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Ader, pignoramenti sui conti corrente: 60 giorni, la rateizzazione e come difendersi

25 Maggio, 2026

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Agenzia delle Entrate-Riscossione ha avviato una campagna massiva di pignoramenti presso terzi su conti correnti, con l’obiettivo di notificare tra 100.000 e 120.000 atti nel 2026, concentrati in Lazio, Lombardia e Campania. Lo strumento è l’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973, che consente un percorso stragiudiziale accelerato: la banca riceve l’ordine di bloccare e versare le somme entro 60 giorni, un termine che la Cassazione ha qualificato come “periodo di cattura” – non una pausa, ma una finestra in cui confluisce ogni euro accreditato sul conto. Per il debitore le opzioni sono tre: pagare, chiedere subito la rateizzazione oppure contestare l’atto quando esistono vizi reali. Ogni giorno di ritardo pesa, perché le somme già dichiarate dalla banca o già versate al riscossore seguono una sorte diversa da quelle ancora nelle disponibilità del correntista. La nuova disciplina sulla fatturazione elettronica, operativa dal 22 maggio 2026, aggiunge un ulteriore canale informativo: l’Agenzia potrà mettere a disposizione di AdER i dati aggregati delle fatture trasmesse via SdI, trasformando anche i clienti del debitore in potenziali terzi pignorabili.

La nuova spinta della riscossione

Il messaggio è abbastanza netto. La riscossione non si muove più soltanto con solleciti, intimazioni e fermi amministrativi. Ora guarda con maggiore decisione ai rapporti bancari.

La campagna era stata già indicata nel piano operativo 2026 di Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’obiettivo dichiarato riguarda la notifica di circa 100.000 – 120.000 pignoramenti presso terzi, con una forte concentrazione territoriale in Lazio, Lombardia e Campania.

Nella prassi questo significa una cosa molto concreta. La banca riceve l’atto, blocca le somme disponibili nei limiti indicati e viene destinataria dell’ordine di pagamento verso il riscossore. Il contribuente, spesso, si accorge del problema quando il conto non è più liberamente utilizzabile.

Non è un dettaglio operativo. Per imprese, professionisti e famiglie il blocco del conto corrente può interrompere pagamenti ordinari, stipendi, fornitori, utenze e scadenze fiscali. E lo fa in tempi stretti.

Pignoramento conto corrente: il nodo dei 60 giorni

Il pignoramento presso terzi utilizzato dal riscossore trova il suo riferimento nell’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973. La norma consente un percorso speciale, più rapido rispetto alla procedura ordinaria davanti al giudice dell’esecuzione, ed è di natura esclusivamente stragiudiziale.

L’atto impone alla banca l’ordine di pagare direttamente Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il testo dell’art. 72-bis distingue due tipologie di somme:

  • per le somme il cui diritto alla percezione era già maturato prima della notifica dell’atto, il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica stessa;

  • per le somme che maturano successivamente alla notifica, il pagamento segue le rispettive scadenze.

Un aspetto fondamentale, chiarito dalla Corte di Cassazione con orientamento ormai consolidato, è che i 60 giorni non costituiscono un semplice termine di pagamento. Sono uno spatium deliberandi qualificato come “periodo di cattura”: la banca è obbligata a custodire e versare al riscossore tutte le somme che affluiscono sul conto durante quell’arco temporale, anche se maturate dopo la notifica. In pratica, ogni accredito intervenuto nei 60 giorni è automaticamente soggetto al vincolo di custodia ex art. 546 c.p.c. e va consegnato all’agente della riscossione. Il conto rimane bloccato fino all’integrale soddisfazione del credito o fino all’intervento liberatorio del debitore.

Il pignoramento non è una semplice comunicazione. È un atto esecutivo che produce effetti immediati e continuativi sul rapporto tra debitore e banca.

Le regioni più esposte

La concentrazione in Lazio, Lombardia e Campania non è casuale. Sono aree con un numero elevato di contribuenti, imprese, partite IVA e posizioni debitorie significative.

