzioni proposte per il loro superamento.
Verifiche straordinarie: competenza esclusiva del Runts
I controlli straordinari vengono effettuati solo dagli uffici del Runts. Si basano su esigenze di approfondimento derivanti dagli esiti dei controlli ordinari oppure quando l’ufficio lo ritenga opportuno per atti o fatti rilevanti, anche su segnalazione di altre amministrazioni.
L’atto che dispone il controllo straordinario deve indicare le motivazioni e l’oggetto della verifica, specificando se avrà carattere generale o riguarderà uno o più aspetti specifici tra quelli relativi alle verifiche ordinarie, o ancora la regolare fruizione del Social Bonus.
Anche i controlli straordinari si basano sui documenti depositati presso il Registro e su altri eventualmente richiesti. L’articolo 16 prevede che, qualora dagli accertamenti documentali emerga la necessità di approfondimenti, il soggetto incaricato possa effettuare visite e ispezioni. È possibile richiedere la collaborazione di altre pubbliche amministrazioni (per esempio i comuni).
Verifiche specifiche per le fondazioni
Negli enti fondazionali, oltre ai controlli ordinari e agli ulteriori controlli previsti dall’articolo 10, i soggetti delegati devono accertare che lo scopo dell’ente non sia diventato impossibile da realizzare. Occorre verificare che non siano state assunte delibere contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume. Si controlla inoltre che gli amministratori non abbiano agito in difformità dallo statuto, dallo scopo della fondazione o dalla legge.
Regime semplificato per i microenti
Per i cosiddetti microenti – associazioni o fondazioni che nel triennio antecedente i controlli abbiano depositato al Runts tutti i bilanci con entrate complessive (ricavi, rendite, proventi comunque denominati) non superiori a 60.000 euro annui – i controlli riguardano solo alcuni aspetti fondamentali.
Nello specifico, solo 7 aspetti rispetto ai 17 che caratterizzano i controlli ordinari. Si verifica che:
- La denominazione dell’ente sia correttamente formata anche in relazione all’iscrizione al Runts, e che la forma giuridica sia compatibile con la qualifica di Ets e la relativa sezione di iscrizione.
- Nelle Aps e Odv sia presente il numero minimo di associati. In alternativa, la base associativa sia costituita da almeno tre organizzazioni di volontariato o Aps. In presenza di altri enti del terzo settore o non profit nella base associativa, questi non devono essere inferiori al 50%.
- Gli atti costitutivi degli Ets presentino le previsioni dell’articolo 21 del decreto legislativo 117/2017: attività di cui all’articolo 5, assenza dello scopo di lucro, finalità civiche e solidaristiche, patrimonio minimo, norme su ordinamento amministrazione e rappresentanza, diritti e obblighi degli associati, requisiti per l’ammissione e procedure, criteri non discriminatori, nomina quando previsto di organo di controllo o revisore.
- Nel caso di esercizio di attività diverse, queste abbiano rispettato le disposizioni statutarie e siano svolte in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi del decreto ministeriale 107/2020.
- I bilanci siano stati redatti e depositati in conformità all’articolo 13 del Cts e relative disposizioni di attuazione.
- Siano state effettuate le comunicazioni al Runts: cambiamenti negli organi sociali e loro poteri, modifiche statutarie, variazione attività svolte, dichiarazione di accreditamento ai fini del cinque per mille, bilanci.
- Non sussistano cause di scioglimento o estinzione dell’ente.
Questo regime semplificato riconosce le minori dimensioni organizzative ed economiche di tali enti, concentrando le verifiche sugli aspetti essenziali della conformità normativa e statutaria.