Dal 5 marzo 2026 è disponibile, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, la funzionalità che consente di associare gli strumenti di pagamento elettronico agli strumenti utilizzati per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. L’adempimento discende dall’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, come modificato dalla legge n. 207/2024, e si realizza attraverso un collegamento logico comunicato all’Agenzia delle Entrate, non mediante un collegamento fisico tra POS e registratore. Per i POS già in uso al 1° gennaio 2026 o attivati entro il 31 gennaio 2026, la prima finestra utile si chiude il 20 aprile 2026; per attivazioni successive e variazioni opera invece il calendario ordinario previsto dal provvedimento attuativo n. 424470 del 31 ottobre 2025.
In cosa consiste il collegamento
Il nuovo obbligo mira a rendere integrati il processo di certificazione dei corrispettivi e quello di pagamento elettronico, così da garantire la coerenza tra i dati trasmessi tramite RT e quelli comunicati dagli operatori finanziari (acquirer). Sul piano pratico, l’adempimento consiste nell’associazione del POS al registratore telematico, al Server-RT o alla procedura web utilizzata per la certificazione dei corrispettivi, tramite il servizio online “Gestione collegamenti” messo a disposizione dall’Agenzia. Resta possibile adottare, per esigenze gestionali, soluzioni tecniche di integrazione come lo scambio importo, ma tali soluzioni non sostituiscono il collegamento richiesto dalla normativa.
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Chi è obbligato e chi no
L’obbligo riguarda gli operatori che certificano i corrispettivi mediante RT o strumenti equivalenti e incassano tali operazioni con strumenti di pagamento elettronico. Restano fuori, in linea generale, le attività non soggette a certificazione dei corrispettivi – come vending machine, cessione di carburante, ricarica veicoli elettrici, vendita di tabacchi e generi di monopolio, vendite a distanza – e i soggetti che documentano le operazioni soltanto con fattura, come accade tipicamente per i professionisti. Tra i chiarimenti più recenti rientra anche l’esclusione della biglietteria automatizzata, i cui dati sui titoli di accesso sono già trasmessi secondo un flusso dedicato verso la SIAE, come precisato dalla risposta a interpello n. 44/2026.
Attività miste e uso promiscuo del POS
L’utilizzo di un unico POS per più attività non è vietato in sé. Ciò che rileva, ai fini dell’adempimento, è che il collegamento sia effettuato per le attività soggette alla certificazione dei corrispettivi e che, in fase di vendita, siano correttamente registrate la forma di pagamento utilizzata e il relativo ammontare. Questa precisazione è particolarmente importante nelle attività miste, nelle quali possono convivere operazioni soggette e operazioni escluse dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi: il POS va in ogni caso abbinato allo strumento usato per la certificazione delle operazioni soggette.
Scadenze da rispettare
Per la fase transitoria, la registrazione del collegamento dei POS già in uso al 1° gennaio 2026 o attivati entro il 31 gennaio 2026 deve essere eseguita entro 45 giorni dalla messa a disposizione del servizio online. Poiché il servizio è stato reso disponibile dal 5 marzo 2026, la scadenza tecnica del 19 aprile (domenica) slitta al primo giorno feriale successivo: il 20 aprile 2026. Per i POS attivati dal 1° febbraio 2026, nonché per le variazioni dei collegamenti già registrati, la comunicazione va effettuata a partire dal 6° giorno del secondo mese successivo a quello dell’attivazione o della variazione ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese; il sabato è considerato giorno non lavorativo ai fini di questi calcoli.
| Situazione | Finestra di comunicazione |
|---|---|
| POS in uso al 1° gennaio 2026 o attivati entro il 31 gennaio 2026 | Dal 5 marzo al 20 aprile 2026 |
| POS attivati a febbraio 2026 | Dal 6 al 30 aprile 2026 |
| POS attivati a marzo 2026 | Dal 6 al 31 maggio 2026 |
| Variazioni di collegamenti già registrati | Stessa finestra del mese di riferimento |
POS fisici e POS virtuali
Il sistema consente il multicollegamento: un singolo POS può essere associato a più RT e, specularmente, a un singolo RT possono essere collegati più POS, sia fisici che virtuali. Per i POS fisici, tuttavia, il collegamento multiplo è ammesso solo se i dispositivi operano presso la medesima unità locale: un esercente non può abbinare il POS del negozio A a un RT del negozio B. Per i POS virtuali – piattaforme online, app di pagamento, strumenti software – il vincolo territoriale non opera negli stessi termini, poiché si tratta di strumenti privi di una collocazione fisica stabile.
