A partire da oggi è possibile trasmettere telematicamente la dichiarazione iva 2026 relativa all’anno 2025.L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello definitivo della dichiarazione IVA 2026, che i contribuenti dovranno utilizzare per rendicontare l’attività dell’anno 2025. La modulistica presenta alcune modifiche significative, soprattutto per quanto riguarda i soggetti che si trovano in posizione creditoria e le società classificate come non operative. Le novità introdotte riflettono l’evoluzione normativa del 2025 e tengono conto degli orientamenti della giurisprudenza europea in materia di diritto alla detrazione.
La finestra temporale per presentare la dichiarazione
Secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, numero 322, la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2025 può essere trasmessa telematicamente dal primo febbraio fino al 30 aprile 2026. Chi intende compensare il credito IVA già a partire dal mese di febbraio deve però accelerare i tempi, presentando il modello entro la fine di febbraio stesso. Questa scadenza ravvicinata riguarda in particolare coloro che vogliono comunicare con la dichiarazione annuale anche i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche del quarto trimestre, compilando l’apposito quadro VP.
La tempistica assume rilevanza strategica perché condiziona l’utilizzo immediato delle eccedenze maturate. Un contribuente che presenta la dichiarazione il 2 febbraio potrà utilizzare il credito in compensazione orizzontale dal 12 febbraio, sempre che l’importo superi i 5.000 euro e sia apposto il necessario visto di conformità. Chi invece aspetta marzo o aprile dovrà attendere dieci giorni dalla presentazione effettiva prima di poter movimentare le somme attraverso il modello F24.
Due versioni del modello per esigenze diverse
L’Amministrazione finanziaria ha reso disponibili quest’anno due distinte versioni della modulistica. Il modello IVA/2026 completo mantiene la consueta struttura modulare, composta da frontespizio e quadri dichiarativi (VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO e VG). Accanto a questo, viene proposto il modello IVA BASE/2026, una versione semplificata riservata ai contribuenti che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole ordinarie previste dalla disciplina IVA.
La scelta tra le due versioni dipende dalla complessità operativa del contribuente. Chi gestisce contabilità separate, operazioni straordinarie o regimi particolari dovrà necessariamente orientarsi sul modello completo. I professionisti e le piccole imprese con attività più lineari possono invece valutare la versione semplificata, che riduce gli adempimenti compilativi pur garantendo la corretta rappresentazione della posizione fiscale.
Credito IVA 2025: modalità di utilizzo e vincoli operativi
L’eccedenza risultante dalla dichiarazione può essere gestita in tre modalità alternative: richiesta a rimborso, compensazione orizzontale con altre imposte o contributi, oppure riporto in detrazione nell’anno successivo. La scelta va indicata nel quadro VX, specificando gli importi destinati a ciascuna opzione attraverso i righi VX4 (rimborso), VX5 (compensazione o detrazione) e VX6 (cessione nel consolidato fiscale).
Per importi superiori a 5.000 euro annui, la compensazione orizzontale richiede l’intervento di un intermediario abilitato che apponga il visto di conformità sulla dichiarazione. Questo adempimento mira a garantire maggiori controlli preventivi sui crediti di importo rilevante, contrastando fenomeni di indebito utilizzo. Il limite sale però a 50.000 euro per le start-up innovative, mentre per i soggetti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale la soglia è stata portata a 70.000 euro dal decreto legislativo 8 gennaio 2024, numero 1, a condizione che abbiano conseguito determinati punteggi di affidabilità.
Chi ha aderito al Concordato Preventivo Biennale per le annualità 2024-2025 o 2025-2026 beneficia dell’esonero dal visto di conformità e dalla prestazione di garanzie per il rimborso del credito IVA 2025. Si tratta di una facilitazione pensata per premiare i comportamenti collaborativi dei contribuenti che hanno sottoscritto l’accordo preventivo con l’Amministrazione.
