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Lettere di compliance professionisti

Cassetto fiscale: delega unica ai professionisti dall’8 dicembre 2025

2 Dicembre, 2025

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Dall’8 dicembre 2025 il rapporto tra contribuenti, professionisti e servizi online del Fisco cambia struttura. Arriva la delega unica ai professionisti per l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione, con una sola delega valida su entrambi i fronti e la possibilità di selezionare puntualmente i servizi da abilitare. Una semplificazione solo in apparenza “tecnica”, che in realtà tocca l’operatività quotidiana di studi e imprese.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • Dall’8 dicembre 2025 entra in vigore la delega unica ai professionisti per i servizi online di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione;
  • la delega unica consente di abilitare uno o più intermediari selezionando solo alcuni servizi tra quelli previsti dal provvedimento AdE 2 ottobre 2024;
  • la durata della delega arriva al 31 dicembre del quarto anno successivo al conferimento, con possibilità di revoca in qualsiasi momento;
  • gli intermediari possono rinunciare telematicamente alla delega ricevuta, nel rispetto degli obblighi fissati dall’art. 21 del D.lgs. n. 1/2024;
  • fino al 5 dicembre 2025 si possono ancora usare le vecchie modalità di attivazione e rinnovo, mentre il 6 e 7 dicembre 2025 i sistemi di delega sono sospesi per aggiornamento;
  • l’Agenzia mette a disposizione degli intermediari file csv con l’elenco delle deleghe attive e relative scadenze per programmare i rinnovi.

Dal sistema attuale alla delega unica ai professionisti

Finora il contribuente che voleva abilitare il proprio commercialista o altro intermediario ai servizi online doveva muoversi su due binari separati: da un lato il sito dell’Agenzia delle Entrate, dall’altro quello dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Le deleghe erano distinte, con limiti sia sul numero di intermediari delegabili (massimo due) sia sui servizi effettivamente accessibili.

Sul portale delle Entrate si poteva, ad esempio, delegare l’intermediario per il cassetto fiscale o per il portale “Fatture e Corrispettivi”; sul sito della Riscossione, invece, il ventaglio era più ampio: consultazione della posizione debitoria, verifica dei pagamenti, richieste di rateizzazione, gestione delle istanze per le varie rottamazioni dei ruoli e così via.

Il risultato, nella prassi, era un mosaico di deleghe attive e scadenze da monitorare, spesso gestito con file interni allo studio e controlli manuali. Una situazione che mal si conciliava con l’espansione continua dei servizi telematici messi a disposizione dalle due Agenzie.

La delega unica ai professionisti nasce esattamente per ricomporre questo quadro frammentato.

Il quadro normativo: art. 21 D.lgs. 1/2024 e provvedimenti attuativi

La base normativa della delega unificata sta nell’articolo 21 del D.lgs. n. 1/2024, il cosiddetto decreto Adempimenti tributari. La disposizione introduce, in modo espresso, la possibilità di conferire un’unica delega valida per i servizi offerti sia dall’Agenzia delle Entrate sia dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, in modo non dissimile da quanto già previsto per la nomina delle persone di fiducia.

Il quadro operativo viene definito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 ottobre 2024, prot. n. 0375356/2024, che:

  • individua i servizi delegabili;
  • disciplina modalità di conferimento, durata, rinnovo, revoca e rinuncia;
  • definisce gli obblighi dell’intermediario delegato.

Un ulteriore tassello è rappresentato dal provvedimento del 7 agosto 2025, prot. n. 321918/2025, con cui viene fissata la data di avvio delle nuove funzionalità all’8 dicembre 2025 e vengono regolate le modalità transitorie, inclusi i giorni di fermo dei sistemi (6 e 7 dicembre 2025) e il termine ultimo del 5 dicembre 2025 per usare ancora le vecchie procedure di attivazione e rinnovo delle deleghe.

