Dal 31 marzo 2026 le imprese del Mezzogiorno possono prenotare il credito d’imposta ZES Unica per gli investimenti in beni strumentali effettuati nel corso dell’anno. La finestra per la comunicazione ordinaria resta aperta fino al 30 maggio 2026, mentre la comunicazione integrativa – obbligatoria a pena di decadenza – va trasmessa tra il 3 e il 17 gennaio 2027. La misura, prorogata fino al 2028 dalla Legge di Bilancio 2026 con una dotazione di 2.300 milioni per l’anno in corso, riconosce un credito che può arrivare fino al 60% del costo dell’investimento per le piccole imprese nelle regioni più svantaggiate. Ma il beneficio non è automatico: serve un progetto di investimento iniziale nel senso tecnico del GBER, una localizzazione verificabile all’interno delle aree assistite e un’analisi preventiva del cumulo con altri incentivi. Chi ha già lavorato sul ciclo 2025 ricorderà il coefficiente di riparto: la dotazione più alta del 2026 non esclude un nuovo taglio proporzionale se le richieste eccederanno le risorse stanziate.
Il quadro normativo di riferimento
La misura ha il suo fondamento nell’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 – il cosiddetto decreto Sud. La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), all’art. 96, l’ha prorogata fino al 2028, con le seguenti dotazioni: 2.300 milioni di euro per il 2026, 1.000 milioni per il 2027 e 750 milioni per il 2028. Le regole operative restano ancorate al decreto interministeriale 17 maggio 2024, mentre il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 3882 del 30 gennaio 2026 ha definito i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione.
Il credito d’imposta ZES Unica è un’agevolazione selettiva inserita nella cornice europea degli aiuti a finalità regionale (Reg. UE n. 651/2014 – GBER), con tutto ciò che questo comporta in termini di regole, soglie, vincoli di cumulo e principio di incentivazione.
Chi può accedere e chi è escluso
Il bonus è riservato alle imprese – di qualunque forma giuridica e regime contabile – già operative o che si insediano nella ZES Unica, in relazione ad acquisizioni di beni strumentali destinati a strutture produttive nelle zone assistite. I lavoratori autonomi e i professionisti, nella prassi interpretativa prevalente, restano fuori.
Le esclusioni soggettive ed oggettive da verificare con priorità sono le seguenti:
- Imprese in stato di liquidazione o scioglimento
- Imprese in difficoltà finanziaria ai sensi dell’art. 2, punto 18, del Reg. UE n. 651/2014
- Imprese operanti nei settori siderurgico, carbonifero, energetico (produzione e distribuzione)
- Imprese dei settori creditizio, finanziario e assicurativo
- Imprese operanti in alcuni segmenti del trasporto e delle infrastrutture connesse
- Imprese dei settori produzione primaria di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura – per i quali la Legge di Bilancio 2026 (commi 462-466) prevede una disciplina separata con dotazione autonoma di 50 milioni e finestra di investimento limitata al 15 novembre 2026
Verificare il requisito soggettivo viene prima di tutto il resto. Prima ancora di ragionare sui beni acquistati o sulla mappa delle zone assistite.
Le aliquote: quanto vale il credito
Le intensità del credito d’imposta variano in funzione della localizzazione della struttura produttiva e della dimensione aziendale (micro/piccola, media, grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE).
| Regione/Area | Piccola impresa | Media impresa | Grande impresa |
|---|---|---|---|
| Calabria, Campania, Puglia, Sicilia | 60% | 50% | 40% |
| Basilicata, Molise, Sardegna | 50% | 40% | 30% |
| Abruzzo, Marche, Umbria (zone assistite) | 35% | 25% | 15% |
Fonte: Reg. UE 651/2014 e Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Le percentuali possono variare in funzione dello specifico comune di localizzazione.
Il perimetro territoriale: un nodo critico
La ZES Unica comprende le aree assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, più le aree assistite di Abruzzo, Marche e Umbria nei soli limiti previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Non è sufficiente che l’impresa abbia sede legale in una di queste regioni, né che operi genericamente al Sud. Ciò che conta è la concreta localizzazione della struttura produttiva all’interno di un’area effettivamente assistita. Fatture con indirizzi, planimetrie, visure catastali, atti relativi agli immobili: tutta la documentazione deve consentire di ricostruire con precisione dove si trova l’investimento. Il professionista deve essere in grado di dimostrarlo, non soltanto di affermarlo.
Il progetto di investimento iniziale
Per il 2026, il credito riguarda gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre. Due soglie delimitano il campo: il progetto deve avere un costo complessivo non inferiore a 200.000 euro, e l’importo massimo agevolabile è fissato a 100 milioni di euro per ciascun progetto.
Non c’è automatismo. La norma aggancia il beneficio a un “progetto di investimento iniziale” nel senso tecnico dell’art. 2, punti 49, 50 e 51, del Reg. UE n. 651/2014. L’investimento deve rientrare in una delle categorie previste: creazione di un nuovo stabilimento, ampliamento della capacità di uno esistente, diversificazione della produzione, trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo. Non basta acquistare un macchinario nuovo.
A questo si aggiunge il principio di incentivazione (art. 6 GBER): l’impresa deve dimostrare che l’aiuto ha effettivamente influenzato la decisione di investire. In termini pratici, per gli anni dal 2026, la comunicazione preventiva presentata all’Agenzia delle Entrate prima dell’avvio degli investimenti assolve a questa funzione – ma solo se presentata correttamente e nei termini.
