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Come predisporre un bilancio infrannuale secondo il nuovo OIC 30

17 Luglio, 2025

L’11 giugno 2025, l’Organismo Italiano di Contabilità ha messo nero su bianco quella che si preannuncia come una delle più significative riforme degli ultimi vent’anni nel campo della rendicontazione infrannuale. Il nuovo Principio contabile OIC 30 “I bilanci intermedi” non rappresenta un semplice aggiornamento tecnico, ma una completa rivisitazione filosofica dell’approccio alla contabilità periodica che coinvolgerà migliaia di aziende italiane.

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Bilancio infrannuale OIC 30: Quadro normativo di riferimento

La strada verso questo risultato è stata lunga e articolata. Già nel settembre 2024, l’OIC aveva sottoposto a consultazione pubblica una prima bozza del documento, raccogliendo osservazioni e suggerimenti dal mondo professionale fino al 18 novembre 2024. Questo processo partecipativo, prassi consolidata ma raramente così approfondita, ha permesso di raffinare significativamente il testo finale.

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Il nuovo principio diventerà obbligatorio per i bilanci intermedi relativi agli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2026, mentre l’aspetto più interessante è la possibilità di applicazione anticipata già per i bilanci relativi agli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2025. Questo significa che le prime applicazioni concrete potrebbero vedersi già con le semestrali chiuse al 30 giugno 2025. La decisione di consentire l’applicazione anticipata non è casuale, poiché nella prassi professionale si osserva spesso come i principi contabili innovativi trovino terreno fertile nelle aziende più strutturate, che li utilizzano come banco di prova prima dell’entrata in vigore generalizzata.

Metodologia contabile: discrete approach come scelta strategica

L’elemento cardine della nuova disciplina risiede nella conferma dell’approccio metodologico del “discrete approach”. Non si tratta di una scelta tecnica neutrale, ma di una precisa opzione filosofica che considera ogni periodo infrannuale come un “esercizio” autonomo, ancorché di durata inferiore all’anno.

Le implicazioni operative concrete di questa scelta metodologica comportano che i criteri di rilevazione, classificazione e valutazione devono essere identici a quelli del bilancio annuale, escludendo qualsiasi semplificazione o approssimazione giustificata dalla durata ridotta del periodo. Le valutazioni effettuate mantengono piena efficacia e non possono essere “corrette” nei periodi successivi, principio che elimina la tentazione di utilizzare i bilanci intermedi come strumenti di gestione degli utili attraverso tecniche di income smoothing.

Questa impostazione si contrappone nettamente all'”integral approach”, esplicitamente scartato dall’OIC per la sua inadeguatezza nel gestire fenomeni di stagionalità e volatilità aziendale. Come ha osservato la giurisprudenza di legittimità in materia di bilanci consolidati, la coerenza metodologica rappresenta un principio irrinunciabile nell’informativa societaria.

Scenari operativi di applicazione obbligatoria

La casistica che rende obbligatoria la redazione di bilanci infrannuali si è notevolmente ampliata negli ultimi anni, seguendo l’evoluzione della normativa societaria e concorsuale. Nel contesto delle operazioni straordinarie e deliberazioni societarie, il nuovo OIC 30 disciplina specificamente le situazioni patrimoniali richieste per la riduzione del capitale sociale per perdite secondo l’art. 2446 c.c., dove la situazione deve essere aggiornata entro 120 giorni dalla deliberazione.

Analogamente, per l’emissione di prestiti obbligazionari ai sensi dell’art. 2410 c.c. risulta necessaria una situazione patrimoniale non anteriore a 120 giorni, mentre per la distribuzione di acconti sui dividendi secondo l’art. 2433-bis c.c. occorre un bilancio intermedio con data non antecedente a tre mesi. Il principio si estende inoltre agli aumenti gratuiti del capitale mediante imputazione di riserve e all’acquisizione di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili.

Nell’ambito delle procedure concorsuali, il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. n. 14/2019) ha elevato i bilanci infrannuali a strumento essenziale di prevenzione e gestione delle situazioni di difficoltà aziendale. Il Documento allegato al Decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 stabilisce criteri stringenti, richiedendo che l’impresa disponga di “una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del Principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni”.

Il Terzo correttivo (D.Lgs. n. 136/2024) ha ulteriormente rafforzato questo orientamento, definendo che “la segnalazione è considerata tempestiva se effettuata entro 60 giorni da quando l’organo di controllo e il revisore, nello svolgimento delle loro funzioni, sono venuti a conoscenza dello stato di crisi o insolvenza”.

