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Imposta di bollo sulle fatture del regime forfettario

Imposta di bollo sulle fatture del regime forfettario

3 Settembre, 2026

Quando le operazioni fuori dal campo IVA arrivano, nel loro insieme, oltre i 77,47 euro, sulla fattura di un forfettario grava di norma il bollo da 2 euro. Il limite va misurato sul singolo documento e il tributo resta comunque dovuto, pure se chi emette la fattura sceglie di non farlo pesare sul cliente. Per i documenti elettronici è la casella “Bollo virtuale” a far partire il calcolo; l’Agenzia, però, negli elenchi trimestrali può inserire anche le fatture che giudica non in regola. Sta al contribuente esaminare quegli elenchi e versare entro i termini, potendo spostare in avanti il pagamento quando le somme dei primi trimestri restano sotto i 5.000 euro. C’è poi un effetto ulteriore: il bollo ribaltato sul cliente diventa ricavo o compenso e fa salire, seppure in misura minima, il reddito del regime.

In quali casi scattano i 2 euro

In linea di massima, per il principio di alternatività, dove c’è IVA non c’è bollo. Le prestazioni del forfettario, al contrario, restano estranee all’IVA in forza della legge n. 190/2014: le loro fatture, di conseguenza, pagano di regola il tributo ogni volta che l’importo rilevante va oltre 77,47 euro.

Con 77,47 euro la soglia non è oltrepassata; bastano 77,48 euro perché lo sia e servano 2 euro di bollo. Il controllo si fa su ogni singolo documento, non sommando il mese o l’anno.

Guardare solo il totale della fattura non basta

Quando in una stessa fattura convivono voci con IVA e voci escluse, esenti o non imponibili, il limite si misura sulle sole componenti soggette a bollo, non in automatico sull’importo complessivo. Nel caso del forfettario puro, di norma, ogni cessione o prestazione tipica del regime rientra fra quelle non soggette.

Restano comunque le esclusioni puntuali fissate dalla tariffa e dalla tabella allegate al DPR n. 642/1972: valgono, ad esempio, per alcune operazioni verso l’estero o per documenti che hanno già subito un trattamento differente. Dire “fattura senza IVA” non equivale perciò, sempre e comunque, a dire “fattura con bollo”.

Come segnalarlo nel documento elettronico

Dentro il file XML va impostato su “SI” il campo 2.1.1.6.1 “Bollo virtuale”. Per ogni documento la cifra da versare è 2 euro: quanto si scrive nel campo facoltativo “Importo bollo” lascia invariato il conteggio dell’Agenzia.

Nella dicitura in chiaro si può citare il DPR n. 642/1972. Conviene tenere separate due cose: l’attestazione dell’avvenuto assolvimento, che nel file è obbligatoria se il bollo è dovuto, e il suo eventuale ribaltamento in denaro sul cliente.

Chi versa il tributo e chi ne sostiene l’onere

Di fronte all’Amministrazione è chi emette la fattura a dover garantire che il bollo sia assolto nel modo corretto. Nulla vieta, però, che fra le parti si concordi il rimborso dei 2 euro da parte del cliente, indicandoli nel documento.

Il mancato pagamento del riaddebito da parte del cliente non fa venire meno l’obbligo tributario di chi ha emesso la fattura. Specularmente, se il forfettario decide di farsi carico della spesa, non per questo può portarla in deduzione analitica dal reddito.

Il bollo ribaltato sul cliente entra nel reddito

Nella risposta a interpello n. 428/2022 l’Agenzia ha precisato che i 2 euro chiesti al cliente dal forfettario rientrano nel compenso o nel ricavo. Non si tratta di un’anticipazione in nome e per conto ai sensi dell’articolo 15 del DPR n. 633/1972.

Se una prestazione ammonta a 1.000 euro e in fattura si aggiungono 2 euro di bollo, il componente positivo incassato è 1.002 euro. È su questa cifra che opera il coefficiente di redditività, ed è sempre questa cifra a contare per la soglia che tiene dentro il regime.

Gli elenchi A e B messi a disposizione dall’Agenzia

Trimestre per trimestre, nel portale “Fatture e corrispettivi” l’Agenzia pubblica:

  • l’elenco A, che non si può correggere, con le fatture in cui il bollo risulta già indicato;
  • l’elenco B, che resta modificabile, dove finiscono le fatture per le quali, stando ai controlli automatici, il bollo sarebbe stato necessario.

Dall’elenco B il contribuente può togliere le fatture coperte da un’esclusione specifica, tenendo traccia della ragione, oppure inserire quelle che mancano. Se entro la scadenza non arriva alcuna modifica, quanto proposto dall’Agenzia si intende accettato.

Scadenze per la verifica degli elenchi

Trimestre Elenchi consultabili Modifica elenco B Versamento ordinario
15 aprile 30 aprile 31 maggio
15 luglio 10 settembre 30 settembre
15 ottobre 31 ottobre 30 novembre
15 gennaio successivo 31 gennaio successivo 28 febbraio successivo

Quando la scadenza cade di domenica o in un festivo, si sposta al primo giorno lavorativo utile. Nel 2026, ad esempio, il termine del primo trimestre è slittato al 1° giugno, dato che il 31 maggio era una domenica.

Lo slittamento quando si resta sotto i 5.000 euro

Se il bollo del primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può attendere il 30 settembre e unirsi a quello del secondo trimestre. Se poi la somma dei primi due trimestri non oltrepassa 5.000 euro, si può saldare tutto entro il 30 novembre.

Questo limite non estingue il debito e non permette di spostare il terzo o il quarto trimestre. Anche pagando in un’unica soluzione, i codici tributo dei singoli trimestri di origine vanno tenuti distinti.

Le modalità di versamento

Dal portale si può chiedere l’addebito sul conto corrente intestato al contribuente fornendo l’IBAN. La strada alternativa è il modello F24 telematico.

  • 2521, per il primo trimestre;
  • 2522, per il secondo trimestre;
  • 2523, per il terzo trimestre;
  • 2524, per il quarto trimestre;
  • 2525, per le sanzioni;
  • 2526, per gli interessi.

Se il versamento è in ritardo, la procedura online è in grado di determinare sanzione e interessi da ravvedimento. Resta comunque da controllare che anno, trimestre e importi risultino esatti.

Fatture sanitarie su carta

Le fatture sanitarie intestate a persone fisiche, tenute fuori dallo SdI in via stabile a partire dal 2026, non confluiscono negli elenchi elettronici. Dove il bollo è dovuto, va assolto sull’originale con un contrassegno telematico la cui data non sia posteriore a quella della fattura, oppure attraverso un sistema virtuale autorizzato.

Sulla copia tenuta agli atti si può annotare il numero identificativo del contrassegno. Pure per queste fatture restano validi la soglia, la responsabilità e il modo in cui l’eventuale riaddebito incide sul reddito.

Sbagli ricorrenti

  • mettere il bollo già a 77,47 euro tondi;
  • tralasciare la compilazione del campo XML;
  • dare per buono l’elenco B senza controllarlo;
  • spostare oltre novembre gli importi dei primi trimestri;
  • considerare il riaddebito un’anticipazione fuori dal reddito;
  • trascurare le fatture su carta che non passano dallo SdI.

Fonti normative e di prassi

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 642, con tariffa e tabella allegate.
  • DM 17 giugno 2014, articolo 6.
  • Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, articolo 12-novies.
  • Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, articolo 3, comma 4.
  • Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 428 del 12 agosto 2022, e la guida al bollo sulle fatture elettroniche.

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