Chi ha aderito alla rottamazione-quinquies scegliendo il pagamento rateale e non ha versato la prima rata entro il 31 luglio 2026 non è automaticamente decaduto dalla definizione agevolata. La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), all’articolo 1, comma 95, subordina la decadenza al mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, e non di una soltanto: chi ha saltato la prima rata ha quindi tempo fino al 30 settembre 2026, data della seconda rata, per mettersi in regola senza perdere i benefici della definizione agevolata. Diversa e più severa la posizione di chi ha scelto il pagamento in un’unica soluzione: per questi contribuenti la tolleranza di cinque giorni prevista dal decreto legge 38/2026 scadeva il 5 agosto 2026, ed è già decaduto chi non ha versato entro quella data. La stessa sorte tocca a chi non ha pagato entro il 5 agosto la tredicesima rata della rottamazione-quater o la quinta rata della riammissione alla rottamazione. Il meccanismo di imputazione dei pagamenti, chiarito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, comporta però un rischio concreto per chi rincorre le scadenze: senza un recupero completo, il debito arretrato può finire per travolgere anche l’ultima rata del piano, facendo scattare la decadenza soltanto a fine percorso, quando ormai non resta più margine per rimediare.
Perché saltare la prima rata non basta a far decadere il piano
La disciplina della rottamazione-quinquies, introdotta dalla legge di bilancio 2026, prevede che la decadenza dal beneficio scatti solo in presenza del mancato pagamento, integrale o parziale, di due rate del piano, anche se non consecutive tra loro. È una regola diversa e più favorevole rispetto a quanto molti contribuenti immaginano: non basta un unico ritardo per perdere la definizione agevolata e tornare esposti alle ordinarie procedure di riscossione. Chi non ha versato la prima rata entro il 31 luglio 2026 si trova quindi, dal punto di vista della legge, ad aver accumulato un solo inadempimento su due necessari per la decadenza. Il termine che conta davvero, per chi si trova in questa situazione, diventa allora quello della seconda rata, fissato al 30 settembre 2026.
Come funziona in pratica l’imputazione dei pagamenti
Il meccanismo, chiarito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione nella faq n. 12 pubblicata il 7 luglio 2026, funziona secondo un criterio di imputazione che i contribuenti devono conoscere per non trovarsi in difficoltà più avanti nel piano. Quando il soggetto effettua il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata viene imputata a copertura della rata precedente, rimasta integralmente o parzialmente scoperta, e non della rata di competenza corrente. In pratica, chi salta la rata di luglio e versa a settembre l’importo previsto per quella scadenza, copre così la rata di luglio, ma lascia scoperta quella di settembre: il debitore resta quindi sempre a un passo dalla soglia delle due rate mancanti, con la necessità di un doppio versamento per rimettersi davvero in pari con il piano.
La conseguenza più delicata di questo meccanismo riguarda il proseguimento dei versamenti fino alla fine del piano, che per chi ha optato per la dilazione più lunga arriva fino al 31 maggio 2035. Se il contribuente non recupera mai per intero lo scarto accumulato, l’ultima rata del piano rischia di risultare, per effetto della catena di imputazioni, quella che rimane definitivamente scoperta. In quel caso, come previsto dall’articolo 1, comma 95, della legge 199/2025, si determina la decadenza dal beneficio della rottamazione-quinquies e la ripresa delle ordinarie attività di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con la differenza che il contribuente se ne accorge solo alla fine del piano, quando il margine per intervenire è ormai esaurito.