Il piano operativo non pare orientato a una riscossione casuale. La logica è più selettiva: si cercano beni o crediti effettivamente aggredibili, in modo da ridurre le procedure infruttuose.

Da qui il maggiore interesse per le banche. Il conto corrente, quando capiente, è uno dei punti più immediati della riscossione. La disponibilità è visibile, il terzo è strutturato, l’ordine può essere eseguito con procedure standardizzate.

Cosa deve fare il contribuente

La reazione istintiva, di solito, è chiamare la banca. Serve, ma non basta. La banca non è il soggetto che decide se il pignoramento è corretto. È il terzo destinatario dell’ordine.

Il primo controllo va fatto sull’atto ricevuto. Occorre verificare i carichi indicati, la regolarità delle notifiche precedenti, l’eventuale prescrizione, l’esistenza di sospensioni, sgravi o pagamenti già effettuati. Un profilo prioritario da controllare è la previa notifica al debitore: il pignoramento ex art. 72-bis è radicalmente inesistente – e quindi inefficace – se l’atto non è stato previamente notificato al contribuente debitore. Solo dopo si sceglie la strada.

Fase Controllo da fare Effetto pratico
1. Previa notifica al debitore Verificare che l’atto sia stato notificato al contribuente prima di essere trasmesso alla banca. In assenza di notifica al debitore il pignoramento è radicalmente inesistente e privo di effetti.
2. Lettura dell’atto Individuare cartelle, avvisi e importi richiamati nel pignoramento. Si capisce da dove nasce il debito e se l’importo è coerente.
3. Verifica delle notifiche Controllare cartelle, intimazioni e atti presupposti. Emergono eventuali vizi, decadenze o profili di prescrizione.
4. Analisi della posizione Verificare rateazioni, sospensioni, definizioni agevolate e sgravi. Si evita di pagare somme già sospese o non più dovute.
5. Scelta operativa Pagamento, rateizzazione o opposizione all’esecuzione. Il tempo è decisivo: il terzo ha l’ordine di pagare entro 60 giorni e il vincolo si estende a tutte le somme sopravvenute.

Pagamento diretto o dilazione

La soluzione più lineare è il pagamento del debito. Non sempre, però, è sostenibile. Anzi, proprio il pignoramento del conto spesso nasce da una situazione di tensione finanziaria già avanzata.

L’alternativa è la rateizzazione. Qui la soglia dei 120.000 euro diventa decisiva. Per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026, i debiti fino a 120.000 euro possono essere dilazionati, su semplice richiesta (c.d. richiesta ordinaria), fino a 84 rate mensili, con mera dichiarazione di temporanea obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Per accedere alla fascia da 85 a 120 rate – sempre per debiti fino a 120.000 euro, ma con richiesta straordinaria documentata – è necessario produrre la documentazione prevista in base alla natura del debitore.

Per debiti superiori a 120.000 euro il percorso cambia. Non basta dichiarare la difficoltà: bisogna documentarla. Le persone fisiche e le ditte individuali in regime semplificato devono dimostrare il rapporto tra ISEE e debito. Le società e gli altri soggetti devono produrre i prospetti per l’indice di liquidità e l’indice Alfa, come previsto dal decreto del 27 dicembre 2024.

Questo passaggio non è solo burocratico. Una domanda incompleta o debole può far perdere tempo prezioso. E con un conto già bloccato, il tempo pesa.

Debito da rateizzare Tipo di accesso Documentazione Rate possibili
Fino a 120.000 euro Richiesta ordinaria con dichiarazione di difficoltà Di norma non serve prova documentale, salvo casi specifici Fino a 84 rate per richieste 2025-2026
Fino a 120.000 euro con difficoltà documentata Richiesta straordinaria con documentazione della difficoltà Documenti secondo la natura del debitore (ISEE, bilancio, indici) Da 85 a 120 rate per richieste 2025-2026, se i parametri lo consentono
Oltre 120.000 euro Richiesta documentata obbligatoria ISEE per persone fisiche e ditte semplificate; bilanci, prospetti, indice di liquidità e indice Alfa per società e altri enti Fino a 120 rate, secondo i parametri applicabili

Quando la rateizzazione sblocca il conto

Nella gestione pratica del pignoramento non basta pensare alla domanda. Il passaggio che conta è ottenere il piano e pagare la prima rata.

Ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.P.R. 602/1973, il pagamento della prima rata determina la revoca delle procedure esecutive già avviate, con cessazione degli effetti del pignoramento, ma solo per le procedure non ancora eseguite – vale a dire, quando la banca non abbia ancora dichiarato positivamente la somma o non l’abbia già versata ad AdER.

Questo è il punto critico della sequenza temporale. Se la banca ha già provveduto alla dichiarazione positiva o al versamento, le somme potrebbero non essere più recuperabili tramite la sola rateizzazione. Serve quindi un confronto puntuale tra la data di notifica dell’atto, la risposta della banca, la concessione della rateizzazione e il pagamento della prima rata.

È una sequenza amministrativa con effetti molto concreti. Un giorno di ritardo può cambiare il risultato.

Esempio pratico: debiti sotto 120.000 euro

Si consideri una società con cartelle per 72.000 euro e un conto corrente con saldo disponibile di 18.500 euro. La banca riceve il pignoramento e congela le somme nei limiti dell’atto.

Se la società può pagare, il debito viene ridotto o saldato. Se non può, presenta subito domanda di rateizzazione ordinaria. Essendo sotto la soglia di 120.000 euro, può accedere a fino a 84 rate con semplice dichiarazione di difficoltà.

Il vero errore sarebbe attendere – magari perché si pensa che il termine di 60 giorni sia una sorta di periodo di riflessione. Non lo è. È il periodo in cui la banca trattiene e consegna al fisco tutte le somme sul conto, comprese quelle accreditate dopo la notifica.

Debiti sopra 120.000 euro: la prova della difficoltà

Altro caso. Una S.r.l. ha debiti iscritti a ruolo per 185.000 euro. Riceve il pignoramento del conto, ma vuole chiedere la dilazione.

Qui non basta compilare il modulo e dichiarare la crisi di liquidità. Occorre produrre il prospetto per l’indice di liquidità e l’indice Alfa. Serve anche la documentazione contabile richiesta dal decreto del 27 dicembre 2024.

Se l’ultimo bilancio è troppo datato, o non rappresenta più la situazione effettiva, può rendersi necessaria una relazione economico-patrimoniale aggiornata. Nella prassi questo è il punto in cui molte istanze si inceppano.

Il debitore pensa alla rata. L’ufficio guarda alla prova della difficoltà. Sono due piani diversi, e vanno tenuti insieme.

Le somme non sempre sono tutte aggredibili

Un conto corrente non è sempre un contenitore neutro. Se vi confluiscono stipendi, pensioni o trattamenti assimilati, occorre verificare i limiti di pignorabilità previsti dalla legge.

L’art. 72-ter del D.P.R. 602/1973 – richiamato dall’art. 72-bis – prevede regole differenziate in base alla natura delle somme e al momento del loro accredito. Per le somme già presenti sul conto al momento della notifica e derivanti da stipendio o pensione, è pignorabile solo la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale. Per le somme accreditate successivamente, si applicano i limiti dell’art. 545 c.p.c., con le relative franchigie in base alla natura del reddito.

Non basta quindi affermare genericamente che sul conto entra lo stipendio per ottenere lo sblocco automatico. Bisogna ricostruire la natura delle singole somme, la data di accredito e il saldo presente al momento della notifica. La distinzione tra somme “pre-pignoramento” e somme “sopravvenute” è determinante per quantificare l’importo effettivamente pignorabile.

Opposizione all’esecuzione: quando percorrere questa strada

Quando esistono vizi sostanziali – cartella prescritta, debito già pagato, notifiche inesistenti – lo strumento non è la semplice contestazione amministrativa, ma l’opposizione all’esecuzione ex art. 57 del D.P.R. 602/1973, che rinvia agli artt. 615 e seguenti del c.p.c.