Le modifiche per le società non operative
Una delle novità più significative riguarda il trattamento riservato alle società e agli enti considerati non operativi secondo i criteri dell’articolo 30 della legge 724 del 1994. Il modello IVA 2026 abbandona le limitazioni automatiche che negli anni precedenti impedivano a questi soggetti di utilizzare liberamente i crediti maturati. La svolta deriva dall’orientamento consolidato della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che con la sentenza del 7 marzo 2024 nella causa C-341/22 ha dichiarato incompatibili con il diritto unionale le restrizioni italiane al diritto di detrazione e rimborso dell’IVA basate unicamente sullo status di non operatività.
Nel rigo VA15, che prima richiedeva l’indicazione della durata dello status di società di comodo attraverso specifici codici numerici, è ora prevista una semplice casella da barrare per segnalare la condizione. Sparisce quindi la distinzione tra società non operative da uno, due o tre anni consecutivi, che in passato comportava conseguenze differenziate sull’utilizzo del credito. Analogamente, nel prospetto IVA 26/PR relativo alla liquidazione di gruppo, la sezione 1 del quadro VS prevede solo la barratura della casella nel campo 4 senza ulteriori specificazioni temporali.
È stato inoltre eliminato il rigo VW21, che serviva per indicare l’ammontare complessivo delle eccedenze di credito trasferite da ciascuna società del gruppo risultata di comodo. Questa cancellazione semplifica gli adempimenti dichiarativi per i gruppi IVA che al loro interno comprendono soggetti non operativi. Le istruzioni al rigo VX2 non fanno più riferimento alla perdita definitiva del credito IVA nella fattispecie prevista dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 30, che scattava quando la società rimaneva non operativa per tre periodi consecutivi senza effettuare operazioni rilevanti sufficienti.
Prestazioni di servizi nel settore trasporti e logistica
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto, ai commi da 57 a 63 dell’articolo 1 della legge 207 del 2024, un regime opzionale per contrastare fenomeni evasivi nei settori del trasporto merci, della movimentazione e dei servizi logistici. Le imprese che effettuano prestazioni verso committenti operanti in questi comparti possono scegliere che sia il committente stesso a versare l’IVA in nome e per conto del prestatore.
Per recepire questa novità, il modello IVA 2026 presenta due nuovi elementi. Nel quadro VE, il rigo VE38 è stato ampliato con l’aggiunta dei campi 2 e 3, dove vanno indicati rispettivamente l’imponibile e l’imposta relativi alle prestazioni rese con applicazione del regime transitorio opzionale. L’imposta qui riportata viene versata separatamente utilizzando il codice tributo 6045. Il quadro VJ introduce invece il nuovo rigo VJ30, con funzione meramente informativa e senza effetti sulla liquidazione dell’imposta, riservato agli acquisti di servizi da parte delle imprese di trasporto che hanno optato per il meccanismo.
Rimborso per opere su beni altrui e altre precisazioni
Le istruzioni alla compilazione del quadro VX chiariscono una questione interpretativa di rilievo pratico. Nel rigo VX4, utilizzando il codice 4 per richiedere il rimborso dell’imposta relativa all’acquisto o importazione di beni ammortizzabili e di beni o servizi per studi e ricerche, è possibile includere anche l’IVA assolta per la realizzazione di opere su beni di proprietà di terzi. Questo orientamento, già espresso nella risoluzione 20/E del 2025, amplia la platea dei soggetti che possono accedere al rimborso trimestrale o annuale previsto dall’articolo 30, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972.
Un esempio concreto aiuta a comprendere l’applicazione pratica. Una società che effettua lavori di ammodernamento su un immobile locato da terzi può richiedere il rimborso dell’IVA pagata sui materiali e sulle prestazioni ricevute, anche se l’opera insiste su un bene che non entrerà mai nel patrimonio aziendale. Prima del chiarimento ministeriale, sussistevano dubbi sulla possibilità di considerare queste spese assimilabili agli acquisti di beni ammortizzabili, dubbi ora fugati dall’interpretazione ufficiale.
Rettifiche della detrazione sui beni strumentali
Il decreto legislativo 4 dicembre 2025, numero 186, entrato in vigore il 15 dicembre 2025, ha abrogato il comma 3 dell’articolo 19-bis2 del decreto IVA, modificando il meccanismo di rettifica della detrazione. Prima della riforma, le rettifiche potevano essere effettuate in modo forfetario sulla base di variazioni percentuali nell’utilizzo dei beni o per masse in caso di cambio di regime fiscale. Con la nuova disciplina, la rettifica deve essere eseguita analiticamente, per ciascun bene o servizio, soltanto in caso di effettivo cambio di destinazione all’atto del loro impiego.
