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Avviso bonario e concordato preventivo biennale: la decadenza scatta in 60 giorni

Avviso bonario e concordato preventivo biennale: la decadenza scatta in 60 giorni

26 Agosto, 2026

Chi ha aderito al concordato preventivo biennale (CPB), l’accordo che fissa in anticipo con l’Agenzia delle entrate il reddito su cui calcolare le imposte per due periodi d’imposta, e riceve una comunicazione di irregolarità, il cosiddetto avviso bonario, non perde automaticamente il regime concordato. La decadenza si verifica soltanto se il debito resta impagato per 60 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973. Il tema riguarda due questioni distinte, che vanno tenute separate: da un lato la legittimità della riscossione delle imposte dichiarate e non versate, dall’altro la sopravvivenza dell’accordo con il fisco. La regola di riferimento, l’articolo 22 del D.Lgs. 13/2024 come riscritto dal decreto correttivo D.Lgs. 81/2025, collega la perdita del concordato al mancato pagamento entro il termine, non alla semplice esistenza del debito. Un punto delicato riguarda la rateizzazione: la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 9/E del 24 giugno 2025 ha chiarito che avviare un piano di rate non basta a salvare il concordato, perché serve il pagamento integrale entro i 60 giorni. Sul calcolo del termine incide anche la sospensione feriale, dal primo agosto al quattro settembre. Professionisti e imprese devono quindi ricostruire con attenzione la sequenza di date e importi, per non perdere insieme al concordato anche i benefici fiscali collegati.

Che cosa succede quando arriva un avviso bonario in pendenza di concordato

Le comunicazioni di irregolarità riferite ai periodi coperti dal concordato preventivo biennale stanno diventando, per molti contribuenti, un passaggio delicato più del previsto. L’avviso bonario è l’esito di un controllo automatizzato che l’Agenzia delle entrate effettua incrociando i dati dichiarati con i versamenti risultanti dai modelli F24. Quando il controllo rileva un’imposta dichiarata ma non versata, o versata solo in parte, l’ufficio invia la comunicazione al contribuente prima di procedere con l’iscrizione a ruolo, cioè prima di formare il debito che verrà poi richiesto tramite cartella di pagamento. Per chi ha aderito al concordato, questo passaggio ordinario può trasformarsi in un punto di rottura dell’accordo, perché la legge collega proprio al mancato pagamento entro il termine indicato nella comunicazione la possibile perdita del regime concordatario, con tutti i vantaggi che comporta: imposte sostanzialmente bloccate sul reddito concordato e limitazione dei futuri controlli basati sugli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Due piani da tenere separati: la riscossione e la decadenza dal concordato

Il primo equivoco da evitare è confondere la validità della riscossione con la tenuta del concordato. Sono due piani distinti, governati da norme diverse. Da un lato c’è la possibilità dell’Amministrazione finanziaria di recuperare imposte che il contribuente ha dichiarato ma non versato: qui vale la disciplina generale del controllo automatizzato e della successiva riscossione. Dall’altro lato c’è una fattispecie autonoma, propria del concordato, che determina la cessazione dei suoi effetti quando l’inadempimento si protrae oltre un certo termine. Una cartella di pagamento può essere perfettamente legittima secondo le regole ordinarie del controllo automatizzato, e allo stesso tempo non essere sufficiente, da sola, a dimostrare che la decadenza dal concordato si sia effettivamente perfezionata. Per questo motivo il professionista che assiste il contribuente non può limitarsi a verificare l’esistenza del debito: deve ricostruire l’intera sequenza procedimentale che porta, eventualmente, alla perdita del regime.

Il controllo automatizzato dell’articolo 36-bis: quando serve un contraddittorio preventivo

Il controllo automatizzato disciplinato dall’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 (e, per l’IVA, dall’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972) non richiede in ogni caso un’interlocuzione preventiva con il contribuente prima dell’iscrizione a ruolo. L’articolo 6, comma 5, della legge 212/2000 (lo Statuto dei diritti del contribuente) impone all’ufficio di invitare il contribuente a fornire chiarimenti o produrre documenti, con un termine non inferiore a trenta giorni, solo quando dal controllo emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Se, invece, il debito deriva direttamente dalla dichiarazione presentata e l’irregolarità consiste soltanto nell’omesso o insufficiente versamento di quanto il contribuente stesso ha dichiarato di dovere, non c’è alcuna incertezza da chiarire: la comunicazione preventiva resta comunque prassi diffusa dell’Agenzia, ma non costituisce condizione di validità della successiva cartella. Vale la pena ricordare che, dal 2025, i termini di risposta alle richieste di chiarimento e di pagamento delle somme dovute sono stati raddoppiati da 30 a 60 giorni per effetto del D.Lgs. 108/2024, che ha riscritto gli articoli 2, 3 e 3-bis del D.Lgs. 462/1997: una modifica pensata per dare più tempo al contribuente, ma che nel concordato preventivo biennale assume anche un significato ulteriore, come si vedrà più avanti.

