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ISEE 2026, nuove regole su casa, DSU e prestazioni familiari

20 Maggio, 2026

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L’ISEE 2026 non è più un indicatore da leggere in modo uniforme per ogni agevolazione. La disciplina generale resta quella del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, ma le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2026 hanno creato un nuovo valore, più favorevole, per alcune prestazioni familiari e di inclusione. Cambiano la franchigia sulla casa di abitazione, alcune maggiorazioni della scala di equivalenza e il modello DSU. Restano invece ferme molte regole di base: nucleo familiare, indicatori reddituali e patrimoniali, DSU precompilata, ISEE corrente e controlli sui dati dichiarati.

Sommario

ISEE 2026: il quadro generale

L’Indicatore della situazione economica equivalente serve a misurare la condizione economica di un nucleo familiare. Non fotografa solo il reddito. Tiene conto anche del patrimonio, della composizione familiare e di alcune situazioni personali.

La sua funzione è concreta. L’ISEE consente l’accesso a prestazioni sociali agevolate, oppure determina l’importo del beneficio spettante. Si pensi all’assegno unico, al bonus asilo nido, all’assegno di inclusione, alle agevolazioni universitarie o alle prestazioni sociosanitarie.

Il punto di partenza resta il DPCM 159/2013. Questo regolamento disciplina:

  • composizione del nucleo familiare;
  • indicatori reddituali;
  • indicatori patrimoniali;
  • tipologie di ISEE;
  • Dichiarazione sostitutiva unica, cioè la DSU.

Negli ultimi anni il sistema è stato corretto più volte. Alcuni interventi hanno semplificato la presentazione della DSU. Altri hanno ridotto l’impatto di alcune componenti patrimoniali.

Nel 2025 è arrivato il DPCM 14 gennaio 2025 n. 13, che ha aggiornato il regolamento ISEE. Nel 2026 è intervenuta la legge 30 dicembre 2025 n. 199. Il DM 2 marzo 2026 n. 3 ha poi approvato il nuovo modello DSU e l’attestazione aggiornata.

Da qui nasce la novità principale: l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.

Non esiste un solo ISEE

Un errore frequente consiste nel parlare di “ISEE” come se fosse sempre lo stesso valore. In realtà il sistema prevede più indicatori. Cambiano in base alla prestazione richiesta e alle caratteristiche del nucleo.

Le principali tipologie sono queste:

Tipologia Quando si usa
ISEE ordinario Generalità delle prestazioni sociali agevolate
ISEE università Prestazioni per il diritto allo studio universitario
ISEE sociosanitario Prestazioni sociosanitarie non residenziali
ISEE sociosanitario-residenze Ricoveri in strutture residenziali, ad esempio RSA
ISEE minorenni Prestazioni rivolte a minorenni con genitori non coniugati e non conviventi
ISEE specifiche prestazioni familiari e inclusione ADI, SFL, assegno unico, bonus nido, bonus nuovi nati
ISEE corrente Situazioni economiche aggiornate rispetto all’ISEE ordinario

La distinzione non è teorica. Può produrre valori diversi nello stesso anno, per lo stesso nucleo familiare.

Una famiglia potrebbe avere un ISEE ordinario più alto e un ISEE specifico più basso. Entrambi corretti. Dipende dalla prestazione richiesta.

ISEE ordinario: la base di partenza

L’ISEE ordinario resta il valore utilizzabile per la generalità delle prestazioni sociali agevolate. Si ottiene, di norma, con la DSU mini.

Serve quando non ricorrono condizioni particolari. Ad esempio, quando non ci sono persone con disabilità nel nucleo, non si richiedono prestazioni universitarie e non ci sono minorenni con genitori non coniugati e non conviventi.

Questo indicatore continua a convivere con gli altri ISEE specifici. Non viene cancellato dal nuovo ISEE 2026.

Il professionista deve quindi partire da una domanda semplice: quale prestazione si intende richiedere?

Solo dopo può stabilire quale indicatore usare.

Il nuovo ISEE per famiglie e inclusione

Il nuovo ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione è stato introdotto dall’art. 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025 n. 199.

Il DM 2 marzo 2026 n. 3 ha adeguato il modello DSU e l’attestazione. La nuova tipologia compare nelle attestazioni ISEE riferite al 2026.

La disciplina riguarda solo alcune prestazioni:

  • assegno di inclusione, ADI;
  • supporto per la formazione e il lavoro, SFL;
  • assegno unico e universale per i figli a carico;
  • bonus asilo nido;
  • contributo per forme di supporto presso la propria abitazione;
  • bonus nuovi nati.

Il nuovo indicatore non sostituisce l’ISEE ordinario. Lo affianca.

Questo è il punto operativo più importante. Una soglia più favorevole per l’assegno unico non diventa automaticamente valida per una prestazione universitaria o per una misura comunale diversa.

Perché il nuovo indicatore è più favorevole

L’ISEE specifico per famiglie e inclusione agisce su due leve.

La prima è la casa di abitazione. La franchigia patrimoniale viene aumentata.

La seconda è la scala di equivalenza. Alcune maggiorazioni per nuclei con figli vengono rideterminate.

