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Cessione d'azienda crediti

Trasferimento crediti nella Cessione d’azienda: quando serve la clausola contrattuale

25 Luglio, 2025

Il panorama giuridico-fiscale del trasferimento crediti nella Cessione d’azienda vive una fase di profonda trasformazione. Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2024 per l’imposta di registro, unite agli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi nel 2024-2025, ridefiniscono completamente l’approccio operativo alle cessioni aziendali. La questione del trasferimento automatico dei crediti rimane al centro di un dibattito dottrinale che trova nella prassi professionale la sua naturale risoluzione attraverso clausole contrattuali specifiche.

Cessione d’azienda crediti: architettura normativa del trasferimento creditizio

Il sistema codicistico delineato dagli articoli 2558, 2559 e 2560 del Codice Civile costituisce l’ossatura fondamentale della disciplina patrimoniale nelle operazioni di cessione aziendale. L’articolo 2559, in particolare, rappresenta il fulcro interpretativo della materia: “la cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese”.

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La formulazione normativa evidenzia una peculiarità sistematica: mentre la norma disciplina espressamente l’efficacia verso i terzi della cessione creditizia, non chiarisce inequivocabilmente se il trasferimento dei crediti operi automaticamente ipso iure o necessiti di specifica pattuizione contrattuale. Questa lacuna testuale ha generato nel tempo orientamenti interpretativi divergenti, tanto in dottrina quanto nella prassi applicativa.

Consolidamento giurisprudenziale e principio dell’automatismo

L’evoluzione giurisprudenziale ha progressivamente consolidato il principio dell’automatismo nella cessione d’azienda crediti. La Cassazione, con la pronuncia del 31 luglio 2012, n. 13692, ha statuito che “la cessione dell’azienda, avendo carattere unitario, importa il trasferimento al cessionario, insieme a tutti gli elementi costituenti l’universitas e senza necessità di una specifica pattuizione nell’atto di trasferimento, di tutti i crediti inerenti alla gestione dell’azienda ceduta”.

Questa interpretazione trova conferma nelle successive pronunce della Suprema Corte (Cass. 9 aprile 2009, n. 8644; Cass. 13 giugno 2006, n. 13676), che hanno cristallizzato il principio secondo cui l’automatismo del trasferimento costituisce effetto naturale dell’operazione di cessione, salva diversa volontà delle parti.

Particolarmente significativa risulta la motivazione sottesa al principio: la cessione aziendale, in quanto trasferimento di un complesso organizzato di beni, implica necessariamente il mantenimento dell’unitarietà funzionale dell’organismo produttivo. I crediti aziendali, pertanto, seguono automaticamente il destino dell’azienda cui ineriscono, configurandosi come elemento inscindibile del patrimonio trasferito.

Orientamenti dottrinali e tensioni interpretative

La dottrina commercialistica ha sviluppato posizioni articolate sulla questione del trasferimento creditizio. Un primo orientamento, allineato con la giurisprudenza prevalente, sostiene l’esistenza di una presunzione iuris tantum di cessione dei crediti aziendali, fondata sull’equiparazione operata dall’articolo 2559 tra iscrizione nel Registro delle Imprese e notifica della cessione creditizia.

Questa interpretazione trova ulteriore sostegno nella considerazione sistematica dell’articolo 2560, che disciplina il passaggio dei debiti aziendali. La corresponsabilità del cessionario per i debiti trasferiti giustificherebbe, quale naturale contrappeso, l’acquisizione automatica dei crediti correlati all’attività aziendale.

Una seconda corrente dottrinale, invece, distingue tra crediti funzionali alla prosecuzione dell’attività e crediti “puri”, derivanti da prestazioni già eseguite dal cedente. Secondo questa impostazione, mentre i primi si trasferirebbero automaticamente, i secondi necessiterebbero di specifica pattuizione contrattuale. La distinzione si fonda sulla considerazione che crediti relativi a prestazioni completate dal venditore non presentano connessione funzionale con l’attività futura dell’acquirente.