Il salvacondotto vale solo per il piano a rate della quinquies
Va precisato che questo meccanismo di tolleranza strutturale, legato al conteggio delle due rate mancanti, riguarda esclusivamente il pagamento rateale della rottamazione-quinquies. Non va confuso con la diversa tolleranza di cinque giorni prevista dall’articolo 10 del decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, che si applica invece soltanto al pagamento in un’unica soluzione oppure all’ultima rata del piano, e non alla prima o alle rate intermedie. Chi ha scelto di versare l’intero importo dovuto in un’unica soluzione aveva quindi tempo, con la tolleranza, fino al 5 agosto 2026: superata questa data senza versamento, la decadenza è definitiva e non recuperabile, poiché per il pagamento in unica soluzione non esiste un meccanismo analogo a quello delle due rate mancanti.
Chi risulta già decaduto dal 5 agosto 2026
La scadenza del 5 agosto 2026, ultimo giorno utile della tolleranza di cinque giorni, segna quindi un punto di non ritorno per tre categorie di contribuenti. Sono decaduti in modo definitivo dalle rispettive definizioni agevolate coloro che non hanno versato entro quella data la rata unica della rottamazione-quinquies, per chi aveva scelto il pagamento in un’unica soluzione; la tredicesima rata della rottamazione-quater, l’ultima del relativo piano; e la quinta rata della riammissione alla rottamazione, anch’essa l’ultima rata prevista per chi aveva ottenuto la riammissione a una precedente definizione agevolata decaduta. Per questi contribuenti, decaduti dai benefici, riprendono le ordinarie procedure di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, comprese le eventuali procedure esecutive e cautelari che la definizione agevolata aveva sospeso.
| Situazione | Termine effettivo | Esito in caso di mancato pagamento |
|---|---|---|
| Pagamento in unica soluzione | 5 agosto 2026 (tolleranza di 5 giorni dal 31 luglio) | Decadenza definitiva, nessun ulteriore margine |
| Prima rata di un piano dilazionato | 31 luglio 2026, ma copribile con la rata successiva | Nessuna decadenza immediata: conta il totale di due rate scoperte |
| Ultima rata (quater, riammissione) | 5 agosto 2026 (tolleranza di 5 giorni) | Decadenza definitiva se non versata |
| Rate intermedie della quinquies | Scadenze bimestrali fino al 31 maggio 2035 | Decadenza solo al raggiungimento di due rate scoperte, anche non consecutive |
Il contesto: una riscossione coattiva sotto pressione
Il tema delle rate saltate si inserisce in un quadro più ampio di attenzione verso l’efficacia della riscossione. La Corte dei Conti, nella relazione sul rendiconto generale dello Stato presentata lo scorso 24 giugno, ha rinnovato la richiesta di un rafforzamento delle procedure di riscossione coattiva, giudicate ancora poco efficaci a fronte di un magazzino di crediti da recuperare che ha superato 1.331 miliardi di euro, con una percentuale di recupero storicamente contenuta. In questo contesto, i decaduti dalle diverse definizioni agevolate rappresentano per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione un bacino su cui è prevedibile una ripresa relativamente rapida delle richieste di pagamento e delle procedure esecutive. Per i contribuenti che hanno ancora margine di recupero, come chi ha solo saltato la prima rata della quinquies, la finestra fino al 30 settembre resta quindi l’occasione concreta per non aggiungersi a quella platea.
Cosa conviene fare prima del 30 settembre
Chi ha saltato la prima rata della rottamazione-quinquies dovrebbe considerare prioritario il versamento della rata di luglio, insieme a quella di settembre, prima della scadenza del 30 settembre 2026, per evitare di trascinare lo scoperto lungo tutto il piano fino all’ultima rata. Conviene inoltre verificare con attenzione gli importi tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o l’app EquiClick, così da capire quale parte del pagamento sia stata effettivamente imputata a copertura della rata arretrata. Chi invece ha già superato il 5 agosto senza versare la rata unica, la tredicesima rata della quater o la quinta della riammissione, deve considerarsi decaduto in modo definitivo e valutare con il proprio consulente le conseguenze pratiche, dalla ripresa delle procedure esecutive alla perdita del beneficio della sospensione dei giudizi pendenti relativi ai debiti in questione.
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