Per i beni ammortizzabili rimane comunque l’obbligo di rettifica annuale per tutta la durata del periodo di tutela fiscale, che può essere quinquennale o decennale a seconda della tipologia del bene. Ogni anno va rettificata la quota di imposta riferibile all’esercizio stesso, pari a un quinto o un decimo del totale. L’appendice alle istruzioni contiene il prospetto D rinnovato, che facilita il calcolo dell’importo complessivo delle rettifiche da indicare nel rigo VF70.
Versamento del saldo e rateizzazione possibile
Quando dalla dichiarazione emerge un debito verso l’erario, il saldo va versato entro il 16 marzo 2026, sempre che l’importo superi la soglia minima di 10,33 euro (arrotondato a 10 euro). Il versamento può essere effettuato in forma rateale, applicando su ogni rata successiva alla prima gli interessi mensili dello 0,33%. In alternativa, è possibile differire il pagamento ai termini previsti per le imposte sui redditi, maggiorando l’importo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Chi opta per lo slittamento al 30 giugno mantiene quindi la possibilità di gestire unitariamente tutti i versamenti fiscali, programmando la liquidità aziendale con maggiore flessibilità. L’Agenzia delle Entrate ha confermato nella risoluzione del 20 giugno 2017, numero 64/E, che è ammesso anche l’ulteriore differimento al 30 luglio previsto per le imposte dirette, applicando un’addizionale 0,40% sul periodo eccedente.
Soggetti esonerati dalla presentazione
Non tutti i contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale. Restano esonerati i soggetti che rientrano nel regime forfettario, i quali non applicano l’IVA sulle operazioni attive e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti. Analogamente, chi effettua esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del decreto IVA – come medici, odontoiatri, operatori finanziari e assicurativi – non deve compilare e trasmettere il modello.
L’esonero si estende ai piccoli produttori agricoli che beneficiano del regime speciale, agli esercenti attività di intrattenimento che determinano l’imposta con criteri forfetari e ad alcune categorie residuali individuate dalla normativa. Per tutti gli altri soggetti passivi, invece, la dichiarazione costituisce un adempimento obbligatorio che permette di regolarizzare la posizione fiscale dell’anno precedente.
Prospettive applicative e punti ancora aperti
L’eliminazione delle barriere automatiche per le società non operative rappresenta un cambio di passo nell’approccio dell’Amministrazione finanziaria, anche se permangono zone d’ombra sull’effettiva portata della svolta. Le istruzioni ministeriali non chiariscono infatti come verranno gestiti operativamente i controlli sui crediti richiesti da questi soggetti. È probabile che l’Agenzia sposti l’attenzione dalla preclusione preventiva alla verifica successiva della legittimità e della correttezza dei crediti esposti.
Rimangono inoltre da coordinare alcune disposizioni normative che non sono state formalmente abrogate o modificate, ma che risultano di fatto disapplicate per effetto dei principi comunitari recepiti nella modulistica. Il rischio è che in sede di controllo possano emergere interpretazioni difformi da parte degli uffici periferici, generando contenziosi che dovranno essere risolti in via giurisdizionale. Sarebbe auspicabile un intervento di sistema che adegui organicamente la normativa interna agli orientamenti europei, fornendo certezza operativa sia ai contribuenti che agli operatori dell’Amministrazione.
Sul fronte delle start-up innovative e dei soggetti ISA con punteggi premiali, le soglie elevate per l’esonero dal visto di conformità premiano chi mantiene comportamenti fiscali virtuosi. Questo meccanismo incentivante potrebbe essere ulteriormente potenziato, estendendo i benefici anche ad altre categorie di contribuenti che dimostrano affidabilità costante nel tempo. L’obiettivo sarebbe quello di costruire un sistema progressivamente più collaborativo, dove i controlli si concentrano sui soggetti a maggior rischio lasciando maggiori spazi di autonomia a chi garantisce trasparenza.