Come si effettua l’adempimento
L’accesso al servizio avviene dall’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” con credenziali SPID, CIE, CNS oppure Entratel/Fisconline, direttamente oppure tramite intermediario abilitato tramite delega al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”. Fa eccezione la procedura “Documento commerciale online”, per la quale il collegamento non è delegabile a terzi: l’operazione deve essere eseguita personalmente dall’esercente. Nella gestione dei collegamenti il sistema espone già i POS intestati all’esercente, con i dati trasmessi dagli acquirer; l’esercente abbina ciascun POS alla matricola del registratore telematico corrispondente, già censito in Anagrafe tributaria.
Procedura puntuale e collegamento massivo
L’Agenzia ha predisposto modalità operative distinte a seconda del numero di RT gestiti. Chi ha fino a 5 RT accede alla procedura puntuale semplificata, con elenco immediato delle matricole e dei POS già comunicati dagli acquirer; chi gestisce oltre 5 dispositivi accede alla procedura puntuale standard, con funzioni di ricerca più articolate. Per esercenti con un numero molto elevato di RT e POS è disponibile il collegamento massivo tramite upload di file predefinito scaricabile dal portale, con la precisazione che questa modalità funziona solo per i POS già presenti nel sistema: per i dispositivi non ancora censiti resta necessaria la procedura puntuale.
Dati indispensabili per il collegamento
Per i POS fisici il dato identificativo centrale è il terminal ID, cioè il codice identificativo del terminale rilasciato dall’acquirer. Per i POS virtuali rilevano invece il codice fiscale e la denominazione dell’operatore finanziario. Quando un POS non compare tra quelli già esposti dal sistema, è necessario inserirlo manualmente: le informazioni si trovano nel contratto di convenzionamento, nei report mensili o nell’area riservata del portale dell’operatore finanziario.
Sanzioni
Il quadro sanzionatorio è stato ampliato dalla L. n. 207/2024 ed è articolato su due fattispecie distinte, entrambe ancorate al D.Lgs. n. 471/1997. La prima (art. 11, comma 2-quinquies) colpisce l’omessa o errata trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici da parte degli acquirer: 100 euro per ciascuna trasmissione irregolare, entro il limite massimo di 1.000 euro per trimestre, senza cumulo giuridico. La seconda (art. 11, comma 5) si applica al mancato collegamento tra POS e RT: sanzione da 1.000 a 4.000 euro, analoga a quella già prevista per l’omessa installazione del RT; in caso di violazioni ripetute scatta la sanzione accessoria di sospensione della licenza o autorizzazione, da 15 giorni a 2 mesi ex art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997, elevabile a 2-6 mesi in caso di recidiva.
Lettere di compliance e ravvedimento operoso
L’Agenzia delle Entrate procede in prima battuta attraverso l’invio di lettere di compliance, non con contestazioni formali dirette. Il meccanismo – già sperimentato con il provvedimento prot. 352652/2023 – confronta mensilmente i dati dei pagamenti elettronici comunicati dagli acquirer con i corrispettivi telematici e le fatture elettroniche trasmesse dagli esercenti, segnalando al contribuente gli eventuali scostamenti anomali con un invito a verificare e, ove necessario, a regolarizzare. Prima della contestazione ufficiale è possibile ricorrere al ravvedimento operoso per sanare l’omissione, con riduzione delle sanzioni commisurata alla tempestività dell’intervento.



