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Finanziamenti soci postergati anche con canoni non riscossi

20 Maggio, 2026

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Con l’ordinanza n. 13672 dell’11 maggio 2026, la Corte di Cassazione conferma che la postergazione dei finanziamenti soci non è una categoria riservata ai versamenti in denaro. Anche il socio che ha concesso un immobile in locazione alla società, lasciando maturare canoni non riscossi senza agire, può trovarsi con un credito postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c. La Corte guarda alla sostanza economica dell’operazione: se la mancata riscossione ha prodotto un vantaggio finanziario per l’impresa in una fase di squilibrio patrimoniale, quel credito può essere collocato dopo quelli dei creditori esterni. La decisione è rilevante anche perché estende il ragionamento alla s.a.s. e al socio accomandante, sulla base dell’identità di funzione rispetto alla s.r.l. chiusa. Per professionisti, amministratori e curatori, il messaggio è chiaro: non conta la forma del rapporto, conta la funzione economica che ha assolto.

Il punto centrale della decisione

Il tema non è nuovo, ma la forma assunta dal finanziamento merita attenzione. La Cassazione non si limita al classico versamento del socio sul conto corrente della società. Guarda alla sostanza dell’operazione.

Nel caso esaminato, il socio aveva concesso alla società un immobile in locazione. I canoni non erano stati riscossi. Da qui nasceva il credito fatto valere nei confronti della società, poi sottoposta a procedura concorsuale. La domanda, in termini semplici, era questa: quei canoni arretrati sono un normale credito da locazione oppure un finanziamento soci postergato?

La risposta della Corte segue una linea ormai abbastanza chiara. Quando il socio consente alla società di continuare a usare un bene senza pagarne il corrispettivo, e questa scelta produce un vantaggio finanziario per l’impresa, il credito può rientrare nella nozione di finanziamento “in qualsiasi forma effettuato”. L’espressione è ampia. Non è casuale.

Il ragionamento è pragmatico. Se la società non paga il canone, conserva liquidità. Se il socio tollera quella situazione, accetta di sostenere l’impresa. E se tale sostegno arriva in una fase di squilibrio finanziario, il credito non può essere trattato come se fosse nato fuori dal rischio d’impresa.

La sostanza conta più della forma

L’art. 2467 c.c. stabilisce che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. La norma aggiunge poi un criterio sostanziale: sono rilevanti i finanziamenti concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

In altre parole, la società aveva bisogno di capitale di rischio, non di debito verso il socio. La differenza pesa. E pesa molto nelle procedure concorsuali.

La postergazione non cancella il credito. Lo colloca dopo gli altri. Il socio resta creditore, ma viene soddisfatto soltanto quando i creditori non soci hanno ricevuto quanto loro spettante. Nella pratica, questo può significare non incassare nulla. O incassare soltanto una parte minima.

Non serve un prestito formale

Uno degli aspetti più rilevanti è proprio questo: non occorre un contratto di mutuo, né un bonifico qualificato come finanziamento soci. La forma giuridica utilizzata non decide tutto.

La Cassazione aveva già chiarito che nella nozione di finanziamento possono entrare anche operazioni diverse dai contratti di credito. Si pensi al rilascio di garanzie, alla fornitura di beni senza immediato pagamento, alla concessione di dilazioni anomale. Con l’ordinanza n. 13672/2026 il ragionamento viene applicato anche alla mancata riscossione dei canoni di locazione.

Si consideri un esempio. Una s.a.s. utilizza un capannone di proprietà del socio accomandante. Il contratto prevede un canone mensile di 4.000 euro. Per due anni la società non paga. Il socio non agisce, non risolve il contratto, non pretende garanzie. Anzi, lascia che l’attività continui. Se in quel periodo la società è già in tensione finanziaria, il credito per canoni arretrati può essere letto come sostegno economico volontario.

