I rimborsi forfetari volontari sportivi, presentati dalla riforma dello sport come lo strumento leggero per ristorare chi collabora gratuitamente, si rivelano meno semplici di quanto sembrasse. La circolare 7/E del 7 agosto 2026 conferma che quei rimborsi concorrono alla soglia annua di 15.000 euro del lavoro sportivo dilettantistico e chiarisce che cosa accade quando la soglia viene oltrepassata: la somma assume rilevanza reddituale e l’ente erogante deve applicare la ritenuta d’acconto dell’art. 25 del DPR 600/1973. Il punto delicato è l’importo su cui la ritenuta si calcola, che cambia a seconda del momento in cui la soglia viene attraversata.
La disciplina di partenza: i volontari dell’art. 29
Società e associazioni sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva anche paralimpici, CONI, CIP e Sport e salute S.p.a. possono avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di volontari che mettono a disposizione tempo e capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni comprendono lo svolgimento diretto dell’attività sportiva, la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti.
Il comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs. 36/2021 stabilisce che tali prestazioni non possono essere retribuite in alcun modo, ma ammette il riconoscimento di rimborsi forfetari per le spese sostenute, nel limite complessivo di 400 euro mensili (il tetto originario di 150 euro è stato elevato dal correttivo), in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dagli organismi sportivi. Il riconoscimento è subordinato a una delibera preventiva dell’ente, che individui le tipologie di spesa e le attività di volontariato ammesse a questa modalità di rimborso.
A carico degli enti eroganti c’è poi un adempimento spesso trascurato: la comunicazione, con cadenza trimestrale e tramite l’apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), dei nominativi dei volontari che hanno ricevuto i rimborsi e dell’importo corrisposto a ciascuno.
Due limiti diversi, che però si parlano
Il primo limite è il tetto dei 400 euro mensili: entro quella misura i rimborsi non concorrono a formare il reddito del volontario. È un tetto riferito al singolo volontario e non al singolo ente erogante, il che significa che i rimborsi ricevuti nello stesso periodo da più soggetti vanno considerati insieme. Per questo la dichiarazione che il percettore rilascia al momento del pagamento deve riguardare tutte le somme ricevute a quel titolo e tutti i rapporti in essere.
Il secondo limite è la soglia di 15.000 euro dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021, entro la quale i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali. Qui sta lo snodo: i rimborsi forfetari, pur non costituendo di per sé reddito in capo al volontario, concorrono comunque al raggiungimento della soglia dei 15.000 euro, per espressa previsione dello stesso art. 29.
I due limiti restano distinti e vanno presidiati entrambi. Il rispetto del tetto mensile non mette al riparo dal superamento della soglia annua, e viceversa.
Che cosa cambia sopra i 15.000 euro
Il quesito posto all’Agenzia riguardava il caso critico: il volontario che, nello stesso anno solare, abbia già superato i 15.000 euro per effetto di compensi di lavoro sportivo dilettantistico percepiti da altri enti nell’ambito di rapporti di lavoro autonomo.
La risposta è che i rimborsi forfetari erogati a quel soggetto vanno computati ai fini della determinazione dell’eccedenza imponibile e che tali somme assumono rilevanza reddituale quale reddito di lavoro autonomo. L’eccedenza rispetto alla soglia è assoggettata a tassazione secondo il rapporto di lavoro sussistente, nel medesimo anno solare, fra l’ente che ha corrisposto le somme in eccedenza e il percettore. Sul piano operativo, il sostituto d’imposta che eroga compensi derivanti da un contratto di lavoro autonomo sportivo nell’area del dilettantismo applica la ritenuta d’acconto dell’art. 25 del DPR 600/1973, nella misura del 20 per cento, sulla parte che eccede i 15.000 euro.
Le due situazioni tipiche, con i numeri
La circolare distingue due scenari che portano a esiti molto diversi. Li riprendiamo con importi di esempio, perché è la sequenza temporale, e non l’entità del rimborso, a determinare quanto diventa imponibile.
Primo scenario: soglia già superata prima del rimborso
A giugno un volontario riceve un rimborso forfetario mensile di 350 euro e dichiara all’ente erogante di avere già percepito da altri enti sportivi, nell’ambito di rapporti di lavoro autonomo, compensi per complessivi 16.000 euro. Poiché la soglia di 15.000 euro è stata oltrepassata prima e altrove, l’intero importo di 350 euro concorre alla formazione del reddito imponibile del volontario a titolo di lavoro autonomo: non c’è alcuna franchigia residua da consumare. L’ente che eroga il rimborso applica quindi la ritenuta sull’intero importo che paga.
