Un organo che il referendum costituzionale del dicembre 2016 avrebbe dovuto cancellare si ritrova oggi, dieci anni dopo, a occupare una posizione sempre più centrale nel governo della contrattazione collettiva italiana. Il decreto legge 30 aprile 2026 n. 62, il cosiddetto decreto “salario giusto”, convertito con la legge n. 112 del 2026, conferma e rafforza ulteriormente il ruolo che il CNEL, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro previsto dall’articolo 99 della Costituzione come organo ausiliario di rilevanza costituzionale, ha progressivamente acquisito negli ultimi anni proprio sul fronte più delicato del sistema di relazioni industriali italiano: quello della rappresentanza sindacale e datoriale e della verifica di quali contratti collettivi siano davvero applicati, e da quante lavoratrici e lavoratori.
Dall’archivio nazionale dei contratti al nuovo impulso normativo
Il potenziamento del ruolo del CNEL non nasce con il DL 62/2026, ma si innesta su un percorso già avviato: l’attività di riorganizzazione dell’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, partita con una prima fase sperimentale nell’aprile del 2025 e conclusa a un anno di distanza, che punta a offrire per la prima volta una base informativa trasparente, accessibile e strutturata per settori ATECO, con schede contratto dettagliate e verificabili sui contenuti normativi e retributivi effettivamente applicati nelle imprese. L’obiettivo di fondo di questa riorganizzazione, condotta con priorità al reale radicamento dei contratti in termini di lavoratrici e lavoratori coperti, è individuare con precisione i contratti collettivi leader, cioè quelli sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, un dato che negli anni ha rappresentato uno dei nodi irrisolti della contrattazione collettiva italiana, specie a fronte della proliferazione di contratti collettivi cosiddetti pirata.
L’articolo 9 del DL 62/2026: le modifiche alla legge istitutiva del CNEL
È su questo impianto che intervengono le modifiche apportate dall’articolo 9 del DL 62/2026 alla legge 30 dicembre 1986 n. 936, la legge che, in attuazione dell’articolo 99 della Costituzione, disciplina composizione, attribuzioni e funzionamento del CNEL. Le novità toccano più fronti, tutti orientati a rafforzare il ruolo dell’ente nella definizione oggettiva del trattamento economico complessivo, il dato che il legislatore ha scelto come riferimento essenziale per l’individuazione del cosiddetto salario giusto in attuazione dei principi dell’articolo 36 della Costituzione.
Il nuovo rapporto nazionale sulle retribuzioni
La prima novità di rilievo è l’introduzione, con la nuova lettera c-bis) del comma 2 dell’articolo 16 della legge 936/86, di un rapporto nazionale sulle retribuzioni, articolato per settori economici e per ambiti territoriali omogenei, che il CNEL dovrà trasmettere alle Camere e pubblicare in un’apposita sezione del proprio sito istituzionale. Il rapporto dovrà contenere l’analisi dei livelli retributivi applicati, i dati di copertura contrattuale e i livelli di retribuzione minima contrattuale praticati nei principali settori produttivi, la valutazione degli effetti delle politiche di sostegno alla contrattazione collettiva eventualmente adottate, oltre a ulteriori elementi conoscitivi, tra cui indicatori sul costo della vita, sui costi abitativi, sulla componente energetica e sul potere di acquisto delle retribuzioni nei diversi territori, tutti utili a valutare l’efficacia del sistema retributivo nazionale.
L’estrazione del trattamento economico complessivo
A corollario dell’archivio nazionale dei contratti, disciplinato dall’articolo 17 della legge 936/86, il nuovo comma 3-ter prevede che il CNEL provveda a estrarre direttamente dai contratti collettivi depositati il trattamento economico complessivo in essi contenuto. Si tratta di una novità di forte impatto operativo per gli addetti ai lavori, perché sposta sul CNEL, e non più solo sull’analisi manuale di consulenti e uffici del personale, l’individuazione di un elemento che il nuovo quadro normativo di tutela retributiva pone al centro della verifica sull’adeguatezza dei trattamenti economici applicati dalle imprese.
Il nuovo archivio dei contratti aziendali e territoriali
La novità più operativa riguarda però la contrattazione di secondo livello. Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 17 della legge 936/86 prevede infatti l’istituzione, quale parte integrante dell’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi, di un apposito archivio amministrativo contenente i contratti collettivi aziendali e territoriali depositati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo le modalità previste dall’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151 in tema di deposito telematico dei contratti di secondo livello. La norma fissava un termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione per la sua realizzazione operativa, e il Ministero del Lavoro ha già dato attuazione all’obbligo firmando, il 16 luglio 2026, l’intesa istitutiva con il CNEL. Il nuovo archivio va così a completare quello nazionale già esistente, permettendo per la prima volta ai contratti aziendali e territoriali di confluire in forma organica e strutturata in un unico punto di accesso, consultabile da lavoratori, imprese e parti sociali.
| Novità DL 62/2026 | Riferimento | Contenuto |
|---|---|---|
| Rapporto nazionale sulle retribuzioni | Art. 16 co. 2 lett. c-bis) L. 936/86 | Analisi retributiva per settori e territori, trasmesso alle Camere e pubblicato online |
| Estrazione trattamento economico complessivo | Art. 17 co. 3-ter L. 936/86 | Il CNEL estrae dai contratti depositati il TEC applicato |
| Archivio contratti aziendali e territoriali | Art. 17 co. 3-bis L. 936/86 | Confluenza dei contratti di secondo livello depositati al Ministero del Lavoro nell’archivio nazionale |
| Deposito dei contratti di prossimità | Art. 7-bis DL 62/2026 | Obbligo di deposito al CNEL anche dei contratti ex art. 8 DL 138/2011 |
Anche i contratti di prossimità vanno depositati al CNEL
A completamento del quadro, l’articolo 7-bis del DL 62/2026 introduce l’obbligo di deposito presso il CNEL anche dei contratti di prossimità, cioè quegli accordi collettivi aziendali o territoriali che, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, possono derogare a specifiche disposizioni di legge e agli stessi contratti collettivi nazionali su determinate materie, entro i limiti costituzionali e comunitari. Con questa estensione, il sistema di monitoraggio del CNEL arriva a coprire, almeno sul piano dell’obbligo di deposito, tutti i livelli in cui si articola oggi la contrattazione collettiva italiana: nazionale, aziendale, territoriale e di prossimità.
Cosa cambia in pratica per imprese e consulenti del lavoro
Per le imprese e per i professionisti che assistono in materia di lavoro, il rafforzamento del ruolo del CNEL si traduce in un duplice effetto pratico. Da un lato, aumenta la trasparenza e la verificabilità dei contratti collettivi applicati, con il rischio di semplificare, per gli organi di vigilanza, l’individuazione dei contratti collettivi non comparativamente rappresentativi, un tema che si intreccia con la disciplina sul salario minimo e sull’adeguatezza delle retribuzioni. Dall’altro, il completamento dell’archivio con i contratti aziendali e territoriali, e l’estrazione automatizzata del trattamento economico complessivo, rendono sempre più centrale la correttezza formale e sostanziale del deposito dei contratti di secondo livello presso il Ministero del Lavoro: un adempimento che, fino a oggi percepito da molte imprese come una formalità amministrativa, diventa ora la porta d’accesso a un archivio pubblico e strutturato, destinato a essere sempre più consultato da lavoratori, parti sociali e organi di controllo.
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