Non basta, però, l’esistenza di un arretrato. Un normale ritardo di pagamento, isolato e fisiologico, non trasforma automaticamente il locatore in finanziatore. Serve una valutazione concreta: durata dell’inadempimento, condizioni patrimoniali della società, consapevolezza del socio, ruolo ricoperto nella compagine, eventuale inerzia anomala. Tutto va letto insieme.

Perché la s.a.s. può rientrare nella regola

La disciplina dell’art. 2467 c.c. è scritta per le s.r.l. Questo potrebbe indurre a una lettura rigida: se la società non è una s.r.l., la postergazione non opera. Ma questa conclusione sarebbe troppo formale rispetto alla ratio della norma, che è quella di impedire la sottocapitalizzazione nominale.

Il socio, invece di conferire capitale, presta risorse alla società. In questo modo riduce il proprio rischio e tenta di recuperare il denaro come creditore. I creditori esterni, invece, restano più esposti. Questo rischio non appartiene solo alle s.r.l.: può comparire anche in società di persone o in società per azioni a base familiare o ristretta. Come confermato già da Cass. n. 14056/2015 per le s.p.a. e successivamente riconosciuto per le società di persone, il dato decisivo non è l’etichetta societaria ma la posizione effettiva del socio.

Nel caso della s.a.s., la posizione dell’accomandante va guardata con cautela. L’accomandante non amministra, almeno in linea generale. Però può essere molto vicino alla società, conoscerne l’andamento, essere parte della struttura familiare o patrimoniale che regge l’impresa. Se finanzia la società in una situazione paragonabile a quella del socio di s.r.l., l’art. 2467 c.c. può trovare ingresso per identità di funzione.

Il ruolo dell’art. 2497-quinquies c.c.

Un appiglio sistematico arriva anche dall’art. 2497-quinquies c.c. La norma estende il criterio dell’art. 2467 c.c. ai finanziamenti effettuati nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento.

Il richiamo è significativo. Mostra che la postergazione non è soltanto una regola chiusa dentro la s.r.l. Esprime un principio più ampio: chi, per posizione interna o per influenza sull’impresa, conosce o può conoscere lo squilibrio della società, non può finanziarla come creditore ordinario quando sarebbe servito capitale proprio.

La giurisprudenza ha usato questo argomento anche per le s.p.a. chiuse. Nelle società azionarie di ridotte dimensioni, con soci familiari o comunque fortemente coinvolti, la distanza rispetto alla s.r.l. può diventare minima. A quel punto si apre la porta alla postergazione. Ma non per automatismo: occorre una verifica caso per caso.

Quando nasce l’inesigibilità del credito

La postergazione non opera soltanto quando si apre il concorso dei creditori. Non è una regola che nasce all’improvviso nel fallimento o nella liquidazione giudiziale. Opera già durante la vita della società.

Questo passaggio è essenziale. Il credito del socio diventa temporaneamente inesigibile quando ricorrono le condizioni dell’art. 2467 c.c. La giurisprudenza ha precisato che lo squilibrio patrimoniale deve sussistere sia al momento in cui viene posto in essere il finanziamento (o l’operazione generativa del credito), sia al momento in cui il socio chiede il rimborso: se nel frattempo la situazione è migliorata, la postergazione cessa di operare.

La società, quindi, deve rifiutare il rimborso se al momento della concessione del finanziamento esisteva lo squilibrio richiesto dalla norma e tale situazione non risulta superata al momento della richiesta di pagamento. Nel linguaggio tecnico si parla di fatto impeditivo del diritto alla restituzione: il credito esiste, ma non può essere fatto valere come credito ordinario.

In sede concorsuale, la cornice normativa si completa con l’art. 164 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che sancisce l’inefficacia – nei confronti dei creditori della procedura – dei rimborsi dei finanziamenti soci eseguiti dopo il deposito della domanda concorsuale cui è seguita l’apertura della procedura, oppure nell’anno anteriore. Un presidio che opera in parallelo rispetto alla postergazione civilistica e che il curatore può azionare in modo autonomo.