Il risultato è che, in diversi casi, l’indicatore finale può ridursi. Non sempre, però. L’effetto dipende dalla composizione del nucleo, dal valore della casa, dal mutuo residuo, dal patrimonio mobiliare e dalla prestazione richiesta.

In altre parole, non basta dire che dal 2026 l’ISEE si abbassa. È una semplificazione rischiosa.

Si abbassa solo se il nucleo rientra nel perimetro delle prestazioni interessate e se le nuove regole incidono davvero sui dati dichiarati.

Franchigia prima casa nell’ISEE 2026

La casa di abitazione continua a essere una componente delicata dell’ISEE. Il valore di riferimento è quello determinato ai fini IMU, al netto dell’eventuale mutuo residuo.

Per l’ISEE ordinario, la casa di abitazione non rileva fino alla soglia di € 52.500. La soglia aumenta di € 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo.

Se il valore netto supera la franchigia, rileva solo una parte dell’eccedenza. Precisamente, i due terzi della parte eccedente.

Dal 2026, però, per l’ISEE specifico destinato a famiglie e inclusione, la franchigia sale:

Caso Franchigia casa di abitazione
ISEE ordinario € 52.500
ISEE ordinario con figli conviventi successivi al secondo + € 2.500 per ciascun figlio
ISEE specifico famiglie e inclusione € 91.500
ISEE specifico in capoluogo di Città metropolitana € 120.000
ISEE specifico con figli conviventi successivi al primo + € 2.500 per ciascun figlio

Per i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, la soglia di € 120.000 riguarda Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Sassari, Torino e Venezia.

La differenza è forte. Soprattutto nei Comuni dove i valori catastali possono avere un peso significativo.

Esempio sulla prima casa

Si consideri una famiglia composta da due genitori e due figli. Il nucleo vive in una casa di proprietà con valore IMU pari a € 115.000. Non esiste mutuo residuo.

Se la famiglia richiede una prestazione ordinaria, la franchigia è pari a € 52.500. La parte eccedente è € 62.500. Di questa eccedenza rilevano due terzi, quindi circa € 41.667 nel patrimonio immobiliare.

Se la stessa famiglia richiede l’assegno unico, entra in gioco l’ISEE specifico per famiglie e inclusione. La franchigia base è € 91.500. Poiché ci sono due figli conviventi, scatta l’incremento di € 2.500 per il figlio successivo al primo. La soglia diventa € 94.000.

L’eccedenza è quindi € 21.000. I due terzi sono € 14.000.

Il patrimonio immobiliare rilevante cambia molto. Non perché il valore della casa sia diverso. Cambia perché diversa è la regola applicabile alla prestazione.

Se la stessa casa fosse a Roma, Milano o Napoli, la franchigia base sarebbe € 120.000. In quel caso il valore della casa, in questo esempio, non entrerebbe nel patrimonio immobiliare rilevante.

Il mutuo residuo resta decisivo

Prima di applicare la franchigia occorre sottrarre il debito residuo del mutuo contratto per l’acquisto o la costruzione dell’immobile.

È un passaggio che nella prassi non va saltato.

Esempio: abitazione principale con valore IMU pari a € 160.000 e mutuo residuo di € 70.000. Il valore netto da considerare è € 90.000.

Per l’ISEE ordinario, il valore netto supera la franchigia di € 52.500. Una quota entra nel patrimonio.

Per l’ISEE specifico famiglie e inclusione, invece, se la franchigia applicabile è € 91.500, il valore netto non supera la soglia. L’abitazione può non incidere.

Questo spiega perché il dato sul mutuo residuo deve essere verificato con cura. Una cifra errata può alterare l’attestazione.

Scala di equivalenza: come funziona

La scala di equivalenza serve a rapportare redditi e patrimoni alla dimensione del nucleo familiare.

Il parametro base dipende dal numero dei componenti:

Componenti Parametro base
1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85

Per ogni componente oltre il quinto, il parametro aumenta di 0,35.

A questo valore si aggiungono alcune maggiorazioni. Tra queste, quelle per figli, per figli minorenni in nuclei in cui i genitori lavorano, per componenti con disabilità e per particolari situazioni residenziali.

La scala di equivalenza è spesso sottovalutata. In realtà incide direttamente sull’ISEE, perché l’indicatore economico viene diviso per questo parametro.

Un parametro più alto riduce l’ISEE finale. Un parametro più basso lo aumenta.

Maggiorazioni per figli dal 2026

Per l’ISEE ordinario restano le maggiorazioni ordinarie previste dall’Allegato 1 al DPCM 159/2013.

Per l’ISEE specifico famiglie e inclusione, la legge di bilancio 2026 modifica le maggiorazioni collegate al numero di figli.

Nucleo familiare Maggiorazione per l’ISEE specifico
2 figli 0,10
3 figli 0,25
4 figli 0,40
Almeno 5 figli 0,55

La modifica va letta insieme all’aumento della franchigia sulla casa. Sono due interventi separati, ma producono effetti nello stesso calcolo.

