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Visto di conformità infedele: il correttivo fissa termini e competenza

Visto di conformità infedele: il correttivo fissa termini e competenza

1 Settembre, 2026

Con il decreto correttivo della riforma fiscale, il D.Lgs. 148/2026, vengono risolte due questioni che da anni generano contenzioso fra Agenzia delle Entrate e professionisti abilitati al visto di conformità sul modello 730. Anzitutto viene fissato il termine entro cui il Fisco può pretendere dal CAF o dal professionista il versamento del 30% della maggiore imposta accertata quando il visto risulta infedele: tale termine coincide adesso con quello previsto per il controllo formale, ossia il 31 dicembre del quarto anno successivo alla dichiarazione. In secondo luogo cambia l’ufficio competente a notificare la cartella, che passa dalla Direzione regionale alla Direzione provinciale del domicilio fiscale del contribuente, superando così un orientamento della Cassazione che aveva annullato le cartelle emesse dagli uffici provinciali. Le regole appena introdotte valgono anche per i controlli sui 730/2024 tuttora in lavorazione. Il correttivo tocca inoltre il concordato preventivo biennale, confermando gli esoneri dal visto per chi rinnova l’adesione per il biennio 2026-2027.

Che cosa cambia per CAF e professionisti abilitati

L’articolo 18 del D.Lgs. 148/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2026, n. 185, ed entrato in vigore il 12 agosto 2026, modifica l’articolo 39, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 241/1997 e, contestualmente, l’articolo 69, comma 1, lettera a), del Testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024, in vigore dal 1° gennaio 2026). Sono queste le disposizioni che disciplinano la responsabilità di CAF e professionisti quando appongono un visto di conformità infedele su una dichiarazione dei redditi presentata con assistenza fiscale, tipicamente il modello 730.

Chiamato nella prassi “correttivo Omnibus”, perché completa un pacchetto più ampio di aggiustamenti alla riforma fiscale, il provvedimento lascia inalterato l’impianto sanzionatorio, ma colma due lacune operative che avevano reso incerta l’applicazione delle regole già in vigore: da quando decorre il termine di decadenza per richiedere la somma al certificatore, e quale ufficio dell’Agenzia delle Entrate sia competente a farlo. Su entrambi i fronti, finora, la risposta si otteneva solo per via interpretativa o dalla giurisprudenza, con soluzioni non sempre uniformi.

Il contesto: come funziona oggi la responsabilità sul visto infedele

Per misurare la portata della modifica conviene ricordare come funziona, dal 2019, la responsabilità di chi appone il visto. In passato, il CAF o il professionista che rilasciava un visto di conformità infedele era chiamato a rispondere, in solido con il contribuente, di imposte, sanzioni e interessi che sarebbero emersi dal controllo formale della dichiarazione (il controllo di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973, volto a verificare la corrispondenza fra i dati dichiarati e la documentazione presentata). Un regime, illustrato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 34/E del 2015, che esponeva il certificatore a un debito potenzialmente molto elevato, sproporzionato rispetto all’errore commesso.

Le regole sono cambiate con l’articolo 7-bis del D.L. 4/2019: il CAF o il professionista non risponde più di imposte, sanzioni e interessi dovuti dal contribuente, ma deve versare all’Erario una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata in sede di controllo. Tale somma non è dovuta quando l’infedeltà del visto derivi da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, cioè da informazioni false o incomplete fornite intenzionalmente o con grave negligenza dal cliente, e che il professionista non poteva ragionevolmente individuare. Il certificatore può inoltre limitare l’esborso alla sola sanzione, in misura ridotta, qualora trasmetta la dichiarazione rettificativa o la comunicazione dei dati corretti entro il 10 novembre dell’anno di presentazione. Con la circolare n. 12/E del 24 maggio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che questo regime più favorevole si applica a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2019, dunque dai modelli 730/2019 in poi.

Per fissare l’ordine di grandezza vale un esempio: qualora il controllo formale accerti una maggiore imposta di € 3.000 riconducibile a un errore nel visto, il professionista è tenuto a versare € 900 (il 30% di € 3.000), salvo che non abbia già sanato la posizione entro il 10 novembre trasmettendo la rettifica, ipotesi in cui l’importo dovuto si riduce ulteriormente secondo le regole sul ravvedimento delle sanzioni.

Il nodo dei termini: quando decade la pretesa verso il certificatore

Prima del correttivo, la norma non stabiliva in modo esplicito entro quando l’Agenzia delle Entrate dovesse notificare la cartella di pagamento al CAF o al professionista per recuperare il 30%. Il termine veniva desunto solo per via interpretativa, con incertezza tanto per gli uffici quanto per i professionisti, privi di un riferimento certo su quando la propria posizione potesse dirsi definitivamente chiusa.

Il D.Lgs. 148/2026 colma la lacuna introducendo, nel terzo periodo della lettera a) dell’articolo 39, il rinvio esplicito al termine previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera b), del D.P.R. 602/1973, la disposizione sulla riscossione che disciplina la notifica delle cartelle di pagamento. Il termine coincide con quello già fissato per le somme dovute a seguito del controllo formale della dichiarazione: la cartella va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Per un 730 presentato nel 2024, dunque, la cartella verso il certificatore dovrà essere notificata entro il 31 dicembre 2028.

