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Accesso agli atti fiscali: il contribuente può ottenere l’intero fascicolo

13 Luglio, 2026

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Con la sentenza n. 12390/2026 il TAR Lazio ha stabilito che il contribuente destinatario di uno schema di accertamento ha diritto a visionare e a ottenere copia dell’intero fascicolo istruttorio, comprese le carte che l’ufficio non ha usato per motivare la pretesa. La decisione chiarisce inoltre due aspetti finora incerti: la competenza sui dinieghi spetta al giudice amministrativo, non a quello tributario, perché l’art. 6-bis dello Statuto ricalca l’art. 22 della legge n. 241/1990; e visione e copia dei documenti sono facoltà inscindibili, perché senza copia la difesa resterebbe priva di strumenti concreti. Il principio nasce da un contenzioso IVA in cui l’Agenzia delle Entrate aveva negato la copia di un documento non impiegato come prova, ma la pronuncia vale in generale per ogni contraddittorio preventivo ex art. 6-bis della legge n. 212/2000.

La decisione del TAR Lazio

La controversia nasce da una verifica fiscale in materia IVA su operazioni di vendita all’ingrosso di software, hardware e apparecchiature LED. Il contribuente aveva chiesto di consultare ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo, inclusi ordini di servizio, deleghe di firma e comunicazioni tra uffici; l’Agenzia delle Entrate aveva concesso la sola visione, negando la copia di un documento relativo ai rapporti con una società estera terza, ritenuto non “utilizzato come mezzo di prova”.

Il TAR Lazio ha respinto questa lettura restrittiva. Secondo la sentenza n. 12390/2026, il nuovo articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 attribuisce al contribuente un diritto di accesso funzionale a un contraddittorio realmente informato. Non basta, quindi, consegnare soltanto gli atti richiamati nello schema di accertamento: devono essere conoscibili anche i documenti acquisiti durante l’istruttoria, compresi quelli non utilizzati nella motivazione finale.

Il punto centrale

L’Amministrazione non può decidere unilateralmente quali documenti siano utili alla difesa. Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2021, il TAR ha ricordato che la PA può respingere solo le istanze pretestuose, senza poter valutare essa stessa la rilevanza o la decisività del documento richiesto: quella valutazione spetta, se del caso, solo al giudice davanti al quale la difesa viene esercitata.

Un secondo pilastro: visione e copia sono inscindibili

La sentenza affronta anche un aspetto pratico spesso sottovalutato: può l’ufficio concedere la sola visione degli atti, negando la copia? Per il TAR la risposta è no. Visione ed estrazione di copia sono facoltà inscindibili, perché senza copia il documento non è producibile in giudizio e il contribuente sarebbe costretto a un “gravoso e defatigante sforzo” per ricostruirne il contenuto a memoria.

Questo principio si fonda direttamente sul testo dell’art. 6-bis, che consente al contribuente di “accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo”, non semplicemente di prenderne visione. Un ufficio che consenta solo la lettura dei documenti, negandone la copia, viola quindi la norma allo stesso modo di chi nega l’accesso in toto.iusletter+1

La questione di giurisdizione: giudice amministrativo, non tributario

Un chiarimento di grande impatto operativo riguarda il giudice competente in caso di diniego. Il TAR Lazio ha affermato che l’art. 6-bis ricalca l’art. 22 della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, e che di conseguenza il contenzioso sul diniego di accesso appartiene al giudice amministrativo, non a quello tributario.

È una precisazione tutt’altro che formale: significa che, se l’Agenzia delle Entrate nega o limita l’accesso al fascicolo, il ricorso va presentato al TAR competente secondo le regole ordinarie sull’accesso ai documenti amministrativi, e non nell’ambito del processo tributario. Resta invece alla Corte di giustizia tributaria la valutazione se la compressione del contraddittorio abbia inciso sulla validità dell’atto impositivo finale.

Perché l’accesso agli atti fiscali si amplia

La riforma dello Statuto del contribuente, attuata dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, ha introdotto una disciplina generale del contraddittorio preventivo. L’articolo 6-bis stabilisce che gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti, salvo le esclusioni previste dalla legge, da un confronto informato ed effettivo.informazionefiscale+1

Per rendere concreto questo diritto, l’ufficio comunica uno schema di atto e assegna un termine, oggi non inferiore complessivamente a 60 giorni, per consentire eventuali controdeduzioni e, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo: dal correttivo alla riforma fiscale in vigore da dicembre 2025 si tratta di un termine unico, non di due scadenze separate. La formulazione normativa non distingue tra documenti utilizzati e documenti non utilizzati, ed è proprio questa assenza di limitazioni che il giudice amministrativo ha valorizzato.brocardi+2

Il ragionamento del TAR si appoggia anche a precedenti di rango costituzionale ed europeo: la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 47/2023, e la Corte di Giustizia UE, nella causa Glencore (C-189/18), hanno più volte richiamato la necessità di un contraddittorio “informato ed effettivo” come presidio del diritto di difesa nei procedimenti tributari. Una difesa è effettiva solo quando il destinatario conosce il materiale raccolto dall’Amministrazione, altrimenti il contraddittorio rischia di ridursi a un passaggio formale.

Documenti utilizzati e non utilizzati

La novità più rilevante riguarda i documenti che l’ufficio ha acquisito, ma non ha poi richiamato nello schema di atto. Un documento non valorizzato dall’Amministrazione può contenere elementi favorevoli al contribuente, smentire una ricostruzione induttiva o dimostrare l’estraneità di un’operazione. È proprio il contribuente, con il proprio difensore, a dover verificare questi aspetti.