Secondo scenario: è il rimborso ad attraversare la soglia
Sempre a giugno, un volontario percepisce un rimborso forfetario di 380 euro e dichiara di avere percepito da altri enti sportivi compensi di lavoro sportivo autonomo per 14.800 euro. I 380 euro si sommano ai compensi già percepiti: il totale è 15.180 euro. Concorre alla formazione del reddito imponibile, a titolo di lavoro autonomo, la sola eccedenza di 180 euro, mentre i restanti 200 euro restano coperti dalla franchigia. La ritenuta si applica solo sui 180 euro, e gli enti che hanno pagato fino alla concorrenza dei 15.000 euro non ne applicano alcuna, sempre che abbiano ricevuto all’atto del pagamento l’autocertificazione prevista dall’art. 36.
| Situazione | Compensi già percepiti da altri enti | Rimborso del mese | Quota imponibile del rimborso | Ritenuta dell’ente che eroga il rimborso |
|---|---|---|---|---|
| Soglia già superata | 16.000 euro | 350 euro | 350 euro, per intero | Sull’intero rimborso di 350 euro |
| Soglia attraversata dal rimborso | 14.800 euro | 380 euro | 180 euro | Sui soli 180 euro eccedenti |
L’errore da non fare: la ritenuta non si applica al cumulo
Vale la pena isolare un passaggio che nella pratica genera errori. Nel primo scenario il volontario ha un’eccedenza complessiva di 1.350 euro (16.350 meno 15.000), ma l’ente che eroga il rimborso non deve calcolare la ritenuta su quella somma: opera come sostituto d’imposta solo sulle somme che eroga lui, cioè sui 350 euro. I 1.000 euro che già eccedevano la soglia riguardano i rapporti con gli altri enti, ai quali competono i relativi obblighi di sostituzione.
La regola pratica è che ciascun sostituto guarda alla soglia per stabilire se e da quale punto la propria erogazione è imponibile, poi applica la ritenuta solo su ciò che paga. Sommare compensi altrui e rimborsi propri in un’unica base di calcolo porta a una ritenuta duplicata e a una Certificazione Unica sbagliata.
L’autocertificazione diventa lo snodo del sistema
L’art. 36 prevede che il lavoratore sportivo rilasci all’atto del pagamento un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare. Entrambi gli scenari poggiano su quella dichiarazione: è l’autocertificazione a dire all’ente se deve o non deve applicare la ritenuta, e da quale importo.
Ne discende una conseguenza operativa non banale. L’ente che eroga rimborsi forfetari ai volontari non può fermarsi alla delibera preventiva e alla comunicazione periodica sul RASD: deve raccogliere, a ogni pagamento, una dichiarazione aggiornata sui compensi e sui rimborsi sportivi già percepiti nell’anno da qualunque altro ente. Senza quel dato non è in grado di determinare il proprio comportamento come sostituto d’imposta, e il rischio non ricade sul solo percettore.
La circolare si muove sul piano fiscale. Il versante contributivo segue regole e soglie proprie e va verificato separatamente, senza trasporre automaticamente le conclusioni raggiunte qui.
Il nodo interpretativo aperto
La qualificazione dell’eccedenza come reddito di lavoro autonomo è la parte più discutibile del capitolo. L’art. 29 definisce la prestazione del volontario come gratuita e vieta che sia retribuita in alcun modo; il rimborso forfetario è, per costruzione normativa, un ristoro di spese e non un corrispettivo. La circolare, però, àncora la tassazione dell’eccedenza al rapporto di lavoro sussistente fra ente erogante e percettore, quando con il volontario un rapporto di lavoro per definizione non esiste.
Il risultato pratico è che un ente che si avvale solo di volontari può trovarsi a dover operare una ritenuta d’acconto su somme che la legge qualifica come non retributive, per effetto di erogazioni fatte da soggetti terzi sui quali non ha alcun controllo, con il conseguente obbligo di certificazione. È un profilo su cui è ragionevole attendersi ulteriori chiarimenti; nel frattempo la condotta prudente è quella di applicare la ritenuta quando l’autocertificazione segnala il superamento della soglia, documentando per iscritto la dichiarazione ricevuta.
Gli adempimenti dell’ente, in ordine
| Adempimento | Quando | Perché |
|---|---|---|
| Delibera preventiva su tipologie di spesa e attività ammesse | Prima di erogare qualunque rimborso | Condizione di legittimità del rimborso forfetario |
| Verifica del tetto di 400 euro mensili per volontario | A ogni erogazione | Il tetto è riferito al volontario, non all’ente |
| Raccolta dell’autocertificazione sui compensi e rimborsi dell’anno | All’atto di ogni pagamento | Determina se e su quanto applicare la ritenuta |
| Monitoraggio della soglia annua di 15.000 euro | A ogni erogazione | Stabilisce il momento in cui il rimborso diventa imponibile |
| Comunicazione dei nominativi e degli importi sul RASD | Con cadenza trimestrale | Obbligo di trasparenza a carico dell’ente erogante |
Il quinto presidio, quello sulla soglia annua, è l’unico che dipende da informazioni che l’ente non possiede: gli arrivano dal volontario e dalla sua dichiarazione. Ed è proprio quello che decide se e quando scatta la ritenuta.
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