Il giudice competente è il Tribunale ordinario del luogo in cui ha sede il soggetto che ha emesso il ruolo. In presenza di fumus boni iuris e periculum in mora, il contribuente può chiedere la sospensione cautelare dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c. Questa è spesso l’unica strada efficace quando le somme rischiano di essere versate prima che la procedura amministrativa possa essere bloccata.

L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è invece lo strumento per contestare la regolarità formale dell’atto di pignoramento. Il termine è di 20 giorni dal primo atto con cui il debitore viene a conoscenza del vizio. È un termine perentorio e la sua perdita preclude ogni contestazione formale.

Il nuovo uso dei dati delle fatture elettroniche

La vera prospettiva è ancora più ampia. La legge di Bilancio 2026 ha modificato il D.Lgs. 127/2015 prevedendo l’utilizzo dei dati della fatturazione elettronica trasmessa via SdI anche per la riscossione coattiva.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2026 (Prot. n. 153611/2026) ha dato attuazione al nuovo flusso informativo. L’Agenzia può mettere a disposizione dell’Agente della riscossione dati aggregati sui corrispettivi fatturati dai debitori e dai coobbligati verso determinati soggetti.

Il senso operativo è evidente. Se il debitore fattura regolarmente verso alcuni clienti, quei clienti possono diventare terzi pignorabili. Non solo banche, quindi, ma anche rapporti commerciali attivi.

Questo non significa automatismo. Il dato della fattura non basta, da solo, a dire che il credito esiste ancora e sia esigibile. Ma consente una selezione più rapida delle posizioni da aggredire, e questo cambia l’equilibrio nella gestione della tesoreria.

La difesa passa dalla prevenzione

Il punto debole di molti contribuenti è la gestione passiva dei debiti iscritti a ruolo. Si attende la notifica più pesante. Poi si tenta di rimediare quando il conto è già fermo.

Un controllo periodico della posizione con Agenzia delle Entrate-Riscossione evita questa dinamica. Permette di intercettare cartelle, avvisi, intimazioni e carichi definibili prima che parta la procedura esecutiva.

Per imprese e professionisti la verifica dovrebbe entrare nella gestione ordinaria della tesoreria. Non come emergenza. Come presidio.

Schema operativo – cosa fare appena arriva il pignoramento:

  1. Recuperare l’atto e verificare l’avvenuta previa notifica al debitore
  2. Verificare i carichi richiamati e la coerenza degli importi
  3. Controllare le notifiche degli atti presupposti (cartelle, intimazioni)
  4. Valutare prescrizione, sospensioni e definizioni agevolate già attivate
  5. Quantificare le somme effettivamente pignorabili (natura delle somme, art. 72-ter)
  6. Scegliere tra pagamento, rateizzazione e opposizione all’esecuzione
  7. Pagare la prima rata – se il piano viene concesso – prima che la banca dichiari o versi le somme
  8. Trasmettere immediatamente alla banca la comunicazione di revoca o sospensione ricevuta da AdER

Il rischio da non sottovalutare

Il rischio maggiore non è soltanto il prelievo delle somme. È la paralisi finanziaria.

Una società che ha 25.000 euro sul conto e deve pagare fornitori, IVA, stipendi e rate bancarie può trovarsi bloccata anche se il debito iscritto a ruolo è gestibile con un piano di rientro. Ma deve muoversi prima che il pignoramento produca tutti i suoi effetti – e con la nuova disciplina del “periodo di cattura”, ogni accredito successivo confluisce automaticamente nel vincolo.

La riscossione del 2026 va verso strumenti sempre più mirati: conti correnti, dati bancari, rapporti commerciali, fatture elettroniche. Tutto converge verso una mappa più precisa dei crediti aggredibili. Per questo la risposta non può essere improvvisata. Il contribuente deve trattare il pignoramento del conto come un evento critico di tesoreria, non come una semplice pratica da delegare alla banca.

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