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Certificazioni Uniche

Certificazione unica 2026 enti sportivi: guida alla compilazione con esempi pratici

4 Marzo, 2026

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Chi gestisce un’associazione sportiva lo sa bene: la Certificazione Unica è uno di quei documenti che torna ogni anno, puntuale come il rinnovo delle affiliazioni, e ogni anno porta qualche novità che bisogna capire in fretta. La CU 2026 – quella che certifica i compensi pagati nel corso del 2025 – non fa eccezione. Nuove scadenze, nuovi campi da compilare, codici eliminati. Roba che può sembrare complicata, ma che con un po’ di ordine diventa gestibile anche per chi non ha una formazione fiscale specifica. Questo articolo nasce proprio per questo: spiegare, passo dopo passo, come funziona la CU 2026 per gli enti sportivi, con tutti gli esempi del caso. Partendo dall’inizio.

Sommario

Il quadro normativo di riferimento

Il modello CU 2026, approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2026 (n. 15707), trova la sua base normativa nel D.Lgs. 36/2021 – la Riforma dello sport – che dal 1° luglio 2023 ha ridisegnato il trattamento fiscale e previdenziale dei lavoratori sportivi. Il calendario delle scadenze è stato ridisegnato dall’art. 4, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 81/2025, che ha introdotto il sistema a tre finestre temporali distinte.

La soglia di esenzione Irpef rimane ferma a 15.000 euro annui, applicabile sia ai compensi sportivi dilettantistici ex art. 36, c. 6, D.Lgs. 36/2021, sia alle retribuzioni degli atleti professionisti under 23 ex art. 36, c. 6-ter. Sul funzionamento di questa franchigia, con la Consulenza giuridica n. 14/2025, l’Agenzia delle Entrate ha sciolto un nodo interpretativo rilevante: il limite non va ragguagliato al periodo di lavoro nell’anno, e opera come franchigia unica anche in presenza di più contratti con committenti diversi.

Cos’è la CU e chi deve rilasciarla

La Certificazione Unica è, in parole semplici, la “busta paga riassuntiva annuale” che ogni sostituto d’imposta deve consegnare a chi ha lavorato per lui nel corso dell’anno. Per un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) o una società sportiva dilettantistica (SSD), questo significa che ogni volta che si paga qualcuno – un allenatore, un istruttore, un arbitro, un collaboratore amministrativo – scatta l’obbligo di rilasciare la CU.

C’è però un caso in cui la CU non si fa più: dal periodo d’imposta 2024, per i compensi corrisposti a collaboratori in regime forfettario o dei minimi, l’obbligo di rilascio è stato eliminato dal D.Lgs. 1/2024. Quindi, se l’ASD si avvale di un consulente in regime forfettario, niente CU per lui. Attenzione, tuttavia: l’esonero non si applica alle indennità non soggette a ritenuta d’acconto (ad es. indennità di maternità per iscritti al regime dei minimi) né, dal 2026, ai medici di medicina generale in regime forfettario.

Le tre scadenze: quale vale per chi

Fino allo scorso anno, c’era un’unica scadenza per tutti. Ora no. La CU 2026 prevede tre finestre temporali, e usare quella sbagliata può significare essere in ritardo senza saperlo – oppure, al contrario, affannarsi a preparare documenti che si potevano tranquillamente fare più tardi.

Il meccanismo a tre finestre è il vero cambiamento strutturale della CU 2026. Occorre capirlo bene, perché confondere una scadenza con un’altra può significare inviare una CU con tre mesi di anticipo – oppure trovarsi in ritardo senza saperlo.<

Scadenza Tipologia di reddito Note operative
16.03.2026 Lavoro dipendente, assimilati, autonomo occasionale, redditi diversi Alimenta la precompilata; vale anche per la consegna al percipiente
30.04.2026 Lavoro autonomo abituale (arti e professioni) e provvigioni per rapporti non occasionali Solo se la CU contiene esclusivamente questa tipologia
2.11.2026
(slitta dal 31.10, che cade di sabato)
Redditi esenti o non utilizzabili nella precompilata Compensi sportivi sotto i 15.000 €, TFR, dati previdenziali
1

Per gli enti sportivi dilettantistici: le CU relative a compensi co.co.co. e subordinati che superano i 15.000 euro vanno trasmesse entro il 16.03.2026, perché confluiscono nella dichiarazione precompilata del lavoratore. Quelle con compensi sotto la soglia – redditi esenti – possono attendere il 2.11.2026. Se l’associazione ha corrisposto compensi anche a un professionista con partita Iva per attività abituale (un avvocato, un commercialista), la relativa CU va trasmessa entro il 30.04.2026, ma solo se contiene esclusivamente quel tipo di reddito; altrimenti scatta il termine del 16 marzo. La consegna al percipiente, invece, è sempre entro il 16.03.2026, a prescindere dalla scadenza di trasmissione telematica.

Ecco come funziona, spiegato in modo pratico:

  • Entro il 16 marzo 2026 vanno inviate telematicamente all’Agenzia delle Entrate le CU che riguardano redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati al lavoro dipendente (tra cui le co.co.co. sportive, qualificati come redditi assimilati ex art. 50, c. 1, lett. c-bis TUIR) e lavoro autonomo occasionale. È anche il termine per consegnare la CU al lavoratore, indipendentemente dalla scadenza di trasmissione telematica.
  • Entro il 30 aprile 2026 vanno inviate le CU che riguardano esclusivamente lavoro autonomo abituale – cioè professionisti con partita Iva che esercitano la propria attività in modo continuativo e organizzato – ovvero provvigioni per rapporti non occasionali.
  • Entro il 2 novembre 2026 (il 31 ottobre cade di sabato, quindi slitta al lunedì successivo) vanno inviate le CU che contengono esclusivamente redditi esenti o che non entrano nella dichiarazione precompilata. Tra questi, i compensi sportivi fino a 15.000 euro lordi annui.
⚠ Esempio
L’ASD Pallavolo Romagna ha pagato nel 2025: un allenatore co.co.co. con 12.000 euro (sotto la soglia di esenzione), un preparatore atletico con partita Iva con 20.000 euro (sopra la soglia, redditi di lavoro autonomo abituale), e un commercialista con partita Iva per la consulenza fiscale (3.000 euro). Dovrà fare così: la CU del commercialista va inviata entro il 30 aprile 2026 (lavoro autonomo abituale, CU con esclusivamente questa tipologia); quella del preparatore atletico entro il 30 aprile 2026 (lavoro autonomo abituale sportivo con redditi parzialmente imponibili – la CU contiene esclusivamente redditi di lavoro autonomo abituale); quella dell’allenatore co.co.co. entro il 2 novembre 2026 (reddito esente sotto i 15.000 euro). Tutte e tre però vanno consegnate fisicamente all’interessato entro il 16 marzo 2026.

