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Composizione negoziata crisi di impresa: l’accordo transattivo con l’AdE nella circolare 5/E

5 Agosto, 2026

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La circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 esamina, tra l’altro, le novità della composizione negoziata introdotte dal D.Lgs. n. 136/2024. Particolare rilievo assume l’accordo transattivo con Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione previsto dall’art. 23, comma 2-bis, CCII: la proposta può prevedere riduzione e dilazione dei debiti tributari, compresa l’IVA, ma richiede una rigorosa istruttoria documentale, due attestazioni affidate a professionisti diversi e l’autorizzazione del tribunale per la sua esecuzione. Le misure protettive, invece, non impediscono all’Amministrazione finanziaria di svolgere attività di controllo, accertamento e riscossione nella fase antecedente all’esecuzione forzata.

Premessa

Con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti organici sui profili del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di maggiore interesse per l’Amministrazione finanziaria. Tra questi, assumono particolare rilievo la composizione negoziata, le misure protettive e cautelari, gli esiti delle trattative e il nuovo accordo transattivo sui debiti tributari introdotto dal D.Lgs. n. 136/2024, c.d. Correttivo-ter.

Il documento di prassi merita attenzione soprattutto per le indicazioni operative rese sull’art. 23, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 14/2019. La disposizione consente all’imprenditore che accede alla composizione negoziata di formulare una proposta transattiva nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, prevedendo la riduzione e la dilazione dei debiti tributari entro un perimetro normativo e documentale particolarmente stringente.

Misure protettive e attività erariale

Un primo profilo da delimitare riguarda gli effetti delle misure protettive richieste dall’imprenditore ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII. Tali misure impediscono ai creditori interessati di acquisire diritti di prelazione non concordati con il debitore e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa.

La protezione, tuttavia, non determina una sospensione generalizzata dell’attività amministrativa dell’Agenzia delle Entrate. Restano quindi possibili l’attività di controllo, la liquidazione, l’accertamento, l’iscrizione a ruolo e la notificazione degli atti della riscossione. Il limite opera, in linea generale, sul piano delle iniziative esecutive e cautelari incidenti sul patrimonio del debitore, non sulla formazione o sull’accertamento della pretesa tributaria.

La distinzione ha evidenti conseguenze pratiche. L’impresa non può considerare le misure protettive come uno strumento idoneo a paralizzare le scadenze, gli adempimenti o l’attività accertativa dell’Amministrazione finanziaria. È pertanto necessario monitorare la posizione tributaria durante l’intero percorso negoziale, anche per evitare che maturino ulteriori debiti non inclusi nella proposta transattiva.

Il Correttivo-ter ha inoltre rafforzato la flessibilità dell’istituto, consentendo la richiesta di misure protettive anche nei confronti di specifici creditori o in relazione a determinate azioni. La protezione può quindi essere calibrata sulle esigenze effettive della trattativa, senza necessariamente estendersi indistintamente a tutta la massa creditoria.

Gli esiti della composizione negoziata

L’art. 23 CCII individua le possibili soluzioni conseguenti alle trattative condotte con l’ausilio dell’esperto. Quando il percorso ha esito positivo, l’imprenditore può perseguire la continuità aziendale mediante un contratto con uno o più creditori, una convenzione di moratoria o un accordo idoneo a produrre gli effetti del piano attestato di risanamento.

Se, invece, non è possibile individuare una soluzione idonea al risanamento, la composizione negoziata può costituire il presupposto per il ricorso ad altri strumenti previsti dal CCII, inclusi gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il piano attestato di risanamento e, ricorrendone i presupposti, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Esito Riferimento Elemento essenziale
Contratto con i creditori Art. 23, comma 1, lett. a), CCII Idoneità ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni
Convenzione di moratoria Art. 62 CCII Disciplina dilazioni, rinunce o differimenti concordati con i creditori
Accordo con effetti di piano attestato Art. 23, comma 1, lett. c), e art. 56 CCII Accordo corredato dall’attestazione prescritta per il piano attestato
Accordo di ristrutturazione dei debiti Artt. 57, 60 e 61 CCII Strumento soggetto alle rispettive condizioni di adesione e omologazione
Concordato semplificato Art. 25-sexies CCII Soluzione liquidatoria accessibile al termine infruttuoso delle trattative, alle condizioni previste dalla norma

Accordo transattivo con il Fisco

La novità più significativa è contenuta nell’art. 23, comma 2-bis, CCII. Nel corso della composizione negoziata, l’imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo diretta all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, avente a oggetto il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari.