Innovazione fiscale: metodologia dell’aliquota effettiva annua

Uno degli aspetti più tecnici ma fondamentali riguarda il nuovo approccio alla determinazione delle imposte infrannuali. L’OIC 30 introduce il criterio dell'”aliquota fiscale annua effettiva”, rappresentata dalla stima dell’incidenza dell’onere fiscale annuale, sia corrente che differito, sul risultato civilistico annuale ante imposte.

La metodologia di calcolo segue una logica prospettica dove l’imposta del periodo intermedio viene determinata applicando all’utile ante imposte del semestre l’aliquota fiscale che si stima sarà effettiva su base annua. Questo approccio, già consolidato nella prassi internazionale IFRS, garantisce maggiore comparabilità tra i diversi operatori, specialmente per le società quotate nell’Euronext Growth Milan.

In uno scenario operativo esemplificativo, una società che prevede per l’esercizio 2025 un utile ante imposte di € 1.000.000 e imposte complessive (IRES + IRAP + differite) di € 280.000, con aliquota effettiva del 28%, nel bilancio al 30 giugno 2025 con utile semestrale di € 400.000, determinerà l’imposta applicando la formula: € 400.000 x 28% = € 112.000.

Le differenze permanenti e le imposte anticipate precedentemente non rilevate che divengono ragionevolmente certe nel periodo sono allocate pro-quota in base al rapporto tra reddito ante imposte intermedio e quello stimato di fine esercizio. Questo meccanismo assicura che non si verifichino significative differenze tra l’aliquota fiscale effettiva risultante nel bilancio intermedio rispetto a quella risultante nel bilancio di fine anno.

Strutture alternative: bilanci completi versus bilanci ridotti

Il nuovo principio distingue chiaramente tra due tipologie di bilanci infrannuali, ciascuna con proprie specificità operative. I bilanci infrannuali “completi” mantengono identica struttura e contenuto del bilancio annuale, richiedendo tutti gli schemi obbligatori quali stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, con applicazione integrale di tutti i principi di valutazione.

I bilanci infrannuali “ridotti” presentano invece un contenuto semplificato ma coerente e comparabile, con la possibilità di omettere il rendiconto finanziario per micro-imprese e bilanci abbreviati, accompagnati da una nota integrativa semplificata con focus su variazioni significative. La scelta tra le due modalità non è arbitraria ma deve essere coerente con le finalità del bilancio e le caratteristiche dimensionali dell’azienda. Come spesso accade nella pratica professionale, la tendenza è verso la completezza informativa quando il documento è destinato a terzi qualificati quali banche, investitori o autorità di vigilanza.

Criteri di rilevazione: rigore metodologico senza compromessi

L’approccio del discrete approach comporta conseguenze operative stringenti sui criteri di rilevazione di ricavi e costi. I ricavi percepiti stagionalmente, ciclicamente o occasionalmente non possono essere anticipati o differiti rispetto alla data intermedia se tale trattamento non sarebbe ammissibile nel bilancio d’esercizio. Questo principio elimina qualsiasi tentazione di “normalizzare” artificialmente i risultati infrannuali.

Un esempio pratico significativo riguarda una società di abbigliamento che realizza il 60% del fatturato nel periodo natalizio: tale azienda non può “spalmare” questi ricavi sui bilanci trimestrali per renderli più uniformi. Analogamente, i costi sostenuti in modo disomogeneo durante l’esercizio seguono la medesima logica, potendo essere anticipati o differiti solo se tale trattamento risulterebbe ammissibile nel bilancio annuale.

Una criticità ricorrente nella prassi applicativa riguarda le spese di manutenzione straordinaria sostenute nei primi mesi dell’anno, che non possono essere “ripartite” sui bilanci trimestrali successivi se non sussistono i presupposti per la loro capitalizzazione secondo l’OIC 16. Un costo privo dei requisiti per la capitalizzazione alla data intermedia deve essere immediatamente imputato a conto economico.

Svalutazioni irreversibili: disciplina dell’avviamento

Un aspetto di particolare rilevanza tecnica riguarda il trattamento delle svalutazioni dell’avviamento nei bilanci intermedi. L’OIC 30 stabilisce che qualsiasi svalutazione effettuata in sede di bilancio intermedio, coerentemente con quanto previsto dall’OIC 24, assume carattere definitivo e irreversibile.