La franchigia dei 15.000 euro: come funziona davvero

Prima di parlare di compilazione, è fondamentale capire questo meccanismo, perché tutta la CU sportiva ruota intorno a lui. La Riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021) ha stabilito che i compensi pagati ai lavoratori sportivi dilettantistici non sono tassati ai fini Irpef fino a 15.000 euro all’anno. Vale per le co.co.co. sportive, per i contratti subordinati dilettantistici, e – con alcune discussioni dottrinali ancora aperte – anche per le prestazioni occasionali. Sopra i 15.000 euro, si pagano le imposte solo sulla parte che eccede.

La stessa franchigia si applica anche agli atleti professionisti under 23, per effetto dell’art. 36, c. 6-ter del D.Lgs. 36/2021.

⚠ Attenzione

Con la Consulenza giuridica n. 14/2025 viene precisato che  la franchigia di 15.000 euro non va “spezzata” in proporzione al periodo lavorato. Chi ha lavorato solo da luglio a dicembre (sei mesi) ha comunque diritto alla franchigia piena di 15.000 euro, esattamente come chi ha lavorato tutto l’anno. Non si calcola pro-rata.

Altro punto fondamentale: la franchigia è unica per anno d’imposta, anche se il lavoratore ha avuto più contratti con committenti diversi. Se uno sportivo ha preso 10.000 euro da una ASD e 8.000 euro da un’altra nello stesso anno, ha un totale di 18.000 euro. La franchigia è 15.000 euro – una sola volta. Quei 3.000 euro eccedenti (18.000 – 15.000) saranno tassati. Il lavoratore dovrà rilasciare un’autocertificazione a ciascun committente per segnalare quanto ha già percepito altrove, in modo che ciascuno sappia quanta franchigia residua può ancora applicare.

Cosa c’è di nuovo nella CU 2026 per il lavoro sportivo

Le novità rispetto all’anno scorso non sono tantissime, ma alcune cambiano concretamente il modo di compilare il modello. Vale la pena conoscerle bene.

Addio ai codici N2 e N3

Per chi compilava già le CU sportive negli anni scorsi, questi due codici erano quelli da usare nel quadro lavoro autonomo per le prestazioni sportive erogate fino al 30 luglio 2024. Dalla CU 2026 non esistono più. Al loro posto: per le prestazioni occasionali sportive si usa la causale “M” (lavoro autonomo non esercitato abitualmente); per i professionisti sportivi con partita Iva rimane la causale “A”, con il codice 20 al punto 6 se si applica la franchigia. Chi compilasse ancora N2 o N3 farebbe un errore.

Arrivano i campi 787-790

Questi quattro nuovi campi appaiono nella sezione “Redditi lavoro sportivo” della CU lavoro dipendente e assimilati, e vanno compilati solo quando il compenso è sotto i 15.000 euro. Servono a raccogliere informazioni sulla durata del rapporto di lavoro – informazioni che prima non venivano richieste in questa sezione specifica. In pratica: campo 787 (quanti giorni di lavoro), campo 788 (data di inizio), campo 789 (data di fine), campo 790 (da barrare se il lavoratore era ancora in forza al 31 dicembre 2025).

Conseguenza diretta di questa novità: i giorni di detrazione, quando il compenso è sotto la franchigia, non vanno più scritti nel campo 6 della CU (come si faceva prima), ma nel nuovo campo 787.

Nuovi campi 557-564

Nella sezione dedicata ai conguagli con altri sostituti d’imposta, sono stati aggiunti campi specifici per i redditi di lavoro sportivo – sia dilettantistico che professionistico under 23, sia a tempo indeterminato che determinato. Vanno sempre compilati al lordo della franchigia. In particolare:

  • Campo 557: compenso da lavoro sportivo dilettantistico a tempo indeterminato erogato da altro sostituto
  • Campo 558: compenso da lavoro sportivo dilettantistico a tempo determinato/co.co.co. erogato da altro sostituto
  • Campo 559: compenso da lavoro professionistico under 23 a tempo indeterminato da altro sostituto
  • Campo 560: compenso da lavoro professionistico under 23 a tempo determinato da altro sostituto
  • Campo 561: giorni del precedente rapporto
  • Campi 562-563: date di inizio e fine del precedente rapporto
  • Campo 564: da barrare se il lavoratore era ancora in forza al 31.12.2025 (alternativo al campo 563)

Nuovi campi 54 e 55 nella sezione 3-bis e rinumerazione

Nella sezione 3-bis (INPS Gestione Separata parasubordinati sportivi) sono stati introdotti due nuovi campi: il campo 54 (Franchigia previdenziale, nel quale va indicata la quota di franchigia utilizzata, non superiore a 5.000 euro) e il campo 55 (Rimborsi spese forfettarie, che concorrono sia alla franchigia previdenziale di 5.000 euro sia a quella fiscale di 15.000 euro). Questa introduzione ha comportato la rinumerazione di tutti i campi successivi della sezione 3-bis: prestare attenzione ai numeri aggiornati in fase di compilazione.

Nuova sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito” (campi 718-741)

È una sezione nuova, pensata per raccogliere le informazioni necessarie alla verifica del cuneo fiscale – sia la cosiddetta “somma integrativa” che l'”ulteriore detrazione” introdotte dalla riforma fiscale. Va compilata se nella stessa CU sono presenti redditi di lavoro dipendente o assimilato. Il campo 718 (Tipologia) vuole il codice 1 se ci sono redditi da lavoro subordinato, codice 2 se ci sono solo redditi assimilati (come le co.co.co.).

Le istruzioni ufficiali sono inequivocabili: il campo 718 deve essere compilato ogni volta che risulta valorizzato almeno uno tra i campi 1, 2, 455, 456, 781, 782, 784 e 785 – a prescindere dall’entità del reddito complessivo del percipiente e anche quando questo superi i 40.000 euro. La sezione è quindi obbligatoria in tutti gli esempi pratici dell’articolo che riguardano contratti di lavoro (subordinati o co.co.co.). Fa eccezione soltanto una CU che certifica esclusivamente dati previdenziali, TFR o redditi da pensione.

