La ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio cambia ancora rotta. Il decreto-legge n. 38/2026, nel testo modificato durante l’esame parlamentare, punta a ripristinare l’esonero solo per una parte precisa dell’attività: vendita, emissione, prenotazione e intermediazione dei documenti di viaggio relativi al trasporto di persone. Per tutto il resto, almeno allo stato del testo approdato alla Camera, la ritenuta resta applicabile dal 1° maggio 2026.
La distinzione non è secondaria. Una provvigione collegata alla biglietteria passeggeri continua a seguire il vecchio trattamento di favore. Una provvigione riferita ad altri servizi turistici, invece, entra nel meccanismo ordinario dell’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973.
Ritenuta agenzie viaggio: cosa cambia davvero
Il punto tecnico è questo: non si torna a un’esenzione generalizzata per tutto il comparto delle agenzie di viaggio e turismo. La correzione introdotta in sede di conversione del D.L. n. 38/2026 ha un perimetro più ristretto.
Il nuovo esonero riguarda i compensi, anche se chiamati in altro modo, percepiti dalle agenzie di viaggio e turismo per la vendita, l’emissione, la prenotazione o l’intermediazione dei documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone.
Nella prassi, quindi, l’attenzione si sposta sulla natura dell’operazione. Biglietteria aerea, ferroviaria, marittima o comunque legata al trasporto passeggeri: fuori dalla ritenuta. Altre provvigioni, ad esempio quelle connesse a pacchetti, servizi accessori, intermediazioni diverse o accordi commerciali non riconducibili al documento di viaggio, vanno valutate con cautela.
Qui nasce il vero problema operativo. Non basta guardare il soggetto che incassa. Occorre capire per quale servizio viene pagata la provvigione.
Il percorso normativo dal 1° marzo al 1° maggio
La legge di bilancio 2026, legge n. 199/2025, aveva previsto l’eliminazione dell’esonero dalla ritenuta sulle provvigioni per alcuni soggetti, tra cui le agenzie di viaggio e turismo. La decorrenza iniziale era fissata al 1° marzo 2026.
Il D.L. n. 38/2026 ha poi spostato l’avvio al 1° maggio 2026, anche per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici. Non un dettaglio, perché il meccanismo della ritenuta coinvolge fatturazione, incassi, flussi di riversamento e certificazioni.
Durante l’esame al Senato, però, è arrivata una modifica ulteriore. Il testo dell’art. 6 è stato integrato con una previsione che reinserisce le agenzie di viaggio e turismo tra i soggetti esclusi dalla ritenuta, ma solo per i compensi collegati ai documenti di viaggio dei trasporti di persone.
Il disegno di legge di conversione è passato poi alla Camera, con l’A.C. 2935. Fino all’approvazione definitiva, resta doveroso parlare di assetto in via di consolidamento. Questo è un punto da non perdere.
Chi resta dentro l’obbligo di ritenuta
La reintroduzione selettiva dell’esonero non copre tutte le fattispecie. Restano quindi soggette a ritenuta, dal 1° maggio 2026, le provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio per attività diverse dalla biglietteria passeggeri.
Resta confermata, inoltre, l’eliminazione dell’esonero per:
- agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- agenti e commissionari di imprese petrolifere;
- agenzie di viaggio, quando il compenso non riguarda vendita, emissione, prenotazione o intermediazione dei documenti di viaggio per trasporto persone.
Il cambio di prospettiva è evidente. Prima il discrimine sembrava legato soprattutto alla categoria del percettore. Ora, per le agenzie di viaggio, diventa decisiva anche la tipologia del compenso.
Quando si guarda al pagamento e non alla maturazione
L’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 collega la ritenuta al momento del pagamento della provvigione. Conta quindi il criterio di cassa.
Questo significa che una provvigione maturata ad aprile 2026, ma pagata a maggio 2026, può rientrare nel nuovo obbligo se riguarda un’attività non coperta dall’esonero. Il fatto generatore pratico, per il sostituto, non è la maturazione economica. È il pagamento.
Si consideri una struttura ricettiva che liquida a un’agenzia, il 20 maggio 2026, una provvigione maturata a febbraio per la vendita di un servizio turistico non riconducibile alla biglietteria. In questo caso la data di pagamento porta l’operazione dentro il regime applicabile dal 1° maggio.
Diverso il caso di una commissione per l’emissione di un biglietto aereo passeggeri. Se la modifica viene confermata nel testo finale, quel compenso resta fuori dalla ritenuta.