Un profilo spesso trascurato nella pratica: la Cassazione ha stabilito che il credito resta postergato anche dopo l’uscita del socio dalla compagine, se al momento dell’erogazione sussistevano i presupposti dell’art. 2467 c.c. La cessione della quota non sana retroattivamente il finanziamento anomalo.

La prelazione non salva il rango del credito

Può accadere che il credito del socio sia assistito da una garanzia, ad esempio un pegno o un’ipoteca. La presenza di una causa di prelazione non elimina, da sola, il tema della postergazione e non consente al socio di scavalcare i creditori che la legge vuole proteggere.

Sul piano tecnico occorre distinguere due piani distinti: la postergazione regola il rango del credito nel concorso con gli altri creditori, collocando il finanziamento soci dietro quelli ordinari; la causa di prelazione, invece, attribuisce al titolare un diritto di soddisfazione preferenziale sul ricavato del bene gravato. Un credito postergato assistito da ipoteca potrà quindi eventualmente essere azionato sulla garanzia reale specifica, ma questo non ne muta il rango nel concorso generale né consente di aggredire il patrimonio sociale con priorità rispetto ai creditori non soci.

La conseguenza pratica è netta: il socio non può invocare la garanzia per ottenere il rimborso anticipato rispetto ai creditori ordinari. La prelazione e la postergazione operano su assi diversi, e la seconda prevale nella definizione del rapporto con la massa dei creditori.

Tabella operativa per valutare il rischio di postergazione

Elemento da verificare Indicazioni operative
Forma del credito Non conta solo il mutuo. Possono rilevare canoni non riscossi, forniture non pagate, garanzie e dilazioni anomale.
Posizione del socio Occorre capire se il socio conosceva o poteva conoscere la crisi, anche per ruolo, rapporti familiari o influenza concreta.
Situazione finanziaria Va verificato se esisteva uno squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto o se sarebbe stato ragionevole un conferimento. Il requisito deve sussistere sia all’atto del finanziamento sia al momento del rimborso.
Durata dell’inerzia Una breve tolleranza può essere fisiologica. Una mancata riscossione protratta può assumere natura finanziaria.
Vantaggio per la società La società deve aver beneficiato di un apporto economico utile, ad esempio conservando liquidità o continuando l’attività.
Documentazione interna Verbali, lettere, solleciti e piani di rientro aiutano a distinguere il normale credito commerciale dal sostegno finanziario.
Uscita dalla compagine La cessione della quota non sana il finanziamento anomalo: la postergazione opera anche dopo la perdita della qualità di socio se i presupposti esistevano al momento dell’erogazione.
Garanzie reali La presenza di pegno o ipoteca non elimina la postergazione nel concorso generale: i due piani operano in modo distinto.

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Gli effetti per amministratori e professionisti

La pronuncia non riguarda soltanto i curatori o i giudici delegati. Tocca anche amministratori, consulenti, sindaci e revisori. Nella prassi, molte operazioni tra soci e società vengono gestite con una certa elasticità: canoni lasciati indietro, forniture non incassate, rimborsi rinviati. Tutto sembra ordinario. Fino a quando la società entra in crisi.

Il professionista deve porsi alcune domande molto concrete. Il socio ha tollerato il mancato pagamento perché era un normale creditore paziente? Oppure ha sostenuto finanziariamente la società? La società avrebbe potuto ottenere quelle stesse condizioni da un terzo estraneo? E ancora: nel momento in cui il credito è maturato, il patrimonio netto era adeguato?

La documentazione diventa fondamentale. Un contratto di locazione regolare non basta sempre. Occorre verificare come il rapporto è stato gestito nel tempo: solleciti di pagamento, piani di rientro, azioni di recupero, valutazioni sulla solvibilità. Se manca tutto, il rischio aumenta.

Anche gli amministratori devono prestare attenzione. Il pagamento di un credito postergato in presenza dei presupposti dell’art. 2467 c.c. può generare contestazioni. Non basta dire che il debito era scaduto: bisogna verificare se era esigibile. In ambito concorsuale, il curatore può agire per far dichiarare l’inefficacia del rimborso ai sensi dell’art. 164 del Codice della Crisi, indipendentemente dall’azione revocatoria ordinaria.