Il codice da inserire al campo 718 cambia a seconda della natura giuridica del rapporto:

⚠ Importante

il campo 718 va compilato anche quando il reddito complessivo del percipiente supera i 40.000 euro e le misure del cuneo fiscale non spettano. Il codice dipende dalla tipologia reddituale, non dalla spettanza concreta del beneficio.

Il punto centrale è questo: la somma integrativa e l’ulteriore detrazione spettano esclusivamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente ex art. 49, c. 1 TUIR – non ai titolari di redditi assimilati come le co.co.co. Per le co.co.co. sportive si compila solo il campo 718 con codice 2, e i campi successivi (719, 720, 721, 724 e seguenti) non si compilano o non sono obbligatori.

Il campo 720 accoglie l’importo del reddito di lavoro dipendente sportivo dilettantistico ex art. 49, c. 1, TUIR, al lordo della franchigia di 15.000 euro, già riportato ai campi 781 e 784 della sezione “Redditi lavoro sportivo”. Si precisa espressamente che il campo 720 deve essere compilato anche qualora negli stessi campi 781 e 784 siano riportati importi inferiori alla franchigia.

È necessario chiarire un equivoco che si presta a facili semplificazioni: non esiste una regola che escluda la compilazione del campo 720 per il solo fatto che il campo 718 riporti il codice 2. Il ragionamento corretto è il seguente:

  • Co.co.co. ordinaria (non sportiva): il campo 718 = codice 2 (reddito assimilato ex art. 50, c. 1, lett. c-bis TUIR, non derivante da art. 49 TUIR), e il campo 720 non si compila semplicemente perché i campi 781 e 784 sono vuoti – non per effetto diretto del codice 2 al campo 718.
  • Co.co.co. sportiva dilettantistica (ex art. 37 D.Lgs. 36/2021): il reddito è assimilato ex art. 50, c. 1, lett. c-bis TUIR, quindi il campo 718 = codice 2; ma i campi 781 e 784 vengono compilati e, di conseguenza, il campo 720 deve essere compilato anche in questo caso, indipendentemente dal codice 2 al punto 718.
  • Atleta dilettante con contratto subordinato: il reddito è ex art. 49 TUIR, il campo 718 = codice 1, i campi 781 e 784 vengono compilati e il campo 720 deve essere compilato.

Il campo 719 accoglie il reddito di lavoro dipendente già riportato nei campi 1 e/o 2 della CU, derivante esclusivamente da rapporti di lavoro subordinato ex art. 49 TUIR. Non vi rientrano i redditi da co.co.co. (comprese le co.co.co. sportive), i cui importi eventualmente presenti in cumulo ai campi 1 e 2 trovano separata evidenza al campo 720.

Quando il campo 718 = codice 1, diventano obbligatori anche:

  • il campo 721 (giorni di lavoro dipendente relativi ai soli rapporti subordinati, già compresi al campo 6)
  • il campo 722 (data inizio rapporto di lavoro dipendente con il sostituto dichiarante)
  • il campo 724 (codice: 1 se la somma integrativa è stata erogata in tutto o in parte; 2 se non è stata erogata o è stata interamente recuperata in sede di conguaglio)

Quando il campo 718 = codice 2, nessuno di questi campi aggiuntivi è reso obbligatorio dalle Specifiche tecniche per effetto del codice stesso.

Compensi a professionisti con partita Iva

Quando l’ASD si avvale di un professionista con partita Iva – un allenatore, un preparatore, un medico sportivo, un tecnico – i compensi vanno nella sezione “Lavoro autonomo” della CU. Vediamo i casi più comuni con esempi pratici, raccontati in modo che sia chiaro anche per chi non ha mai compilato una CU in vita sua.

Esempio pratico – Il commercialista dell’ASD (professionista “normale”)

La situazione: La SSD Basket Napoli ha affidato la contabilità e le pratiche fiscali a Mario, commercialista con partita Iva. Nel 2025, Mario ha emesso fattura per 10.000 euro più Iva. Fa il commercialista come attività principale – non è un’attività sportiva.

Cosa succede fiscalmente: Nessuna franchigia sportiva per Mario, perché la sua prestazione non è di natura sportiva. L’ASD applica una ritenuta d’acconto del 20% (cioè 2.000 euro) sull’importo lordo, versandola all’Erario. Mario riceve netto 8.000 euro e poi in dichiarazione dei redditi recupererà (o verserà) il conguaglio.

Come si compila la CU: causale “A” nel quadro lavoro autonomo; compenso lordo 10.000 euro al punto 4; stesso importo al punto 8 (ammontare lordo soggetto a ritenuta); ritenuta d’acconto 2.000 euro al punto 9.

Scadenza di invio: 30 aprile 2026 (lavoro autonomo abituale, CU contenente esclusivamente questa tipologia).

Esempio pratico – L’istruttore di tennis con partita Iva (sotto i 15.000 euro)

La situazione: Luca ha la partita Iva e insegna tennis in modo continuativo e organizzato come attività principale – è la sua professione. Nel 2025 ha emesso fatture alla ASD Tennis Club per un totale di 13.000 euro al netto Iva. In fattura ha scritto che vuole fruire della franchigia prevista dall’art. 36, c. 6, del D.Lgs. 36/2021. Siccome non supera i 15.000 euro, l’intero compenso è esente.

Cosa succede fiscalmente: Zero ritenuta d’acconto, perché l’intero importo è coperto dalla franchigia. L’ASD non trattiene niente e paga 13.000 euro netti.

Come si compila la CU: causale “A”; codice 20 al punto 6 (questo codice segnala che si applica la franchigia sportiva); compenso lordo 13.000 euro al punto 4; importo esente 13.000 euro al punto 7; punto 9 (ritenuta): zero.

Scadenza di invio: 2 novembre 2026 (la CU contiene solo redditi esenti, non entra nella precompilata).

Esempio pratico – La preparatrice atletica con partita Iva (sopra i 15.000 euro)

La situazione: Giulia è preparatrice atletica con partita Iva. Svolge attività sportiva dilettantistica abituale per la SSD Atletica Sud. Nel 2025 ha emesso fatture per un totale di 25.000 euro al netto Iva. Anche lei ha dichiarato in fattura di voler fruire della franchigia.

Cosa succede fiscalmente: La franchigia copre i primi 15.000 euro. I restanti 10.000 euro (25.000 – 15.000) sono imponibili. Su questi 10.000 euro la SSD applica la ritenuta d’acconto del 20% = 2.000 euro. Giulia riceve netti 23.000 euro (25.000 – 2.000 di ritenuta).

