L’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto formalmente le criticità operative evidenziate dai professionisti riguardo ai tempi di risposta per le verifiche documentali delle dichiarazioni dei redditi 2022. L’intervento dell’Agenzia delle Entrate ha esteso il periodo utile per l’invio della documentazione richiesta, evitando sovrapposizioni con la sospensione estiva.
Iter procedurale e interlocuzione con le organizzazioni professionali
L’iniziativa trova origine nelle segnalazioni pervenute all’Agenzia delle Entrate sia dall’Associazione Nazionale Commercialisti sia dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Le criticità manifestate riguardavano sostanzialmente la convergenza temporale tra l’emissione delle richieste documentali – iniziate nella parte finale di giugno 2025 – e l’avvio del periodo di sospensione feriale previsto dalla normativa di settore.
La questione ha assunto particolare rilevanza considerando che il termine ordinario di trenta giorni previsto dall’articolo 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per la trasmissione della documentazione richiesta nell’ambito del controllo formale avrebbe posto i contribuenti e i loro professionisti in una situazione di oggettiva difficoltà operativa. Il periodo coincideva infatti con l’inizio della sospensione feriale dei termini processuali, configurando una situazione di sovrapposizione temporale problematica.
Definizione normativa della questione feriale
Il quadro di riferimento trova il proprio fondamento nell’articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge 22 agosto 2016, n. 193, che disciplina la sospensione feriale dei termini. Tale disposizione stabilisce che i termini relativi ai controlli delle dichiarazioni sono sospesi dal primo agosto al quattro settembre di ciascun anno, senza tuttavia coprire specificamente la fattispecie del controllo formale documentale.
La normativa vigente distingue diversi livelli di controllo: quello automatizzato ex articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973, quello formale di cui all’articolo 36-ter del medesimo decreto, e quello relativo alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. Ciascuna tipologia presenta tempistiche e modalità procedurali differenziate che, nel caso specifico, hanno generato l’esigenza di un chiarimento interpretativo.
Soluzione amministrativa e formalizzazione degli accordi
La risoluzione della questione è stata formalizzata attraverso la nota del 17 luglio 2025, sottoscritta dal Vice Direttore Capo Divisione Paolo Savini e trasmessa via posta elettronica certificata all’Associazione Nazionale Commercialisti. Il documento ha confermato quanto già comunicato verbalmente al Consiglio Nazionale, come riportato nell’Informativa n. 110/2025.
I punti qualificanti dell’intervento amministrativo si articolano su diversi livelli:
- L’Agenzia ha riconosciuto la fondatezza delle criticità temporali evidenziate dalle organizzazioni professionali, legittimatesi alla luce della sovrapposizione tra termini ordinari e periodo di sospensione feriale. È stata inoltre impartita specifica direttiva agli uffici territoriali perché non procedano con automatismi sanzionatori qualora la documentazione pervenga oltre il termine formale dei trenta giorni, quando tale scadenza ricada in prossimità della sospensione feriale.
- La documentazione trasmessa successivamente al termine ordinario riceverà comunque piena valutazione da parte degli uffici competenti, senza che tale circostanza comporti automaticamente l’applicazione di sanzioni o l’emissione di comunicazioni di irregolarità. Per le richieste pervenute tra la fine di giugno e l’inizio di luglio 2025, la trasmissione potrà ragionevolmente avvenire entro la fine di settembre senza conseguenze negative per i contribuenti.
Applicazione pratica e casistica operativa
L’applicazione concreta della soluzione amministrativa può essere illustrata attraverso un esempio paradigmatico. Un contribuente che riceva la comunicazione di controllo formale in data primo luglio 2025 – e che pertanto avrebbe ordinariamente termine fino al 31 luglio per la risposta – potrà legittimamente trasmettere la documentazione richiesta anche nel periodo compreso tra il primo e il trenta settembre 2025.
Tale estensione temporale opera senza che l’ufficio competente attivi nel frattempo procedure sanzionatorie automatiche o notifichi comunicazioni di irregolarità. La soluzione garantisce quindi una tutela sostanziale per i contribuenti, evitando che circostanze temporali contingenti possano pregiudicare il diritto di difesa documentale.
Nella prassi applicativa si osserva come questa interpretazione permetta una gestione più equilibrata dei carichi di lavoro professionali, particolarmente significativa considerando che il periodo in questione coincide tradizionalmente con la fase più intensa della campagna dichiarativa annuale.