Un amministratore di srl che vende l’unica azienda operativa della società, senza prima passare dal via libera dei soci, compie un atto privo di effetti. E l’inefficacia si trascina fino al successivo acquirente, anche se questi ha comprato in buona fede. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24244/2026, intervenendo su un tema, quello della cessione dell’unica azienda di una srl, su cui la giurisprudenza di merito resta tutt’altro che uniforme.
Il caso: uno stabilimento balneare ceduto due volte
La vicenda riguarda una srl con oggetto sociale la gestione di stabilimenti balneari, bar, ristoranti e sale da ballo. L’amministratore aveva ceduto l’unica azienda “operativa” della società, costituita da uno stabilimento balneare, a un’altra società, che a sua volta l’aveva rivenduta a un terzo soggetto. La cessione originaria, però, non era mai stata autorizzata dai soci.
La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’appello di Torino, secondo cui l’operazione integrava una modifica sostanziale dell’oggetto sociale, riservata per legge alla competenza dei soci ai sensi dell’articolo 2479, secondo comma, n. 5, del codice civile. Da qui l’inefficacia del contratto di cessione nei confronti della società, per difetto del potere rappresentativo dell’amministratore, un’inefficacia ritenuta opponibile anche al terzo che aveva successivamente acquistato lo stabilimento.
Perché la decisione spetta ai soci
Secondo i giudici di legittimità, tra le operazioni che comportano una modificazione sostanziale dell’oggetto sociale, la cui decisione è riservata ai soci, rientra anche la cessione dell’intera azienda quando determina la trasformazione dell’attività d’impresa da produttiva a finanziaria. La disposizione dell’articolo 2479 ha, secondo la Cassazione, natura imperativa: ne discende che la valutazione di convenienza dell’operazione è riservata per legge ai soci e non può essere assunta al loro posto dall’organo amministrativo. In altri termini, la norma pone un limite legale alla competenza dell’amministratore, riservando ai soci le decisioni che incidono in modo radicale sulla struttura e sulla funzione della società. Senza una decisione dei soci, l’amministratore risulta “strutturalmente privo del potere di rappresentare la società in quel negozio”, da cui l’inefficacia dell’atto per carenza di potere rappresentativo.
L’inefficacia colpisce anche il terzo acquirente
Il punto più delicato riguarda proprio le conseguenze per chi ha acquistato successivamente. L’atto di cessione concluso senza l’autorizzazione dei soci è inefficace anche nei confronti del terzo acquirente, a nulla rilevando che la domanda giudiziale volta a far accertare l’invalidità della prima cessione non fosse stata iscritta nel Registro delle imprese. Il sistema pubblicitario delle imprese conosce infatti solo le ipotesi di iscrizione riguardanti gli atti di trasferimento o godimento dell’azienda, non anche le domande giudiziali che li contestano. Non sussistono, secondo la Cassazione, ragioni sufficienti per estendere in via analogica alla cessione d’azienda la disciplina della trascrizione immobiliare e il relativo effetto prenotativo, dal momento che l’azienda è un’universalità di beni mobili, estranea al regime della trascrizione previsto per gli immobili.
Alla luce di questi principi, la Cassazione ha ritenuto corretto il ragionamento dei giudici di merito, secondo cui l’inefficacia originaria del contratto di cessione ha compromesso anche il successivo acquisto da parte del terzo, indipendentemente dall’elemento soggettivo e dall’esistenza di formalità pubblicitarie. La Corte d’appello aveva peraltro escluso anche la buona fede del terzo acquirente, ritenendo che l’assenza della delibera dei soci sulla prima cessione fosse facilmente rilevabile.
Una giurisprudenza ancora frammentata
L’ordinanza si inserisce in un panorama giurisprudenziale piuttosto discorde. Se, da un lato, la giurisprudenza di merito prevalente riconduce la cessione dell’unica azienda, idonea a trasformare l’attività della società da operativa a finanziaria, a una modifica sostanziale dell’oggetto sociale, dall’altro lato non c’è uniformità di vedute sulle conseguenze della cessione conclusa senza l’autorizzazione dei soci.
Secondo una prima ricostruzione, la violazione dell’articolo 2479, secondo comma, n. 5, del codice civile non comporterebbe un impatto sui terzi: si applicherebbe infatti anche agli atti compiuti senza la necessaria autorizzazione la disciplina prevista per gli atti ultra vires dall’articolo 2475-bis del codice civile, secondo cui le limitazioni ai poteri degli amministratori risultanti dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate. Un secondo orientamento, invece, riconoscendo natura imperativa alla disposizione, sostiene l’invalidità dell’atto compiuto dall’amministratore con abuso di rappresentanza, superando cioè i limiti legali del potere di rappresentanza, con conseguente opponibilità ai terzi di tale invalidità. Con l’ordinanza n. 24244/2026 la Cassazione sembra aderire proprio a quest’ultima tesi, riconoscendo la natura imperativa dell’articolo 2479 e l’inefficacia, opponibile anche ai terzi, del contratto di cessione d’azienda concluso dall’amministratore in sua violazione.
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