Il professionista non dovrebbe limitarsi a guardare il valore finale dell’attestazione. Dovrebbe controllare se la scala è stata applicata in modo coerente con la prestazione richiesta.

Formula di calcolo dell’ISEE

Il calcolo dell’ISEE si basa su tre elementi:

  • Indicatore della situazione reddituale, ISR;
  • Indicatore della situazione patrimoniale, ISP;
  • scala di equivalenza, SE.

L’ISE, cioè l’Indicatore della situazione economica, è dato dalla somma tra ISR e 20% dell’ISP.

La formula è questa:

Passaggio Formula
Indicatore situazione economica ISE = ISR + 20% ISP
Indicatore finale ISEE = ISE / SE

Il patrimonio non entra integralmente nel valore finale. Entra al 20% nell’ISE. Poi il risultato viene diviso per la scala di equivalenza.

Questo rende il calcolo meno intuitivo. Due nuclei con lo stesso patrimonio possono avere ISEE molto diversi se hanno redditi, mutui, figli o composizione familiare differenti.

Indicatore reddituale: quali redditi entrano

L’indicatore reddituale si determina, in linea generale, sui dati del secondo anno solare precedente la presentazione della DSU.

Per una DSU presentata nel 2026, il riferimento ordinario è il 2024.

Il reddito di ciascun componente del nucleo comprende varie voci. Tra le principali:

  • reddito complessivo ai fini IRPEF;
  • redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d’imposta;
  • redditi esenti;
  • redditi da lavoro dipendente prestato all’estero tassati solo nello Stato estero;
  • redditi agricoli rilevanti secondo le regole ISEE;
  • assegni effettivamente percepiti per il mantenimento dei figli;
  • trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non già compresi nel reddito complessivo;
  • redditi fondiari relativi a immobili non locati soggetti a IMU;
  • reddito figurativo delle attività finanziarie;
  • reddito dichiarato all’estero dai componenti iscritti all’AIRE.

Non tutti i trattamenti entrano nello stesso modo. Alcuni trattamenti collegati alla disabilità, se non rientrano nel reddito complessivo IRPEF, sono esclusi secondo la disciplina vigente.

Questa distinzione è delicata. Nella pratica, il dato precompilato può aiutare, ma non elimina la necessità di verificare la natura delle somme percepite.

Spese e deduzioni nell’indicatore reddituale

Dal reddito si sottraggono alcune componenti, entro limiti precisi.

Tra le principali:

  • assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge separato o divorziato;
  • assegni periodici per figli conviventi con l’altro genitore, quando ricorrono le condizioni previste;
  • spese sanitarie per disabili, acquisto di cani guida e servizi di interpretariato, entro € 5.000;
  • redditi agrari relativi ad attività agricole di cui all’art. 2135 c.c.;
  • quota del 20% dei redditi da lavoro dipendente o assimilati, entro € 3.000;
  • quota del 20% dei redditi da pensione o trattamenti assimilati, entro € 1.000.

Se il nucleo vive in locazione, si può sottrarre anche il canone annuo previsto dal contratto registrato, fino a € 7.000. La soglia aumenta di € 500 per ogni figlio convivente successivo al secondo.

Questa deduzione è alternativa alla franchigia prevista per l’abitazione di proprietà.

Il dato sulla locazione deve quindi essere coerente con il quadro della casa di abitazione. Un contratto non aggiornato o non correttamente registrato può generare problemi.

Indicatore patrimoniale: immobili e mobiliari

L’indicatore patrimoniale somma il patrimonio immobiliare e il patrimonio mobiliare dei componenti del nucleo.

Anche qui, il riferimento ordinario è il secondo anno precedente la presentazione della DSU.

Per una DSU 2026, quindi, si guarda di norma ai valori posseduti al 31 dicembre 2024, salvo regole particolari.

Il patrimonio immobiliare comprende:

  • fabbricati;
  • aree fabbricabili;
  • terreni;
  • immobili all’estero rilevanti ai fini IVIE.

Il patrimonio mobiliare comprende, tra gli altri:

  • conti correnti bancari e postali;
  • depositi;
  • titoli di Stato;
  • obbligazioni;
  • certificati di deposito;
  • buoni fruttiferi;
  • quote di OICR;
  • partecipazioni societarie;
  • gestioni patrimoniali;
  • polizze a capitalizzazione o miste riscattabili;
  • patrimonio netto o valori rilevanti per imprese individuali.

Dal patrimonio mobiliare si sottrae una franchigia base di € 6.000. La soglia aumenta di € 2.000 per ogni componente successivo al primo, fino a € 10.000. È previsto anche un incremento di € 1.000 per ogni figlio successivo al secondo.

Titoli di Stato fuori dall’ISEE entro € 50.000

Una delle novità più rilevanti, già operativa dal 2025, riguarda i titoli di Stato e alcuni strumenti postali.

L’art. 5, comma 4-bis, del DPCM 159/2013 consente di escludere dal patrimonio mobiliare, fino a € 50.000 per nucleo familiare:

  • titoli di Stato italiani, come BOT, BTP e CCTeu;
  • buoni fruttiferi postali, anche se trasferiti allo Stato;
  • libretti di risparmio postale.

