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Contabilità inattendibile

Contabilità inattendibile: i rischi di accertamento induttivo

8 Ottobre, 2025

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Il concetto di contabilità inattendibile resta ancora oggi un terreno poco esplorato nelle discussioni professionali. Eppure si tratta di un elemento centrale, capace di innescare procedimenti di accertamento con metodologie induttive da parte dell’Agenzia delle Entrate. La giurisprudenza ha offerto nuovi spunti nel corso del 2025, attraverso pronunce che hanno affrontato il tema con riferimento a diverse tipologie di contabilità aziendale. Il quadro è stato delineato dall’ordinanza della Cassazione n. 1861 del 27 gennaio 2025, cui hanno fatto seguito le ordinanze n. 8751 del 2 aprile e n. 19574 del 15 luglio dello stesso anno. Si tratta di interventi che – seppur con angolazioni differenti – rafforzano l’orientamento secondo cui determinate lacune contabili possono legittimare il Fisco a discostarsi dalla dichiarazione presentata dal contribuente.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • Contabilità inattendibile: espone l’azienda a possibili accertamenti induttivi da parte del Fisco, anche con semplici presunzioni serie.
  • Obblighi sulle rimanenze: anche in contabilità semplificata va effettuata una separazione analitica e per categorie omogenee delle giacenze IVA.
  • Lacune formali/sostanziali: omissioni, irregolarità gravi o dati discordanti tra bilancio e controlli possono legittimare l’accertamento.
  • Soglie critiche: scostamento tra valori contabili e verificati superiore a 10% o €25.822,84 comporta automatico rischio di inattendibilità.
  • Disponibilità liquide, movimenti soci e costo del lavoro vanno gestiti e registrati rigorosamente e in modo analitico.
  • Beni strumentali: l’omessa indicazione se il valore supera la soglia stabilita è causa diretta di inattendibilità.
  • Conclusione: la regolarità e la precisione delle scritture contabili sono decisive per evitare procedimenti presuntivi.

Obblighi delle imprese minori in tema di rimanenze

Secondo la pronuncia di gennaio 2025, anche le imprese che adottano la contabilità semplificata devono rispettare obblighi precisi in tema di rimanenze finali. Il richiamo è all’articolo 18 del DPR 600/1973: le rimanenze vanno indicate annualmente nel registro degli acquisti IVA, ma non basta. La registrazione deve contenere una distinzione per categorie omogenee, in linea con i principi tributari di valutazione delle giacenze. Non si può dunque annotare un valore globale generico.

Se queste informazioni mancano – e il contribuente non è in grado di fornirle durante la verifica – il Fisco può ritenere la contabilità non attendibile. Con tutte le conseguenze del caso. La documentazione può comunque essere fornita anche in sede ispettiva, ma a patto che sia precisa e verificabile.

Quando scatta l’inattendibilità secondo l’art. 39 del DPR 600/1973

La norma di riferimento per gli accertamenti induttivi prevede che l’Amministrazione possa ricostruire il reddito d’impresa quando emergano «incompletezza, falsità o inesattezza» degli elementi dichiarati. Questo vale tanto per la dichiarazione quanto per i suoi allegati. I controlli possono basarsi su ispezioni contabili, verifiche sulla correttezza delle registrazioni, riscontri documentali.

Ma c’è di più: l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate può essere dimostrata anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

L’articolo individua poi alcune situazioni che fanno scattare automaticamente l’inattendibilità:

  • mancata indicazione del reddito d’impresa in dichiarazione
  • assenza totale di scritture contabili
  • indisponibilità delle scritture per causa di forza maggiore
  • presenza di omissioni, inesattezze o irregolarità formali gravi, numerose e ripetute

Si noti: non serve che tutte queste condizioni ricorrano insieme. Anche una sola può bastare.

Irregolarità formali e sostanziali: la disciplina del DPR 570/1996

Per le imprese soggette a studi di settore o parametri (ormai sostituiti dagli ISA, gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale), opera l’art. 1 del DPR 570/1996. Questa disposizione identifica con maggiore dettaglio le fattispecie che rendono inattendibili le scritture e aprono la strada ad accertamenti presuntivi.

Le casistiche si dividono tra irregolarità formali e irregolarità sostanziali. È una distinzione tecnica ma rilevante.