Come si compila la CU: causale “A”; codice 20 al punto 6; compenso lordo 25.000 euro al punto 4; importo esente 15.000 euro al punto 7; importo soggetto a ritenuta 10.000 euro al punto 8; ritenuta 2.000 euro al punto 9.

Scadenza di invio: 30 aprile 2026 (la CU contiene redditi di lavoro autonomo abituale parzialmente imponibili – la CU è esclusivamente di questa tipologia).

Esempio pratico – L’allenatore con due committenti (il caso più spinoso)

La situazione: Marco è allenatore con partita Iva. Nel 2025 ha lavorato per due ASD diverse. Dalla prima (ASD Nuoto Trieste) ha preso 12.000 euro; dalla seconda (ASD Nuoto Venezia) ha preso altri 8.000 euro. Totale annuo: 20.000 euro. Ha dichiarato la franchigia a entrambi.

Il problema: la franchigia di 15.000 euro è una sola, non raddoppia perché ci sono due committenti. Marco – lo dice esplicitamente la Consulenza giuridica AdE n. 14/2025 – ha 15.000 euro di franchigia per l’intero anno, indipendentemente da quanti datori di lavoro ha avuto.

Come si risolve: Marco rilascia un’autocertificazione alla seconda ASD dichiarando di aver già utilizzato 12.000 euro di franchigia con il primo committente. Alla seconda ASD rimangono disponibili solo 3.000 euro di franchigia residua (15.000 – 12.000 = 3.000). Quindi, sui 8.000 euro che la seconda ASD gli paga, solo 3.000 sono esenti – i restanti 5.000 euro (8.000 – 3.000) sono imponibili al 20% di ritenuta = 1.000 euro di ritenuta.

Come si compilano le due CU:

  • CU della prima ASD (12.000 euro, tutto esente): causale “A”; codice 20 al punto 6; compenso lordo 12.000 euro al punto 4; importo esente 12.000 euro al punto 7; ritenuta zero.
  • CU della seconda ASD (8.000 euro, parzialmente tassato): causale “A”; codice 20 al punto 6; compenso lordo 8.000 euro al punto 4; importo esente 3.000 euro al punto 7; imponibile 5.000 euro al punto 8; ritenuta 1.000 euro al punto 9.

Scadenza di invio per entrambe: 30 aprile 2026.

Co.co.co. e lavoro subordinato: la sezione redditi sportivi

I compensi pagati con contratto co.co.co. sportivo o con contratto subordinato sportivo dilettantistico non vanno nel quadro lavoro autonomo, ma nella sezione “Redditi lavoro sportivo” della CU lavoro dipendente e assimilati. Si precisa che le co.co.co. sportive generano tecnicamente redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. c-bis del TUIR – non redditi di lavoro dipendente in senso stretto – ma confluiscono nella medesima sezione della CU.

Prima di vedere gli esempi, è utile conoscere i campi principali:

Campo A cosa serve Nota importante
781 Reddito lordo sportivo dilettantistico, contratto a tempo indeterminato Va scritto il lordo comprensivo della franchigia
782 Reddito lordo professionistico under 23, contratto a tempo indeterminato Idem, comprensivo della franchigia
783 Altri redditi già a campo 1 che non derivano da attività sportiva Solo se c’è anche reddito non sportivo
784 Reddito lordo sportivo dilettantistico, contratto a tempo determinato (o co.co.co.) Va scritto il lordo comprensivo della franchigia
785 Reddito lordo professionistico under 23, contratto a tempo determinato Idem
786 Altri redditi già a campo 2 che non derivano da attività sportiva Solo se c’è anche reddito non sportivo
1

Regola fondamentale da tenere a mente

Ai campi 781, 782, 784 e 785 si indica sempre il compenso lordo totale inclusa la franchigia. È ai campi 1 e 2 della CU che appare invece solo la parte eccedente i 15.000 euro – cioè la parte tassabile. Se il compenso è sotto la franchigia, i campi 1 e 2 restano vuoti.

Esempio pratico – Istruttore di nuoto co.co.co. (sotto i 15.000 euro)

La situazione: un istruttore di nuoto lavora per una ASD con contratto co.co.co. sportivo a tempo determinato. Nel 2025 ha guadagnato 12.000 euro. Nessun altro reddito nell’anno.

Cosa succede fiscalmente: 12.000 euro sotto la soglia di 15.000 euro. Niente tasse, niente ritenute. Il lavoratore porta a casa i 12.000 euro interi.

Come si compila la CU:

  • Campo 2 (redditi lavoro dipendente/assimilati a tempo determinato): vuoto (il compenso non supera la franchigia, non è imponibile)
  • Campo 784: 12.000 euro (tutto il lordo comprensivo della franchigia)
  • Campo 787: giorni effettivi del rapporto – ad esempio 365 se ha lavorato tutto l’anno (novità: i giorni si indicano qui, non al campo 6)
  • Campi 788-790: date e stato del rapporto, compilati con le date effettive
  • Campo 6: non si compila
  • Campo 718: codice 2 (nei campi 1 e 2 non sono compresi redditi di lavoro dipendente ex art. 49 TUIR; si tratta di reddito assimilato ex art. 50, c. 1, lett. c-bis TUIR)
  • Campo 719: non si compila (nessun reddito ex art. 49 TUIR)
  • Campo 720: non si compila (i campi 781 e 784 non riguardano lavoro sportivo dipendente subordinato; il campo 784 accoglie il reddito della co.co.co. sportiva, che è assimilato e non dipendente – non è il reddito richiesto dal campo 720)
  • Campi 721, 722, 724: non obbligatori perché il campo 718 riporta il codice 2

Scadenza di invio: 2 novembre 2026 (reddito esente).

Esempio pratico – Preparatore atletico co.co.co. (sopra i 15.000 euro)

La situazione: un preparatore atletico lavora per una SSD dilettantistica con contratto co.co.co. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 percepisce un compenso totale di 22.000 euro.

Cosa succede fiscalmente: i primi 15.000 euro sono esenti. I restanti 7.000 euro (22.000 – 15.000) sono imponibili. La SSD calcola le ritenute Irpef e le addizionali sulla parte eccedente.