Provvigioni trattenute sugli incassi: il nodo operativo
La situazione diventa più delicata quando la provvigione non viene pagata materialmente dal committente, ma viene trattenuta direttamente dall’intermediario sulle somme riscosse.
L’art. 25-bis, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 prevede che, in questi casi, il percettore debba rimettere al committente, preponente o mandante l’importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del versamento, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui la provvigione è stata trattenuta.
È una regola scomoda, ma centrale. Nella prassi può accadere che l’agenzia incassi dal cliente, trattenga la propria quota e riversi il netto al mandante. Se quella provvigione è soggetta a ritenuta, l’agenzia deve rendere disponibile al mandante anche la somma necessaria al versamento fiscale.
Per le trattenute operate nel mese di maggio 2026, la ritenuta si considera operata a giugno. Il versamento seguirà quindi le regole ordinarie del mese successivo.
Quanto pesa la ritenuta sulle provvigioni
La ritenuta dell’art. 25-bis è calcolata con l’aliquota del primo scaglione IRPEF, oggi pari al 23%, su una base convenzionale. In via ordinaria la base è pari al 50% della provvigione. L’effetto finanziario è quindi una ritenuta dell’11,5% sull’importo della provvigione.
La base può ridursi al 20% quando il percettore dichiara di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o terzi, secondo le regole del D.M. 16 aprile 1983. In quel caso la ritenuta effettiva scende al 4,6%.
| Ipotesi | Effetto pratico |
|---|---|
| Provvigione ordinaria soggetta a ritenuta | 23% sul 50%, quindi 11,5% effettivo |
| Provvigione con dichiarazione per base ridotta | 23% sul 20%, quindi 4,6% effettivo |
| Compenso agenzia per biglietteria passeggeri | Esonero, se il testo viene confermato |
| Compenso agenzia per attività diversa dalla biglietteria | Ritenuta applicabile dal 1° maggio 2026 |
Il dato non è solo fiscale. È anche finanziario. Per chi lavora con margini ridotti, un prelievo all’incasso può incidere sulla liquidità, anche se resta una ritenuta d’acconto.
Versamento con F24 e codice tributo 1040
Le ritenute operate sulle provvigioni si versano con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento. La regola discende dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 241/1997.
Il codice tributo da utilizzare è il 1040. Dal 1° gennaio 2017, infatti, tale codice ha assorbito anche il precedente codice 1038, utilizzato in passato per le ritenute su provvigioni.
Esempio semplice. Una società corrisponde il 10 giugno 2026 una provvigione imponibile a un intermediario non coperto da esonero. La ritenuta deve essere versata entro il 16 luglio 2026, salvo differimenti di calendario.
Cosa devono controllare le agenzie e i mandanti
La prima verifica riguarda il contratto. Serve capire se la provvigione remunera una prestazione di biglietteria per trasporto persone oppure un’attività diversa.
La seconda verifica riguarda il momento dell’incasso. Per le provvigioni pagate dal 1° maggio 2026, la ritenuta può scattare anche se il rapporto economico è nato prima.
La terza verifica riguarda i flussi nei sistemi gestionali. Le provvigioni trattenute direttamente sugli incassi richiedono un tracciamento puntuale, perché il mandante deve poi versare la ritenuta e certificarla.
Nella prassi, sarebbe prudente separare almeno tre categorie:
- compensi per documenti di viaggio relativi a trasporto persone;
- compensi turistici o commerciali diversi dalla biglietteria;
- provvigioni trattenute direttamente sugli incassi.
Senza questa separazione, il rischio è applicare la ritenuta dove non serve oppure, peggio, non applicarla dove è dovuta.
Esempi pratici per evitare errori
Un’agenzia incassa una commissione per la prenotazione di un biglietto ferroviario per un cliente. La provvigione riguarda un documento di viaggio per trasporto di persone. In base al testo in conversione, l’esonero dovrebbe continuare ad applicarsi.
Un’altra agenzia riceve invece una provvigione da un albergo per l’intermediazione di soggiorni. Il compenso non riguarda la vendita o l’emissione di un documento di viaggio. Dal 1° maggio 2026, la ritenuta deve essere valutata come applicabile.
Terzo caso. Un tour operator riconosce all’agenzia una commissione su un pacchetto turistico complesso, nel quale il trasporto è solo una componente. Qui non conviene ragionare in modo automatico. Occorre leggere il contratto e verificare se il compenso è riferibile al documento di viaggio o a una prestazione commerciale più ampia.
È proprio su questi casi misti che nasceranno le contestazioni.
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