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Conto Termico 3.0

Conto Termico 3.0 in Gazzetta Ufficiale: incentivi per efficienza energetica al via a Natale

1 Ottobre, 2025

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Il meccanismo di sostegno agli interventi per l’efficientamento energetico approda alla sua terza versione. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 26 settembre del decreto MASE siglato il 7 agosto scorso segna l’avvio di una fase nuova per un sistema di contributi che – diversamente dalle detrazioni fiscali – eroga risorse dirette. Non si tratta più di sconti IRPEF. Qui parliamo di bonifici sul conto corrente. La dotazione finanziaria si attesta a 900 milioni all’anno. Una cifra non da poco, ripartita tra Pubbliche Amministrazioni (400 milioni) e soggetti privati, compresi cittadini e imprese (500 milioni). Il contributo oscilla dal 65% al 100% delle spese ammissibili, con la percentuale massima riservata agli edifici pubblici situati in Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti. Ma c’è un aspetto procedurale da tenere presente. L’entrata in vigore del provvedimento è fissata al 25 dicembre 2025, ossia novanta giorni dopo la pubblicazione. Poi serviranno altri sessanta giorni perché il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) renda operativa la piattaforma telematica. Quindi si parla di fine febbraio 2026 per le prime istanze concrete.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • Conto Termico 3.0 in vigore dal 25/12/2025; piattaforma operativa da fine febbraio 2026.
  • Incentivo diretto (non detrazione fiscale): dal 65% al 100% delle spese, bonifico su conto corrente.
  • Beneficiari: PA, privati, imprese, enti del Terzo Settore (novità), sempre su edifici esistenti.
  • Interventi ammessi: pompe di calore, sistemi ibridi/bivalenti, fotovoltaico solo se associato a pompa di calore, biomassa, solare termico, colonnine ricarica veicoli elettrici.
  • Spese ammissibili largamente estese (acquisto, installazione, accessorie, IVA, diagnosi, APE…).
  • Accesso online, contributo fino a 5.000 € in unica tranche, oltre rateizzato.
  • Non cumulabile con altri incentivi statali sugli stessi interventi, salvo fondi di garanzia. Ammessi CER per componenti diverse.
  • Monitoraggio obbligatorio per contabilizzazione calore, pena decadenza dal beneficio.

Un contributo a sportello, non una detrazione fiscale

Il Conto Termico si distingue nettamente dai bonus edilizi tradizionali. Non prevede recuperi fiscali dilazionati su più anni. È un contributo a fondo perduto, erogato dal GSE dopo presentazione della domanda e verifica dei requisiti. L’accesso avviene tramite portale telematico, una volta completati i lavori (nella modalità standard) o, per le sole PA e ESCO, anche in fase preventiva con prenotazione dell’incentivo.

Secondo quanto previsto dall’articolo 8 del decreto, rientrano nell’ambito applicativo gli interventi su edifici o unità immobiliari esistenti dotati di impianto di climatizzazione. La norma non contempla nuove costruzioni ma solo sostituzioni o implementazioni su patrimonio edilizio preesistente.

La versione 3.0 si allinea alle indicazioni del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima. Nelle intenzioni del legislatore c’è anche una semplificazione delle procedure. Ma attenzione: semplificare non significa eliminare controlli o passaggi obbligatori. Il GSE continuerà a richiedere documentazione tecnica e attestazioni specifiche.

Ampliamento dei beneficiari e spese ammesse

Una delle modifiche più rilevanti riguarda l’estensione dei soggetti ammessi. Gli enti del Terzo Settore vengono equiparati alle Pubbliche Amministrazioni. Non solo sul piano formale: anche per quanto concerne l’aliquota del contributo, che per loro arriva al 100% (nelle situazioni previste dalla normativa). In pratica, questi enti possono accedere agli stessi vantaggi riservati agli enti pubblici.

La gamma degli interventi finanziabili si è allargata. Oltre agli interventi “classici” come le pompe di calore (elettriche o a gas, che utilizzano energia geotermica, idrotermica o aerotermica) e i sistemi ibridi o bivalenti, ora rientrano anche installazioni di fotovoltaico con accumulo e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Ma c’è una condizione: devono essere realizzati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico con pompa di calore elettrica. Non si può richiedere l’incentivo solo per il fotovoltaico.