I beni agevolabili
I beni agevolabili sono macchinari, impianti e attrezzature nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti o di nuova impiantazione nella ZES Unica. Rientrano anche i terreni e gli immobili strumentali, con un vincolo preciso: il costo degli immobili non può eccedere il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
| Tipologia di investimento | Agevolabilità | Condizioni o limiti |
|---|---|---|
| Macchinari, impianti, attrezzature nuovi | ✅ Sì | Destinati alla struttura produttiva nella ZES |
| Immobili strumentali | ⚠️ Parzialmente | Max 50% del valore complessivo dell’investimento |
| Terreni | ✅ Sì | Strumentali all’investimento nella ZES |
| Beni in leasing finanziario | ✅ Sì | Costo del locatore al netto delle spese di manutenzione |
| Beni usati | ❌ No (di regola) | Eccezione: immobili già utilizzati da altri soggetti per attività economica |
| Spese di manutenzione | ❌ No | Escluse anche nel caso del leasing |
Il leasing immobiliare è ammesso, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate. In caso di locazione finanziaria, il costo agevolabile è quello sostenuto dal locatore per l’acquisto del bene, al netto delle spese di manutenzione. Vale la pena ricordare un aspetto che spesso sfugge: i beni acquistati devono entrare in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione – in caso contrario il credito relativo ai beni non ancora operativi viene escluso dal calcolo.
La procedura: comunicazione ordinaria e integrativa
La procedura si struttura in due momenti distinti, entrambi obbligatori a pena di decadenza dal beneficio.
Il primo è la comunicazione ordinaria, da inviare telematicamente tra il 31 marzo e il 30 maggio 2026. In questa fase l’impresa segnala sia le spese già sostenute dall’1° gennaio 2026 sia quelle che prevede di sostenere entro il 31 dicembre. Non è quindi una semplice comunicazione consuntiva: ha una componente prospettica rilevante, che richiede una pianificazione seria degli investimenti programmati.
Il secondo è la comunicazione integrativa, da trasmettere dal 3 al 17 gennaio 2027. Qui l’impresa attesta l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione originaria, allegando gli estremi delle fatture elettroniche e della certificazione prevista dal decreto interministeriale 17 maggio 2024. L’importo degli investimenti effettivamente realizzati non può superare quanto dichiarato nella prima comunicazione: se qualcosa è rimasto non completato, il credito si riduce di conseguenza.
Una nota operativa importante: in caso di scarto dell’intero file – ad esempio per codice di autenticazione non riconosciuto o file non elaborabile – non è consentito reinviare oltre le scadenze indicate. È un dettaglio tecnico che, nella prassi, può fare la differenza.
Il contributo aggiuntivo ZES Unica
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto, accanto al credito d’imposta ordinario, un contributo aggiuntivo pari al 14,6189% dei costi ammissibili, con una finestra di invio separata: la comunicazione va trasmessa dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Si tratta di una misura ulteriore che si sovrappone al credito base, ma con procedura autonoma: chi non presenta la comunicazione nei termini specifici perde il diritto a questo beneficio aggiuntivo, indipendentemente dall’esito della comunicazione ordinaria.
L’utilizzo in compensazione
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il codice tributo da indicare è “7034”. La compensazione decorre dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui l’Agenzia riconosce il credito spettante, e comunque non prima del rilascio della seconda ricevuta della comunicazione integrativa.
Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene riconosciuto, e in quelle successive fino all’esaurimento dell’utilizzo. Coordinare la fruizione con l’assetto fiscale complessivo dell’impresa è parte integrante del lavoro del professionista.
Il rischio riparto: come è andata nel 2025
Chi ha già lavorato sul credito ZES nel ciclo 2025 sa bene come è andata. Le richieste hanno superato le risorse disponibili – la dotazione 2025 era fissata a 2.200 milioni di euro – e l’Agenzia delle Entrate ha applicato un coefficiente di riparto. Le ZES Marche e Umbria, con dotazioni separate, hanno invece registrato un coefficiente del 100%.
Per il 2026, la dotazione è di 2.300 milioni, ma il rischio di un nuovo riparto non può essere escluso. Le imprese nelle dieci regioni interessate sono numerose, e la misura – con la sua estensione al triennio – ha attirato ulteriore attenzione. Chi intende prenotare il credito farebbe bene a non aspettare il 30 maggio: presentare la comunicazione il 31 marzo, con dati solidi e documentazione già pronta, è la sola leva disponibile per non trovarsi con importi ridotti per ragioni fuori dal proprio controllo.
I tre nodi del controllo fiscale
Tre sono i punti critici su cui si concentrano i rischi in sede di verifica.
Il primo è la delimitazione del progetto di investimento: deve rientrare nella definizione europea di “investimento iniziale” e il principio di incentivazione deve essere soddisfatto. Da questa qualificazione dipende la tenuta della soglia minima, del limite massimo e dell’intera coerenza dell’operazione con la disciplina agevolativa.
Il secondo riguarda la localizzazione dell’unità produttiva. Non bastano presunzioni o ragionamenti per approssimazione. Serve documentazione concreta che dimostri la riconducibilità della struttura produttiva al perimetro delle aree assistite: fatture con indirizzi, planimetrie, visure catastali, atti sugli immobili.
Il terzo è il cumulo con altri incentivi. La misura è inserita nella cornice degli aiuti a finalità regionale e il margine di cumulabilità con altri aiuti di Stato sugli stessi costi è ridotto. Va segnalato che, a seguito di specifici chiarimenti, il credito ZES Unica risulta cumulabile con il bonus Transizione 5.0, nei limiti del divieto di sovracompensazione e previa verifica che l’intensità massima di aiuto consentita dalla Carta degli aiuti non venga superata. Un’analisi preventiva delle agevolazioni già richieste o in corso non è rinviabile.