Il limite non è individuale. È riferito al nucleo familiare.

Questa regola richiede attenzione nei rapporti cointestati. Se un titolo è cointestato tra soggetti appartenenti a nuclei diversi, ciascun nucleo considera la quota riferibile al proprio componente.

Dal 16 giugno 2025, la DSU precompilata è stata adeguata. I quadri del patrimonio mobiliare possono essere precaricati già al netto dell’esclusione.

L’ordine di riduzione segue criteri operativi INPS. Prima il dichiarante, poi gli altri componenti secondo l’età, e solo dopo eventuali genitori non conviventi aggregati, quando rilevanti.

Il dichiarante può accettare o modificare i dati. Ed è proprio qui che resta la responsabilità.

Codici rapporto e riduzione automatica

La riduzione per titoli di Stato e prodotti postali riguarda alcuni codici dei rapporti finanziari.

Codice rapporto Tipologia rilevante
Codice 02 Deposito titoli e obbligazioni
Codice 03 Conti deposito a risparmio libero o vincolato presso Poste Italiane
Codice 06 Gestione patrimoniale
Codice 07 Certificati di deposito e buoni fruttiferi presso Poste Italiane

Nella DSU non sempre il dichiarante vede il dettaglio come lo ricostruirebbe in studio. Per questo il controllo documentale resta fondamentale.

Un esempio semplice. Un nucleo possiede € 35.000 in BTP e € 25.000 in buoni fruttiferi postali. L’esclusione massima non è € 60.000, ma € 50.000. La quota eccedente di € 10.000 resta nel patrimonio mobiliare, salvo altre regole.

Se invece il nucleo possiede € 20.000 in BTP e € 15.000 in libretti postali, l’intero importo di € 35.000 può essere escluso, perché resta sotto il limite complessivo.

Criptovalute, valute estere e rimesse

La legge di bilancio 2026 interviene anche sulle componenti patrimoniali estere. La norma prevede che la componente patrimoniale, sia in Italia sia all’estero, debba comprendere giacenze in valuta all’estero, criptovalute e rimesse in denaro.

Il tema è molto sensibile.

La disposizione richiede un decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il MEF. Il decreto dovrà modificare il DPCM 159/2013 e definire le regole tecniche.

Il punto non è solo “se” questi valori entrano nell’ISEE. Il punto è “come”.

Occorrerà chiarire:

  • data di valorizzazione;
  • documentazione da conservare;
  • criteri di cambio;
  • trattamento dei wallet;
  • rapporti con intermediari esteri;
  • rimesse tramite money transfer;
  • invii di denaro contante non accompagnato.

Fino alla disciplina attuativa, l’operatore deve evitare scorciatoie. La direzione legislativa è definita, ma la piena gestione tecnica richiede le regole applicative.

Nucleo familiare: la vera area critica

Molti errori ISEE non nascono dai redditi. Nascono dal nucleo familiare.

La regola generale dice che il nucleo coincide con la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU. Ma le eccezioni sono numerose.

Queste eccezioni incidono molto, perché includere o escludere una persona cambia redditi, patrimoni, scala di equivalenza e componenti aggiuntive.

Un nucleo costruito male rende fragile tutta l’attestazione.

Coniugi con residenze diverse

I coniugi con diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Devono individuare di comune accordo la residenza familiare. Il coniuge con residenza diversa viene attratto nel nucleo la cui residenza coincide con quella familiare.

Se uno dei coniugi è iscritto all’AIRE, viene attratto nel nucleo anagrafico dell’altro coniuge.

Non basta quindi avere due residenze diverse per avere due ISEE separati.

I nuclei diventano distinti solo in casi specifici. Ad esempio:

  • separazione giudiziale;
  • omologazione della separazione consensuale;
  • provvedimenti temporanei e urgenti che consentono diversa residenza;
  • esclusione dalla responsabilità genitoriale o allontanamento dalla residenza familiare;
  • domanda di divorzio nei casi previsti;
  • abbandono del coniuge accertato dall’autorità competente;
  • inserimento in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

La separazione di fatto, da sola, non basta.

Separati o divorziati nella stessa casa

I coniugi separati legalmente o divorziati fanno parte dello stesso nucleo se continuano a risiedere nella stessa abitazione.

La regola vale anche quando risultano in due stati di famiglia distinti, se la residenza è nella medesima abitazione.

Si tratta di una previsione che spesso sorprende i contribuenti. Ma ai fini ISEE la residenza effettiva nella stessa casa pesa più della separazione formale, salvo casi particolari.

Quando invece i separati o divorziati hanno residenze diverse, si formano nuclei distinti.

Figli minorenni

Il figlio minorenne fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

Ci sono però casi particolari:

  • in affidamento preadottivo, il minore fa parte del nucleo dell’affidatario;
  • in affidamento temporaneo, può essere considerato nucleo a sé, salvo facoltà del genitore affidatario di includerlo nel proprio nucleo;
  • se collocato presso una comunità, il minore è considerato nucleo familiare autonomo;
  • se minorenne coniugato, si applicano le regole dei coniugi.

