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Riforma regime OSS UE più ampio: energia, piattaforme e vendite sotto soglia

1 Luglio, 2026

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Il pacchetto europeo ViDA – VAT in the Digital Age – ridisegna il perimetro dello sportello unico IVA con una riforma progressiva che si estende dal 2027 al 2035. Dal 1° gennaio 2027 il regime OSS UE si apre alle cessioni di gas, energia elettrica, calore e freddo, mentre il regime OSS non UE allarga il perimetro ai servizi B2C resi nell’Unione da operatori extra UE. Dal 1° luglio 2028 scatta la registrazione unica IVA più ampia con nuove regole per le piattaforme digitali che, in certi casi, assumono il ruolo di fornitori presunti. Il call-off stock viene invece accompagnato verso il superamento definitivo: nessuna nuova spedizione oltre il 30 giugno 2028, regime non più applicabile dal 1° luglio 2029. Sul fronte dei presupposti soggettivi, l’ampliamento OSS non significa copertura totale: la qualifica del cliente, l’esistenza di stabili organizzazioni e le regole di rimborso restano variabili decisive. La vera sfida operativa non è il portale, ma la mappatura preventiva dei flussi commerciali.

Regime OSS UE: il cuore della riforma

La parola chiave è registrazione unica. Il pacchetto ViDA – Vat in the Digital Age – interviene su un punto che nella prassi pesa molto: la necessità di identificarsi ai fini IVA in più Stati membri quando l’impresa opera oltre confine.

La direttiva (UE) 2025/516 modifica la direttiva IVA 2006/112/CE. Accanto alla direttiva, il pacchetto comprende anche il regolamento (UE) 2025/517 e il regolamento di esecuzione (UE) 2025/518. Non si tratta di un intervento isolato: è una riscrittura progressiva del sistema, con scadenze distribuite tra il 2027, il 2028, il 2030 e, per alcuni adeguamenti, il 2035.

Il regime OSS UE diventa così uno strumento più ampio. Non elimina tutte le identificazioni IVA locali – questo sarebbe un errore di lettura – ma riduce i casi in cui l’operatore deve aprire posizioni fiscali in Stati nei quali non ha una sede stabile, spostando nel portale unico una parte maggiore delle operazioni B2C transfrontaliere.

Perché il pacchetto ViDA cambia la logica IVA

Finora l’OSS ha funzionato soprattutto come risposta all’e-commerce: vendite a distanza, servizi digitali, prestazioni verso consumatori finali. Con ViDA l’impostazione si allarga. Il legislatore europeo prova a collegare tre piani che finora camminavano spesso separati.

Il primo piano è quello degli adempimenti digitali: dal 2030 arriveranno nuovi obblighi di rendicontazione per le operazioni B2B transfrontaliere intra UE, basati sulla fatturazione elettronica europea. Il secondo riguarda le piattaforme. Il terzo tocca la registrazione unica IVA, cioè l’ampliamento dei regimi OSS e IOSS.

Nella lettura operativa il messaggio è chiaro: l’Unione vuole meno frammentazione, ma pretende anche dati più rapidi, più strutturati e più facilmente controllabili dalle amministrazioni fiscali.

Le nuove date da tenere in agenda

La riforma non parte tutta insieme. Questo è un punto delicato, perché molte regole hanno una decorrenza differita. Il rischio, per gli operatori, è confondere la data di entrata in vigore del pacchetto con la data di applicazione concreta delle singole modifiche.

Decorrenza Ambito Effetto operativo
14 aprile 2025 Entrata in vigore del pacchetto ViDA Gli Stati membri possono già introdurre obblighi di fatturazione elettronica nazionale a certe condizioni.
1° gennaio 2027 OSS, IOSS e prime correzioni tecniche Scattano chiarimenti e ampliamenti sui regimi speciali, compresi servizi B2C e vendite a distanza. L’OSS UE si apre anche a gas, energia elettrica, calore e freddo.
1° luglio 2028 Registrazione unica e piattaforme Si rafforza l’OSS e si applicano nuove regole per piattaforme di alloggi brevi e trasporto passeggeri su strada. Termine per nuove spedizioni in call-off stock.
1° luglio 2029 Superamento call-off stock Il regime del call-off stock (art. 17-bis dir. IVA) non è più applicabile.
1° luglio 2030 Reporting digitale intra UE Partono gli obblighi digitali per molte operazioni B2B transfrontaliere. Applicazione generalizzata del fornitore presunto per i marketplace.
1° gennaio 2035 Allineamento dei sistemi nazionali Gli Stati con sistemi domestici di reporting in tempo reale dovranno allinearli allo standard europeo.

