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Compensazioni fiscali: soglia dimezzata nella Legge di bilancio 2026

23 Ottobre, 2025

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Il quadro delle regole sulle compensazioni fiscali cambia drasticamente con la legge di bilancio 2026. Il governo ha deciso di stringere ulteriormente i controlli sui crediti tributari, abbassando da 100.000 a 50.000 euro la soglia oltre la quale scattano verifiche preventive dell’Agenzia delle Entrate. Una misura che, secondo le prime analisi degli operatori, potrebbe interessare migliaia di contribuenti e società, con impatti operativi tutt’altro che trascurabili sulla liquidità aziendale.

La novità legislativa, inserita nel disegno di legge di bilancio 2026 approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 ottobre, modifica due norme fondamentali: l’articolo 37, comma 49-quinquies del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e l’articolo 5, comma 7 del Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025). Il passaggio da 100.000 a 50.000 euro rappresenta un dimezzamento netto della soglia, e gli addetti ai lavori si chiedono se il sistema di controlli sarà in grado di gestire l’aumento esponenziale delle verifiche preventive.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • Dal 2026 la soglia per i controlli preventivi sulle compensazioni fiscali scende da 100.000€ a 50.000€.
  • Se i debiti erariali scaduti superano 50.000€, la compensazione orizzontale di crediti fiscali è bloccata.
  • Sono esclusi dal divieto i debiti oggetto di rateazione regolare, sospensione, rottamazione e i crediti da sostituto d’imposta.
  • L’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni i pagamenti F24 sospetti, con sanzioni in caso di crediti non spettanti.
  • La nuova disciplina impatta fortemente la liquidità e la gestione finanziaria di imprese e professionisti.
  • Per sbloccare le compensazioni, il contribuente può ridurre i debiti sotto la soglia, anche utilizzando compensazione di crediti erariali omogenei.

La disciplina precedente e il quadro attuale

Prima di entrare nel merito delle modifiche, è necessario contestualizzare. L’art. 37, comma 49-quinquies del DL 223/2006, nella sua formulazione introdotta dall’articolo 1, comma 94 della legge di bilancio 2024 e poi modificato dal decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, ha stabilito – con efficacia dal 1 luglio 2024 – che i contribuenti con debiti erariali iscritti a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro non possono utilizzare la compensazione orizzontale dei crediti fiscali ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997.

In base alle norme vigenti, quindi, chi ha debiti scaduti superiori a tale cifra non può compensare i propri crediti tributari, salvo alcune eccezioni. Il divieto opera in deroga al principio generale previsto dall’articolo 8, comma 1 dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), secondo cui l’obbligazione tributaria può estinguersi per compensazione. La prassi applicativa ha evidenziato, negli ultimi mesi, una certa complessità nella gestione di queste situazioni, soprattutto nei casi in cui i contribuenti abbiano debiti rateizzati in corso.

Dimezzamento della soglia: che cosa cambierà

Con la manovra 2026, la soglia viene ridotta a 50.000 euro. Secondo quanto previsto dal testo in bozza, sarà possibile utilizzare in compensazione solo i crediti “certificati e maturati” nell’ambito delle dichiarazioni fiscali o dei flussi contributivi. In assenza di validazione, la compensazione verrà bloccata e le somme dovranno essere versate in via ordinaria.

La ratio della norma è chiara: rafforzare i controlli preventivi per contrastare l’utilizzo indebito di crediti inesistenti o non spettanti. Resta tuttavia da capire se l’Agenzia delle Entrate disponga delle risorse tecniche e umane per gestire l’incremento delle verifiche. Nella pratica professionale si osserva già oggi che i tempi di sospensione delle deleghe di pagamento previsti dai commi 49-ter e 49-quater dell’art. 37 del DL 223/2006 – fino a 30 giorni – possono creare difficoltà di cassa per le imprese.

Alcuni professionisti del settore hanno sollevato perplessità sulla scelta della nuova soglia. Se da un lato è condivisibile l’esigenza di prevenire abusi, dall’altro c’è chi ritiene che 50.000 euro siano un limite troppo basso, tale da coinvolgere anche soggetti con crediti legittimi e regolarmente maturati, ma che si trovano temporaneamente in difficoltà con alcuni debiti erariali.