Sempre nel novero delle spese ammissibili troviamo i generatori a biomassa, gli impianti solari termici (anche per solar cooling, produzione di acqua calda sanitaria, integrazione al riscaldamento), gli scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di quelli elettrici o a gas, e gli allacci a reti di teleriscaldamento efficienti. Per impianti di potenza termica superiore a 200 kW, diventa obbligatoria l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore.

Quali costi sono coperti dall’incentivo

La norma prevede la copertura di diverse voci di spesa, non solo l’acquisto dell’apparecchiatura principale. Rientrano nell’incentivo:

  • L’IVA addebitata dal fornitore o installatore (quando costituisce costo per il richiedente)
  • Le spese per lo smontaggio e la dismissione dell’impianto esistente
  • La fornitura e posa in opera delle nuove apparecchiature
  • Le opere idrauliche e murarie necessarie per collegare gli impianti alle utenze
  • I costi per l’installazione dei sistemi di contabilizzazione del calore
  • La dotazione del nuovo libretto di impianto
  • Le prestazioni professionali legate alla realizzazione degli interventi, comprese diagnosi energetiche e redazione dell’APE

Questa estensione alle spese accessorie rende il contributo più appetibile rispetto ad altre agevolazioni che si limitano ai soli costi diretti dell’impianto.

Interventi residenziali: percentuali e requisiti tecnici

Per gli edifici residenziali la percentuale base si ferma al 65%. Non è poco, soprattutto se confrontato con detrazioni che hanno subito riduzioni progressive negli ultimi anni.

Prendiamo un caso pratico: la sostituzione di una vecchia caldaia a gas con una pompa di calore elettrica da 8 kW. Ipotizziamo una spesa complessiva di 12.000 euro (incluse opere accessorie). Il contributo ammonterebbe a 7.800 euro (65%), erogati in un’unica soluzione se l’importo non supera 5.000 euro (in questo caso verrebbe rateizzato). Somme inferiori ai 5.000 euro vengono liquidate in un’unica tranche.

Per i sistemi ibridi factory made o bivalenti accoppiati a pompa di calore, la sostituzione dell’impianto esistente rientra nell’incentivo con le stesse modalità. Anche qui, se la potenza supera i 200 kW, occorre la contabilizzazione.

La disciplina degli impianti solari termici prevede l’agevolazione per sistemi destinati alla produzione di acqua calda sanitaria, integrazione al riscaldamento, calore di processo o immissione in reti di teleriscaldamento/raffreddamento. Quando la superficie del campo solare supera 100 metri quadrati, diventa necessaria l’installazione di sistemi di contabilizzazione.

Procedure di accesso: tempi e modalità operative

L’accesso al Conto Termico 3.0 avviene esclusivamente per via telematica. La modalità standard prevede la presentazione della domanda entro novanta giorni dalla conclusione dell’intervento (Accesso Diretto). Prima c’era un vincolo più rigido sui tempi di pagamento, ora i privati possono dilazionare i pagamenti oltre i 120 giorni previsti per le PA, purché l’ultima quota versata superi il 10% della spesa totale.

Per interventi di piccola taglia – generatori fino a 35 kW e sistemi solari fino a 50 metri quadrati – esiste una procedura semplificata. Si precompila la scheda-domanda utilizzando apparecchi presenti nel catalogo pubblicato dal GSE, con caratteristiche tecniche già validate.

Solo Pubbliche Amministrazioni e ESCO possono presentare domanda anche prima dell’esecuzione dei lavori, prenotando quindi l’incentivo. Una facoltà che permette di pianificare meglio gli investimenti, soprattutto per enti con vincoli di bilancio pluriennali.

Obblighi di monitoraggio e trasmissione dati

Per tutti gli interventi che prevedono la contabilizzazione del calore, il soggetto responsabile deve trasmettere annualmente al GSE i dati sull’energia termica prodotta e utilizzata. Non è un adempimento trascurabile. La mancata trasmissione può comportare la decadenza dai benefici.

Questo obbligo si colloca nell’ambito dei controlli ex post che il GSE può effettuare anche a distanza di anni. Secondo quanto previsto dal decreto, il gestore ha facoltà di richiedere documentazione integrativa e di effettuare ispezioni tecniche presso gli impianti incentivati.

