Da pochi mesi è entrato in vigore il meccanismo di controllo documentale più organico mai affrontato dal legislatore italiano nei confronti delle realtà associative e filantropiche. A partire dal prossimo anno, il panorama gestionale delle organizzazioni non lucrative cambia in modo significativo, con una struttura bipartita che coinvolge sia gli attori locali che gli uffici di vigilanza centrale. Il quadro normativo disegnato dal decreto del Ministero del Lavoro datato 7 agosto 2025 rappresenta un punto di svolta dopo anni di incertezza applicativa, delineando finalmente i criteri e le procedure attraverso cui verificare l’operato della società civile organizzata.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- Ambito di applicazione: Organizzazioni di volontariato (ODV – sezione A), associazioni di promozione sociale (APS – sezione B), enti filantropici (sezione C), reti associative nazionali (sezione E) ed enti del terzo settore generici (sezione G). Escluse: imprese sociali e società di mutuo soccorso.
- Periodicità: Almeno una volta ogni 3 anni per ciascun ente. Nel primo triennio: minimo 55% degli enti dovrà essere sottoposto a controllo ordinario.
- Soggetti autorizzati: Reti associative nazionali (RAN) e centri di servizio per il volontariato (CSV), previa istanza di autorizzazione al Ministero del Lavoro. Eventualmente Uffici RUNTS per approfondimenti specifici.
- Requisiti dei controllori: Formazione specifica (40 ore minime con prova finale) oppure esperienza documentata triennale oppure appartenenza a categorie professionali (revisori legali, commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, professori universitari). Aggiornamento: 20 ore ogni 3 anni.
- Oggetto della verifica: Conformità normativa, sussistenza requisiti RUNTS, svolgimento attività interesse generale, composizione base sociale, assenza distribuzione utili (forma diretta e indiretta), adempimento obblighi derivanti dall’iscrizione.
- Esiti e relative conseguenze: Nessuna irregolarità → verbale senza rilievi trasmesso via PEC. Irregolarità sanabili → termine 30-90 giorni per regolarizzazione. Irregolarità non sanabili → 15 giorni per controdeduzioni, poi proposta motivata (non vincolante) all’Ufficio RUNTS.
- Status normativo: Decreto del 7 agosto 2025 pubblicato in G.U. n. 214 del 15 settembre 2025 (in vigore). Avvio controlli: data da definire con decreto dirigenziale successivo del Ministero del Lavoro.
Una vigilanza articolata su più livelli
Il nuovo sistema di controllo sugli enti iscritti al RUNTS non è affidato interamente ad un’unica amministrazione. La struttura prevede, inizialmente, un intervento dei soggetti associativi riconosciuti a livello nazionale, insieme ai centri di servizio territoriali specializzati nel volontariato. Solamente in caso di specifiche necessità di approfondimento il controllo ordinario transitarà verso gli uffici centrali di vigilanza del registro. Tale impostazione consente di distribuire il carico amministrativo e di coinvolgere attivamente le reti tematiche, che possiedono una conoscenza consolidata delle associazioni aderenti.
Le reti associative nazionali e i centri di servizio per il volontariato interessati devono sottoporre una richiesta formale al dicastero competente, dichiarando formalmente l’impegno a svolgere attività di verifica ordinaria sugli enti ad essi collegati. Alla domanda va allegata documentazione che dimostri due aspetti fondamentali. Innanzitutto, la capacità concreta di effettuare le verifiche, eventualmente tramite le proprie strutture regionali e locali. In secondo luogo, la disponibilità di un numero sufficiente di addetti alle verifiche, garantendo così l’efficacia e la continuità dell’operazione.
Chi esegue materialmente i controlli
I controllori non sono necessariamente dipendenti dell’organizzazione autorizzata. Il decreto consente di utilizzare anche professionalità esterne, purché possiedano determinati requisiti. Tre sono i criteri alternativi attraverso cui un collaboratore esterno o un professionista acquisisce la qualifica di controllore. Può avere completato un corso di formazione specifico riconosciuto, della durata minima di quaranta ore, che fornisca le conoscenze necessarie per svolgere tali funzioni su enti del terzo settore. Oppure può vantare un’esperienza documentata di almeno tre anni nell’ambito della revisione, controllo o consulenza su questo genere di organizzazioni. La terza strada è quella relativa alla categoria professionale: i revisori legali, gli iscritti negli ordini degli esperti contabili, gli avvocati e i consulenti del lavoro, insieme ai professori universitari che insegnano discipline economiche o giuridiche (articolo 2397, secondo comma del codice civile), sono automaticamente riconosciuti come idonei allo svolgimento di questa attività.
La formazione continua è obbligatoria. Gli enti autorizzati e gli ordini professionali organizzano corsi di aggiornamento della durata minima di venti ore, ai quali i collaboratori e i professionisti esterni devono partecipare almeno una volta nell’arco di tre anni, pena l’esclusione dagli elenchi. Tale disposizione non si applica ai professionisti di cui al codice civile citato poc’anzi, sconti implicitamente ai quali è già riconosciuta una competenza strutturale.