Per le prestazioni rivolte ai minorenni, la presenza di genitori non coniugati e non conviventi richiede una verifica ulteriore.

Il genitore non convivente, che ha riconosciuto il figlio, può essere attratto nel nucleo del figlio. In alternativa, in alcuni casi, può rilevare una componente aggiuntiva.

Genitori non conviventi e ISEE minorenni

L’ISEE minorenni serve quando si richiedono prestazioni rivolte a figli minorenni e i genitori non sono coniugati né conviventi.

Il genitore non convivente che ha riconosciuto il figlio entra nel nucleo del minorenne, salvo alcune eccezioni.

Le principali eccezioni riguardano il genitore che:

  • è coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
  • ha figli con persona diversa dall’altro genitore;
  • è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento dei figli sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria;
  • è escluso dalla responsabilità sui figli o è destinatario di provvedimento di allontanamento;
  • risulta estraneo nei rapporti affettivi ed economici, con accertamento dell’autorità competente.

Nei primi due casi, in genere, l’ISEE del minorenne viene integrato con una componente aggiuntiva.

Questa materia va trattata con attenzione. Non basta chiedere dove vive il figlio. Occorre ricostruire rapporti familiari, provvedimenti e carichi economici.

Figli maggiorenni non conviventi

Il figlio maggiorenne non convivente può continuare a far parte del nucleo dei genitori.

Accade quando ricorrono tre condizioni:

  • è fiscalmente a carico dei genitori;
  • non è coniugato;
  • non ha figli.

Se i genitori appartengono a nuclei distinti e il figlio è a carico di entrambi, il figlio individua il nucleo del genitore di riferimento.

Se invece il figlio è coniugato o ha figli, costituisce un nucleo diverso.

Per stabilire se il figlio sia fiscalmente a carico, occorre guardare al reddito dell’anno di riferimento della DSU. Per le DSU 2026, il riferimento ordinario è il 2024.

Le soglie fiscali sono quelle dell’art. 12 del TUIR: € 2.840,51, oppure € 4.000 per figli di età non superiore a 24 anni.

Studente universitario e autonomia

L’ISEE università segue regole proprie. Non basta la residenza anagrafica dello studente.

Per accedere alle prestazioni del diritto allo studio universitario, va individuato il nucleo familiare di riferimento dello studente.

Se lo studente non convive con i genitori, può essere considerato autonomo solo se ricorrono due requisiti:

  • residenza fuori dall’abitazione della famiglia di origine da almeno 2 anni rispetto alla data della DSU;
  • alloggio non di proprietà di un componente della famiglia di origine;
  • adeguata capacità di reddito.

La soglia di reddito, secondo le istruzioni operative richiamate dalla disciplina, è fissata a € 9.000 annui, salvo eventuali variazioni consentite agli enti competenti.

Se questi requisiti non ci sono, lo studente resta attratto nel nucleo dei genitori, anche se vive altrove.

Questo è uno dei casi più frequenti di contestazione. Lo studente pensa di essere autonomo perché ha cambiato residenza. La disciplina ISEE, però, pretende anche il requisito reddituale e quello abitativo.

ISEE sociosanitario

L’ISEE sociosanitario riguarda prestazioni agevolate di natura sociosanitaria. Si pensi all’assistenza domiciliare per persone con disabilità o non autosufficienti, oppure ad alcune prestazioni semiresidenziali.

La disciplina consente, per persone maggiorenni con disabilità, di scegliere un nucleo ristretto.

Il nucleo ristretto è composto da:

  • beneficiario;
  • coniuge;
  • figli minorenni;
  • figli maggiorenni fiscalmente a carico, se non coniugati e senza figli.

Se una persona maggiorenne con disabilità vive con i genitori, non è coniugata e non ha figli, il nucleo ristretto può essere composto solo dalla persona con disabilità.

Resta comunque possibile usare il nucleo ordinario.

Per i minorenni con disabilità o non autosufficienza non si può scegliere il nucleo ristretto. In quel caso si applicano le regole dell’ISEE minorenni.

ISEE sociosanitario-residenze

L’ISEE sociosanitario-residenze riguarda le prestazioni residenziali. Ad esempio ricoveri in RSA, RSSA o strutture protette.

Anche qui può rilevare il nucleo ristretto. Tuttavia, la disciplina considera anche la condizione economica dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo.

In pratica, l’ISEE può essere integrato con una componente aggiuntiva per ciascun figlio.

La logica è distinguere la situazione dell’anziano non autosufficiente che ha figli in grado di contribuire da quella di chi non può contare su supporti familiari.

La componente aggiuntiva non opera sempre. Ci sono esclusioni e casi particolari. Per questo la documentazione familiare va esaminata prima dell’invio.

Convivenza anagrafica e percorsi di protezione

La convivenza anagrafica è diversa dalla famiglia anagrafica. Riguarda soggetti che vivono stabilmente in istituti religiosi, strutture assistenziali o di cura, caserme o istituti di detenzione.

Di regola, chi è in convivenza anagrafica è considerato nucleo familiare a sé stante. Restano però salve le regole che lo attraggono nel nucleo del coniuge.