Il calendario, quindi, non è solo un promemoria: è parte della consulenza. Un’impresa che vende online oggi non deve cambiare tutto subito, ma deve sapere quali contratti, magazzini e canali di vendita produrranno effetti tra pochi mesi.

L’OSS non UE si apre ai servizi B2C

Una delle modifiche più significative riguarda il regime OSS non UE. Il nuovo art. 359 della direttiva IVA – come riscritto dalla direttiva 2025/516 – consente al soggetto passivo non stabilito nell’Unione di utilizzare il regime speciale per i servizi resi a persone che non sono soggetti passivi. In termini più semplici: l’impresa extra UE che presta servizi B2C nell’Unione potrà ricorrere allo sportello unico con una portata più ampia rispetto al regime attuale, che era già operativo per i soli servizi TBE (telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici).

La condizione di fondo resta però territoriale. Il destinatario privato deve essere stabilito, residente o domiciliato nell’Unione: non basta che il luogo di tassazione del servizio cada in uno Stato membro in base alle regole di territorialità.

Si consideri una società statunitense che noleggia un’autovettura messa a disposizione in Italia a un turista canadese. L’IVA può essere dovuta in Italia in base alle regole territoriali. Tuttavia, se il cliente non ha un collegamento territoriale con l’Unione, il regime OSS non UE non appare utilizzabile per quella prestazione: l’operatore deve valutare gli adempimenti ordinari nello Stato di imposizione.

Qui il punto cieco è evidente. Molti leggono l’ampliamento OSS come una “copertura totale” per ogni servizio B2C europeo. Non è così: il dato del cliente conta quanto il luogo di tassazione.

Detrazione e rimborso non sono la stessa cosa

La modifica dell’art. 368 della direttiva IVA chiarisce il tema della detrazione. Il soggetto che applica l’OSS non UE non porta in detrazione l’IVA a monte nel portale OSS: il meccanismo resta dichiarativo e di versamento, non diventa una liquidazione IVA completa.

Quando l’operatore sostiene IVA in uno Stato membro, il recupero passa dalle procedure di rimborso. Per i soggetti non stabiliti nell’Unione, il riferimento resta la direttiva 86/560/CEE, con le condizioni fissate dallo Stato membro di rimborso. La riforma non cancella questa distinzione.

Nella prassi la differenza pesa. L’impresa extra UE può pagare l’IVA sulle vendite tramite OSS, ma deve gestire separatamente il recupero dell’IVA sugli acquisti. Non è una finezza contabile: incide sulla liquidità.

Regime OSS UE e stabili organizzazioni

Per il regime OSS UE, disciplinato nella direttiva agli artt. 369-bis e seguenti e recepito in Italia nell’art. 74-sexies del D.P.R. 633/1972, il tema delle stabili organizzazioni merita attenzione.

Le prestazioni imponibili nello Stato in cui l’impresa ha la sede o una stabile organizzazione non passano nell’OSS: vanno dichiarate secondo le regole ordinarie di quello Stato. Lo sportello unico serve per gestire l’IVA dovuta in altri Stati membri, non per sostituire la posizione IVA interna.

Un esempio aiuta. Una società italiana ha stabili organizzazioni in Francia e in Germania. Le prestazioni imponibili in Italia, Francia e Germania non possono essere convogliate nell’OSS UE solo perché l’impresa usa il regime speciale: restano nella contabilità IVA ordinaria della sede o della stabile organizzazione che le ha rese.

Diverso il caso delle vendite intracomunitarie a distanza. Queste possono entrare nel regime OSS UE anche se il Paese di partenza dei beni è diverso dal Paese di identificazione dell’impresa. È il caso, ad esempio, dell’impresa italiana identificata in Italia che spedisce beni da un magazzino francese a consumatori tedeschi.