Come si compila la CU:

  • Campo 784: 22.000 euro (tutto il lordo, comprensivo della franchigia)
  • Campo 2: 7.000 euro (solo la parte imponibile, cioè quella che eccede i 15.000)
  • Campo 6: 365 giorni (l’intero anno; i giorni vanno qui perché il compenso supera la franchigia)
  • Campi 787-790: non si compilano (questi nuovi campi servono solo quando il compenso è sotto la franchigia)
  • Campo 718: codice 2 (anche in questo caso il reddito certificato è assimilato ex art. 50, c. 1, lett. c-bis TUIR, non dipendente ex art. 49 TUIR)
  • Campo 719: non si compila
  • Campo 720: non si compila per assenza di reddito di lavoro dipendente sportivo dilettantistico ex art. 49 TUIR (il campo 784 accoglie il reddito della co.co.co. sportiva, che è assimilato, non subordinato)
  • Campi 721, 722, 724: non obbligatori perché il campo 718 riporta il codice 2

Scadenza di invio: 16 marzo 2026 (il reddito supera la soglia di esenzione ed entra nella dichiarazione precompilata del lavoratore).

Atleti dilettanti con contratto subordinato: i casi sui campi 781 e 784

Quando un’ASD assume un atleta dilettante con contratto subordinato, i compensi vanno nei campi 781 (contratto indeterminato) o 784 (contratto determinato). Vediamo due casi reali tratti dalle istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.​

Esempio pratico- Campo 781, giocatore di baseball (11.000 euro, sotto soglia)

La situazione: un giocatore di baseball viene assunto a tempo indeterminato dal 1° luglio 2025. Da quella data fino a fine anno guadagna 11.000 euro. Nessun altro reddito nel 2025.

Cosa succede fiscalmente: 11.000 euro sotto i 15.000 euro. Reddito imponibile Irpef: zero. Nessuna ritenuta.

Come si compila la CU:

  • Campo 1: vuoto (nessun reddito imponibile)
  • Campo 781: 11.000 euro (il lordo comprensivo della franchigia, contratto a tempo indeterminato)
  • Campo 787: 184 giorni (dal 1° luglio al 31 dicembre 2025 sono esattamente 184 giorni – novità: i giorni si indicano qui, non al campo 6)
  • Campo 788: 01/07/2025 (data di inizio del rapporto)
  • Campo 789: non si compila (il rapporto non è cessato)
  • Campo 790: barrato (il lavoratore era ancora in forza al 31 dicembre 2025)
  • Campo 718: codice 1 (nel campo 781 è compreso reddito di lavoro dipendente ex art. 49 TUIR)
  • Campo 719: non obbligatorio se compilato il campo 781 (le Specifiche tecniche richiedono il campo 719 solo se tutti i campi 455, 456, 781, 782, 784, 785 sono assenti); in presenza di soli redditi sportivi, il dato trova evidenza al campo 720
  • Campo 720: 11.000 euro (reddito di lavoro dipendente sportivo dilettantistico al lordo della franchigia, già indicato al campo 781; va compilato anche se l’importo è inferiore ai 15.000 euro)
  • Campo 721: 184 giorni (giorni di lavoro dipendente, riferiti al solo rapporto subordinato)
  • Campo 722: 01/07/2025 (data inizio rapporto)
  • Campo 724: codice 2 (la somma integrativa non spetta poiché il reddito complessivo è sotto i 20.000 euro ma l’atleta non ha percepito reddito imponibile; verificare la spettanza concreta)

Esempio pratico – Campo 781, triatleta (20.000 euro, sopra soglia)

La situazione: un triatleta viene assunto a tempo indeterminato dal 1° luglio 2025 e guadagna 20.000 euro nel secondo semestre dell’anno. Nessun altro reddito.

Cosa succede fiscalmente:

  • Reddito complessivo: 20.000 euro
  • Quota non imponibile (franchigia): 15.000 euro
  • Reddito imponibile Irpef 2025: 5.000 euro (solo la parte che eccede)

Come si compila la CU:

  • Campo 1: 5.000 euro (la parte tassabile)
  • Campo 6: 184 giorni (qui si mettono i giorni perché il compenso supera la franchigia, quindi il campo 6 si usa normalmente)
  • Campo 8: data inizio rapporto 01/07/2025
  • Campo 10: “in forza al 31.12” barrato
  • Campo 781: 20.000 euro (il lordo totale comprensivo della franchigia)
  • Campi 787-790: non si compilano (si usano solo quando il compenso è sotto la franchigia)
  • Campo 718: codice 1 (nel campo 781 è compreso reddito di lavoro dipendente ex art. 49 TUIR)
  • Campo 719: non obbligatorio in presenza del campo 781 compilato
  • Campo 720: 20.000 euro (reddito di lavoro dipendente sportivo dilettantistico al lordo della franchigia, già indicato al campo 781)
  • Campo 721: 184 giorni
  • Campo 722: 01/07/2025
  • Campo 724: dipende dalla spettanza della somma integrativa in relazione al reddito complessivo (20.000 euro > 20.000 euro: la somma integrativa non spetta; l’ulteriore detrazione potrebbe spettare se il reddito complessivo è superiore a 20.000 ma non superiore a 40.000)

Atleti professionisti under 23: i casi sul campo 782

Gli atleti professionisti under 23 beneficiano della stessa franchigia di 15.000 euro grazie all’art. 36, c. 6-ter del D.Lgs. 36/2021. I loro compensi vanno ai campi 782 (contratto indeterminato) o 785 (contratto determinato).​

Esempio pratico – Giovane ciclista professionista, 11.000 euro (sotto soglia)

La situazione: un ciclista professionista di 20 anni viene assunto a tempo indeterminato dal 1° ottobre 2025. Nell’ultimo trimestre dell’anno guadagna 11.000 euro. Nessun altro reddito.

Come si compila la CU:

  • Campo 1: vuoto
  • Campo 782: 11.000 euro
  • Campo 787: 92 giorni (da ottobre a dicembre sono 92 giorni)
  • Campo 788: 01/10/2025
  • Campo 790: barrato
  • Campo 718: codice 1
  • Campo 720: non si compila (il campo 782 accoglie reddito di lavoro professionistico under 23, non dilettantistico; il campo 720 è specificamente dedicato al lavoro sportivo dilettantistico)
  • Campo 721: 92 giorni
  • Campo 722: 01/10/2025
  • Campo 724: da valutare in base alla spettanza

Esempio pratico – Giovane golfista professionista, 20.000 euro (sopra soglia)

Stesso scenario, ma il compenso è 20.000 euro invece di 11.000.

Calcolo reddito imponibile: 5.000 euro (20.000 – 15.000).

