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Acquisto crediti d’imposta professionisti: tassa al 26% sul solo differenziale

11 Giugno, 2026

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Il decreto correttivo Omnibus della riforma fiscale, approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026, introduce una disciplina organica per i professionisti che hanno acquistato crediti fiscali – in prevalenza da bonus edilizi – a un prezzo inferiore al valore nominale. Fino ad ora, dopo la riforma del reddito di lavoro autonomo attuata con il D.Lgs. n. 192/2024 e le successive risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate (n. 171/2025 e n. 6/2026), il differenziale positivo tra valore nominale e prezzo di acquisto veniva attratto integralmente nel reddito professionale ordinario, con effetti distorsivi legati al principio di cassa e alla progressività IRPEF, e – per gli studi associati – anche all’IRAP. Il correttivo cambia la prospettiva: conta solo il margine effettivo realizzato, tassato con un’imposta sostitutiva del 26%. La norma – inserita nei nuovi commi 3-quater e 3-quinquies dell’art. 54 del TUIR – prevede anche l’applicazione retroattiva ai crediti acquistati dal 2024, con possibilità di dichiarazione integrativa. Resta però escluso dalla disciplina agevolata il credito ricevuto come corrispettivo di una prestazione professionale, che continua a seguire le regole ordinarie del lavoro autonomo.

La questione di partenza

La vicenda nasce dalla circolazione dei crediti fiscali, soprattutto dopo la stagione del Superbonus e degli altri bonus edilizi. Molti contribuenti hanno ceduto crediti non immediatamente utilizzabili. Banche, imprese, intermediari e anche professionisti li hanno acquistati con uno sconto – il prezzo del rischio, dell’attesa e della capienza fiscale necessaria per compensarli.

Per un professionista il caso tipico è semplice: lo studio acquista da terzi un credito d’imposta che non nasce da una propria prestazione professionale. Non è il compenso di una parcella. Non è uno sconto in fattura maturato per attività svolta verso il cliente. È un credito comprato, con un prezzo, e poi portato in compensazione nel modello F24.

Da quella qualificazione dipendevano aliquota, anno di tassazione, eventuale IRAP e compilazione della dichiarazione: tre possibilità – reddito di lavoro autonomo, reddito diverso, o irrilevanza – con esiti fiscali molto diversi tra loro.

La prima fase: l’irrilevanza dei crediti acquistati

Nel 2023 l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate era stata favorevole ai professionisti. In assenza di una norma specifica, il differenziale positivo sui crediti edilizi acquistati da uno studio professionale – e non collegati a prestazioni rese dallo studio – non veniva attratto in alcuna categoria reddituale del TUIR. La logica era questa: il credito nasceva da una misura agevolativa, non da un corrispettivo professionale. Tale impostazione vale ancora per i crediti acquistati entro il 31 dicembre 2023, anche se utilizzati in compensazione dal 2024 in poi.

Il quadro è cambiato con la riforma del reddito di lavoro autonomo. Il D.Lgs. n. 192/2024 ha riscritto l’art. 54 del TUIR, introducendo il principio di onnicomprensività: nel reddito professionale rientrano tutte le somme e i valori percepiti, a qualunque titolo, in relazione all’attività artistica o professionale. Da qui la nuova lettura dell’Agenzia, prima con la risposta a interpello n. 171/2025 del 26 giugno 2025, poi con la risposta n. 6/2026 del 16 gennaio 2026 – quest’ultima estensiva anche all’IRAP per gli studi associati.

Il problema creato dal principio di cassa

La vera distorsione non nasceva soltanto dalla tassazione. Nasceva dal tempo. Nel lavoro autonomo governa il principio di cassa: il costo del credito acquistato rileva quando viene pagato, mentre il valore nominale emerge quando il credito viene effettivamente usato in compensazione.

Si consideri uno studio che nel 2024 acquista un credito nominale di 100.000 euro pagando 85.000 euro, utilizzabile in dieci quote annuali da 10.000 euro. Con l’impostazione precedente al correttivo, lo studio si trovava con un costo di 85.000 euro nell’anno di acquisto e con componenti positivi di 10.000 euro annui nei periodi successivi. Sulla carta il differenziale complessivo restava 15.000 euro. Nella pratica, però, l’effetto fiscale cambiava parecchio: se l’anno dell’acquisto non aveva abbastanza reddito per assorbire il costo, una parte del beneficio poteva perdersi o diventare poco utile; negli anni successivi, il valore nominale utilizzato aumentava il reddito imponibile ordinario, con progressività IRPEF, addizionali e – nelle forme associative – il tema IRAP.

