La normativa in materia di imposta di bollo sulle fatture elettroniche subisce un significativo adeguamento temporale nel corso della stagione estiva, comportando la rimodulazione delle scadenze ordinariamente previste per il secondo semestre dell’anno 2025. L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili dal 15 luglio scorso gli elenchi A e B contenenti i dati elaborati per il calcolo dell’imposta dovuta, introducendo tuttavia una dilazione dei termini procedimentali rispetto al consueto cronoprogramma. La modifica rappresenta un unicum nella prassi amministrativa, giustificata dalle esigenze di razionalizzazione dei flussi documentali durante il periodo feriale.
Quadro normativo di riferimento e tempistiche procedurali
Il meccanismo di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trova la propria disciplina nell’articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014, il quale stabilisce l’obbligo di versamento trimestrale dell’imposta. Come noto, il presupposto oggettivo sussiste per ogni documento fiscale recante importi esclusi, esenti o fuori campo IVA superiori alla soglia di euro 77,47, per il quale si rende dovuta l’imposta nella misura fissa di euro 2,00 per documento.
La prassi consolidata prevede che l’Agenzia delle Entrate predisponga, con cadenza trimestrale, due distinti elenchi: l’elenco A, non modificabile, contenente i dati delle fatture elettroniche che riportano la corretta indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo (campo “Bollo virtuale” valorizzato a “SI”); l’elenco B, suscettibile di modificazione, che include i documenti per i quali l’Amministrazione finanziaria presume sussistere il presupposto impositivo, pur in assenza della specifica annotazione da parte del contribuente.
Per il secondo semestre 2025, la disponibilità degli elenchi è stata confermata alla data del 15 luglio, mantenendo inalterata la consueta tempistica. Tuttavia, il termine per apportare modifiche ai dati dell’elenco B è stato prorogato al 10 settembre, comportando uno slittamento di quaranta giorni rispetto al termine ordinario del 31 luglio che avrebbe dovuto applicarsi secondo il normale decorso delle scadenze.
Meccanismi di controllo e facoltà di intervento dei contribuenti
L’elaborazione degli elenchi da parte dell’Agenzia delle Entrate si basa sull’analisi automatizzata delle fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio ed accettate senza scarto. Il contribuente o il proprio intermediario delegato può accettare le integrazioni proposte dall’Amministrazione finanziaria, confermando così la necessità di versare l’imposta sui documenti non contrassegnati, ovvero può escludere determinati documenti fornendo le relative giustificazioni in sede di eventuale controllo successivo.
La facoltà di modifica dell’elenco B riveste carattere particolare significatività nella pratica professionale, giacché consente di adeguare il calcolo dell’imposta dovuta alle specifiche circostanze fattuali che possono non risultare immediatamente evidenti dall’analisi automatizzata. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti per operazioni non imponibili ex articolo 8 del D.P.R. 633/1972, ovvero ai documenti relativi ad operazioni di natura finanziaria esenti dall’imposta.
È opportuno sottolineare che l’assenza di modifiche entro il termine del 10 settembre comporta l’automatica conferma dell’elenco B nella versione elaborata dall’Agenzia, con conseguenti effetti sul calcolo dell’imposta dovuta. Le informazioni contenute nell’elenco possono essere oggetto di multiple modifiche sino alla scadenza, considerando che il sistema terrà conto esclusivamente dell’ultimo intervento registrato.
Determinazione dell’importo e modalità di versamento
La visualizzazione dell’importo dell’imposta dovuta avverrà il 20 settembre attraverso il portale “Fatture e Corrispettivi”, con un differimento di dieci giorni rispetto alla scadenza ordinaria per il versamento fissata al 30 settembre. Tale tempistica consente un margine temporale di soli dieci giorni per la verifica dell’importo e l’effettuazione del pagamento, circostanza che merita particolare attenzione da parte degli operatori professionali.
Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24, utilizzando i codici tributo specificamente individuati dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione 42/E/2019. Per il secondo trimestre dell’anno, il codice da utilizzare è il 2522, con indicazione del trimestre di riferimento nella colonna “mese di riferimento”. Il versamento può essere effettuato direttamente tramite il portale telematico, utilizzando il modello F24 precompilato messo a disposizione dall’Amministrazione finanziaria, ovvero attraverso i consueti canali di pagamento.
La normativa prevede specifiche deroghe al principio della scadenza trimestrale per importi di modesta entità. Qualora l’ammontare complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre non superi euro 5.000,00 (soglia elevata da euro 250,00 con il D.L. 25 maggio 2021, n. 73), il versamento può essere differito alla scadenza del 30 novembre 2025.
Specificità del calendario estivo e implicazioni operative
L’adeguamento del calendario per il secondo semestre rappresenta una significativa deroga alla disciplina ordinaria, giustificata dall’esigenza di conciliare gli adempimenti tributari con il periodo feriale. Nella prassi applicativa, si osserva come tale modifica possa comportare alcune criticità operative, particolarmente per i soggetti che procedono al pagamento anticipato.
Un aspetto spesso trascurato riguarda l’impossibilità di modificare l’elenco B una volta effettuato il versamento dell’imposta. Pertanto, i contribuenti che intendano procedere al pagamento nei primi giorni di settembre dovranno preventivamente verificare la correttezza dei dati contenuti negli elenchi, poiché non sarà più possibile apportare successive modifiche.
La giurisprudenza amministrativa ha talvolta interpretato con rigore le disposizioni relative ai termini di versamento, confermando l’applicazione di sanzioni anche per ritardi di pochi giorni. In tale contesto, la riduzione del margine temporale tra visualizzazione dell’importo e scadenza del versamento assume particolare rilevanza pratica.
Profili sanzionatori e strumenti di tutela
Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, pari al 100% dell’imposta non versata, con un minimo di euro 250,00. Tuttavia, il decreto Crescita ha introdotto un meccanismo di comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle Entrate, che trasmette al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo PEC presente nell’elenco INI-PEC, indicando l’importo dovuto e la sanzione ridotta ad un terzo.
Il contribuente dispone di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione per fornire chiarimenti ovvero per procedere al versamento con applicazione della sanzione ridotta. Tale meccanismo rappresenta un’applicazione del principio del contraddittorio preventivo, orientato alla composizione non contenziosa delle controversie tributarie.
La disciplina del ravvedimento operoso trova piena applicazione anche per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, consentendo la regolarizzazione spontanea con applicazione di sanzioni ridotte in funzione del tempo intercorrente tra la violazione e la regolarizzazione.