Per i soggetti inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, le istruzioni DSU prevedono sempre un nucleo familiare autonomo. La condizione deve risultare da provvedimento dell’autorità competente.

Per l’assegno di inclusione, inoltre, si applicano regole specifiche. Componenti che continuano a risiedere nella stessa abitazione possono restare nello stesso nucleo anche dopo variazioni anagrafiche.

DSU: il documento che attiva l’ISEE

L’ISEE si ottiene presentando la Dichiarazione sostitutiva unica.

La DSU contiene le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali necessarie a descrivere il nucleo familiare.

Alcune informazioni sono autodichiarate. Ad esempio composizione del nucleo, casa di abitazione, disabilità, veicoli e altri elementi non sempre disponibili negli archivi.

Altri dati sono acquisiti dagli archivi pubblici. In particolare, Agenzia delle Entrate e INPS forniscono redditi, trattamenti e alcune informazioni patrimoniali.

Il dichiarante si assume la responsabilità delle informazioni autodichiarate. Anche sul piano penale.

Questa responsabilità non viene meno nella DSU precompilata.

DSU mini e DSU integrale

Esistono due grandi forme di DSU: mini e integrale.

La DSU mini è sufficiente per calcolare l’ISEE ordinario quando non ci sono situazioni particolari.

La DSU integrale serve quando occorrono dati aggiuntivi.

La DSU mini non può essere usata in questi casi:

  • presenza di persone con disabilità o non autosufficienti;
  • richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario;
  • presenza di figli con genitori non coniugati e non conviventi;
  • esonero dalla dichiarazione dei redditi e assenza di Certificazione unica;
  • sospensione degli adempimenti tributari.

Scegliere il modello sbagliato può impedire il calcolo dell’indicatore corretto.

Non è una formalità. È una scelta che condiziona tutta l’attestazione.

DSU precompilata: priorità dal 2026

La DSU precompilata contiene dati autodichiarati dal cittadino e dati prelevati dagli archivi dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.

Dal 2026, la legge di bilancio prevede che la presentazione tramite CAF avvenga prioritariamente in modalità precompilata.

“Prioritariamente” non significa “esclusivamente”. La DSU non precompilata resta possibile. Però il sistema spinge verso la precompilazione.

La precompilata può ridurre errori e tempi. Ma non elimina la verifica professionale.

Alcuni dati possono essere accettati o modificati. Altri, come componenti già dichiarate fiscalmente o trattamenti INPS, hanno vincoli più rigidi. Se il dichiarante rileva inesattezze su dati non modificabili, può essere necessario usare il modulo integrativo.

Accesso alla DSU precompilata

Per accedere alla DSU precompilata servono le autorizzazioni dei componenti maggiorenni del nucleo oppure gli elementi di riscontro.

La prima via è l’autorizzazione diretta. Ogni componente maggiorenne accede con SPID, CIE o CNS e autorizza l’uso dei propri dati.

La seconda via è l’inserimento degli elementi di riscontro da parte del dichiarante o dell’intermediario delegato.

Gli elementi di riscontro riguardano:

  • dati reddituali del secondo anno precedente;
  • dati patrimoniali del secondo anno precedente.

Per una DSU 2026, l’anno di riferimento è il 2024.

Per i CAF, l’opzione operativa resta l’inserimento degli elementi di riscontro dei familiari maggiorenni deleganti.

Se il riscontro non va a buon fine, si presenta la DSU in modalità non precompilata.

Portale unico ISEE e app INPS

Il Portale unico ISEE ha concentrato in un solo ambiente le funzioni prima distribuite su più procedure.

Dal Portale è possibile:

  • compilare una nuova DSU;
  • avviare una DSU precompilata;
  • consultare una dichiarazione già presentata;
  • confermare o modificare dati;
  • scaricare l’attestazione quando disponibile.

La procedura passa da alcuni passaggi: consenso privacy, scelta delle prestazioni, eventuale caricamento di dati dell’ultima DSU, autorizzazioni dei familiari maggiorenni, conferma finale.

L’INPS ha reso disponibile anche la presentazione della DSU mini precompilata tramite app INPS Mobile, con la funzione dedicata.

Per il cittadino è una semplificazione. Per il professionista è un ulteriore canale da presidiare, soprattutto quando il cliente arriva in studio con una DSU già avviata o incompleta.

Validità della DSU

La DSU è valida dalla data di presentazione fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Durante questo periodo, ogni componente del nucleo può usare la stessa DSU per richiedere altre prestazioni sociali agevolate.

All’inizio di ogni nuovo anno, i dati reddituali e patrimoniali vengono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente.

Esempio:

Anno di presentazione DSU Anno ordinario di riferimento per redditi e patrimoni
2026 2024
2027 2025

Questa distanza temporale spiega l’utilità dell’ISEE corrente quando la situazione economica peggiora in modo rilevante.

Attestazione ISEE

L’INPS rende disponibile l’attestazione entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della DSU.

Se trascorrono 15 giorni lavorativi senza attestazione, il dichiarante può presentare il modulo integrativo FC.3. In questo modo può autodichiarare i dati necessari e ottenere un’attestazione provvisoria.