Esempi pratici per distinguere i casi

Primo caso. Il socio concede un locale alla società per 2.500 euro mensili. La società salta due mensilità per un temporaneo problema di incassi. Il socio invia solleciti e ottiene un piano di rientro rispettato in pochi mesi. Qui la postergazione appare meno probabile: la vicenda resta vicina a un normale rapporto di locazione.

Secondo caso. Lo stesso socio lascia maturare canoni per tre anni. La società ha patrimonio netto ridotto, debiti fiscali, fornitori scaduti e linee bancarie tese. Il socio non agisce, non chiede garanzie, non interrompe il rapporto. In questo scenario il credito per canoni arretrati può assumere natura di finanziamento postergato.

Terzo caso. Una s.p.a. familiare riceve merci dal socio fornitore senza pagare per un lungo periodo. La società non avrebbe ottenuto le stesse condizioni da un fornitore terzo. Anche qui la forma commerciale può cedere il passo alla sostanza finanziaria.

Quarto caso. Un accomandante di s.a.s., pur non essendo amministratore, è parte della struttura familiare che controlla l’impresa. Concede un immobile e tollera il mancato pagamento dei canoni in una fase di dissesto. La sua posizione può essere valutata come sostanzialmente equivalente a quella di un socio finanziatore di s.r.l.

Il punto cieco: non ogni credito del socio è postergato

Il rischio, dopo decisioni di questo tipo, è trasformare la postergazione in una formula automatica. Sarebbe un errore.

Non ogni credito del socio verso la società è un finanziamento. Non ogni canone non pagato diventa apporto economico. Non ogni società diversa dalla s.r.l. subisce l’art. 2467 c.c. senza filtri.

La Corte chiede una valutazione concreta: analizzare il comportamento delle parti, la durata del mancato pagamento, la situazione finanziaria, il ruolo del socio e la ragione economica dell’operazione. Il curatore non può limitarsi a dire “il creditore era socio”. Il socio, dall’altra parte, non può rifugiarsi nella sola forma contrattuale. È proprio qui che si gioca la partita. Tra apparenza e sostanza.

Come prevenire contestazioni

Per ridurre il rischio di riqualificazione, le società dovrebbero trattare i rapporti con i soci come rapporti con terzi. O almeno avvicinarsi a quel modello: prezzi congrui, scadenze rispettate, solleciti tempestivi, piani di rientro formalizzati.

Un finanziamento soci va deliberato e contabilizzato correttamente. Un versamento in conto capitale va distinto dal prestito. Una rinuncia al credito produce effetti diversi da una mera tolleranza del mancato pagamento. Sembrano dettagli. Non lo sono.

Per il professionista, la verifica dovrebbe entrare nelle check-list di bilancio e nelle analisi di crisi. Soprattutto quando emergono debiti verso soci, parti correlate o soggetti collegati. Nella sostanza, occorre capire se l’impresa è stata tenuta in piedi da credito interno mascherato da rapporto commerciale. E quando il socio decide davvero di sostenere la società, meglio chiamare l’operazione con il suo nome.

La lettura finale per imprese e consulenti

L’ordinanza n. 13672/2026 conferma un indirizzo netto. La postergazione dei finanziamenti soci non si ferma davanti alla forma del rapporto. Guarda alla funzione economica dell’operazione. Se il socio permette alla società di non sostenere un costo e lo fa in una fase nella quale l’impresa avrebbe avuto bisogno di capitale, il credito può essere collocato dietro quello dei creditori esterni.

La decisione è rilevante anche perché coinvolge la s.a.s. e il socio accomandante: non per una estensione indiscriminata della disciplina delle s.r.l., ma per la somiglianza concreta della posizione del socio finanziatore. Ed è proprio questa la parte più utile per la pratica professionale.

La domanda da porsi, davanti a ogni credito del socio, non è soltanto: quale contratto è stato firmato? La domanda vera è un’altra: quale funzione economica ha avuto quel credito per la società?

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