Codici ATECO 2025, SCIA, requisiti morali e la disciplina del reverse charge IVA sui servizi di pulizia relativi a edifici, in scadenza al 2026. Le imprese di pulizia operano quasi sempre tramite contratti di appalto di servizi, disciplinati dagli artt. 1655 e seguenti del Codice civile, e si muovono in un perimetro fiscale caratterizzato da una particolarità non trascurabile: il meccanismo del reverse charge sulle prestazioni relative a edifici, che sposta l’onere del versamento dell’IVA dal prestatore al committente. Le imprese di pulizia devono selezionare, tra i codici della classificazione ATECO 2025, quello corrispondente all’attività effettivamente svolta: 81.21.00 per la pulizia generale di edifici, 81.22.09 per le altre attività di pulizia di edifici e la pulizia specializzata, 81.23.10 per sanificazione, disinfezione e disinfestazione, 81.23.91 per la pulitura delle strade e la rimozione di neve e ghiaccio, 81.23.99 per le altre attività di pulizia non altrimenti classificate
I codici ATECO 2025
Le imprese di pulizia devono selezionare, tra i codici della classificazione ATECO 2025, quello corrispondente all’attività effettivamente svolta: 81.21.00 per la pulizia generale di edifici, 81.22.09 per le altre attività di pulizia di edifici e la pulizia specializzata, 81.23.10 per sanificazione, disinfezione e disinfestazione, 81.23.91 per la pulitura delle strade e la rimozione di neve e ghiaccio, 81.23.99 per le altre attività di pulizia non altrimenti classificate.
SCIA e adempimenti
| Adempimento | Tempistica | Soggetti a cui è rivolto |
|---|---|---|
| SCIA | All’avvio dell’attività | SUAP del Comune tramite ComUnica |
| Iscrizione Registro delle imprese (spesso in forma artigianale) | Entro 30 giorni | Camera di commercio |
| Apertura partita IVA | – | Agenzia delle Entrate |
| Iscrizione INPS | – | Sede INPS |
| Iscrizione INAIL | Contestuale all’inizio dell’attività, solo se con dipendenti | Sede INAIL |
| Istituzione dei registri contabili | All’avvio dell’attività | – |
Non è invece prevista, per le imprese di pulizia in senso proprio, alcuna autorizzazione amministrativa preventiva ulteriore rispetto alla SCIA: eventuali riferimenti a procedure autorizzative diverse riguardano altri settori regolamentati (per esempio il commercio di generi di monopolio) e non trovano applicazione qui.
Il requisito morale di onorabilità
Per svolgere l’attività è richiesto il possesso del requisito morale previsto dall’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59: non possono avviare l’attività coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; che hanno riportato condanne definitive per delitti non colposi puniti con pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni; che hanno riportato condanne per i delitti di cui al Libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, o per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; che hanno riportato condanne per reati contro l’igiene e la sanità pubblica; che hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per frodi nella preparazione e nel commercio di alimenti; o che sono sottoposti a misure di prevenzione antimafia o di sicurezza. In assenza di riabilitazione, il divieto dura cinque anni dalla data in cui la pena è stata scontata, o dal passaggio in giudicato della sentenza se la pena si è estinta altrimenti. Il requisito deve essere posseduto dal titolare dell’impresa individuale (o da un soggetto preposto, possibilità introdotta dal D.Lgs. n. 147/2012) oppure, per le società, dal legale rappresentante e dagli altri soggetti individuati dall’art. 2, comma 3, del Dpr 3 giugno 1998, n. 252.
Il reverse charge sui servizi di pulizia relativi a edifici
L’aspetto più delicato per chi opera nel settore riguarda il regime IVA. Ai sensi dell’art. 17, sesto comma, lettera a-ter), del Dpr n. 633/1972, i servizi di pulizia relativi a edifici resi nei confronti di soggetti passivi IVA sono soggetti al meccanismo del reverse charge interno: il fornitore emette fattura senza addebito d’imposta, mentre il committente integra il documento e versa l’IVA tramite il meccanismo dell’inversione contabile.
| Rientrano nel concetto di “edificio” (circolare 14/E/2015) | Non rientrano nel concetto di “edificio” |
|---|---|
| Fabbricati a uso abitativo e strumentali, anche di nuova costruzione, comprese le singole porzioni (es. un solo locale); edifici in corso di costruzione in categoria catastale F3; unità in corso di definizione in categoria F4 | Terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, salvo che costituiscano parte integrante dell’edificio (es. piscine su terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici sui tetti) |
Per individuare le prestazioni soggette al meccanismo occorre fare riferimento, paradossalmente, non alla più recente classificazione ATECO 2025 ma alla previgente ATECO 2007, richiamata espressamente dalla circolare 14/E/2015 e mai formalmente aggiornata sul punto:
| Categoria | Codici ATECO 2007 rilevanti |
|---|---|
| Demolizione | 43.11.00 |
| Installazione di impianti relativi a edifici | 43.21.01/02 (elettrici, elettronici), 43.22.01/02/03 (idraulici, gas, antincendio), 43.29.01/02/09 (ascensori, isolamento, altri lavori su edifici) |
| Completamento di edifici | 43.31.00 (intonacatura), 43.32.01/02 (casseforti, infissi), 43.33.00 (pavimenti/muri), 43.34.00 (tinteggiatura/vetri), 43.39.01/09 (lavori edili-muratori su edifici) |
| Servizi di pulizia | 81.21.00 (pulizia generale edifici), 81.22.02 (pulizia specializzata edifici/impianti industriali) |
Ciò che conta, secondo quanto chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 13 luglio 2007, n. 172/E, è il codice ATECO della prestazione effettivamente resa, indipendentemente dal codice attività con cui il fornitore risulta registrato ai fini IVA: se un’impresa svolge sistematicamente attività soggette a reverse charge senza averle comunicate ai sensi dell’art. 35, terzo comma, del Dpr n. 633/1972, dovrà comunque applicare l’inversione contabile e provvedere all’adeguamento del proprio codice attività.
Un esempio pratico
Un’impresa di pulizie fattura a una società committente un servizio di pulizia generale di uffici per € 5.000. Trattandosi di un servizio di pulizia relativo a un edificio reso a un soggetto passivo IVA, la fattura viene emessa senza applicazione dell’IVA, con l’annotazione del riferimento normativo (art. 17, sesto comma, lett. a-ter, Dpr 633/1972, inversione contabile). La società committente integra la fattura con l’aliquota ordinaria del 22% ed effettua la doppia registrazione, a debito e a credito, nel proprio registro IVA, assolvendo così l’imposta in luogo del fornitore.
Una scadenza da monitorare: la proroga UE al 31 dicembre 2026
Il meccanismo del reverse charge per i servizi di pulizia relativi a edifici non è una misura strutturale permanente, ma una deroga al principio generale dell’addebito dell’IVA da parte del fornitore, autorizzata a livello europeo e periodicamente prorogata. La direttiva UE 2022/890 del 3 giugno 2022, recepita con il D.L. n. 73/2022 convertito dalla legge n. 122/2022, ha esteso l’applicazione del reverse charge facoltativo per queste operazioni fino al 31 dicembre 2026. Le imprese di pulizia e i loro committenti dovranno quindi monitorare, nei prossimi mesi, gli sviluppi normativi su un’eventuale ulteriore proroga, poiché in assenza di un nuovo intervento il meccanismo cesserebbe di trovare applicazione dal 1° gennaio 2027, con conseguente ritorno all’applicazione ordinaria dell’IVA da parte del prestatore.
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