Partecipazioni, crediti finanziari, titoli e strumenti derivati destinati a restare durevolmente nel patrimonio dell’impresa formano la terza classe delle immobilizzazioni, quella finanziaria. Prima di entrare nel dettaglio delle singole voci, vale la pena ripercorrere i criteri generali di classificazione, in particolare la distinzione tra società controllate, collegate e altre imprese, e soffermarsi su una vicenda normativa recente e piuttosto movimentata: la riforma della participation exemption varata a fine 2025 e, a distanza di pochi mesi, in larga parte ritirata.
Quando una partecipazione è un’immobilizzazione
Sono immobilizzazioni finanziarie i titoli che gli amministratori destinano, per propria decisione, a un investimento durevole, e le partecipazioni destinate a permanere stabilmente nel patrimonio dell’impresa. Per le partecipazioni opera inoltre una presunzione di legge: quelle detenute in misura non inferiore a un quinto del capitale della partecipata (un decimo se quest’ultima ha azioni quotate in borsa) si presumono immobilizzazioni, salvo prova contraria. Si tratta di una presunzione relativa: anche partecipazioni superiori a queste soglie possono confluire nell’attivo circolante se effettivamente destinate a essere alienate entro breve termine. Secondo l’OIC 21, ciò che rileva ai fini della classificazione non è tanto la percentuale posseduta quanto la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità dell’impresa di mantenere la partecipazione in portafoglio per un periodo prolungato, convenzionalmente non inferiore a 12 mesi: la mera prospettiva di una futura vendita non è di per sé sufficiente a giustificare la collocazione nell’attivo circolante.
Controllate, collegate, controllanti: la mappa dell’art. 2359 c.c.
La classificazione delle partecipazioni immobilizzate segue le definizioni dell’art. 2359 c.c. Sono considerate controllate le imprese in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, o di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante, oppure che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali; nel computo dei voti si considerano anche quelli spettanti a società controllate, fiduciarie o interposte persone, mentre restano esclusi i voti esercitati per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole, che si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti (un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati). Rientrano infine tra le partecipazioni in “altre imprese” le quote possedute in misura non sufficiente a garantire controllo, influenza dominante o influenza notevole, mentre le cosiddette imprese sorelle, cioè partecipate da altra società del medesimo gruppo senza che quest’ultima ne detenga controllo o influenza notevole diretta, vanno classificate tra le partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti.
La riforma della Pex nella legge di bilancio 2026
La L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) aveva inizialmente introdotto una modifica di rilievo alla disciplina della participation exemption, intervenendo sugli artt. 87 e 58 del Tuir: l’esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni (pari al 95% per le società di capitali, 41,86% per gli imprenditori individuali e 50,28% per le società di persone commerciali) sarebbe stata subordinata al possesso di partecipazioni qualificate secondo nuovi requisiti dimensionali, allineati a quelli già previsti per l’esclusione da tassazione dei dividendi: una partecipazione al capitale di almeno il 5%, oppure, in alternativa, un valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500.000 euro. La medesima soglia, secondo l’impostazione originaria, si sarebbe applicata anche alla verifica dell’indeducibilità delle minusvalenze correlate.
Il passo indietro del D.L. 38/2026
Questa impostazione, tuttavia, ha avuto vita breve. Con il D.L. 27 marzo 2026, n. 38 (poi convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2026, n. 88), il legislatore è tornato sui propri passi: l’art. 11 del decreto ha eliminato, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026, le soglie di partecipazione minima del 5% e di valore fiscale minimo di 500.000 euro introdotte pochi mesi prima dalla legge di bilancio, ripristinando sostanzialmente il precedente regime di esenzione delle plusvalenze e di esclusione da tassazione dei dividendi, senza più il vincolo dimensionale. Chi consulta oggi un testo aggiornato ai soli primi mesi del 2026 rischia quindi di trovare ancora descritta la versione “riformata” della Pex con le nuove soglie: è una svista comprensibile, ma che in pratica va corretta, perché a partire dal 1° gennaio 2026 (per effetto della retroattività della norma di ripristino) tali soglie non trovano più applicazione.
Restano invece confermati, e non toccati dall’intervento del 2026, i requisiti “storici” della participation exemption previsti dall’art. 87 Tuir: il possesso ininterrotto della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della cessione, la classificazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie fin dal primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, la residenza fiscale della società partecipata in uno Stato non a regime fiscale privilegiato, e l’esercizio da parte della partecipata di un’attività commerciale ai sensi dell’art. 55 Tuir.
| Periodo | Requisito dimensionale per la Pex |
|---|---|
| Fino al 31.12.2025 | Nessuna soglia dimensionale specifica, solo i requisiti dell’art. 87 Tuir |
| 1.01.2026 – 27.03.2026 (L. 199/2025) | Partecipazione al 5% o valore fiscale minimo di 500.000 euro |
| Dal 28.03.2026 (D.L. 38/2026, conv. L. 88/2026) | Soglia dimensionale eliminata, retroattivamente dall’1.01.2026 |
Cosa conviene verificare in pratica
Chi ha realizzato cessioni di partecipazioni nei primi mesi del 2026, prima della conversione in legge del D.L. 38/2026, dovrebbe verificare con attenzione l’eventuale disallineamento tra il trattamento applicato in via prudenziale (magari tenendo conto delle soglie dimensionali poi abrogate) e il regime effettivamente applicabile per effetto della retroattività della norma di ripristino, valutando l’opportunità di una correzione in dichiarazione dei redditi ove necessario. Più in generale, prima di qualificare una partecipazione come immobilizzazione finanziaria, conviene sempre documentare espressamente, con delibera o determinazione dell’organo amministrativo, la volontà di detenerla durevolmente, elemento che il criterio dell’OIC 21 pone al centro della classificazione e che risulta decisivo anche ai fini del regime fiscale applicabile in caso di successiva cessione.
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