Le implicazioni gestionali di questa previsione impongono particolare prudenza nelle valutazioni infrannuali. L’organo amministrativo deve necessariamente effettuare un impairment test rigoroso prima di procedere a svalutazioni, considerando che eventuali errori valutativi non potranno essere successivamente corretti. Negli aspetti spesso trascurati dalla prassi applicativa, occorre considerare che la giurisprudenza ha talvolta interpretato il criterio della prudenza come obbligo di rilevazione immediata delle perdite durevoli di valore, ma nel contesto dei bilanci intermedi questa automaticità deve essere temperata dalla considerazione della definitività della svalutazione.

Disciplina della nota integrativa: informativa mirata e differenziata

Il nuovo OIC 30 dedica ampio spazio alla disciplina della nota integrativa del bilancio intermedio, distinguendo tra diverse casistiche dimensionali e strutturali. La nota integrativa deve fornire spiegazione degli eventi e operazioni significative per la comprensione delle variazioni della situazione patrimoniale e finanziaria avvenute dalla chiusura dell’ultimo esercizio. L’obiettivo non è replicare l’informativa annuale, ma focalizzarsi sulle variazioni intercorse.

Gli elementi informativi prioritari comprendono i cambiamenti nei principi contabili applicati, le operazioni straordinarie o non ricorrenti, le variazioni significative nelle voci di bilancio, i fatti di rilievo successivi alla data di chiusura del periodo e l’utilizzo di stime e metodologie valutative. Per le società che redigono anche il bilancio consolidato intermedio, l’OIC 30 impone la doppia conformità all’OIC 30 e all’OIC 17, richiedendo che le informazioni siano integrate secondo i principi specifici del consolidamento, evitando però duplicazioni con le informazioni già fornite nell’ultimo bilancio consolidato annuale se non variate.

Procedure di controllo e revisione: approccio limitato ma rigoroso

La revisione dei bilanci infrannuali richiede un approccio metodologico specifico, sostanzialmente diverso dall’audit annuale completo. L’obiettivo della revisione contabile limitata del bilancio intermedio non è l’espressione di un giudizio sulla rappresentazione veritiera e corretta, ma una valutazione limitata sulla correttezza della redazione.

I riferimenti normativi sono costituiti dai Principi contabili internazionali ISRE 2410 quando la società di revisione detiene anche l’incarico di revisione legale del bilancio annuale, oppure ISRE 2400 in caso contrario. Le procedure si basano principalmente su interviste con il management, analisi comparative rispetto ai dati storici, verifiche di coerenza interna e controlli di calcolo sulle principali poste.

Le limitazioni operative della revisione limitata escludono procedure di osservazione fisica delle rimanenze, circolarizzazioni di massa o altri controlli sostantivi tipici dell’audit annuale. Tuttavia, ciò non comporta una riduzione del rigore metodologico, ma piuttosto un diverso approccio procedurale orientato alla verifica della plausibilità e coerenza delle informazioni presentate.

Regime transitorio e modalità di prima applicazione

L’OIC 30 prevede un regime transitorio articolato per facilitare l’adozione del nuovo principio. Gli effetti derivanti dalla prima applicazione vengono contabilizzati retroattivamente, conformemente alle regole dell’OIC 29, ma con significative semplificazioni procedurali. Per agevolare le società che redigono per la prima volta un bilancio intermedio, il principio consente di non presentare i dati comparativi del conto economico e del rendiconto finanziario.

Questa deroga, limitata alla fase di transizione, riconosce le difficoltà operative che molte aziende incontrerebbero nel ricostruire dati infrannuali pregressi. Nella pratica professionale, si consiglia di avviare la predisposizione dei sistemi informativi e delle procedure di chiusura infrannuale già nel corso del 2025, anche per chi non intende avvalersi dell’applicazione anticipata.

Strumentario operativo: appendici tecniche e casi applicativi

Il nuovo OIC 30 si arricchisce di due appendici tecniche di notevole valore pratico. L’Appendice A fornisce esempi concreti di contabilizzazione per le principali fattispecie che si presentano nei bilanci intermedi, con particolare attenzione alle operazioni di fine periodo, alla rilevazione di accantonamenti e fondi rischi, al trattamento delle imposte differite e alla gestione delle partecipazioni e dei rapporti infragruppo.

L’Appendice B presenta scenari operativi dettagliati per l’applicazione del nuovo criterio dell’aliquota fiscale annua effettiva, includendo il calcolo dell’aliquota effettiva in presenza di perdite fiscali, il trattamento delle differenze permanenti infrannuali, la gestione delle imposte anticipate e differite e la rilevazione delle variazioni di aliquote normative.

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