L’attestazione provvisoria resta valida fino al rilascio dell’attestazione ordinaria.

Anche qui serve cautela. Una provvisoria non deve diventare un modo per “forzare” dati non verificati. Serve solo quando il sistema non rilascia nei tempi previsti l’attestazione richiesta.

ISEE corrente: quando serve

L’ISEE corrente consente di aggiornare redditi e patrimoni quando l’ISEE ordinario non rappresenta più la situazione reale del nucleo.

Il caso tipico è la perdita del lavoro. Ma non è l’unico.

Può essere richiesto quando si verifica almeno una delle condizioni previste dall’art. 9 del DPCM 159/2013, come modificato.

Per i redditi rilevano, tra l’altro:

  • variazione della situazione lavorativa;
  • variazione dell’indicatore della situazione reddituale corrente superiore al 25%;
  • interruzione di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari non inclusi nel reddito complessivo IRPEF.

Per il patrimonio, l’aggiornamento è possibile quando l’indicatore patrimoniale dell’anno precedente differisce per più del 20% rispetto a quello calcolato in via ordinaria.

La variazione lavorativa o l’interruzione dei trattamenti deve essere successiva al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il reddito considerato nell’ISEE ordinario.

Per le DSU 2026, quindi, la variazione deve essere successiva al 1° gennaio 2024.

Tempi e validità dell’ISEE corrente

Le finestre temporali sono diverse in base ai dati da aggiornare.

Periodo Cosa si può aggiornare
Dal 1° gennaio al 31 marzo Solo redditi
Dal 1° aprile Redditi, patrimoni o entrambi

La validità cambia:

Dati aggiornati Validità
Solo patrimonio Fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione
Redditi e patrimonio Fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione
Solo redditi 6 mesi dalla presentazione

Se intervengono nuove variazioni della situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro 2 mesi.

C’è poi un passaggio poco intuitivo. Se è già stato presentato un ISEE corrente per aggiornare solo i redditi o solo i patrimoni, una nuova DSU corrente successiva deve aggiornare entrambe le componenti, quando ci sono ulteriori variazioni rilevanti.

Non si può più ragionare a compartimenti stagni.

Esempio di ISEE corrente

Un lavoratore dipendente presenta DSU nel febbraio 2026. L’ISEE ordinario usa i redditi 2024.

A marzo 2026 perde il lavoro. Il dato 2024 non rappresenta più la situazione del nucleo.

In presenza delle condizioni previste, può chiedere l’ISEE corrente aggiornando la componente reddituale.

Se poi, da aprile 2026, emerge anche una forte riduzione del patrimonio rispetto al dato ordinario, potrà essere necessario aggiornare entrambe le componenti.

L’errore sarebbe pensare che l’ISEE corrente sia una scelta libera. Non lo è. Richiede condizioni precise e documentazione.

Prestazioni agevolate e soglie

L’ISEE può servire per due scopi diversi.

Può essere una soglia di accesso. In questo caso, sopra un certo valore il beneficio non spetta.

Oppure può determinare l’importo. In questo caso il beneficio spetta, ma cambia in base all’indicatore.

Alcune prestazioni richiedono anche il mantenimento del requisito per l’intero periodo di fruizione.

Prestazione Regola ISEE indicativa
Assegno unico e universale Importo variabile in base all’ISEE
Assegno di inclusione ISEE non superiore a € 10.140
Supporto per la formazione e il lavoro ISEE non superiore a € 10.140
Assegno di maternità dei Comuni Soglia annuale prevista dalla disciplina applicabile
Bonus nuovi nati ISEE non superiore a € 40.000
Bonus asilo nido Importo variabile in base all’ISEE
Bonus psicologo ISEE non superiore a € 50.000
Carta dedicata a te ISEE non superiore a € 15.000
Prestazione universale ISEE sociosanitario non superiore a € 6.000

Le soglie vanno sempre verificate sulla norma o sul bando della prestazione.

Il valore indicato nell’attestazione non basta. Serve sapere quale indicatore viene richiesto.

Acquisizione dei dati da scuole, università e comuni

L’art. 6 del DL 19 febbraio 2026 n. 19 prevede che scuole, università, Comuni e altre amministrazioni competenti acquisiscano d’ufficio dall’INPS i dati ISEE necessari alla concessione delle prestazioni sociali agevolate.

Il canale è la Piattaforma digitale nazionale dati, PDND.

La regola va nella direzione della semplificazione. Il cittadino dovrebbe produrre meno documenti.

Ma la semplificazione non corregge gli errori della DSU. Se il dato ISEE è sbagliato, l’acquisizione automatica lo porta dentro il procedimento amministrativo.

Per questo la fase di compilazione resta centrale.

Esempio: assegno unico e casa di proprietà

Una famiglia con due figli richiede l’assegno unico nel 2026.

Il nucleo possiede una casa di abitazione con valore IMU netto di € 100.000. Non vive in un capoluogo di Città metropolitana.

Per l’assegno unico si usa l’ISEE specifico per famiglie e inclusione.

