info@studiopizzano.it

IMU impianti sportivi

Affidamento diretto impianti sportivi ad ASD e SSD – cosa cambia dopo i chiarimenti ANAC del 2026

3 Aprile, 2026

[print_posts pdf="yes" word="no" print="yes"]

L’affidamento diretto della gestione di impianti sportivi comunali ad associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta possibile, ma solo entro un perimetro molto più stretto di quanto spesso ritenuto nella prassi. I chiarimenti ANAC del marzo 2026 confermano che l’art. 5 del d.lgs. 38/2021 non introduce una scorciatoia generalizzata rispetto alla gara, ma una deroga eccezionale, utilizzabile soltanto quando ricorrono tutti i presupposti richiesti dalla norma. Per gli enti locali questo significa una cosa molto concreta: servono istruttoria completa, motivazione puntuale, verifica dell’assenza di proposte concorrenti e gestione della procedura attraverso piattaforme digitali certificate.

Una deroga possibile, ma non libera

L’art. 5 del d.lgs. 38/2021 consente ad ASD e SSD senza fini di lucro di presentare all’ente locale una proposta di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento di un impianto sportivo, corredata da progetto e piano di fattibilità economico-finanziaria, ottenendone in presenza di specifiche condizioni l’affidamento diretto della gestione gratuita per una durata proporzionata all’investimento e comunque non inferiore a cinque anni.

Il punto decisivo, però, è un altro: secondo ANAC questa previsione non può essere letta come un’alternativa ordinaria alle procedure competitive, ma come una deroga di stretta interpretazione, da utilizzare soltanto quando il caso concreto rientra integralmente nel perimetro tracciato dalla legge e dai principi del Codice dei contratti pubblici.

Il quadro normativo corretto

La disposizione va letta in combinazione con il d.lgs. 36/2023, perché anche nei casi in cui la legge consente l’affidamento diretto non viene meno il vincolo ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e corretto impiego delle risorse pubbliche. Proprio per questo ANAC richiama la necessità di interpretare l’art. 5 in modo sistematico, senza trasformarlo in uno strumento di aggiramento delle ordinarie logiche concorrenziali.

Sul piano pratico, la lettura coordinata con il Codice comporta almeno tre conseguenze. La prima è che la motivazione del provvedimento deve essere particolarmente accurata. La seconda è che il procedimento deve transitare su piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. La terza è che la deroga non opera se manca anche uno solo dei presupposti tassativi richiesti.

I requisiti da verificare

Secondo i chiarimenti ANAC, l’affidamento diretto ex art. 5 è ammissibile solo in presenza cumulativa di una serie di condizioni, che l’ente deve accertare e documentare in modo rigoroso.

Requisito Contenuto
Soggettivo La proposta deve provenire da una ASD o SSD senza fini di lucro.
Oggettivo L’impianto deve necessitare effettivamente di interventi di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento.
Documentale La proposta deve essere corredata da progetto e piano di fattibilità economico-finanziaria.
Funzionale Il piano di utilizzo deve perseguire finalità di aggregazione e inclusione sociale e giovanile.
Concorrenziale All’ente deve essere pervenuta una sola proposta. In presenza di più proposte la via diretta non è utilizzabile.
Economico Il valore dell’affidamento deve restare sotto la soglia europea di cui all’art. 14 del d.lgs. 36/2023. Per le concessioni, dal 1° gennaio 2026, la soglia è pari a 5.404.000 euro.

Il dato più importante è proprio la cumulatività dei requisiti. Non basta, quindi, che la proposta sia presentata da un soggetto sportivo dilettantistico no profit: occorre che ricorrano insieme il bisogno di riqualificazione dell’impianto, la finalità sociale dell’intervento, la completezza progettuale, l’assenza di proposte concorrenti e il rispetto della soglia economica.

Motivazione rafforzata e procedura digitale

Anche quando tutti i requisiti sussistono, l’ente locale non può limitarsi a un richiamo generico all’art. 5 del d.lgs. 38/2021. Il provvedimento deve spiegare in modo analitico perché l’impianto è non più adeguato, perché la proposta è coerente con l’interesse pubblico, perché l’operazione persegue finalità di inclusione e perché, in quel caso concreto, è legittimo ricorrere alla deroga invece che a una selezione comparativa.

Sotto il profilo operativo, ANAC precisa inoltre che l’affidamento deve passare attraverso una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, in applicazione del principio di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici introdotto dal d.lgs. 36/2023. Quanto alla qualificazione della stazione appaltante, il chiarimento ANAC è nel senso della sua non necessità nelle ipotesi in cui la legge consente un affidamento diretto senza gara comparativa.

Cosa cambia davvero per i comuni

L’effetto dei chiarimenti ANAC è quello di restringere in modo sensibile gli spazi per utilizzi disinvolti dell’art. 5. La norma resta uno strumento utile, soprattutto per enti locali con impianti obsoleti e risorse limitate, ma non può essere utilizzata per regolarizzare gestioni di fatto, consolidare affidamenti storici o evitare il confronto concorrenziale quando esistono più operatori interessati.

In altri termini, l’affidamento diretto è oggi difendibile solo se l’amministrazione è in grado di dimostrare documentalmente che si tratta di una fattispecie eccezionale perfettamente aderente ai presupposti di legge. Fuori da questo perimetro, il rischio di illegittimità amministrativa resta elevato.

Articoli correlati per Categoria