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Fatture PA professionisti: cartelle sotto € 5.000 senza blocco

15 Maggio, 2026

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La legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) aveva introdotto una stretta senza precedenti sui compensi professionali pagati dalla Pubblica Amministrazione: dal 15 giugno 2026, ogni parcella – anche sotto i 5.000 euro – sarebbe stata soggetta a verifica fiscale, e anche un debito minimo avrebbe potuto far scattare la trattenuta. Le proteste degli ordini professionali hanno però portato a una correzione durante la conversione del D.L. 27 marzo 2026, n. 38 (decreto fiscale): il Senato ha approvato con fiducia il 14 maggio 2026 un testo che reintroduce la soglia di 5.000 euro sui debiti iscritti a ruolo come condizione per bloccare il pagamento. Il controllo preventivo per qualsiasi importo di parcella rimane, ma i professionisti con pendenze fiscali sotto i 5.000 euro non dovrebbero più subire la deviazione del compenso verso l’Agente della riscossione. Il testo deve ancora essere convertito definitivamente dalla Camera.

Fatture PA professionisti: la correzione del decreto fiscale

La parola chiave è soglia. La versione nata con l’art. 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026) aveva inserito il comma 1-ter nell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973. Per i compensi di lavoro autonomo, individuati dall’art. 54 del TUIR, la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto verificare le inadempienze anche per pagamenti fino a 5.000 euro.

Non solo. Il testo originario del comma 1-ter collegava l’effetto di trattenuta a cartelle di pagamento di qualunque ammontare. In pratica, un debito anche modesto poteva incidere sul pagamento di una parcella professionale. Un meccanismo forte, forse troppo forte. E soprattutto diverso rispetto alla regola generale del comma 1 dello stesso art. 48-bis, che da anni ruota attorno alla soglia dei 5.000 euro.

Il D.L. 27 marzo 2026, n. 38 (decreto fiscale), nella versione approvata dal Senato con voto di fiducia il 14 maggio 2026, interviene proprio su questo punto. Il controllo sui compensi dei professionisti pagati dalla PA non scompare. Cambia però la condizione che fa scattare il pagamento diretto all’Agente della riscossione. La trattenuta opera se il professionista risulta inadempiente per cartelle di importo complessivo pari almeno a 5.000 euro.

Detta in modo semplice: sotto quella soglia il pagamento dovrebbe poter arrivare al professionista. Sopra quella soglia, invece, la PA deve destinare le somme all’Agente della riscossione fino a concorrenza del debito. Solo l’eventuale eccedenza viene liquidata al beneficiario.

Da dove nasce la stretta sui compensi professionali

L’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 non è una norma nuova. Il suo comma 1, da tempo, impone alle amministrazioni pubbliche e alle società a prevalente partecipazione pubblica di verificare, prima di effettuare pagamenti superiori a 5.000 euro, se il beneficiario sia inadempiente per cartelle di pagamento almeno pari a tale importo. Il servizio di “verifica inadempimenti” è gestito dall’Agente della riscossione in via telematica, secondo le modalità stabilite dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

La novità del 2026 riguarda invece gli esercenti arti e professioni, con il nuovo comma 1-ter. Il legislatore ha scelto di intervenire sui compensi riconducibili all’art. 54 del TUIR. Dentro questa area rientrano, per fare alcuni esempi, avvocati, commercialisti, consulenti tecnici, periti, professionisti incaricati da uffici giudiziari e soggetti che lavorano per la PA in base a incarichi professionali.

La circolare del Ministero della Giustizia del 17 marzo 2026 aveva già letto la norma originaria in modo molto netto. Per gli uffici giudiziari, la verifica preventiva avrebbe dovuto riguardare tutti i compensi professionali, anche inferiori a 5.000 euro, e anche se riferiti a prestazioni maturate prima del 15 giugno 2026. Il criterio decisivo non era la data della prestazione, ma quella del pagamento.

Il punto più delicato: decorrenza dal 15 giugno 2026

Il calendario conta. La disciplina speciale decorre dal 15 giugno 2026. Ciò significa che il discrimine non dovrebbe essere la data della fattura, né quella dell’incarico, né quella del provvedimento di liquidazione. Conta il momento in cui la Pubblica Amministrazione effettua il pagamento.

Si consideri un consulente tecnico che ha depositato la relazione nel 2025 e ha emesso fattura a marzo 2026. Se l’ufficio paga dopo il 15 giugno 2026, la nuova disciplina entra comunque in gioco. È un effetto non sempre intuitivo, ma coerente con la lettura ministeriale già circolata per gli uffici della giustizia.