La franchigia base è € 91.500. Poiché ci sono due figli conviventi, si aggiunge € 2.500 per il figlio successivo al primo. La soglia arriva a € 94.000.

Il valore eccedente è € 6.000. Nel patrimonio immobiliare rilevano i due terzi, cioè € 4.000.

Con l’ISEE ordinario, invece, la franchigia sarebbe € 52.500. L’eccedenza sarebbe € 47.500, con rilevanza dei due terzi pari a circa € 31.667.

Lo stesso nucleo può quindi vedere un effetto molto diverso a seconda della prestazione.

Esempio: titoli di Stato e buoni fruttiferi

Un nucleo familiare possiede:

  • € 28.000 in BTP;
  • € 18.000 in buoni fruttiferi postali;
  • € 12.000 su conto corrente.

Il totale degli strumenti esclusi potenzialmente è € 46.000. Poiché il limite è € 50.000 per nucleo, BTP e buoni fruttiferi possono essere esclusi integralmente.

Il conto corrente resta invece nel patrimonio mobiliare, salvo le franchigie ordinarie.

Se i BTP fossero € 40.000 e i buoni fruttiferi € 25.000, l’esclusione massima sarebbe comunque € 50.000. La quota residua di € 15.000 entrerebbe nel patrimonio mobiliare.

Esempio: figlio maggiorenne fuori casa

Un figlio di 23 anni vive in un’altra città e non è coniugato. Non ha figli. Nel 2024 ha percepito un reddito di € 3.500.

Per una DSU presentata nel 2026, il reddito da considerare è quello del 2024.

Poiché il figlio ha meno di 24 anni e il reddito non supera € 4.000, può risultare fiscalmente a carico. Se non è coniugato e non ha figli, rientra nel nucleo dei genitori anche se non convive.

Il cambio di residenza, da solo, non basta a renderlo autonomo.

Se invece il reddito fosse stato € 4.800, il ragionamento cambierebbe. Non sarebbe fiscalmente a carico e potrebbe costituire un nucleo distinto, salvo altri vincoli.

Esempio: studente universitario fuori sede

Una studentessa si trasferisce in una città universitaria nel settembre 2025. Presenta DSU università nel 2026.

Ha preso residenza fuori dalla famiglia di origine, ma non sono ancora passati 2 anni. Inoltre vive in un appartamento di proprietà dei genitori.

Non può essere considerata autonoma ai fini ISEE università.

Il suo nucleo resta quello dei genitori.

Questo vale anche se sostiene alcune spese da sola o lavora saltuariamente. La disciplina richiede requisiti precisi, non una valutazione generica di indipendenza.

Errori più frequenti nella pratica

Nella gestione dell’ISEE 2026, gli errori più frequenti riguardano queste aree:

Area Errore ricorrente Effetto possibile
Tipo di ISEE Uso dell’ISEE ordinario al posto di quello specifico Errata valutazione della soglia
Nucleo familiare Esclusione di coniuge o figlio maggiorenne a carico Attestazione non corretta
Prima casa Mutuo residuo non aggiornato Patrimonio immobiliare errato
Titoli di Stato Applicazione del limite di € 50.000 per persona Patrimonio mobiliare sottostimato
DSU mini Uso della mini in presenza di casi complessi Indicatore non adeguato
ISEE corrente Richiesta senza condizioni o senza documenti Rigetto o attestazione fragile
Genitori non conviventi Mancata componente aggiuntiva o attrazione errata ISEE minorenni non corretto

La tecnologia aiuta, ma non sostituisce la ricostruzione giuridica del caso.

Controlli prima dell’invio della DSU

Prima dell’invio conviene seguire una checklist minima.

  1. Verificare la prestazione richiesta;
  2. individuare il tipo di ISEE necessario;
  3. controllare lo stato di famiglia alla data della DSU;
  4. verificare coniugi con diversa residenza;
  5. controllare figli maggiorenni non conviventi e carico fiscale;
  6. ricostruire eventuali genitori non coniugati e non conviventi;
  7. scegliere correttamente tra DSU mini e DSU integrale;
  8. controllare valore IMU della casa di abitazione;
  9. aggiornare il mutuo residuo;
  10. verificare conti, depositi e rapporti cointestati;
  11. applicare correttamente l’esclusione dei titoli di Stato;
  12. valutare se esistono condizioni per ISEE corrente;
  13. conservare documentazione di redditi, patrimoni e variazioni.

Questa lista non elimina ogni rischio. Riduce però gli errori più comuni.

La lettura corretta dell’ISEE 2026

L’ISEE 2026 va letto come un sistema stratificato.

C’è una disciplina generale. Ci sono indicatori specifici. Ci sono correttivi per famiglie, disabilità, casa di abitazione, patrimoni finanziari e situazioni economiche mutate.

La novità del 2026 aiuta molti nuclei con figli. Ma solo per alcune prestazioni.

Il punto non è chiedere genericamente “quanto vale l’ISEE?”. La domanda corretta è più precisa: “quale ISEE serve per questa prestazione?”.

Da questa domanda dipendono modello DSU, nucleo, franchigie, scala di equivalenza e risultato finale.

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