Un’associazione sportiva dilettantistica non perde le agevolazioni fiscali solo perché tra i suoi iscritti prevalgono i tesserati a discipline diverse da quella principale, se tutte le attività restano comunque funzionali agli scopi statutari. Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in una pronuncia del 2026, respingendo l’appello dell’Agenzia delle entrate contro un’Asd di nuoto.
Il caso: l’Asd di nuoto e i corsi “a secco”
Il Fisco aveva contestato a un’associazione sportiva dilettantistica attiva nel nuoto la prevalenza di tesserati alla Federazione italiana nuoto rispetto ai non tesserati, oltre alla mancata presentazione dell’elenco degli iscritti per alcune attività ulteriori. Sulla base di questi elementi, l’ufficio aveva disconosciuto i benefici tributari previsti dall’art. 148, terzo comma, del Dpr 917/1986 e dall’art. 4, quarto comma, del Dpr 633/1972, qualificando l’associazione come ente di natura sostanzialmente commerciale.
Tra le attività finite sotto la lente c’erano anche corsi di ginnastica prenatatoria e discipline cosiddette “a secco”, cioè svolte fuori dall’acqua ma propedeutiche al nuoto stesso. Secondo l’ufficio, la loro numerosità rispetto ai corsi in piscina avrebbe snaturato l’oggetto sociale dichiarato in statuto.
Perché l’accertamento è stato annullato
La Cgt di secondo grado ha respinto la tesi erariale perché fondata solo su elementi formali, come il numero dei tesserati Fin, senza una verifica in concreto dell’attività effettivamente svolta e della sua rispondenza agli scopi statutari. Dall’istruttoria è emerso che sia i corsi di nuoto sia la ginnastica prenatatoria e le discipline a secco perseguivano la stessa finalità statutaria di promozione delle attività acquatiche, risultando quindi tutte riconducibili all’attività principale dell’ente.
Un esempio aiuta a inquadrare il principio. Si pensi a un’Asd di tennis che affianca ai corsi in campo lezioni di preparazione atletica al coperto per gli stessi allievi, nei mesi in cui i campi sono chiusi per manutenzione: anche se le lezioni al coperto superassero per numero quelle in campo, resterebbero attività strumentali al medesimo scopo sportivo, e non farebbero perdere la qualifica di ente non commerciale.
Cosa dice l’articolo 148 del Tuir
Ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del Tuir e secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, del Dpr 633/1972, non sono considerate commerciali le attività svolte dalle Asd, ai fini Iva, quando siano accessorie o di completamento rispetto a quella principale dell’ente. La norma richiede un collegamento funzionale, non un’identità formale tra le singole attività elencate nello statuto e quelle in concreto praticate.
L’articolo 149 del Tuir aggiunge un tassello importante: indipendentemente da quanto previsto nello statuto, l’ente perde la qualifica di non commerciale se esercita in prevalenza attività commerciale per un intero periodo d’imposta. Ciò che rileva, quindi, non è l’oggetto sociale dichiarato, ma l’attività effettivamente svolta, che deve essere in rapporto di strumentalità con gli scopi istituzionali dell’associazione.
Non basta lo statuto, conta la sostanza
La pronuncia si allinea a un orientamento consolidato: è pacifico, in giurisprudenza, che la natura di ente non commerciale derivi dal fatto che l’associazione non svolga in forma prevalente ed esclusiva attività d’impresa. Per beneficiare delle agevolazioni fiscali, le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l’effettivo esercizio di un’attività senza fine di lucro, con compensi erogati nell’ambito di una reale attività sportiva dilettantistica e non di un’attività commerciale.
Sul punto la Cgt Puglia richiama alcune pronunce recenti della Cassazione, tra cui l’ordinanza n. 7217 del 2026, secondo cui spetta al giudice di merito verificare in concreto se l’ente ricavi un utile dall’attività e se questa, pur avendo natura potenzialmente commerciale, non venga svolta in modo prevalente rispetto al resto.
Cosa devono verificare le associazioni
Per le Asd, la sentenza offre un’indicazione operativa precisa: prima ancora di curare la formulazione dello statuto, occorre monitorare la coerenza tra attività effettivamente proposte agli iscritti e finalità istituzionali dichiarate. Tenere un elenco aggiornato dei tesserati per ciascuna disciplina, anche quelle accessorie, resta comunque opportuno: nel caso deciso, la sua assenza per alcune attività ha comunque fatto parte della contestazione, anche se non è stata ritenuta decisiva.
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