Come si compila la CU:

  • Campo 1: 5.000 euro
  • Campo 6: 92 giorni
  • Campo 8: 01/10/2025
  • Campo 10: barrato
  • Campo 782: 20.000 euro
  • Campi 787-790: non si compilano (compenso sopra soglia)
  • Campo 718: codice 1
  • Campo 720: non si compila (il campo 782 è per il professionistico under 23, non per il dilettantistico)
  • Campo 721: 92 giorni
  • Campo 722: 01/10/2025

Quando c’è anche un reddito non sportivo: il campo 783

A volte capita che un lavoratore sportivo abbia, nello stesso anno, sia un compenso sportivo sia un reddito “normale” da lavoro dipendente. In questo caso, il sostituto d’imposta che effettua il conguaglio deve gestire entrambi i redditi nella stessa CU, usando anche il campo 783 (o 786 per i contratti a tempo determinato).​

Esempio pratico – Rugbista dilettante con doppio reddito

La situazione: un rugbista dilettante viene assunto a tempo indeterminato da una ASD il 1° luglio 2025 e percepisce 20.000 euro di compenso sportivo nel secondo semestre. Il sostituto d’imposta, in sede di conguaglio fiscale di fine anno, tiene conto anche di un reddito da lavoro dipendente non sportivo di 12.000 euro, prodotto con un altro datore di lavoro nel primo semestre (1° gennaio – 30 giugno 2025).

Cosa succede fiscalmente:

  • Reddito sportivo lordo: 20.000 euro – quota esente: 15.000 euro – imponibile sportivo: 5.000 euro
  • Reddito non sportivo: 12.000 euro (interamente imponibile)
  • Reddito imponibile Irpef totale 2025: 17.000 euro (5.000 + 12.000)

Come si compila la CU:

  • Campo 1: 17.000 euro (tutto il reddito imponibile, sportivo e non)
  • Campo 6: 365 giorni (l’intero anno, perché il conguaglio copre entrambi i rapporti)
  • Campo 8: data inizio rapporto sportivo con il sostituto dichiarante: 01/07/2025
  • Campo 10: barrato
  • Campo 11: periodi particolari – codice 4 (segnala che i giorni indicati al campo 6 non coincidono con la sola durata del rapporto sportivo con il sostituto dichiarante)
  • Campo 781: 20.000 euro (il lordo sportivo comprensivo della franchigia)
  • Campo 783: 12.000 euro (il reddito non sportivo già incluso nel campo 1, ma qui evidenziato separatamente)
  • Campo 718: codice 1 (nei campi 1 e 781 sono compresi redditi di lavoro dipendente ex art. 49 TUIR)
  • Campo 719: 12.000 euro (il reddito non sportivo da lavoro subordinato già riportato ai campi 1/2, in assenza di campi 455/456 e tenendo presente che il campo 720 accoglie il dato sportivo)
  • Campo 720: 20.000 euro (il reddito da lavoro dipendente sportivo dilettantistico al lordo della franchigia, già indicato al campo 781)
  • Campo 721: 365 giorni
  • Campo 722: data inizio del rapporto con il sostituto dichiarante (01/07/2025), salvo passaggi senza interruzione del rapporto

Co.co.co. stagionale con conguaglio tra due datori di lavoro

Questo è forse il caso più complesso nella pratica, ma anche uno dei più frequenti nello sport dilettantistico. Accade quando un atleta o un tecnico lavora per due committenti nello stesso anno, e uno dei due effettua il conguaglio fiscale complessivo.​

Esempio pratico – Campo 784, allenatore con due ASD nello stesso anno

La situazione: un allenatore dilettante ha lavorato per due associazioni nel 2025:

  • Prima ASD: contratto co.co.co. da gennaio a giugno 2025, compenso totale 14.000 euro, non tassati perché sotto la soglia
  • Seconda ASD: contratto co.co.co. per la stagione 2025-2026, da settembre 2025 a giugno 2026; compenso stagionale totale 30.000 euro in cinque rate bimestrali da 6.000 euro ciascuna; nel 2025 ha percepito tre rate (18.000 euro)

L’allenatore comunica alla seconda ASD di aver già percepito 14.000 euro dalla prima, così la seconda sa che può applicare solo 1.000 euro di franchigia residua (15.000 – 14.000 = 1.000 euro). Sui 18.000 euro del 2025, 17.000 sono imponibili (18.000 – 1.000 di franchigia residua).

Cosa succede fiscalmente:

  • Reddito complessivo 2025: 14.000 + 18.000 = 32.000 euro
  • Quota non imponibile: 15.000 euro (unica per tutto l’anno)
  • Reddito imponibile Irpef 2025: 17.000 euro

Come si compila la CU emessa dalla seconda ASD (che effettua il conguaglio):

  • Campo 2: 17.000 euro (il reddito imponibile, comprensivo di quello conguagliato dal precedente rapporto)
  • Campo 6: 306 giorni (somma dei 184 giorni del primo rapporto gen-giu e dei 122 giorni del secondo rapporto nel 2025 set-dic; attenzione: si usano i giorni teorici per i quali spetterebbero le detrazioni, non i giorni di effettivo lavoro)
  • Campo 8: 01/09/2025 (data inizio del rapporto con la seconda ASD)
  • Campo 10: barrato (il rapporto è ancora in corso al 31.12.2025)
  • Campo 11: codice 4 (i 306 giorni al campo 6 non coincidono con la sola durata del rapporto con il sostituto dichiarante)
  • Campo 784: 32.000 euro (il lordo totale comprensivo di franchigia, includendo i compensi conguagliati della prima ASD)
  • Nella sezione Dati relativi ai conguagli, si riportano anche i dati del precedente sostituto (prima ASD): codice fiscale al campo 537, compenso erogato dalla prima ASD ai campi 559-560, giorni al campo 561, date del precedente rapporto ai campi 562-563
  • Campo 718: codice 2 (sia nel rapporto con la prima ASD che con la seconda si tratta di co.co.co. sportiva dilettantistica, reddito assimilato ex art. 50, c. 1, lett. c-bis TUIR, non dipendente ex art. 49 TUIR)
  • Campo 719: non si compila
  • Campo 720: non si compila (il campo 784 accoglie reddito da co.co.co. sportiva, che è assimilato, non dipendente ex art. 49 TUIR; il campo 720 è riservato esclusivamente al reddito di lavoro sportivo dipendente dilettantistico ex art. 49 TUIR)
  • Campi 721, 722, 724: non obbligatori perché il campo 718 riporta il codice 2

Le prestazioni occasionali: un territorio ancora incerto

Quando un arbitro, un giudice di gara o un tecnico svolge una prestazione isolata per un’ASD – senza contratto continuativo, senza partita Iva – si è in presenza di una prestazione occasionale ai sensi dell’art. 2222 del Codice civile. Dal periodo d’imposta 2025, la causale da usare in CU è esclusivamente la “M”.