La correzione del D.L. n. 38/2026 non elimina questa decorrenza. Incide, piuttosto, sulla soglia dei debiti che genera l’effetto di trattenuta. Il professionista continuerà a dover fare i conti con il controllo preventivo per qualsiasi importo di compenso, ma non dovrebbe subire il blocco operativo per pendenze fiscali di importo inferiore a 5.000 euro.

Schema riepilogativo – dal 15 giugno 2026

  • La PA verifica i compensi professionali indipendentemente dall’importo della parcella.
  • Se le cartelle risultano sotto 5.000 euro, il pagamento non dovrebbe essere intercettato (correzione decreto fiscale).
  • Se le cartelle sono pari o superiori a 5.000 euro, la PA paga prima l’Agente della riscossione e poi, se resta capienza, il professionista.

Come funziona la trattenuta sulle parcelle

Il meccanismo corretto dal decreto fiscale non va confuso con una compensazione volontaria. Il professionista non sceglie di usare il credito verso la PA per pagare la cartella. È la legge a imporre alla Pubblica Amministrazione un ordine di pagamento diverso, con trattenuta contestuale alla liquidazione: non si tratta di sospensione del pagamento, ma di una decurtazione diretta.

Se la verifica segnala un debito rilevante, l’amministrazione non liquida integralmente la parcella al professionista. Versa invece all’Agente della riscossione la somma necessaria a coprire il debito, nei limiti del compenso dovuto. La parte residua, se esiste, viene pagata al professionista.

Caso Compenso PA Cartelle Effetto
Architetto 3.800 euro 6.200 euro Intera somma all’AgE-R; professionista non incassa nulla da quella fattura
Avvocato 4.600 euro 1.200 euro Pagamento ordinario (cartelle sotto soglia)
Ingegnere 8.500 euro 5.500 euro 5.500 euro all’AgE-R; 3.000 euro al professionista

Nota: gli esempi ragionano sul meccanismo base. Nella gestione concreta vanno considerate ritenute d’acconto, contributi previdenziali, IVA e regole proprie del mandato di pagamento.

Tabella operativa per professionisti e uffici

Situazione Effetto operativo
Compenso professionale pagato dalla PA prima del 15 giugno 2026 Resta applicabile il quadro precedente: la verifica ordinaria del comma 1 dell’art. 48-bis si applica solo ai pagamenti superiori a 5.000 euro, con cartelle almeno pari a tale importo
Compenso professionale pagato dal 15 giugno 2026 con cartelle sotto 5.000 euro Secondo la correzione del D.L. n. 38/2026 (approvata dal Senato il 14/05/2026, in attesa della Camera), il debito modesto non dovrebbe attivare la trattenuta speciale
Compenso professionale pagato dal 15 giugno 2026 con cartelle pari o superiori a 5.000 euro La PA versa all’Agente della riscossione fino a concorrenza del debito e paga al professionista solo l’eventuale residuo
Prestazione svolta prima del 15 giugno 2026 ma pagamento eseguito dopo Il pagamento rientra nella nuova disciplina: rileva la data di erogazione, non quella della prestazione o della fattura
Fornitore non professionista (imprese fornitrici di beni/servizi) Resta centrale la disciplina generale del comma 1 dell’art. 48-bis, con verifica sui pagamenti superiori a 5.000 euro

Perché la norma ha creato tante proteste

La reazione del mondo professionale non nasceva da un fastidio generico verso i controlli. Il problema era più preciso. La norma originaria del comma 1-ter trattava i professionisti in modo diverso rispetto ad altri fornitori della Pubblica Amministrazione. E lo faceva su due piani distinti: importo del pagamento soggetto a verifica e importo del debito che fa scattare la trattenuta.

Per un’impresa fornitrice di beni o servizi, la verifica ordinaria del comma 1 resta collegata al pagamento superiore a 5.000 euro e all’esistenza di cartelle almeno pari a quella soglia. Per il professionista, invece, il testo introdotto dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (art. 1, comma 725) sembrava cancellare entrambe le protezioni. Anche una parcella piccola, collegata a una cartella di qualunque importo, poteva subire la deviazione del pagamento.

Da qui le critiche sulla disparità di trattamento, difficile da giustificare sul piano sistematico. La risposta del legislatore, almeno per ora, è stata un arretramento parziale: il controllo speciale sui professionisti rimane per qualsiasi importo di compenso, ma viene neutralizzato l’effetto più spigoloso – l’aggressione di compensi per pendenze fiscali di importo inferiore a 5.000 euro.