La cartella regge anche senza avviso bonario: l’orientamento della giurisprudenza

Sul primo dei due piani, quello della semplice legittimità della riscossione, la giurisprudenza tributaria più recente conferma un principio consolidato. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 9, con la sentenza del 29 ottobre 2025 n. 6542, ha affermato che, in materia di riscossione a seguito di controllo automatizzato ex articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973, la cartella di pagamento che riprende un semplice omesso o carente versamento di quanto risulta dalla dichiarazione del contribuente è legittima anche in assenza della preventiva comunicazione di irregolarità, il cui obbligo sussiste solo quando ricorrano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Si tratta di un principio applicato dalla stessa sezione anche in altre pronunce coeve. La decisione, tuttavia, non riguarda il concordato preventivo biennale: riguarda la validità della cartella secondo le regole generali del controllo automatizzato. Non può quindi essere trasferita automaticamente sul diverso terreno della decadenza dal CPB, che è disciplinata da una norma specifica e più garantista per il contribuente.

La regola speciale del concordato dopo il decreto correttivo

Sul secondo piano, quello della tenuta dell’accordo, interviene la disciplina dedicata dell’articolo 22, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 13/2024, il decreto che ha istituito il concordato preventivo biennale. La disposizione è stata riscritta dal decreto correttivo D.Lgs. 81/2025, in vigore dal 13 giugno 2025, proprio per introdurre una tutela collegata al pagamento delle somme richieste con il controllo automatizzato. Nella versione oggi vigente, l’omesso versamento delle imposte dovute in base al concordato, se contestato attraverso i controlli automatizzati previsti dall’articolo 12, comma 2, dello stesso decreto, non determina da solo la perdita del regime. La decadenza si realizza soltanto se il pagamento non avviene, secondo le modalità dell’articolo 2 del D.Lgs. 462/1997, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 36-bis, comma 3, del D.P.R. 600/1973. La comunicazione assume così una funzione che va oltre la semplice segnalazione dell’esito del controllo: individua il momento dal quale decorre il termine entro cui l’inadempimento può ancora essere sanato senza compromettere il concordato. L’Agenzia delle entrate ha illustrato la nuova regola nella circolare n. 9/E del 24 giugno 2025, che fornisce le istruzioni operative sulla disciplina del concordato per il biennio 2025-2026.

Che cosa deve verificare il contribuente prima di parlare di decadenza

Proprio perché la decadenza dipende da una sequenza precisa di elementi, e non dalla semplice esistenza di un debito, il professionista deve verificare in concreto almeno tre condizioni prima di concludere che il concordato sia venuto meno. Primo: che le somme richieste siano effettivamente riconducibili al controllo automatizzato previsto dall’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. 13/2024, e non ad altre pendenze fiscali estranee al concordato. Secondo: che la comunicazione di irregolarità sia stata effettivamente ricevuta dal contribuente, circostanza che va documentata con la stessa cura riservata alla notifica di un atto impositivo, perché da quella data decorre il termine. Terzo: che i 60 giorni siano effettivamente trascorsi senza un pagamento integrale, tenendo conto delle sospensioni dei termini applicabili. Solo la combinazione di questi tre elementi consente di affermare che la causa di decadenza si è perfezionata. In mancanza anche di uno solo di essi, il contribuente conserva il diritto di ritenere valido il concordato, pur restando comunque tenuto al pagamento del debito accertato con il controllo automatizzato.

Rateizzazione e concordato: perché non basta aprire il piano di rate

Un aspetto che genera dubbi operativi riguarda il rapporto tra la decadenza dal concordato e la rateizzazione ordinaria delle somme richieste con l’avviso bonario, disciplinata dall’articolo 3-bis del D.Lgs. 462/1997, che consente di dilazionare il pagamento fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, a condizione di versare tempestivamente la prima rata. L’articolo 22 del D.Lgs. 13/2024, però, collega la conservazione del concordato al pagamento delle somme dovute entro 60 giorni e richiama espressamente l’articolo 2 del D.Lgs. 462/1997, non l’articolo 3-bis. La circolare n. 9/E del 24 giugno 2025 ha risolto il dubbio in senso restrittivo: l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, ai fini della conservazione del concordato, il pagamento deve avvenire in un’unica soluzione, e che la sola apertura del piano di rateizzazione, con il versamento della prima rata, non è sufficiente a evitare la decadenza. Si tratta di una lettura rigorosa, che i contribuenti e i loro consulenti devono tenere presente: la rateizzazione resta una facoltà legittima secondo le regole generali della riscossione, e consente comunque di dilazionare il debito evitando l’iscrizione a ruolo per l’intero importo, ma non produce l’effetto di salvare il concordato preventivo biennale. Quando è in gioco la tenuta dell’accordo, l’unica strada sicura resta il pagamento integrale entro il termine.