Il legislatore ha scelto così di allineare il termine di decadenza verso il professionista a quello già previsto per il contribuente, così da evitare che la posizione del certificatore restasse esposta più a lungo di quella dell’assistito.

Il nodo della competenza: dalla Direzione regionale alla Direzione provinciale

Il secondo intervento del correttivo riguarda l’ufficio competente a iscrivere a ruolo la somma pari al 30%. Secondo la regola generale dell’articolo 39, comma 2, del D.Lgs. 241/1997, la contestazione delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni spettano alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore, vale a dire del CAF o del professionista che ha apposto il visto. Proprio su questa regola generale si era espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11790 del 2 maggio 2024, che aveva dichiarato nulla una cartella di pagamento notificata da un ufficio provinciale, ritenendo la competenza riservata in via esclusiva alla Direzione regionale.

È esattamente su questo punto che interviene il correttivo, in deroga alla regola generale: per la sola somma pari al 30% della maggiore imposta prevista dall’articolo 7-bis del D.L. 4/2019, la competenza all’iscrizione a ruolo passa alla Direzione provinciale, individuata però non in base al domicilio fiscale del professionista, bensì in base al domicilio fiscale del contribuente assistito. Una scelta di natura organizzativa: la Direzione provinciale che ha già in carico il fascicolo del contribuente, con l’intera documentazione del controllo formale, diventa competente anche per la posizione del certificatore collegata a quella stessa dichiarazione, evitando così duplicazioni fra uffici diversi.

La novità supera per via legislativa l’orientamento espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 11790/2024: da oggi la competenza della Direzione provinciale non costituisce più un vizio che rende nulla la cartella, ma è la regola stessa prevista dalla legge per questa specifica fattispecie.

Perché la norma riguarda anche i 730 già in lavorazione

L’aspetto più delicato del correttivo riguarda l’efficacia nel tempo delle nuove regole. Il comma 3 dell’articolo 18 stabilisce infatti che le nuove disposizioni si applicano già alle attività di controllo svolte sulle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2023, dunque anche ai modelli 730/2024 i cui controlli formali sono ancora in corso di lavorazione presso l’Agenzia delle Entrate.

Una scelta con una finalità evidente: mettere al riparo le posizioni pendenti dalle eccezioni di incompetenza che, sulla base dell’orientamento della Cassazione, avrebbero potuto travolgere le cartelle non ancora notificate o in corso di predisposizione. Restano comunque alcuni aspetti da chiarire nella pratica applicativa: non è ancora scontato quale sarà l’impatto della nuova norma sui giudizi già instaurati prima dell’entrata in vigore del correttivo, né come si comporteranno le compagnie assicurative rispetto alle polizze di responsabilità civile professionale stipulate dai CAF e dai professionisti, che potrebbero dover rivedere le proprie valutazioni sui rischi coperti alla luce di termini e competenza ora fissati per legge.

Gli effetti sul concordato preventivo biennale 2026-2027

Il correttivo affronta il tema del visto di conformità anche sotto un altro profilo, con l’articolo 28 del medesimo D.Lgs. 148/2026, dedicato al concordato preventivo biennale. Per i contribuenti che rinnovano l’adesione al concordato per il biennio 2026-2027, la norma conferma i benefici premiali già collegati a questo regime: l’esonero dal visto di conformità per le compensazioni di crediti fino a € 100.000 annui per l’IVA e fino a € 70.000 annui per le imposte dirette e l’IRAP, oltre all’esonero dal visto o dalla garanzia per i rimborsi IVA fino a € 100.000 annui.

Il collegamento con il tema dei visti infedeli non è casuale: chi rientra in questi esoneri non deve procurarsi il visto di conformità per effettuare compensazioni o richiedere rimborsi entro le soglie indicate, e dunque in questi casi non espone il professionista alla responsabilità appena descritta. Resta fermo che l’esonero riguarda solo le soglie indicate: superati questi importi, il visto torna necessario e con esso torna applicabile l’intero impianto sanzionatorio appena riformato.

Cosa cambia in pratica per CAF e professionisti certificatori

Per i professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, il correttivo offre finalmente un quadro certo su due elementi che finora restavano affidati all’interpretazione. Diventa possibile calcolare con precisione fino a quando una determinata annualità resta esposta al rischio di una richiesta di pagamento, e sapere in anticipo quale ufficio è legittimato a notificarla.

Chi ha contestazioni in corso, o cartelle già notificate da una Direzione provinciale prima dell’entrata in vigore del correttivo, farebbe bene a verificare la propria posizione alla luce delle nuove regole, considerando che l’applicazione retroattiva ai controlli sul periodo d’imposta 2023 riduce lo spazio per eccepire l’incompetenza dell’ufficio, eccezione che in passato trovava fondamento nella giurisprudenza della Cassazione. Vale inoltre la pena ricordare, per chi gestisce grandi volumi di modelli 730, che la riduzione dell’esborso alla sola sanzione ridotta resta subordinata al rispetto del termine del 10 novembre per la trasmissione della dichiarazione rettificativa o della comunicazione dei dati corretti: un controllo interno tempestivo sulle dichiarazioni assistite, condotto prima di quella data, resta lo strumento più efficace per contenere l’esposizione economica legata a errori nel visto di conformità.

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