Riduzione e dilazione non sono misure alternative. Possono concorrere nella stessa proposta, che può quindi prevedere lo stralcio parziale del debito e la rateizzazione della quota residua. L’assetto dell’offerta deve essere coerente con il piano di risanamento e, soprattutto, dimostrare una convenienza per l’Erario almeno pari all’alternativa liquidatoria.

Nel perimetro dell’accordo possono rientrare anche i debiti IVA. La circolare richiama, sul punto, il principio affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-546/14, Degano Trasporti, secondo cui il credito IVA può essere oggetto di falcidia qualora un professionista indipendente attesti che il trattamento proposto non è meno conveniente rispetto a quello conseguibile nella liquidazione giudiziale.

La proposta non può, invece, estendersi ai debiti tributari sorti dopo la sua presentazione. Questo limite richiede un’attenta gestione della fiscalità corrente, poiché gli obblighi maturati nel corso delle trattative restano estranei alla definizione transattiva e devono essere considerati nella sostenibilità prospettica del piano.

Documentazione e attestazioni

La proposta deve essere accompagnata dal piano di risanamento e dalla documentazione necessaria a consentire all’Amministrazione finanziaria una valutazione effettiva della convenienza e della sostenibilità dell’operazione. Il nucleo probatorio dell’istanza è costituito da due relazioni, aventi finalità autonome.

Documento Funzione Soggetto incaricato
Relazione di convenienza Attesta che il trattamento proposto al Fisco non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale Professionista indipendente
Relazione sui dati aziendali Attesta completezza e veridicità dei dati aziendali posti a fondamento della proposta Revisore legale

La circolare afferma che le due relazioni devono essere redatte da professionisti distinti. Non è quindi sufficiente che un unico soggetto possieda sia i requisiti per operare quale professionista indipendente sia l’iscrizione nel registro dei revisori legali. L’impostazione adottata dall’Agenzia impone una pianificazione preventiva degli incarichi, con riflessi sui tempi di predisposizione della proposta e sui costi dell’operazione.

La relazione sulla fattibilità del piano, pur non risultando espressamente richiesta dall’art. 23, comma 2-bis, CCII quale allegato autonomo e necessario, può rafforzare la qualità dell’istruttoria. In particolare, è opportuno che il piano evidenzi in modo analitico le fonti finanziarie, i flussi di cassa, la gestione del debito tributario corrente, gli scenari alternativi e il confronto con il presumibile realizzo in liquidazione giudiziale.

Procedimento ed efficacia

La proposta è esaminata dagli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, secondo le rispettive attribuzioni. In caso di mancato accoglimento, il diniego deve essere motivato, poiché l’Amministrazione è tenuta a rendere conoscibili le ragioni della valutazione negativa.

L’accordo, una volta sottoscritto, deve essere depositato presso il tribunale competente. La sua efficacia decorre dal deposito, mentre l’esecuzione è subordinata al decreto di autorizzazione del tribunale, chiamato a verificare la regolarità della documentazione prodotta e la ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge.

La disciplina trova applicazione anche nei confronti dell’imprenditore sotto soglia che accede alla composizione negoziata ai sensi dell’art. 25-quater CCII. Resta ferma la necessità di valutare, caso per caso, la compatibilità della soluzione proposta con le caratteristiche dimensionali, patrimoniali e finanziarie dell’impresa.

Indicazioni operative

La gestione della posizione fiscale deve essere avviata sin dalle prime fasi della composizione negoziata. Le misure protettive non impediscono la formazione, l’accertamento o la notificazione dei debiti tributari, mentre l’accordo transattivo può riguardare soltanto i debiti sorti fino alla presentazione della proposta.

In concreto, l’advisor dovrebbe definire tempestivamente il perimetro della debitoria fiscale e contributiva, verificare la presenza di rateazioni in corso, ricostruire la posizione presso Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione, predisporre un confronto attendibile con lo scenario liquidatorio e individuare due soggetti distinti per le attestazioni richieste.

L’accordo ex art. 23, comma 2-bis, CCII non rappresenta dunque una transazione fiscale semplificata, ma uno strumento negoziale a elevata densità tecnica. La qualità del piano, l’affidabilità dei dati aziendali, la corretta quantificazione del miglior soddisfacimento erariale e il rispetto delle scansioni procedurali sono elementi determinanti per la concreta praticabilità dell’operazione.

Infografica

I composizione negoziata accordo transattivo ade circolare 5e 2026

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