Tra saldi e acconti torna puntuale il dubbio di migliaia di artigiani, commercianti e professionisti della Gestione separata INPS: il credito contributivo esposto nel quadro RR si può compensare subito o bisogna attendere i nuovi limiti introdotti dalla riforma del 2023? La risposta, oggi, resta più semplice di quanto sembri, perché quei limiti – pur scritti nella legge – non sono ancora operativi in assenza del provvedimento attuativo richiesto dalla stessa norma. Fino a quel momento, i crediti contributivi di qualsiasi importo possono continuare a essere compensati in F24 già dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta, senza attendere la presentazione della dichiarazione e senza l’obbligo del visto di conformità, a differenza di quanto accade per IVA, imposte dirette e IRAP. Attenzione però al termine finale: il credito va usato entro la scadenza della dichiarazione successiva, perché per i contributi INPS non esiste il meccanismo di “rigenerazione” automatica previsto per i crediti fiscali.
La regola generale per il credito da quadro RR
In questo periodo dell’anno, tra saldi e acconti, torna puntuale un dubbio che riguarda migliaia di artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata INPS: il credito contributivo che emerge dal quadro RR della dichiarazione dei redditi si può compensare subito, oppure bisogna aspettare che scattino i nuovi limiti previsti dalla riforma del 2023? La risposta, oggi, è più semplice di quanto sembri: quei limiti, semplicemente, non sono ancora in vigore.
Per artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, il credito esposto nel quadro RR può essere usato nel modello F24 sia in compensazione verticale, cioè con debiti relativi agli stessi contributi previdenziali, sia in compensazione orizzontale, cioè con debiti relativi a imposte o tributi diversi. Le istruzioni al modello Redditi PF 2026 confermano la regola generale: i crediti da dichiarazione possono compensare debiti dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta cui si riferiscono, quindi già da gennaio, a condizione che il contribuente sia in grado di calcolare correttamente l’importo e che il credito utilizzato coincida con quanto risulterà dalla dichiarazione presentata successivamente.
Il regime differenziato per crediti fiscali sopra i 5.000 euro
Questa regola di libertà non vale allo stesso modo per tutti i crediti. Per IVA, imposte dirette e relative addizionali, imposte sostitutive e IRAP, la compensazione orizzontale di importi superiori a 5.000 euro può avvenire solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 241/1997, introdotto dal D.L. 50/2017. Sotto quella soglia, invece, resta valida la regola generale della compensazione libera dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta. A questo si aggiunge, per gli importi eccedenti i 5.000 euro, l’obbligo del visto di conformità sulla dichiarazione (art. 10, D.L. 78/2009 e art. 1, comma 574, L. 147/2013), salvo i casi di esonero previsti, come il regime premiale ISA o l’adesione al concordato preventivo biennale.
La riforma 2023 e il nodo dei crediti contributivi
Ed è proprio qui che si inserisce il punto più delicato. Il comma 1-bis dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, introdotto dall’art. 1, comma 97, lett. a), della L. 213/2023, stabilisce che anche la compensazione dei crediti contributivi INPS, a prescindere dall’importo, dovrebbe seguire decorrenze specifiche a seconda della categoria di contribuente: per i datori di lavoro non agricoli dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine mensile per la trasmissione dei dati retributivi; per il settore agricolo dalla scadenza del versamento relativo alla denuncia di manodopera agricola; per i lavoratori autonomi delle gestioni speciali artigiani e commercianti e per i professionisti della Gestione separata, dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
Perché la nuova regola non si applica ancora
Il condizionale è d’obbligo: questa previsione non è ancora operativa. Manca il provvedimento attuativo richiesto dall’art. 1, comma 98, della stessa L. 213/2023, che rinvia a un atto congiunto del direttore dell’Agenzia delle Entrate, del direttore generale INPS e del direttore generale INAIL per definire decorrenza, efficacia (anche progressiva) e modalità di attuazione. Lo aveva già segnalato l’INPS con il messaggio n. 2639/2024, dando conto delle interlocuzioni tecniche in corso e annunciando un successivo messaggio con le nuove modalità operative, che a oggi – luglio 2026 – non è ancora arrivato. Fino a quel momento, quindi, restano immutate le vecchie regole.
Ne consegue che i crediti contributivi di qualsiasi importo maturati da artigiani, commercianti e professionisti della Gestione separata possono essere utilizzati in compensazione, per debiti contributivi e non, già dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento. Non serve attendere la presentazione del modello Redditi PF in cui quel credito verrà formalmente esposto: la circ. INPS n. 62/2026, così come le istruzioni del quadro RR, confermano questa impostazione.
Va segnalato, per completezza, che il comma 1-bis esclude comunque dalla compensazione le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione Gestione separata ai sensi dell’art. 2, comma 26, L. 335/1995 – previsione che resterà valida anche dopo l’entrata in vigore del provvedimento attuativo.
| Tipo di credito | Regola oggi in vigore | Soglia |
|---|---|---|
| IVA, imposte dirette, IRAP (sotto 5.000 euro) | Compensazione libera dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta | Fino a 5.000 euro |
| IVA, imposte dirette, IRAP (sopra 5.000 euro) | Compensazione dal 10° giorno dopo la dichiarazione, con visto di conformità | Sopra 5.000 euro |
| Contributi INPS (artigiani, commercianti, Gestione separata) | Compensazione già dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta | Nessuna soglia, regola 2023 non ancora operativa |
Il termine ultimo e l’assenza di rigenerazione
Secondo la regola generale dell’art. 17, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 241/1997, la compensazione del credito da dichiarazione va effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. Per le imposte dirette, se il credito non viene utilizzato entro quel termine, può essere riportato nella dichiarazione successiva e così “rigenerato”, restando compensabile fino alla dichiarazione ancora dopo. Per i contributi degli artigiani, dei commercianti e della Gestione separata INPS, però, questo meccanismo di rigenerazione non si applica: il credito non compensato entro il termine perde definitivamente questa possibilità e va gestito tramite domanda di autoconguaglio o di rimborso.
Un esempio pratico
Si pensi a un commerciante che, sui contributi calcolati sul reddito eccedente il minimale, abbia maturato un credito INPS in sede di saldo per l’annualità 2024, esposto nel modello Redditi PF 2025. Secondo la circ. INPS n. 62/2026 e le istruzioni del quadro RR, questo credito può essere compensato nel modello F24 fino alla data di presentazione del modello Redditi PF 2026. Oltre quel termine, l’eventuale residuo non è più compensabile: va invece richiesto tramite domanda di rimborso o di compensazione contributiva (autoconguaglio), da presentare telematicamente all’INPS attraverso il cassetto previdenziale.
Chi ha maturato un credito contributivo nel quadro RR può quindi continuare a utilizzarlo in compensazione senza attendere alcuna soglia temporale legata alla presentazione della dichiarazione, diversamente da quanto accade per IVA e imposte dirette sopra i 5.000 euro. Conviene però tenere sotto controllo la scadenza della dichiarazione successiva, perché è quello il termine ultimo utile: superata quella data, l’unica strada resta la domanda di rimborso o compensazione contributiva diretta all’INPS, con tempi tipicamente più lunghi rispetto alla compensazione in F24.