Gas, energia, calore e freddo entrano nel perimetro

La novità più tecnica, ma molto concreta, riguarda le cessioni di gas, energia elettrica, calore e freddo. La direttiva 2025/516 inserisce specifiche disposizioni nel corpo della direttiva IVA, con effetto dal 1° gennaio 2027.

Il regime OSS UE potrà essere utilizzato anche per le cessioni di gas mediante un sistema del gas naturale situato nell’Unione o una rete connessa, nonché per energia elettrica, calore o freddo tramite reti di riscaldamento o raffreddamento. La misura riguarda operatori non stabiliti nello Stato membro in cui l’IVA è dovuta; i cessionari devono essere privati consumatori oppure enti o soggetti passivi non tenuti ad applicare l’IVA sugli acquisti intracomunitari.

Fino al 30 giugno 2028 queste cessioni vengono trattate, ai fini del regime semplificato, come vendite a distanza intracomunitarie di beni. Dal 1° luglio 2028 il sistema viene assorbito nella registrazione unica IVA più ampia: è un passaggio ponte, non una disciplina stabile.

Si pensi a un fornitore spagnolo di energia elettrica che vende a clienti domestici italiani senza avere una stabile organizzazione in Italia. La prospettiva della riforma è evitare l’identificazione IVA italiana solo per quel flusso, sempre che ricorrano le condizioni del regime speciale.

Vendite a distanza e soglia di 10.000 euro

Il pacchetto interviene anche sull’art. 59-quater della direttiva IVA. La modifica è sottile, ma può cambiare molte impostazioni operative.

La soglia annua di 10.000 euro consente, in presenza di certe condizioni, di tassare le vendite a distanza nel Paese di origine e non nel Paese di destinazione. Con la nuova disciplina, i soggetti che si avvalgono del regime OSS UE non potranno usare questa possibilità per le vendite intracomunitarie a distanza: chi sceglie l’OSS accetta di tassare le vendite nel Paese di consumo e di versare l’IVA attraverso il portale unico. Non può, nello stesso tempo, invocare la tassazione sotto soglia nel Paese di origine per una parte delle vendite.

C’è poi un secondo limite. La soglia non si applica quando i beni partono da uno Stato membro diverso da quello in cui il venditore è stabilito. Quindi un e-commerce tedesco che spedisce merci da un magazzino polacco a consumatori italiani non può sostenere, solo per questo, di restare nella tassazione tedesca sotto i 10.000 euro.

Per chi non usa l’OSS, l’opzione per la tassazione nel Paese di destinazione resta possibile; ma, come spesso accade in materia IVA, l’opzione vincola per un periodo minimo e richiede coerenza dichiarativa.

Marketplace e fornitore presunto

La riforma amplia il ruolo dei marketplace. La logica del “fornitore presunto”, già conosciuta nell’e-commerce, viene estesa ad altre ipotesi di cessioni di beni effettuate nell’Unione da soggetti passivi non stabiliti.

Il punto non riguarda solo il rapporto classico piattaforma-consumatore. La disciplina guarda anche a soggetti passivi ed enti i cui acquisti intra UE non sono soggetti a imposta – ad esempio per effetto di esenzioni o per indetraibilità dell’IVA. In questi casi la piattaforma che facilita la cessione può assumere il ruolo di soggetto tenuto all’IVA. Dal 1° luglio 2030 l’applicazione del meccanismo diventa generalizzata per le cessioni B2C intra UE effettuate tramite marketplace da venditori non stabiliti nello Stato di consumo.

La lettura professionale non deve essere superficiale. Per i marketplace diventa essenziale classificare correttamente venditore, acquirente, luogo della merce e natura dell’operazione. Un errore di mappatura può trasformarsi in IVA non versata dalla piattaforma, non dal solo venditore.

Call-off stock verso il superamento

Il regime del call-off stock, previsto dall’art. 17-bis della direttiva IVA, viene accompagnato verso una chiusura progressiva. Le spedizioni di beni potranno rientrare nel regime solo se effettuate entro il 30 giugno 2028. Dal 1° luglio 2029 il regime non sarà più applicabile.

Il motivo è coerente con l’impianto ViDA: se la registrazione unica IVA diventa più ampia, diminuisce la necessità di mantenere una semplificazione autonoma per le movimentazioni di beni destinate a un acquirente già individuato in un altro Stato membro.