Debiti rilevanti ai fini del divieto

Nell’ammontare dei debiti che concorrono al raggiungimento della soglia – ora fissata a 50.000 euro – rientrano le iscrizioni a ruolo riguardanti le imposte erariali e i carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate con termini di pagamento scaduti. Non rilevano, ai sensi dell’art. 37, comma 49-quinquies, i debiti oggetto di sospensione, di rateazione regolarmente in corso (per i quali non sia intervenuta decadenza) o di definizione agevolata mediante rottamazione.

Quest’ultimo aspetto è particolarmente rilevante. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 136 del 20 giugno 2024, ha chiarito che il divieto di compensazione non opera per le somme superiori alla soglia, se queste sono iscritte a ruolo e oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Il principio, già applicabile con la soglia di 100.000 euro, varrà anche con il nuovo limite di 50.000 euro.

In altri termini, un contribuente che abbia debiti erariali per 80.000 euro, ma regolarmente rateizzati e in corso di pagamento, potrà utilizzare la compensazione orizzontale. Diversamente, se i 50.000 euro di debito sono scaduti, non oggetto di dilazione o sospensione, la compensazione sarà preclusa.

Meccanismo di controllo preventivo delle deleghe F24

Il controllo preventivo sulle compensazioni avviene attraverso il meccanismo previsto dall’articolo 37, commi 49-ter e 49-quater del DL 223/2006. L’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione delle deleghe di pagamento (modello F24) che presentano profili di rischio, al fine di verificare la corretta utilizzabilità del credito.

Se dal controllo risulta che i crediti, in tutto o in parte, non sono utilizzabili in compensazione, l’Agenzia comunica telematicamente al soggetto che ha trasmesso la delega la mancata esecuzione con la relativa motivazione. Inoltre, viene irrogata una sanzione pari al 5% dell’importo per importi fino a 5.000 euro e pari a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro, per ciascuna delega non eseguita.

Con l’abbassamento della soglia a 50.000 euro, è prevedibile un aumento delle deleghe sottoposte a controllo preventivo. Nella casistica comune, le imprese si trovano spesso ad avere crediti IVA o crediti da investimenti in beni strumentali 4.0 che intendono utilizzare in compensazione. Se contestualmente risultano debiti erariali scaduti superiori a 50.000 euro, la compensazione sarà bloccata fino all’esito del controllo, con possibili ripercussioni sulla liquidità.

Aspetti spesso trascurati: i crediti da sostituto d’imposta

Un aspetto talvolta sottovalutato riguarda i crediti maturati dal contribuente in qualità di sostituto d’imposta. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non rientrano nella limitazione prevista dall’art. 37, comma 49-quinquies, i crediti relativi a ritenute operate in qualità di sostituto d’imposta (ad esempio, le somme a titolo di addizionale regionale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale). Tuttavia, anche in tal caso, il modello F24 potrebbe essere temporaneamente sospeso per verifiche, salvo poi essere sbloccato una volta accertata la natura del credito.

Questo dettaglio è fondamentale per le imprese che operano come sostituti d’imposta e che potrebbero trovarsi nella situazione di avere debiti erariali scaduti superiori a 50.000 euro. Pur non essendo soggetti al divieto assoluto per i crediti da sostituzione, dovranno comunque affrontare tempi di sospensione e verifiche, con i relativi costi amministrativi.

Il caso delle procedure concorsuali

Una criticità ricorrente emersa nella prassi riguarda l’applicazione del divieto di compensazione alle procedure concorsuali. Con riferimento alla precedente soglia di 100.000 euro, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 2011 aveva chiarito che la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati ma maturati in data antecedente all’apertura della procedura concorsuale, non costituiva causa ostativa alla compensazione.

Tuttavia, negli ultimi mesi si sono verificati casi in cui l’Agenzia ha scartato modelli F24 presentati da curatori fallimentari o liquidatori giudiziali, richiamando proprio l’art. 37, comma 49-quinquies. La questione non è di poco conto, giacché nelle liquidazioni giudiziali è frequente che vengano generati crediti IVA durante la procedura, che i curatori intendono utilizzare per pagare le ritenute sui compensi dei dipendenti o dei creditori.