Coordinamento con altri incentivi e incompatibilità

Una questione che si pone spesso nella prassi riguarda la cumulabilità con altre agevolazioni. Il Conto Termico non è cumulabile con altri incentivi statali per gli stessi interventi, salvo i fondi di garanzia. Quindi chi ha già beneficiato, ad esempio, di detrazioni fiscali per lo stesso impianto non può accedere anche al Conto Termico.

Discorso diverso per le Comunità Energetiche Rinnovabili. La versione 3.0 ammette esplicitamente l’accesso agli incentivi tramite CER o configurazioni di autoconsumo collettivo. Le CER possono sommare il Conto Termico agli incentivi MASE per l’energia elettrica condivisa, ma su componenti diverse dell’intervento.

Edifici pubblici: agevolazione al 100% per piccoli Comuni

Per gli edifici pubblici situati in Comuni fino a 15.000 abitanti, il contributo sale al 100% delle spese ammissibili. Stesso trattamento per scuole pubbliche, ospedali e strutture sanitarie pubbliche (comprese quelle residenziali, di cura, assistenza o ricovero del SSN).

Questa previsione risponde a esigenze specifiche degli enti locali minori, spesso con risorse limitate per investimenti energetici. Il 100% di copertura azzera di fatto l’esborso iniziale, rendendo sostenibili anche interventi di dimensione rilevante.

Per le PA è previsto anche un periodo transitorio. Alcune disposizioni del precedente decreto 16 febbraio 2016 rimangono applicabili, per garantire continuità alle pratiche in corso e non bloccare programmi già avviati.

Aspetti operativi: dalla firma del contratto all’erogazione

Una volta presentata la domanda e superati i controlli formali e documentali, il GSE stipula un contratto con il richiedente. Il contratto definisce tempi, modalità di erogazione e obblighi delle parti. L’erogazione avviene in un’unica soluzione per importi fino a 5.000 euro. Oltre tale soglia, il contributo viene rateizzato in quote annuali costanti.

La durata della rateizzazione dipende dall’importo: due anni per incentivi tra 5.000 e 35.000 euro, cinque anni oltre tale cifra. Durante tutto il periodo, il beneficiario deve mantenere i requisiti previsti e consentire eventuali ispezioni.

Il contributo erogato non concorre alla formazione del reddito. Si tratta di un’esenzione fiscale esplicita, che rende l’incentivo ancora più vantaggioso rispetto a forme di sostegno che richiedono poi dichiarazione e tassazione degli importi percepiti.

Criticità applicative e questioni aperte

Nonostante i propositi di semplificazione, restano alcuni nodi. Il primo riguarda i tempi effettivi: dalla fine lavori alla ricezione del contributo possono passare diversi mesi. Per un privato che ha anticipato migliaia di euro, non è un dettaglio trascurabile.

Poi c’è la questione della documentazione. Il GSE richiede attestazioni tecniche, certificazioni di conformità, diagnosi energetiche. Tutte producono costi (che rientrano nelle spese ammissibili, ma sempre nei limiti dei massimali previsti per singola voce).

Un altro aspetto riguarda la capacità di spesa annua. I 900 milioni sono ripartiti in quote mensili. Se la domanda supera le disponibilità, si crea una lista d’attesa. Non è un’ipotesi remota, considerando che il bonus può arrivare al 65% delle spese.

Prospettive di utilizzo e strategie per i beneficiari

Per chi sta valutando interventi di efficientamento energetico, il Conto Termico rappresenta un’alternativa seria alle detrazioni fiscali. Vantaggi principali: erogazione diretta delle somme (non serve capienza fiscale), percentuali elevate, copertura di spese accessorie.

Occorre però pianificare con attenzione. Meglio coinvolgere fin da subito tecnici che conoscano la procedura GSE, per evitare errori documentali che potrebbero rallentare o compromettere l’accesso all’incentivo.

Anche la scelta del momento può fare differenza. Presentare domanda nei primi mesi dopo l’apertura della piattaforma riduce il rischio di esaurimento fondi. Ma bisogna aver concluso i lavori e disporre di tutta la documentazione necessaria.

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