Il quadro normativo prima del correttivo

Periodo di acquisto Rilevanza IRPEF Rilevanza IRAP Fonte
Fino al 31/12/2023 Nessuna (differenziale irrilevante) Nessuna Risposta AE 2023; Risposta n. 6/2026
Dal 01/01/2024 (prima del correttivo) Sì – reddito di lavoro autonomo (onnicomprensività) Sì (studi associati) – Risposta n. 6/2026 D.Lgs. 192/2024; Interpello n. 171/2025; n. 6/2026
Dal 01/01/2024 (dopo correttivo Omnibus) Sì – solo differenziale positivo, imposta sostitutiva 26% Da verificare su testo definitivo Art. 54, commi 3-quater e 3-quinquies TUIR (c.d.m. 10/6/2026)

La nuova regola: conta il solo differenziale

Il correttivo Omnibus introduce una disciplina organica per i differenziali positivi derivanti da cessione o compensazione di crediti d’imposta acquistati da professionisti. La modifica passa dall’art. 54 del TUIR, con l’inserimento dei nuovi commi 3-quater e 3-quinquies: concorre a tassazione soltanto il differenziale positivo tra valore nominale e costo di acquisto.

La scelta dell’imposta sostitutiva al 26% ha una funzione precisa: evita che lo stesso margine venga trascinato nella progressività IRPEF del professionista e rende uniforme il trattamento rispetto alla logica già conosciuta per taluni redditi di natura finanziaria, richiamando l’art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997. Non è una detassazione: è una tassazione più misurata, che guarda al guadagno reale dell’operazione, non all’intero credito compensato e non a un artificioso disallineamento temporale tra costo iniziale e utilizzo annuale.

Va precisato che per i soggetti che non esercitano attività professionale – ovvero coloro che non gestiscono i crediti nell’ambito di un’attività abituale di lavoro autonomo – il correttivo interviene parallelamente sulla categoria dei redditi diversi, ampliando la casistica per plusvalenze e proventi derivanti dalla cessione o compensazione di crediti d’imposta agevolativi. Si tratta di un intervento di architettura fiscale distinto rispetto a quello sull’art. 54 TUIR.

Come funziona il calcolo in pratica

Il calcolo va fatto con una logica proporzionale. Non basta guardare il credito nominale utilizzato nell’anno: occorre attribuire a quella quota anche la parte corrispondente del costo di acquisto.

Esempio – compensazione a rate. Un professionista acquista nel 2024 un credito nominale di 100.000 euro pagando 85.000 euro. Il credito è utilizzabile in dieci rate annuali da 10.000 euro. Il differenziale complessivo è 15.000 euro. Per ogni anno, alla quota nominale di 10.000 euro corrisponde un costo proporzionale di 8.500 euro. Il margine imponibile annuo è quindi 1.500 euro. L’imposta sostitutiva al 26% è pari a 390 euro per ciascun anno di utilizzo.

Esempio – utilizzo irregolare. Se in un anno il professionista utilizza 20.000 euro di un credito nominale complessivo di 100.000 euro acquistato a 85.000 euro, la quota di costo imputabile è 17.000 euro. Il differenziale dell’anno è 3.000 euro e l’imposta sostitutiva ammonta a 780 euro.

Esempio – cessione. Se un credito nominale di 100.000 euro acquistato a 85.000 euro viene ceduto a 92.000 euro, il differenziale positivo è 7.000 euro. Su questo importo si applica il 26%, per un’imposta di 1.820 euro.

La distinzione decisiva: credito acquistato o credito come compenso

La nuova disciplina non va letta come una franchigia generale per ogni credito fiscale che transita nello studio. Il discrimine resta la causa economica del credito. Se il credito è acquistato da terzi a titolo oneroso, la regola del differenziale ha pieno senso: il professionista ha sostenuto un costo e realizza un margine.

