Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, nella mattinata del 12 marzo 2026, il Comunicato n. 31, con cui annuncia un prossimo provvedimento legislativo destinato a correggere alcune disposizioni della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199). Nel mirino ci sono la tassa sui piccoli pacchi extra-UE, le agevolazioni per l’iper ammortamento e la base imponibile IVA nelle operazioni di permuta.
Con il Comunicato n. 31 del 12 marzo 2026, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato un imminente provvedimento legislativo destinato a correggere quattro misure della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199). La tassa da 2 euro sui piccoli pacchi extra-UE, operativa dal 15 marzo, viene rinviata al 1° luglio 2026 per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici doganali – ma resta aperto il rischio di un cumulo con l’analoga tassa europea da 3 euro, anch’essa in scadenza dal 1° luglio. L’iper ammortamento sui beni strumentali rimane invece bloccato dal vincolo “made in Europe” introdotto dal Parlamento: il MEF annuncia la soppressione di quella clausola, che aveva reso inapplicabile l’agevolazione e impedito l’emanazione del decreto attuativo, il cui costo stimato supera 1,3 miliardi di euro. Sul fronte IVA, arriva una norma transitoria per le permute: il nuovo criterio dei costi complessivi si applica solo ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026, salvaguardando le operazioni in corso. Infine, viene prorogato al 30 aprile 2026 l’esonero dalla ritenuta sulle provvigioni per agenti e intermediari del settore trasporti e petrolifero – una norma mai formalizzata nonostante fosse stata annunciata a febbraio. Il comunicato, però, non è una fonte normativa: è una dichiarazione di intenti priva di forza giuridica.
Il comunicato legge del MEF: uno strumento senza forza normativa
Il Consiglio dei Ministri non ha approvato il decreto fiscale atteso. E allora il MEF ha scelto la strada del comunicato stampa – uno strumento ormai quasi ricorrente in questa stagione normativa – per anticipare alla stampa le intenzioni del Governo. Va subito chiarito che un comunicato ministeriale non è una fonte del diritto: non modifica, non integra e non sospende alcuna norma vigente. Tre i fronti aperti, tutti e tre rimasti nel limbo dall’inizio dell’anno. Arrivano risposte, almeno sul piano delle promesse. Le norme, per ora, non ci sono.
La tassa sui pacchi extra-UE: efficacia differita al 1° luglio 2026
Il nodo più urgente era quello del contributo amministrativo sulle importazioni di piccole spedizioni, introdotto dall’art. 1, commi 126-128, della L. 199/2025. Si tratta di un importo fisso di 2 euro applicabile a ogni spedizione proveniente da paesi extra-UE con valore inferiore a 150 euro – la cosiddetta “tassa sui pacchi”, pensata per coprire i costi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella gestione di queste importazioni, sempre più numerose nel commercio elettronico internazionale.
La misura doveva diventare operativa dal 15 marzo, stando alle indicazioni operative già pubblicate dall’Agenzia delle Dogane a inizio anno. Va ricordato che già il 1° gennaio – data originaria di entrata in vigore prevista dalla legge – non era stato rispettato, per gli stessi problemi di adeguamento dei sistemi. Ma i sistemi informatici dell’Agenzia non sono pronti. Il MEF lo dice chiaramente nel comunicato: “il differimento dell’efficacia della norma risponde alla necessità di consentire l’adeguamento del sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”. Il risultato è che la norma rimane sospesa fino al 30 giugno 2026, divenendo operativa – se non interverranno ulteriori modifiche – dal 1° luglio 2026.
La vicenda ha una storia un po’ più tortuosa. Era stato proprio il Governo italiano ad anticipare i tempi rispetto all’Europa, inserendo la misura nella Manovra 2026 mentre la discussione in sede comunitaria era ancora aperta. Lo stesso Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, promotore convinto del tributo, aveva ammesso a fine gennaio che si sarebbe valutata una proroga, con l’obiettivo di rendere la norma italiana coerente con quella europea. Per ora, resta solo la proroga.
Il rischio del doppio prelievo dal 1° luglio 2026
Dal 1° luglio entrerà in vigore a livello UE una tassa analoga, prevista dalla normativa comunitaria in corso di approvazione definitiva, ma di importo diverso – 3 euro per spedizione. Se a quella data dovessero essere in vigore entrambe le misure – quella italiana da 2 euro e quella europea da 3 euro – i consumatori italiani si troverebbero a pagare un totale di 5 euro per ogni piccolo pacco extra-UE. Un’ipotesi che alcune associazioni di categoria hanno già denunciato come una “stangata” non dichiarata.
Il MEF non chiarisce se la tassa italiana sarà soppressa, assorbita o cumulata con quella comunitaria. Il comunicato tace completamente sul coordinamento tra i due livelli normativi. Per ora, il differimento al 1° luglio risolve il problema nel breve periodo, ma non lo elimina.
L’iper ammortamento: bloccato dal vincolo “made in Europe”
La seconda correzione annunciata riguarda l’iper ammortamento, disciplinato dall’art. 1, commi 427-436, della L. 199/2025. L’agevolazione consente ai soggetti titolari di reddito d’impresa di maggiorare il costo fiscalmente riconosciuto degli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali tecnologicamente avanzati (elencati negli allegati IV e V alla legge), con una maggiorazione che può arrivare fino al 180% del costo del bene, aumentando in modo significativo la quota deducibile ai fini dell’ammortamento. Un incentivo pensato per spingere le imprese verso investimenti produttivi e tecnologici di nuova generazione.
