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Acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto: disciplina IVA tra nuovi e usati

19 Giugno, 2025

La normativa tributaria italiana in materia di acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto presenta una complessità tecnica non indifferente, che spesso si traduce in incertezze applicative per operatori del settore e professionisti. Il quadro normativo delineato dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331 – successivamente convertito nella Legge 29 ottobre 1993, n. 427 – traccia una distinzione fondamentale che condiziona l’intero regime impositivo: quella tra veicoli “nuovi” e “usati”. La ratio sottostante a questa articolata disciplina risiede nell’esigenza di armonizzare i diversi sistemi fiscali europei, evitando le distorsioni concorrenziali che potrebbero derivare dalle differenti aliquote IVA applicate nei vari Stati membri. Tuttavia, nella prassi applicativa, emergono spesso criticità interpretative che meritano un’analisi dettagliata.

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Criteri qualificatori del mezzo di trasporto

La definizione normativa di “mezzo di trasporto”, contenuta nell’art. 38, comma 4, del D.L. n. 331/1993, delimita il perimetro applicativo della disciplina speciale. Rientrano nella fattispecie i veicoli dotati di motore con cilindrata superiore a 48 c.c. o potenza eccedente i 7,2 kW, purché destinati al trasporto di persone o cose.

Si consideri, a titolo esemplificativo, come i monopattini elettrici non possano essere ricondotti a tale definizione: la potenza nominale continua del loro motore elettrico – limitata per legge a 0,50 kW dall’art. 1, comma 75, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – non raggiunge la soglia prevista dalla normativa tributaria.

La classificazione presenta rilevanza immediata per l’operatore, poiché determina l’applicabilità delle regole speciali previste per gli scambi intracomunitari di mezzi di trasporto piuttosto che la disciplina generale degli acquisti intracomunitari.

La distinzione cruciale: veicoli nuovi versus usati

L’elemento discriminante tra veicolo “nuovo” e “usato” si fonda su un sistema di parametri oggettivi che, secondo quanto previsto dall’art. 38, comma 4, del citato decreto, devono ricorrere cumulativamente. Un veicolo si considera “usato” quando:

  • ha percorso oltre 6.000 chilometri (la circolare ministeriale del 7 luglio 2000 ammette l’autocertificazione del soggetto interessato, fermo restando il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria);
  • sono decorsi più di 6 mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o iscrizione nei pubblici registri.

L’assenza anche di uno solo di questi requisiti comporta la qualificazione del veicolo come “nuovo”, con conseguente applicazione del regime speciale. Nella casistica comune, si pensi a un’autovettura immatricolata da soli quattro mesi ma con percorrenza superiore ai 6.000 km: dovrà necessariamente essere considerata “nuova” ai fini della disciplina in esame.

Regime degli acquisti intracomunitari di mezzi nuovi

Adempimenti per i soggetti passivi IVA

Quando l’acquirente sia un soggetto passivo IVA, la disciplina prevede l’applicazione degli obblighi ordinari contemplati per gli acquisti intracomunitari. Il cessionario deve pertanto:

  • procedere alla numerazione e integrazione della fattura ricevuta dal cedente europeo (ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D.L. n. 331/1993);
  • annotare la fattura tanto nel registro delle fatture emesse quanto in quello degli acquisti, per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA.

Nell’esperienza applicativa si osserva come particolare attenzione debba essere prestata al caso in cui il cedente non sia identificato ai fini IVA nello Stato membro di appartenenza. In tale circostanza, la giurisprudenza ha talvolta interpretato in modo restrittivo l’obbligo per l’acquirente di rendere imponibile l’acquisto intracomunitario sulla base della documentazione relativa alla compravendita.

Per l’immatricolazione del veicolo, inoltre, è necessario consegnare agli uffici competenti copia della fattura emessa dal cedente UE, opportunamente numerata e integrata, dichiarata conforme dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, del D.M. 19 gennaio 1993.

Procedure per i soggetti non passivi IVA

La disciplina si complica notevolmente quando l’acquirente non operi nell’esercizio di imprese, arti o professioni. Il D.M. 19 gennaio 1993 definisce questa categoria ricomprendendo:

  • i privati consumatori;
  • gli enti, associazioni o altre organizzazioni non soggetti passivi IVA di cui all’art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972;
  • i soggetti passivi d’imposta limitatamente agli acquisti non effettuati nell’esercizio di attività professionali.

Tali soggetti sono tenuti a presentare all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente una dichiarazione specifica, redatta in duplice esemplare, contenente gli estremi identificativi dei soggetti coinvolti nell’operazione, del mezzo di trasporto ceduto e del corrispettivo dell’acquisto.