Tipologia di documento Perché può essere rilevante
Questionari e risposte acquisite Consentono di ricostruire l’origine delle contestazioni e verificare eventuali omissioni.
Dati provenienti da banche dati Permettono di controllare l’esattezza delle informazioni utilizzate nell’analisi del rischio.
Verbali, note interne e richieste a terzi Possono chiarire il percorso istruttorio seguito dall’ufficio.
Documenti acquisiti ma non richiamati Possono contenere elementi favorevoli o incompatibili con la ricostruzione fiscale.
Riscontri bancari e finanziari Servono a verificare la completezza e il contesto dei movimenti contestati.

Non è un accesso indiscriminato

La pronuncia non trasforma il fascicolo fiscale in un archivio aperto senza limiti. Restano ferme le esigenze di tutela dei dati personali, del segreto d’ufficio e delle informazioni riferite a terzi, ma eventuali restrizioni devono essere specifiche e motivate.

L’Amministrazione può oscurare dati non pertinenti oppure sottrarre singole parti quando esista una concreta ragione di riservatezza, ma non può respingere l’istanza con formule generiche o affermare che il contribuente può vedere soltanto ciò che l’ufficio ha scelto di utilizzare. La riservatezza può giustificare un intervento selettivo sul documento, non il diniego automatico dell’intero fascicolo.

Un esempio pratico

Si consideri una società che riceve uno schema di accertamento basato su presunti ricavi non dichiarati. L’ufficio richiama alcuni movimenti bancari e una ricostruzione dei margini, ma nel fascicolo sono presenti anche risposte di clienti, documentazione commerciale e verifiche su operazioni che non hanno prodotto rilievi.

Con una lettura restrittiva, la società riceverebbe solo gli estratti bancari e i prospetti citati nello schema. Con l’impostazione accolta dal TAR Lazio, può chiedere anche gli altri documenti acquisiti, compresa la relativa copia e non la sola visione: da questi potrebbe emergere, ad esempio, che una parte dei versamenti deriva da anticipazioni dei soci.

Come formulare la richiesta di accesso

L’istanza dovrebbe essere precisa. È opportuno richiamare lo schema di atto ricevuto, il numero del procedimento e l’articolo 6-bis, comma 3, dello Statuto del contribuente, chiedendo espressamente sia la visione sia l’estrazione di copia di tutti gli atti del fascicolo istruttorio, utilizzati o non utilizzati ai fini della proposta di recupero.

Formula operativa

Il contribuente può chiedere “l’accesso e l’estrazione di copia di tutti gli atti e documenti del fascicolo istruttorio, compresi quelli non espressamente richiamati o utilizzati nello schema di atto, ai sensi dell’art. 6-bis, comma 3, della legge n. 212/2000”, precisando che visione e copia costituiscono un’unica facoltà inscindibile.

Cosa fare in caso di diniego

Un rifiuto totale o parziale deve essere motivato. Se l’ufficio si limita a richiamare in modo generico la natura tributaria del procedimento oppure la presenza di dati di terzi, la motivazione potrebbe non essere sufficiente.

Il contribuente può contestare il diniego davanti al giudice amministrativo, competente secondo la disciplina generale sull’accesso ai documenti della PA e non secondo le regole del processo tributario. La tutela deve però essere coordinata con il termine, oggi unico e complessivo, di almeno 60 giorni previsto per controdeduzioni e accesso: un accesso tardivo rischia di svuotare la partecipazione difensiva, per cui è ragionevole chiedere che il termine difensivo decorra dalla completa ostensione del fascicolo oppure che l’ufficio conceda una proroga adeguata.iusletter+1

Le conseguenze sugli accertamenti

La sentenza n. 12390/2026 non annulla automaticamente ogni accertamento preceduto da un accesso incompleto. Tuttavia rafforza la posizione del contribuente quando l’ostensione negata abbia inciso sulla possibilità di presentare osservazioni utili.

Occorre distinguere due piani: il diniego di accesso, impugnabile autonomamente davanti al TAR, e la validità dell’atto tributario finale, da contestare davanti alla Corte di giustizia tributaria. In quest’ultima sede il contribuente dovrà dimostrare che la compressione del contraddittorio non è stata meramente formale, ma ha limitato in concreto il diritto di difesa.

Il limite della pronuncia

La decisione del TAR Lazio è autorevole, ma non chiude ogni discussione: si tratta di una pronuncia di primo grado e potrebbe essere oggetto di appello. Inoltre, la concreta ampiezza del fascicolo resta un tema aperto, soprattutto per gli atti interni, le annotazioni preparatorie e i documenti coperti da particolari esigenze di segretezza.

Il principio, però, è netto: l’ufficio non può restringere l’accesso alle sole carte che ha deciso di porre a fondamento del recupero, né può concedere la sola visione negando la copia.

La regola operativa per professionisti e imprese

Dopo la ricezione di uno schema di atto, la richiesta del fascicolo, con espressa domanda di copia e non di sola visione, dovrebbe diventare un passaggio ordinario della difesa. Il professionista dovrà verificare almeno cinque aspetti: completezza dell’indice, corrispondenza tra documenti ricevuti e contestazioni, presenza di atti non richiamati, rispetto del termine unico difensivo e, in caso di diniego, individuazione corretta del giudice amministrativo come sede di impugnazione.

La sentenza del TAR Lazio sposta quindi l’attenzione dalla semplice consegna dello schema di atto alla qualità e alla completezza delle informazioni messe a disposizione. È qui che il nuovo Statuto del contribuente mostra la sua portata più concreta.

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