Nella prassi, però, la transizione non sarà automatica. Le imprese con magazzini presso clienti esteri, contratti di fornitura continuativa o stock dedicati dovranno verificare le date di spedizione, i termini di prelievo e l’eventuale identificazione IVA alternativa necessaria dopo il 1° luglio 2029.

Esigibilità IVA più uniforme

La direttiva interviene anche sul momento di esigibilità dell’imposta. L’obiettivo è limitare le deroghe nazionali che rendono più complesso l’uso dei regimi speciali.

Gli Stati membri non potranno derogare alle regole generali sull’esigibilità per le prestazioni di servizi rese da soggetti in regime OSS non UE e per le cessioni o prestazioni rese da soggetti in regime OSS UE, oltre ai casi già previsti. È un intervento meno visibile, ma utile: il portale unico funziona bene solo se le regole temporali non cambiano troppo da uno Stato all’altro, altrimenti l’impresa si trova a usare un canale unico con logiche di liquidazione diverse.

IOSS e regime di franchigia

Il pacchetto tocca anche l’IOSS, cioè il regime per le vendite a distanza di beni importati. Le modifiche chiariscono alcuni profili di rimborso e coordinamento con altri regimi.

Un punto va segnalato: il regime semplificato IOSS non è utilizzabile dai soggetti che operano in regime di franchigia. È una precisazione che evita sovrapposizioni tra regimi agevolativi pensati per finalità diverse. Il consulente deve guardare al caso concreto: un piccolo operatore può essere tentato dalla semplificazione, ma non sempre può scegliere liberamente il canale più comodo, perché la disciplina IVA speciale richiede requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali.

Lettura operativa: casi pratici

Caso Lettura IVA Attenzione pratica
Società extra UE presta servizi digitali a privati residenti in Italia, Francia e Spagna. Dal 2027 l’OSS non UE ha un perimetro più ampio per i servizi B2C nell’Unione. Va verificato che il destinatario abbia un collegamento territoriale con l’UE (stabilimento, residenza o domicilio).
Impresa italiana con stabile organizzazione francese presta servizi imponibili in Francia. L’operazione non va nell’OSS UE. Si dichiara in Francia con le regole ordinarie. Lo sportello unico non sostituisce la posizione IVA della stabile organizzazione.
E-commerce tedesco spedisce da un magazzino polacco a consumatori italiani. La soglia di 10.000 euro non opera se i beni partono da uno Stato diverso da quello di stabilimento. Serve una regola gestionale sul Paese di partenza, non solo sul Paese del venditore.
Fornitore UE vende energia elettrica a privati italiani senza stabile organizzazione in Italia. Il nuovo perimetro OSS UE può intercettare queste cessioni, dal 1° gennaio 2027. La decorrenza e la qualifica del cliente sono decisive.
Marketplace facilita cessioni di beni da venditore non stabilito nell’UE. Può scattare il meccanismo del fornitore presunto, con applicazione generalizzata dal 1° luglio 2030. La piattaforma deve tracciare venditore, acquirente e luogo della merce.
Impresa con contratto di call-off stock con cliente belga, beni spediti da luglio 2028. Le spedizioni dopo il 30 giugno 2028 non rientrano più nel regime semplificato. Dal 1° luglio 2029 il regime è definitivamente superato: serve verifica alternativa di identificazione IVA.

Una riforma utile, ma non semplice

Il pacchetto ViDA va nella direzione giusta: meno registrazioni locali, maggiore coordinamento, più dati digitali. Per le imprese con attività transfrontaliere può ridurre costi e duplicazioni. Ma sarebbe sbagliato presentarlo come una semplificazione senza contropartite.

La vera complessità si sposta a monte. Il gestionale dovrà sapere quando applicare l’OSS UE, quando l’OSS non UE, quando l’IOSS e quando invece serve la dichiarazione ordinaria nello Stato membro. Non basta una scelta fiscale annuale: serve una logica per singola operazione.

Per questo la fase 2026-2028 diventa il tempo della preparazione. Chi aspetta la decorrenza formale rischia di trovarsi con portali pronti, ma dati commerciali disordinati. E lì la semplificazione si perde.

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