La procedura prevede termini particolarmente stringenti: la dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’acquisto e comunque prima dell’immatricolazione del veicolo. È importante e fondamentale allegare copia della fattura emessa dal cedente o, in sua mancanza, dell’atto relativo alla cessione dichiarato conforme dall’ufficio.

L’Amministrazione finanziaria procede quindi alla liquidazione dell’IVA, annotandola nella dichiarazione e procedendo alla riscossione dell’imposta mediante versamento tramite modello F24 (codice tributo “6099” secondo la Risoluzione Ministeriale 6 settembre 2000, n. 136). La quietanza di pagamento costituisce documentazione necessaria per l’immatricolazione presso gli uffici competenti.

La disciplina degli acquisti di mezzi usati

Prevenzione delle frodi nel commercio intracomunitario

Il settore del commercio intracomunitario di veicoli usati presenta notevoli criticità dal punto di vista dell’evasione fiscale. La Corte di Giustizia UE, con la pronuncia nella causa C-596/21 del 24 novembre 2022, ha stabilito principi particolarmente rigorosi: la detrazione dell’IVA può essere negata al cessionario qualora si dimostri che questi fosse a conoscenza – o avrebbe dovuto esserlo – di un’evasione commessa dal fornitore originario.

Nella prassi professionale si osserva come tale orientamento giurisprudenziale abbia imposto agli operatori del settore precauzioni sempre più stringenti. È necessario:

  • verificare accuratamente la storia del veicolo, comprese le intestazioni precedenti (aspetto ribadito dalla Cassazione nelle sentenze nn. 4999/2023, 13473/2022, 9717/2021);
  • controllare la qualità dei precedenti intestatari per verificare la legittimità dell’eventuale applicazione del regime del margine.

Acquisti con applicazione del regime speciale del margine

Quando il cedente europeo applichi il regime del margine, l’imposta risulta dovuta nello Stato del cedente stesso. Il corrispettivo in fattura è già comprensivo di IVA, senza necessità per l’acquirente italiano di adempiere agli obblighi previsti per gli acquisti intracomunitari ordinari.

Tuttavia – e questo è un aspetto spesso trascurato – la fattura del cedente UE deve riportare chiaramente:

  • le caratteristiche specifiche del veicolo;
  • l’indicazione dello stato di “usato”;
  • il’esplicita menzione dell’applicazione del “regime del margine”.

La circolare n. 40/2003 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il cessionario italiano non è comunque esonerato da responsabilità quando la fattura non indichi chiaramente l’applicazione del regime del margine o quando sussistano elementi oggettivi che rendano evidente l’illegittima applicazione di tale regime da parte del cedente.

In particolare, il cessionario risponde dell’errore derivante da imprudenza, negligenza o imperizia (come specificato nella C.M. 10 luglio 1998, n. 180). Si pensi al caso – ricorrente nella casistica giudiziaria – in cui il veicolo risulti intestato a un’impresa che l’abbia utilizzato come bene strumentale, detraendo l’IVA sull’acquisto: in tal caso l’applicazione del regime del margine da parte del successivo cedente risulterebbe evidentemente illegittima.

Principi giurisprudenziali consolidati

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia n. 21105 del 12 settembre 2017 (in linea con la decisione CGUE del 18 maggio 2017, causa C-624/15, Litdana), hanno stabilito principi ormai consolidati:

  • il regime del margine presenta carattere facoltativo, derogatorio e di applicazione restrittiva;
  • l’Amministrazione finanziaria può contestarne l’uso basandosi anche su elementi presuntivi;
  • il contribuente deve dimostrare la propria buona fede, ossia l’assenza di consapevolezza dell’evasione e l’adozione di tutte le misure di diligenza ragionevolmente esigibili.

Acquisti intracomunitari ordinari di mezzi usati

Quando il cedente qualifichi l’operazione come cessione intracomunitaria ordinaria (senza applicazione del regime del margine), il cessionario soggetto passivo IVA italiano deve assolvere agli adempimenti standard:

  • numerazione e integrazione della fattura ricevuta;
  • annotazione nei registri delle vendite e degli acquisti, con diritto alla detrazione nei limiti degli artt. 19 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972.

La circolare n. 52/E del 30 luglio 2008 ribadisce che, secondo il principio della tassazione nello Stato di destinazione, l’acquirente italiano è debitore dell’IVA sull’acquisto con possibilità di detrazione secondo la normativa nazionale, indipendentemente dal trattamento IVA adottato dal cedente comunitario.

In presenza di irregolarità nella documentazione ricevuta, il cessionario è tenuto a integrare e registrare correttamente la fattura di acquisto, procedendo alle necessarie rettifiche ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.

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