La verifica ordinaria e i suoi contenuti
L’oggetto dei controlli enti del Terzo settore ruota attorno alla conformità della gestione con la normativa applicabile. Si tratta di verifiche che possono includere anche accertamenti campionari sulla documentazione, non necessariamente esaustivi per ogni aspetto. Viene controllato, ad esempio, se l’ente svolga effettivamente attività di interesse generale in modo prevalente, aspetto fondamentale per mantenere lo status di ente non lucrativo. Altra verifica riguarda la struttura della base sociale, cioè la composizione degli associati e degli aderenti. Viene accertata l’assenza di qualsiasi distribuzione di utili, tanto in forma diretta quanto indiretta, tema delicatissimo perché il divieto di lucro rappresenta l’essenza stessa del terzo settore secondo la legge.
Dall’esito della verifica ordinaria si aprono tre diversi scenari. Qualora non emergano irregolarità, il controllore redige un verbale di esito positivo, trasmettendolo all’ente tramite PEC e caricandolo nel sistema informativo centralizzato. Se emergono difformità correggibili, l’ente riceve un invito a regolarizzarsi entro un termine ragionato, non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni, con istruzioni chiare su cosa modificare. Nel caso di violazioni non sanabili, il verbale è comunicato via PEC all’ente concedendogli quindici giorni per presentare proprie osservazioni o controdeduzioni, diritto fondamentale del contradditorio amministrativo.
Le conseguenze dell’irregolarità
Se l’ente non provvede alla regolarizzazione entro i termini assegnati, oppure se le irregolarità riscontrate non sono emendabili, il controllore redige una proposta motivata da allegare al verbale. Tale proposta non è vincolante per l’ufficio centrale preposto alla vigilanza; rimane comunque un elemento documentale di rilievo che l’ufficio medesimo utilizzerà per le proprie valutazioni e per eventuali provvedimenti sanzionatori. Il sistema conserva margini di discrezionalità amministrativa, evitando meccanicismo procedurale, pur stabilendo criteri chiari e prevedibili.
La periodicità dei controlli e i numeri
Ogni ente del terzo settore iscritto alle sezioni A, B, C, E e G del registro sarà assoggettato a verifica almeno una volta nel corso di un triennio. Durante il primo triennio di applicazione, il legislatore ha imposto una soglia minima particolarmente ambiziosa: il 55% degli enti interessati dovrà essere sottoposto a controllo ordinario entro tale periodo. Tale parametro garantisce un coinvolgimento rilevante sin dall’avvio operativo del nuovo sistema. Sono escluse dal regime di controllo descritto le imprese sociali, già sottoposte a vigilanza secondo discipline specifiche, e le società di mutuo soccorso, normate da una legge del 1886 ancora parzialmente vigente.
I soggetti destinatari del nuovo sistema
La disciplina si applica alle organizzazioni di volontariato, identificate nella sezione A del RUNTS. Rientra nel perimetro anche le associazioni di promozione sociale, corrispondenti alla sezione B. Gli enti filantropici costituiscono la sezione C. Le reti associative nazionali, formazioni di secondo livello, sono citate nella sezione E. Infine, gli enti del terzo settore generici, cioè quelle organizzazioni che non rientrano nelle categorizzazioni precedenti, appartengono alla sezione G. Ciascuna di queste categorie possiede caratteristiche organizzative e funzionali differenti, ragione per cui il decreto rimette ai soggetti controllanti il compito di adeguare le verifiche al tipo di ente esaminato.
| Categoria | Sezione RUNTS | Interessata dai controlli? | Note |
|---|---|---|---|
| Organizzazioni di volontariato (ODV) | A | ✓ Sì | Soggette a controlli ordinari |
| Associazioni promozione sociale (APS) | B | ✓ Sì | Soggette a controlli ordinari |
| Enti filantropici | C | ✓ Sì | Soggette a controlli ordinari |
| Imprese sociali | D | ✗ No | Vigilanza specifica (art. 15 D.Lgs. 112/2017) |
| Reti associative nazionali | E | ✓ Sì | Soggette a controlli ordinari |
| Società mutuo soccorso | F | ✗ No | Vigilanza specifica (D.Lgs. 220/2002) |
| ETS generici | G | ✓ Sì | Soggette a controlli ordinari |
L’avvio operativo e i decreti successivi
Il decreto è entrato formalmente in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale numero 214 del 15 settembre 2025. Tuttavia, l’avvio effettivo dei controlli rimane subordinato a specifici adempimenti amministrativi ulteriori. Il Ministero del Lavoro dovrà emanare un ulteriore decreto dirigenziale, di natura esecutiva, che definisca precisamente quando i controlli inizieranno a dispiegarsi nel territorio. Nel frattempo, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore, verranno approvati con apposito decreto i modelli di verbale standardizzati per documentare sia i controlli ordinari che straordinari, elemento di cruciale importanza per l’uniformità procedurale su base nazionale.