Sul trattamento fiscale, però, c’è ancora una questione interpretativa aperta che chi compila la CU deve conoscere:

Tesi “prudenziale” (ritenuta dal primo euro): le prestazioni occasionali generano redditi diversi ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. l, del Tuir. Le istruzioni ministeriali alla CU per questa categoria non menzionano la franchigia dei 15.000 euro. Quindi: si applica la ritenuta del 20% sull’intero importo, dal primo euro.

Tesi “favorevole” (con franchigia): la Consulenza giuridica AdE n. 14/2025 ha affermato che l’esenzione di 15.000 euro opera indipendentemente dalla categoria reddituale. L’art. 36, c. 6, del D.Lgs. 36/2021 usa l’espressione generica “compensi di lavoro sportivo” senza distinguere tra contratti. Però – ed è un “però” importante – la Consulenza n. 14/2025 non lo dice in modo esplicito e diretto con riferimento specifico all’art. 67, lett. l. Resta un’area grigia, e in assenza di chiarimenti ufficiali definitivi, molti preferiscono l’approccio prudenziale.

Esempio pratico – Direttore di gara, prestazione occasionale (senza franchigia, approccio prudenziale)

La situazione: Un direttore di gara di atletica svolge una prestazione occasionale per un’ASD nel 2025 e percepisce 3.000 euro. L’ASD decide di applicare la ritenuta sull’intero importo.

Compilazione CU: causale “M”; compenso lordo 3.000 euro al punto 4; ritenuta d’acconto 600 euro (20%) al punto 9.

Scadenza di invio: 16 marzo 2026 (lavoro autonomo occasionale entra nella precompilata).

Esempio pratico – Direttore di gara, prestazione occasionale (con franchigia, approccio estensivo)

La situazione: Stesso scenario, ma l’ASD decide di applicare la franchigia ex art. 36, c. 6, e non applica nessuna ritenuta.

Compilazione CU: causale “M”; compenso lordo 3.000 euro al punto 4; importo esente 3.000 euro al punto 7; ritenuta zero.

Scadenza di invio: 2 novembre 2026 (reddito esente, non utilizzabile nella precompilata).

La sezione previdenziale: la Gestione Separata Inps

Quando un collaboratore sportivo supera i 5.000 euro di compenso annuo, scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS e di pagamento dei contributi. La sezione 3-bis della CU 2026 serve proprio a certificare questi versamenti.

Regola da ricordare: fino al 31 dicembre 2027, la base imponibile contributiva per gli sportivi dilettanti si calcola sul 50% dell’imponibile (non sul 100% come per i normali lavoratori). È un’agevolazione transitoria prevista dalla Riforma dello sport.

L’aliquota applicabile ai collaboratori sportivi dilettantistici non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria è del 27,03% – aliquota agevolata e specifica per questa categoria in regime transitorio, diversa dall’aliquota ordinaria della Gestione Separata (35,03% per i parasubordinati ordinari nel 2025). Essa si compone di un 25% per la pensione (IVS) e un 2,03% per le prestazioni non pensionistiche (malattia, maternità, disoccupazione). Di questo 27,03%, due terzi sono a carico del committente (l’ASD o la SSD) e un terzo è a carico del collaboratore (trattenuto dalla busta paga).

A seguito dell’introduzione dei nuovi campi 54 e 55, i principali campi della sezione 3-bis risultano così strutturati nella CU 2026:

Campo Cosa si indica
53 Totale compensi corrisposti nell’anno (comprensivi di eventuali rimborsi forfettari)
54 (nuovo) Franchigia previdenziale utilizzata (max 5.000 euro, considerando anche franchigie applicate come lavoratore autonomo)
55 (nuovo) Rimborsi spese forfettarie (concorrono alla franchigia previdenziale di 5.000 euro e a quella fiscale di 15.000 euro)
56 Imponibile contributivo (compenso – 5.000 euro di franchigia previdenziale)
57 Imponibile IVS al 50% dell’imponibile contributivo (agevolazione transitoria fino al 31.12.2027)
58 Contributi totali dovuti
59 Quota contributi a carico del collaboratore (1/3)
60 Contributi effettivamente versati
62 Mesi senza denuncia UniEmens (da barrare)
63 Codice tipo rapporto principale (D1, D3, D4…)
64 Codice tipo rapporto secondario (D2, D5…)

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Esempio pratico – Co.co.co. sportiva dilettantistica, 8.000 euro

La situazione: Mario Rossi è allenatore di nuoto con contratto co.co.co. presso una ASD. Nel 2025 ha percepito 8.000 euro in totale. Non ha un’altra previdenza obbligatoria (non è dipendente pubblico, non è iscritto a un’altra cassa). La soglia dei 5.000 euro è stata superata a dicembre.

Come si calcola il contributo:

  1. Compenso lordo: 8.000 euro
  2. Franchigia previdenziale: – 5.000 euro
  3. Imponibile contributivo: 3.000 euro
  4. Imponibile IVS al 50%: 3.000 × 50% = 1.500 euro
  5. Contributo IVS (25% di 1.500): 375,00 euro
  6. Contributo minore (2,03% di 3.000): 60,90 euro
  7. Contributi totali dovuti: 435,90 euro
  8. Quota a carico del collaboratore (1/3 di 435,90): 145,30 euro
  9. Quota a carico dell’ASD (2/3): 290,60 euro

Compilazione sezione 3-bis:

  • Campo 53: 8.000,00
  • Campo 54: 5.000,00
  • Campo 55: 0 (nessun rimborso forfettario)
  • Campo 56: 3.000,00
  • Campo 57: 1.500,00
  • Campo 58: 435,90
  • Campo 59: 145,30
  • Campo 60: 435,90
  • Campo 62: barrate da gennaio a novembre (il collaboratore ha iniziato a versare solo a dicembre, quando ha superato i 5.000 euro)
  • Campo 63: D1 (sportivo dilettante non assicurato presso altra previdenza)
  • Campo 64: D2 (dovuti anche i contributi minori)

Esempio pratico – Pallavolista dilettante, co.co.co., 20.000 euro nel 2025

La situazione: Un giocatore di pallavolo dilettante ha un contratto co.co.co. per la stagione 2025-2026 (settembre 2025 – giugno 2026). Il compenso stagionale totale è 40.000 euro, pagato in due rate uguali: la prima (20.000 euro) a dicembre 2025, la seconda a giugno 2026. Non è iscritto ad altra previdenza obbligatoria.