Il problema è che la versione approvata dal Parlamento ha introdotto una clausola geografica che ha di fatto bloccato tutto. Il beneficio è limitato ai soli beni prodotti nell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo. Un paletto – quello del “made in Europe” – che ha subito sollevato perplessità: difficile da verificare nella prassi, potenzialmente incompatibile con filiere produttive globali, e comunque tale da rendere necessario un decreto attuativo che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 gennaio 2026. Decreto che non è mai arrivato, anche perché nessuno aveva una soluzione tecnica praticabile per quel requisito geografico. La rimozione di tale vincolo è stata anticipata dal Viceministro Maurizio Leo già il 5 febbraio 2026 in occasione di Telefisco; il costo stimato dell’intervento correttivo è di circa 1,3 miliardi di euro.
Le imprese sono rimaste, dall’inizio dell’anno, in uno stato di attesa sospesa. Non potevano pianificare acquisti né beneficiare dell’agevolazione perché mancavano le istruzioni operative. Il MEF ora annuncia che il vincolo geografico sarà soppresso. L’iper ammortamento tornerà ad applicarsi a prescindere dall’origine dei beni strumentali acquistati, con i soli requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla disciplina agevolativa. I tempi precisi di approvazione del provvedimento correttivo, però, non vengono indicati. Resta aperta anche una questione parallela – non affrontata nel Comunicato n. 31 – che riguarda la compatibilità tra il regime dell’iper ammortamento e l’adesione al concordato preventivo biennale per il periodo 2026-2027. Un chiarimento che molte imprese aspettano e che, ragionevolmente, potrà arrivare solo con il provvedimento legislativo vero e proprio.
La base imponibile IVA nelle permute: la norma transitoria
Il terzo intervento riguarda l’art. 1, comma 139, della L. 199/2025, che ha introdotto un nuovo criterio per determinare la base imponibile IVA nelle operazioni permutative e nelle dazioni in pagamento. Secondo la nuova regola, la base imponibile è pari all’ammontare complessivo dei costi, anziché al valore normale del bene – criterio quest’ultimo che, nel sistema previgente, trovava fondamento negli artt. 13 e 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La questione che il MEF vuole chiarire è di natura transitoria. Il nuovo criterio si applica solo alle operazioni eseguite in forza di contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2026. Per tutti i contratti conclusi prima di quella data, continua a valere il criterio del valore normale. Nella sostanza, il Governo vuole evitare che chi aveva programmato un’operazione permutativa sulla base delle regole previgenti si trovi a dover ricalcolare l’IVA retroattivamente. Il principio del legittimo affidamento vale anche qui.
Vale la pena vedere la differenza su un caso concreto. Si prenda un’impresa che nel novembre 2025 abbia sottoscritto un contratto di permuta per scambiare un capannone industriale con un altro immobile, con esecuzione nel marzo 2026. Con le vecchie regole, la base imponibile IVA sarebbe il valore normale dell’immobile ceduto. Con il nuovo criterio dei costi complessivi, l’importo potrebbe cambiare in modo significativo. La norma transitoria serve esattamente a proteggere questo tipo di operazioni già avviate.
La ritenuta sulle provvigioni: un esonero mai formalizzato
C’è poi una quarta misura nell’elenco delle correzioni annunciate, anche se meno discussa delle altre. Si tratta della proroga dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto di cui all’art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sulle provvigioni percepite da agenzie di viaggio e turismo, agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, agenti e commissionari di imprese petrolifere. L’esonero – annunciato già a fine febbraio 2026 – avrebbe dovuto coprire il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2026. Peccato che la norma non sia mai stata formalmente approvata. Anche in questo caso, il comunicato promette un intervento di prossima emanazione.
Le quattro correzioni a confronto
| Ambito | Riferimento normativo | Situazione attuale | Intervento annunciato |
|---|---|---|---|
| Tassa sui pacchi extra-UE | Art. 1, commi 126-128, L. 199/2025 | Operativa dal 15 marzo; sistemi informatici non pronti | Sospensione fino al 30 giugno 2026; efficacia dal 1° luglio 2026 |
| Iper ammortamento beni strumentali | Art. 1, commi 427-436, L. 199/2025 | Bloccato: clausola “made in Europe” inapplicabile; decreto attuativo non emanato (termine scaduto il 31/01/2026) | Soppressione del vincolo geografico; costo stimato ~1,3 mld € |
| Base imponibile IVA permute | Art. 1, comma 139, L. 199/2025 (vs. artt. 13-14 D.P.R. 633/1972) | Rischio di applicazione retroattiva del criterio dei costi a contratti ante 2026 | Norma transitoria: criterio dei costi solo per contratti dal 1° gennaio 2026 |
| Ritenuta provvigioni intermediari | Art. 25-bis, D.P.R. 600/1973 (esonero da approvare) | Esonero scaduto il 28 febbraio 2026; norma mai approvata formalmente | Proroga dal 1° marzo al 30 aprile 2026 |
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Il filo rosso: promesse senza norma
È difficile non notare un filo rosso che attraversa tutte e quattro le misure. In ognuno di questi casi il Governo ha annunciato una norma – spesso con anticipo sufficiente – senza poi tradurla in un atto formale nei tempi previsti. Il comunicato ministeriale è diventato, in questa fase, uno strumento per gestire l’attesa: si comunicano le intenzioni, si congela lo stato di incertezza, si rimanda la soluzione definitiva. Per i professionisti che devono dare risposte ai propri clienti, la situazione rimane complicata: le norme ci sono, ma sono bloccate o attendono correzioni, e i tempi di approvazione del provvedimento correttivo non vengono indicati con precisione.
Quello che è certo, al momento, è che il decreto fiscale atteso – che avrebbe potuto raccogliere tutte queste correzioni in un unico atto – non è arrivato. Il Comunicato n. 31 del MEF è, per ora, l’unico documento ufficiale disponibile. E un comunicato del Ministero non ha forza normativa.