Il calcolo dei 60 giorni e la sospensione feriale

Sul computo del termine incide un ulteriore elemento operativo, spesso sottovalutato: la sospensione feriale dei termini relativi ai controlli automatizzati e formali, prevista dal primo agosto al quattro settembre di ogni anno. Durante questo periodo l’Agenzia delle entrate sospende sia l’invio delle comunicazioni di irregolarità, sia il decorso dei termini di pagamento già avviati. Si tratta di un elemento decisivo soprattutto per le comunicazioni ricevute nelle settimane immediatamente precedenti l’estate, perché il termine di 60 giorni si allunga in misura pari ai giorni di sospensione. Un esempio aiuta a comprendere il meccanismo: si ipotizzi un’impresa che ha aderito al concordato per il biennio 2025-2026 e riceve una comunicazione di irregolarità relativa al mancato versamento del saldo concordato il 10 luglio 2026. Senza sospensione, il termine di 60 giorni scadrebbe intorno all’8 settembre 2026. Poiché però il periodo dal primo agosto al quattro settembre resta sospeso, i giorni effettivamente trascorsi prima della sospensione (i 21 giorni tra il 10 e il 31 luglio) si sommano ai giorni successivi al 4 settembre necessari a completare i 60: il termine reale slitta così a metà ottobre 2026 circa. La sospensione allunga quindi i tempi a disposizione, ma non riduce affatto l’importanza di monitorare con attenzione la posizione, perché una volta terminato il periodo di sospensione il conteggio riprende automaticamente, senza bisogno di alcun ulteriore avviso.

Le tappe della vicenda in sintesi

La tabella che segue riepiloga i passaggi principali e i relativi riferimenti normativi, utile come promemoria operativo per chi deve gestire una comunicazione di irregolarità in pendenza di concordato.

Fase Riferimento normativo Termine o effetto
Controllo automatizzato sulle somme dichiarate e non versate Art. 36-bis D.P.R. 600/1973; art. 12, comma 2, D.Lgs. 13/2024 Invio della comunicazione di irregolarità (avviso bonario)
Eventuale contraddittorio preventivo Art. 6, comma 5, L. 212/2000 Dovuto solo se emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
Pagamento delle somme richieste Art. 2 D.Lgs. 462/1997 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, per intero e in unica soluzione ai fini del concordato
Rateizzazione ordinaria del debito Art. 3-bis D.Lgs. 462/1997 Fino a 20 rate trimestrali: dilaziona il debito ma non evita, da sola, la decadenza dal CPB
Decadenza dal concordato preventivo biennale Art. 22, comma 1, lett. e), D.Lgs. 13/2024, come modificato dal D.Lgs. 81/2025 Si perfeziona se il pagamento integrale non avviene entro i 60 giorni
Sospensione dei termini Sospensione feriale dei controlli automatizzati e formali Dal primo agosto al quattro settembre, il conteggio dei 60 giorni si ferma

Che cosa devono fare in pratica imprese e professionisti

La gestione di un avviso bonario ricevuto durante il concordato richiede un controllo che non sia soltanto fiscale, ma anche procedimentale: data di ricezione della comunicazione, natura delle somme richieste, eventuale possibilità di correggere errori e modalità di pagamento devono essere verificate insieme, come parti di un’unica decisione. In pratica, conviene: controllare subito se le somme derivano effettivamente da un controllo sui periodi coperti dal concordato o da altre pendenze; conservare la prova della data di ricezione della comunicazione, calcolando il termine effettivo tenendo conto dell’eventuale sospensione feriale; valutare il pagamento integrale entro i 60 giorni come opzione prioritaria quando la tenuta del concordato è un obiettivo concreto, evitando di affidarsi alla sola rateizzazione; ricordare che chi paga entro il termine beneficia comunque di una sanzione ridotta a un terzo di quella ordinaria, pari all’8,33% delle somme dovute, contro il 25% previsto in via generale per l’omesso versamento dalle violazioni commesse dal primo settembre 2024. Nel concordato preventivo biennale, insomma, il debito non è un rischio soltanto per la sua esistenza, ma soprattutto per il momento in cui l’inerzia del contribuente lascia decorrere inutilmente il termine che la legge assegna alla sua regolarizzazione.

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