Accanto alla normativa primaria e secondaria, c’è anche un tassello di prassi: la guida “La delega unica per l’utilizzo dei servizi online”, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 26 novembre 2025, che fornisce indicazioni operative e qualche chiarimento mirato sui servizi di fatturazione elettronica e accreditamento dispositivi.

Come funziona la nuova delega unica: durata, limiti, revoca

La delega unica ai professionisti presenta alcuni tratti strutturali che studi e contribuenti devono avere ben chiari.

Innanzitutto la durata: la delega è valida fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento. Se, ad esempio, la delega viene conferita nel 2025, la scadenza naturale cadrà al 31 dicembre 2029.

Il contribuente può:

  • scegliere un solo intermediario o più intermediari (sempre nei limiti consentiti);
  • limitare la delega solo ad alcuni servizi, escludendone altri;
  • revocare la delega in qualsiasi momento, anticipando la scadenza naturale.

Gli intermediari, dal canto loro, non sono “vincolati a vita”: possono rinunciare alla delega ricevuta tramite apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate. Il rapporto, quindi, non è statico, ma rimodulabile sia dal lato del delegante sia da quello del delegato.

Un elemento interessante, anche se un po’ trascurato, riguarda alcuni servizi specifici del portale “Fatture e Corrispettivi”. La guida dell’Agenzia chiarisce che, per “Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche” e per “Accreditamento e censimento dispositivi”, la delega può essere conferita anche a soggetti diversi dagli intermediari abilitati, aprendo uno spazio operativo anche per realtà che gestiscono in outsourcing processi documentali e dispositivi.

Confronto tra vecchio e nuovo sistema di deleghe

Per avere sott’occhio l’effetto della delega unica ai professionisti, può essere utile una sintesi comparativa:

Profilo Regime precedente Nuovo regime con delega unica ai professionisti
Ambito soggettivo Deleghe distinte per Entrate e Riscossione; massimo due intermediari; Unica delega valida per Entrate e Riscossione, con scelta dei servizi e degli intermediari;
Ambito oggettivo Solo alcuni servizi delegabili, spesso limitati; Elenco ampio di servizi delegabili, come da provv. 2 ottobre 2024;
Modalità di conferimento Accesso separato alle aree riservate dei due siti, procedure diverse; Funzionalità web unificata nell’area riservata del contribuente, unica procedura;
Durata Termine e rinnovi frammentati, in base ai singoli servizi; Scadenza al 31 dicembre del quarto anno successivo al conferimento, con revoca possibile;
Rinuncia dell’intermediario Gestita secondo regole specifiche dei singoli servizi; Rinuncia telematica disciplinata in modo uniforme dal provvedimento attuativo;

Servizi delegabili e ruolo operativo dell’intermediario

Il provvedimento del 2 ottobre 2024 mette in fila l’elenco dei servizi delegabili, che coprono tanto la sfera dell’accertamento e dei versamenti quanto quella della riscossione. Dal cassetto fiscale alle funzionalità del portale “Fatture e Corrispettivi”, dalle consultazioni sulla posizione debitoria alle richieste di rateizzazione, fino alla gestione delle istanze per rottamazioni e definizioni agevolate.

Il professionista delegato, a regime, diventa una sorta di “regista” dell’interazione digitale tra contribuente e Fisco. Può monitorare pendenze, verificare versamenti, presentare istanze, modificare piani di pagamento, il tutto all’interno di un perimetro definito e tracciabile grazie alla delega unica ai professionisti.

Per gli studi strutturati questo consente di centralizzare le procedure, ridurre gli accessi diretti del cliente ai portali e impostare protocolli standardizzati per la gestione di scadenze, rottamazioni, rateazioni e comunicazioni. Nella prassi quotidiana, significa meno credenziali da rincorrere e più controllo sull’intero ciclo degli adempimenti.

Modalità di conferimento: funzionalità web, file xml e servizi convenzionati

Dal punto di vista tecnico, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prevede più canali per comunicare i dati della delega.