Le disponibilità liquide e i conti analitici

Le disponibilità liquide devono essere gestite con rigore: occorre tenere separata la cassa contanti dalla gestione bancaria. Per la cassa si intendono anche gli assegni e le transazioni con carte di credito. Quanto ai rapporti bancari, è opportuno – nella prassi – aprire tanti conti quanti sono i rapporti effettivamente intrattenuti con gli istituti di credito.

Lo stesso principio vale per crediti e debiti verso terzi (esclusi i dipendenti): ogni soggetto va registrato analiticamente, con una scheda propria. I conti riepilogativi come “crediti diversi” possono accogliere solo movimenti di importo ridotto, non operazioni significative.

Versamenti dei soci e indicazione delle rimanenze

I movimenti in entrata e in uscita relativi a titolari, soci o associati devono essere rilevati in contabilità. Non è ammessa una gestione “a memoria” o informale.

Le rimanenze finali richiedono poi l’indicazione espressa dei criteri di valutazione adottati. Questo vale per società di capitali, di persone e ditte individuali. Non è un adempimento secondario: rappresenta una precondizione per l’affidabilità della contabilità stessa.

Gli scostamenti tra valori contabili e risultati di verifica

Passando alle irregolarità sostanziali, un ruolo centrale assumono gli scostamenti tra dati di bilancio e riscontri ispettivi. Questi possono emergere tanto in sede di verifica fiscale quanto durante i controlli degli organi di revisione.

Attenzione però: non ogni scostamento genera inattendibilità. Occorre che siano rispettati due requisiti cumulativi:

  • lo scostamento deve superare il 10% del valore complessivo dei beni verificati
  • deve essere pari almeno a 25.822,84 euro

Se lo scostamento è inferiore al 10% ma comunque superiore a 25.822,84 euro, si considera ugualmente realizzata l’inattendibilità.

C’è una deroga, ma circoscritta. Se lo scostamento dipende da un’errata applicazione dei criteri valutativi, o da errori di competenza temporale, la contabilità non diventa automaticamente inattendibile. A condizione però che:

  • i criteri (pur errati) siano stati applicati con costanza
  • le poste erroneamente imputate risultino comunque presenti nell’esercizio precedente o successivo

Insomma, serve una coerenza interna nel comportamento contabile.

Rimanenze e campionamento

Per le rimanenze di magazzino, le soglie si applicano in modo leggermente diverso. Lo scostamento viene incrementato:

  • dell’1% fino a 1.549.370 euro di valore complessivo
  • dello 0,5% per l’eccedenza

Ma qui si pone un vincolo aggiuntivo: il campione ispezionato deve rappresentare almeno il 25% del valore contabile complessivo delle rimanenze. Un controllo parziale non giustifica, da solo, la dichiarazione di inattendibilità.

Beni strumentali e costo del lavoro: altre cause di inattendibilità

I beni strumentali di proprietà – anche se completamente ammortizzati – devono comunque risultare dalle scritture contabili. L’omessa indicazione diventa causa di inattendibilità quando:

  • il valore complessivo supera il 10% dei beni verificati
  • l’importo è compreso tra 2.582,29 euro e 25.822,84 euro

Si tratta di un principio che vuole garantire una rappresentazione fedele della dotazione aziendale, al di là del valore residuo contabile.

Sul fronte del costo del lavoro, la normativa è ancora più severa. La mancata dichiarazione di lavoratori dipendenti negli appositi registri genera inattendibilità se, per tali soggetti, è decorso il termine per il versamento contributivo. Anche qui operano le soglie del 10% e di 25.822,84 euro, applicate al valore complessivo delle retribuzioni.

Conclusioni operative

La tenuta regolare delle scritture contabili non rappresenta soltanto un adempimento formale. È una condizione essenziale per evitare che l’Amministrazione possa legittimamente procedere con metodologie presuntive, discostandosi dalle risultanze dichiarate. I casi del 2025 confermano che la giurisprudenza vigila con attenzione su questa materia.

Le aziende – specie quelle di minori dimensioni che operano in contabilità semplificata – devono curare con rigore la registrazione di rimanenze, disponibilità liquide, movimenti dei soci e costo del lavoro. Non basta registrare: occorre farlo in modo analitico, coerente e verificabile.

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