Diverso è il caso del credito che rappresenta il corrispettivo di una prestazione professionale – ad esempio, il professionista che ha rilasciato un visto di conformità o un’asseverazione tecnica e ha ricevuto il credito quale forma di pagamento. In questa ipotesi non c’è un’operazione finanziaria di acquisto a sconto. C’è un compenso professionale regolato in forma diversa dal denaro, e il compenso resta nel regime ordinario del reddito di lavoro autonomo. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 240/2025, questa impostazione vale anche dopo la riforma del 2024.

La distinzione può sembrare sottile, ma nella prassi farà la differenza. Lo studio dovrà documentare perché il credito è entrato nel proprio patrimonio: acquisto da terzi, cessione successiva, compensazione in F24, oppure incasso di una prestazione.

Regime transitorio dal 2024

Il correttivo prevede l’applicazione della nuova disciplina ai crediti acquistati dall’entrata in vigore del decreto, ma con possibilità di applicazione retroattiva ai crediti acquistati a partire dal periodo d’imposta 2024. Questa scelta è coerente con la decorrenza del principio di onnicomprensività introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024, che già si applicava dal 2024: il correttivo non introduce la rilevanza dal nulla, ma ne riscrive le modalità di calcolo e tassazione.

Per le dichiarazioni già presentate, il canale indicato è la dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998. Tuttavia, il legislatore mette un freno netto: l’eventuale maggiore imposta già versata non dà luogo a rimborso. La norma consente l’allineamento del trattamento ma non apre una corsia generalizzata per recuperare quanto pagato in più secondo la vecchia impostazione (valore nominale tassato per intero come reddito professionale ordinario).

Cosa cambia per studi e dichiarazioni

Profilo Prima del correttivo Nuova impostazione
Base rilevante Costo e valore nominale rilevavano separatamente, per cassa Solo il differenziale positivo tra valore nominale e costo
Aliquota Regole ordinarie reddito lavoro autonomo, progressività IRPEF Imposta sostitutiva 26% sul margine positivo
Imputazione temporale (compensazione) Valore nominale imputato all’anno di utilizzo in F24 Differenziale imputato proporzionalmente alle somme compensate
Cessione del credito Qualificazione non sempre lineare post-riforma 2024 Differenziale tra corrispettivo di cessione e costo fiscalmente attribuibile
Crediti ricevuti come compenso Componente ordinaria del reddito professionale Restano fuori dal regime: seguono le regole ordinarie
IRAP studi associati Confermata rilevante (risposta n. 6/2026) Coordinamento da verificare sul testo definitivo

La novità non è solo fiscale: è anche organizzativa. Ogni credito acquistato dovrà essere seguito come una posizione autonoma – valore nominale, prezzo pagato, data di acquisto, annualità di utilizzo, eventuali cessioni, quote compensate e residuo. Un prospetto interno diventa quasi necessario. Nella prassi, basterà poco per sbagliare: un credito acquistato nel 2023 e usato nel 2024, un credito acquistato nel 2024 ma ceduto solo in parte, un credito ricevuto come compenso e non acquistato, oppure una posizione mista. Tutti casi con esiti fiscali diversi.

Norma favorevole, ma non banale

La norma è accolta con favore dai commercialisti perché corregge una lettura troppo meccanica dell’onnicomprensività. Il principio introdotto dalla riforma del 2024 aveva un obiettivo ampio: rendere più coerente la determinazione del reddito professionale. Applicato ai crediti acquistati a sconto, però, rischiava di produrre un risultato non allineato alla sostanza economica. Il correttivo riporta l’attenzione sul margine effettivo, non sul flusso nominale.

Ma il 26% non risolve tutto da solo. La qualificazione del credito resta decisiva. La data di acquisto resta decisiva. Il rapporto tra compensazione, cessione e costo proporzionale resta decisivo. E, per gli studi associati, il nodo IRAP – aperto dalla risposta n. 6/2026, che aveva confermato la rilevanza del differenziale anche ai fini del tributo regionale – attende una risposta esplicita nel testo definitivo del decreto. Solo quando lo schema di D.Lgs. sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dopo i pareri parlamentari, sarà possibile avere certezza piena sul coordinamento tecnico complessivo.

Chi ha acquistato crediti dal 2024 dovrà ricostruire le operazioni, separare le annualità, controllare la capienza fiscale usata in compensazione e valutare se presentare dichiarazioni integrative – tenendo presente che il mancato rimborso dell’imposta già versata in eccesso rappresenta, ad oggi, un costo definitivo.

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