La regola generale è l’utilizzo di una specifica funzionalità web disponibile nell’area riservata del contribuente, con un flusso di conferimento che si sviluppa interamente online. È previsto anche un fac simile di delega, utile a standardizzare i contenuti minimi.

In alternativa:

  1. l’intermediario può trasmettere un file xml contenente i dati della delega, sottoscritto digitalmente dal contribuente;
  2. lo studio può mettere a disposizione dei propri assistiti un servizio web per il conferimento della delega, realizzato a seguito di convenzione con l’Agenzia delle Entrate.

Per quest’ultima modalità, la data di effettiva attivazione viene resa nota attraverso apposito avviso sui siti delle due Agenzie. È un modello che guarda molto alle realtà professionali più strutturate, in grado di offrire ai propri clienti un’interfaccia proprietaria, integrata magari con gestionali interni.

Periodo transitorio, fermo sistemi e scadenze da non perdere

Il passaggio al nuovo sistema non avviene “a freddo”. Il provvedimento del 7 agosto 2025 disegna un percorso di transizione piuttosto chiaro.

Fino al 5 dicembre 2025:

  • è ancora possibile attivare deleghe con le modalità storiche, cioè quelle dettate dai provvedimenti del 29 luglio 2013 per il cassetto fiscale e del 5 novembre 2018 per i servizi di fatturazione elettronica;
  • per i servizi di Agenzia delle Entrate Riscossione si continuano a seguire le procedure indicate sul relativo sito istituzionale.

Nei giorni 6 e 7 dicembre 2025 è previsto un fermo tecnico dei sistemi dedicati alla comunicazione delle deleghe, necessario per l’aggiornamento delle piattaforme informatiche delle due Agenzie. In pratica, in quelle date non sarà possibile gestire nuove deleghe né rinnovarne di esistenti.

Dall’8 dicembre 2025 si entra a regime: il conferimento delle deleghe potrà avvenire esclusivamente tramite le nuove modalità. Chi prevede di non riuscire a organizzarsi per tempo ha un messaggio implicito ma piuttosto chiaro: occorre rinnovare le deleghe in scadenza prima del 5 dicembre 2025, sfruttando ancora il vecchio canale.

A supporto degli intermediari, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, nella propria area riservata, un file csv con l’elenco delle deleghe attive e le rispettive scadenze; una funzionalità analoga è resa disponibile anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. È uno strumento essenziale per programmare i rinnovi e non farsi trovare impreparati ai blocchi di partenza dell’8 dicembre.

Impatti concreti sugli studi: rischi, opportunità e organizzazione interna

Chi opera negli studi professionali sa che ogni novità procedurale, per quanto ben congegnata sul piano normativo, ha sempre una fase iniziale di assestamento. La nuova delega unica ai professionisti non fa eccezione.

Nella prima fase gli intermediari dovranno:

  • acquisire dimestichezza con la nuova funzionalità web;
  • riorganizzare le anagrafiche dei clienti alla luce della delega unificata;
  • decidere, caso per caso, quali servizi delegare e quali mantenere sotto gestione diretta del contribuente.

Il rischio principale, soprattutto per gli studi con un numero elevato di assistiti, è quello di trascurare qualche rinnovo o di non utilizzare in modo pieno il nuovo perimetro dei servizi delegabili. È opportuno notare che, con una delega che dura fino al 31 dicembre del quarto anno successivo, sbagliare il timing di conferimento può significare restare scoperti per periodi non banali.

Dall’altro lato, se gestita bene, la delega unica ai professionisti consente di ridurre la dispersione dei flussi informativi, migliorare il controllo complessivo sulla situazione fiscale e contributiva dei clienti e, in prospettiva, creare processi interni più lineari. In sostanza, meno frammentazione e più capacità di presidiare tutti i canali del rapporto digitale con il Fisco.

Per diversi studi la vera sfida non sarà tanto tecnica, quanto organizzativa: mappare le deleghe esistenti, decidere una strategia di rinnovo e impostare procedure standard per il conferimento, la revoca e la rinuncia.

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