Inerenza aziendale quale criterio discriminante

Il concetto di inerenza alla gestione aziendale emerge quale elemento cardine per la determinazione dell’ambito applicativo dell’automatismo creditizio. La giurisprudenza ha elaborato parametri valutativi che considerano la finalità funzionale del credito rispetto all’organizzazione produttiva trasferita.

Nell’esperienza applicativa si osserva come la valutazione dell’inerenza possa presentare profili di complessità, specialmente nei casi limite. Si considerino, ad esempio, i crediti derivanti da contratti di locazione di beni strumentali non di proprietà dell’alienante: tali posizioni creditorie, pur non scaturendo direttamente dall’attività produttiva, risultano funzionali al mantenimento dell’organizzazione aziendale e si trasferiscono conseguentemente con l’azienda.

Al contrario, crediti personali dell’imprenditore o posizioni creditorie estranee all’attività caratteristica dell’impresa rimangono esclusi dall’automatismo, richiedendo specifica inclusione contrattuale per il trasferimento.

Novità normative 2025: impatto fiscale delle cessioni aziendali

L’entrata in vigore del D.Lgs. 139/2024 ha introdotto significative innovazioni nel regime fiscale delle cessioni aziendali, con particolare riferimento all’imposta di registro. La nuova disciplina, applicabile agli atti formati o presentati per la registrazione a partire dal 1° gennaio 2025, prevede l’applicazione di aliquote differenziate per le diverse tipologie di beni componenti l’azienda.

Particolare rilevanza assume l’introduzione dell’articolo 51, comma 4, del D.P.R. 131/1986, che stabilisce l’applicazione dell’aliquota dello 0,50% sulla quota di corrispettivo imputata ai crediti aziendali. Questa previsione richiede una precisa ripartizione del prezzo di cessione tra le diverse categorie di beni, con conseguente impatto sulla redazione degli atti di trasferimento.

L’Ufficio delle Entrate acquisisce, inoltre, specifici poteri di controllo sulla congruità della ripartizione del corrispettivo, potendo procedere ad accertamenti anche mediante accessi, ispezioni e verifiche. Tale innovazione impone particolare attenzione nella quantificazione e documentazione dei valori attribuiti ai crediti trasferiti.

Evoluzione giurisprudenziale nelle cessioni in blocco

La giurisprudenza più recente ha affrontato specifiche problematiche relative alle cessioni di crediti in blocco, con implicazioni significative per le operazioni di cartolarizzazione. La Cassazione, con sentenza n. 7866/2024, ha precisato che “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto”, ma non esonera dall’onere probatorio relativo all’inclusione del singolo credito nell’operazione di cessione.

Questo orientamento rafforza l’esigenza di documentazione precisa nelle operazioni di trasferimento creditizio, con particolare attenzione ai meccanismi di identificazione dei crediti inclusi nella cessione. La recente pronuncia del Tribunale di Napoli Nord del 25 giugno 2024 ha ulteriormente chiarito che l’atto di cessione costituisce elemento della causa petendi e deve essere oggetto di specifica allegazione e prova da parte del cessionario.

Implicazioni operative e best practices professionali

Nella prassi professionale emerge la necessità di una disciplina contrattuale dettagliata del trasferimento creditizio, nonostante il consolidato orientamento giurisprudenziale favorevole all’automatismo. La redazione di clausole specifiche permette di superare le incertezze interpretative legate alla valutazione dell’inerenza dei crediti e di prevenire potenziali contenziosi.

La strutturazione dell’atto di cessione dovrebbe includere:

  • Elencazione analitica dei crediti trasferiti con indicazione dei debitori
  • Specificazione dei criteri di valutazione adottati
  • Disciplina delle modalità di recupero e delle responsabilità per l’inesigibilità
  • Meccanismi di garanzia per l’esistenza dei crediti alla data di cessione

Particolare attenzione merita la disciplina dei crediti condizionali o a termine, la cui inclusione nel trasferimento richiede specifiche clausole relative alla gestione delle condizioni sospensive o risolutive.

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