Calcolo previdenziale per il 2025:

  1. Compenso 2025: 20.000 euro
  2. Franchigia previdenziale: – 5.000 euro
  3. Imponibile contributivo: 15.000 euro
  4. Imponibile IVS al 50%: 15.000 × 50% = 7.500 euro
  5. Contributo IVS (25% di 7.500): 1.875,00 euro
  6. Contributo minore (2,03% di 15.000): 304,50 euro
  7. Contributi totali dovuti: 2.179,50 euro
  8. Quota a carico del collaboratore (1/3): 726,50 euro
  9. Quota a carico della SSD (2/3): 1.453,00 euro

Compilazione sezione 3-bis:

  • Campo 53: 20.000,00
  • Campo 54: 5.000,00
  • Campo 55: 0
  • Campo 56: 15.000,00
  • Campo 57: 7.500,00
  • Campo 58: 2.179,50
  • Campo 59: 726,50
  • Campo 60: 2.179,50
  • Campo 63: D1; Campo 64: D2

Esempio pratico – Collaborazione amministrativo-gestionale, 8.000 euro

La situazione: Lucia Bianchi lavora come segretaria dell’ASD con contratto co.co.co. di natura amministrativo-gestionale dal 1° luglio al 31 dicembre 2025. Compenso: 8.000 euro. Non è iscritta ad altre forme previdenziali. Ha superato i 5.000 euro già a luglio (inizio rapporto).

I calcoli sono identici all’esempio precedente: stessa franchigia, stesso imponibile, stesse aliquote. L’unica differenza è nei codici tipo rapporto.

Compilazione sezione 3-bis:

  • Campi 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60: identici all’esempio precedente
  • Campo 62: barrate da gennaio a giugno (prima dell’inizio del rapporto)
  • Campo 63: D4 (collaboratore amministrativo-gestionale non assicurato altra previdenza)
  • Campo 64: D5

La sezione Inail: solo per le collaborazioni amministrativo-gestionali

La sezione INAIL della CU 2026 va compilata esclusivamente per le collaborazioni di tipo amministrativo-gestionale. I collaboratori sportivi puri (allenatori, istruttori, atleti) ne sono esonerati, a condizione che risultino coperti da un’assicurazione privata stipulata dagli organismi sportivi affilianti.​

Esempio pratico – Sezione Inail per il segretario dell’ASD

La situazione: Riprendendo il caso della collaborazione amministrativo-gestionale dal 1° luglio al 31 dicembre 2025:

Compilazione sezione INAIL:

  • Campo 91 (qualifica): non si compila – il segretario è una collaborazione standard, non rientra tra le categorie speciali (tirocinanti, detenuti, soci di cooperative, ecc.)
  • Campo 92 (PAT – Posizione Assicurativa Territoriale INAIL): il numero della posizione assicurativa territoriale INAIL dell’associazione sportiva + il controcodice
  • Campo 93 (primo giorno di occupazione nell’anno): 01/07 (luglio)
  • Campo 94 (ultimo giorno di occupazione nell’anno): 31/12 (dicembre)
  • Campo 95 (comune dove si svolge l’attività): il codice catastale del Comune (es. H501 per Roma)

Il regime sanzionatorio: quanto si rischia sbagliando

Chi invia la CU in ritardo, con errori o non la invia affatto, rischia sanzioni disciplinate dall’art. 4, c. 6-quinquies, del D.P.R. 322/1998. Il sistema è articolato, ma si può sintetizzare così:

  • Sanzione ordinaria: 100 euro per ogni CU sbagliata o non trasmessa, con un tetto massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta nel complesso. Non si ammette il cumulo giuridico: ogni CU fa sanzione a sé.
  • Nessuna sanzione se la trasmissione corretta avviene entro 5 giorni dalla scadenza.
  • Riduzione a 1/3 (quindi circa 33 euro a CU) se si trasmette entro 60 giorni dalla scadenza; il tetto massimo scende a 20.000 euro.

Per chi vuole regolarizzarsi spontaneamente, il ravvedimento operoso consente riduzioni ulteriori:

Quando si ravvede Riduzione sanzione Importo effettivo a CU
Entro 90 giorni dalla violazione 1/9 (entro 60 gg) oppure 1/8 11,11 euro oppure 12,50 euro
Entro il termine del Mod. 770 1/7 14,29 euro
Entro il Mod. 770 dell’anno successivo 1/6 16,67 euro
Dopo la contestazione del PVC 1/5 20,00 euro

Non si applicano sanzioni per le trasmissioni scartate dal sistema informatico dell’Agenzia e poi reinviate correttamente entro 5 giorni dalla comunicazione di scarto, né per gli errori formali che non incidono sulla determinazione dell’imponibile o sul controllo dell’Amministrazione finanziaria.

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Tavola riepilogativa

Tipo di rapporto Sezione CU Causale / Campi principali Scadenza invio
Co.co.co. sportiva – 15.000 euro Lav. dip./assim. Punti 784, 787-790 2.11.2026
Co.co.co. sportiva > 15.000 euro Lav. dip./assim. Punti 2, 6, 784 16.03.2026
Subordinato sportivo dil. – 15.000 euro Lav. dip./assim. Punti 781/784, 787-790 2.11.2026
Subordinato sportivo dil. > 15.000 euro Lav. dip./assim. Punti 1/2, 6, 781/784 16.03.2026
Professionista P.IVA sportivo – 15.000 euro Lav. autonomo Causale A, codice 20 pt. 6, pt. 7 2.11.2026
Professionista P.IVA sportivo > 15.000 euro Lav. autonomo Causale A, codice 20 pt. 6, pt. 7 e 8 30.04.2026
Prestazione occasionale sportiva (approccio prudenziale) Lav. autonomo Causale M, pt. 4 e 9 16.03.2026
Professionista non sportivo (es. commercialista) Lav. autonomo Causale A, pt. 4, 8, 9 30.04.2026
Atleta prof. under 23 – 15.000 euro Lav. dip./assim. Punti 782/785, 787-790 2.11.2026
Atleta prof. under 23 > 15.000 euro Lav. dip./assim. Punti 1/2, 6, 782/785 16.03.2026

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