Con l’abbassamento della soglia a 50.000 euro, è possibile che il numero di situazioni problematiche aumenti. Occorrerà verificare se l’Agenzia fornirà chiarimenti specifici in tal senso, ribadendo l’inapplicabilità del divieto alle procedure concorsuali, oppure se adotterà un’interpretazione più restrittiva.

Esempio pratico di applicazione della norma

Si consideri il caso di una società che abbia i seguenti elementi:

  • Credito IVA maturato nel 2025: 60.000 euro
  • Debiti iscritti a ruolo per imposte erariali scaduti e non pagati: 55.000 euro
  • Nessuna rateazione in corso

Con la nuova disciplina, la società non potrà utilizzare il credito IVA di 60.000 euro in compensazione orizzontale, neppure per l’importo eccedente la soglia (10.000 euro). Il divieto opera in modo “assoluto”, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 16/E/2024. La società dovrà quindi versare per cassa gli importi dovuti e, se intende utilizzare il credito IVA, dovrà prima abbassare il debito erariale al di sotto della soglia di 50.000 euro.

Diversamente, se la società avesse ottenuto una dilazione di pagamento per quei 55.000 euro e fosse in regola con i pagamenti rateali, il divieto non opererebbe e la compensazione sarebbe consentita.

Altro esempio: un professionista con partita IVA che abbia un credito IRPEF di 35.000 euro e debiti erariali scaduti per 52.000 euro (di cui 30.000 euro per IVA e 22.000 euro per imposte dirette). Anche in questo caso, nonostante il credito sia inferiore al debito, la compensazione è preclusa fino a quando il debito complessivo non scende sotto i 50.000 euro.

Impatti sulla gestione della tesoreria aziendale

L’abbassamento della soglia avrà conseguenze dirette sulla gestione finanziaria delle imprese. Molte società utilizzano la compensazione orizzontale come strumento di gestione della liquidità, in particolare nei momenti in cui si trovano ad avere crediti IVA o crediti da agevolazioni fiscali (come il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0) e contemporaneamente debiti erariali in fase di regolarizzazione.

Con il nuovo limite di 50.000 euro, le aziende dovranno pianificare con maggiore attenzione i pagamenti e le compensazioni, evitando di trovarsi nella situazione di non poter utilizzare crediti legittimi a causa di debiti temporaneamente scaduti. In prospettiva, questo potrebbe incentivare una maggiore tempestività nei pagamenti verso l’Erario, ma potrebbe anche creare tensioni di cassa per soggetti che, pur avendo crediti consistenti, si trovano momentaneamente in difficoltà con alcuni debiti.

Possibilità di superamento del blocco

Ai sensi dell’art. 37, comma 49-quinquies, terzo periodo, il contribuente può comunque pagare, anche parzialmente, le somme affidate per imposte erariali e relativi accessori mediante l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. In altri termini, è possibile utilizzare in compensazione crediti di natura erariale per abbattere i debiti erariali iscritti a ruolo, così da scendere sotto la soglia di 50.000 euro e sbloccare la possibilità di effettuare compensazioni orizzontali.

Questa possibilità, già prevista nella formulazione precedente della norma, consente al contribuente di “liberare” la compensazione orizzontale attraverso pagamenti mirati dei debiti erariali. Nella pratica, tuttavia, non sempre il contribuente dispone di crediti della stessa natura dei debiti, il che limita l’efficacia di questo meccanismo.

Coordinamento con altre norme in materia di compensazioni

Il nuovo comma 49-quinquies si coordina con le previsioni di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori superiore a 1.500 euro per i quali è scaduto il termine di pagamento.

In sostanza, si tratta di due blocchi distinti: uno “relativo” (art. 31 del DL 78/2010) che opera per debiti superiori a 1.500 euro e consente la compensazione solo fino a concorrenza del debito, e uno “assoluto” (art. 37, comma 49-quinquies del DL 223/2006) che scatta oltre la soglia di 50.000 euro (dal 2026) e impedisce qualsiasi compensazione orizzontale.

La giurisprudenza ha talvolta interpretato in modo non univoco il coordinamento tra queste norme, e sarà interessante vedere se l’abbassamento della soglia porterà a nuovi contenziosi o a chiarimenti amministrativi.

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