Il nodo IVA e le criticità ancora aperte

Nel dibattito è emerso anche un tema fiscale molto tecnico: il trattamento della fattura quando il pagamento viene intercettato dalla riscossione. La parcella contiene IVA, contributo previdenziale, ritenuta d’acconto e altre componenti. Nella contabilità del professionista l’incasso parziale o deviato non è mai neutro.

La questione va gestita con attenzione. L’importo versato all’Agente della riscossione, nella sostanza, soddisfa un debito del professionista usando un credito da lui maturato verso la PA. Tuttavia, non sono ancora stati forniti chiarimenti ufficiali su come qualificare questa operazione ai fini IVA: se si configuri come un incasso del professionista che a sua volta estingue una propria obbligazione, o se abbia natura diversa. In attesa di indicazioni dall’Agenzia delle Entrate, è ragionevole ritenere – in via prudenziale – che la deviazione del pagamento verso l’AgE-R costituisca comunque incasso ai fini della fattura, con tutti gli effetti reddituali e IVA connessi.

Il professionista potrebbe quindi dover gestire imposte e contributi pur non vedendo liquidità effettiva sul conto corrente. L’impatto sul flusso finanziario degli studi può essere pesante, soprattutto per professionisti di piccole dimensioni o per incarichi pubblici con tempi di incasso già lunghi.

Patrocinio a spese dello Stato e uffici giudiziari

Un capitolo a parte riguarda il patrocinio a spese dello Stato e, più in generale, le spese di giustizia. La circolare del Ministero della Giustizia del 17 marzo 2026 ha espressamente incluso gli avvocati che maturano compensi per attività svolta in favore di persone ammesse al patrocinio, oltre ad ausiliari del giudice, periti e professionisti incaricati nei procedimenti.

In questo ambito la norma produce effetti molto sensibili. Non si parla sempre di grandi studi o di compensi elevati: spesso i pagamenti arrivano dopo tempi lunghi, con importi non particolarmente alti. La versione originaria della stretta avrebbe potuto rendere ancora meno prevedibile l’incasso di somme già attese da tempo.

Con il ritorno della soglia di 5.000 euro sulle cartelle, il rischio si attenua. Non sparisce. Un avvocato con carichi superiori alla soglia continuerà a vedere la somma indirizzata verso la riscossione. Ma almeno le pendenze minori non dovrebbero più incidere in automatico sul pagamento.

Cosa deve verificare lo studio prima dell’incasso

Per i professionisti che lavorano con enti pubblici, la gestione preventiva diventa decisiva. Non basta emettere fattura e attendere il bonifico. Occorre conoscere la propria posizione presso l’Agente della riscossione, soprattutto quando sono in arrivo liquidazioni da Comuni, Ministeri, Aziende sanitarie, Università, tribunali o altri enti pubblici.

  1. Estratto di ruolo e carichi rilevanti ai fini dell’art. 48-bis. Non tutte le posizioni hanno lo stesso peso. Alcune possono essere sospese, rateizzate, oggetto di definizione agevolata o non ancora rilevanti come inadempienza. Questi dettagli fanno la differenza operativa.
  2. Rateazioni attive. Un piano di rateizzazione correttamente attivo ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973 può evitare che il contribuente risulti inadempiente, a condizione che siano rispettate tutte le scadenze. Una rata saltata o una decadenza dalla dilazione può trasformare un problema dormiente in un blocco effettivo. Occorre distinguere anche tra rateazione ordinaria e definizioni agevolate (es. rottamazione-quinquies): gli effetti sospensivi sull’inadempienza non sono sempre identici.
  3. Mapping delle fatture in attesa. Il 15 giugno 2026 non è lontano. Chi ha parcelle pendenti verso enti pubblici dovrebbe mappare gli incassi attesi, distinguendo tra importi, enti debitori e presenza di eventuali pendenze fiscali.

Attenzione al testo definitivo della conversione

Il punto da non perdere è questo: la modifica è contenuta nel percorso di conversione del D.L. 27 marzo 2026, n. 38. Il Senato ha approvato il testo con voto di fiducia il 14 maggio 2026. La Camera deve completare l’esame entro il termine di legge per la conversione.

In linea pratica, quando un decreto arriva alla seconda lettura con tempi stretti, le possibilità di ulteriori modifiche si riducono significativamente. Ma non si può scrivere come se la legge di conversione fosse già pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Il testo operativo definitivo andrà verificato dopo l’approvazione finale e la pubblicazione. Ogni riferimento alla correzione della soglia va dunque letto come “testo approvato dal Senato, in attesa della Camera”.

Per ora, l’indicazione da dare agli studi è prudente ma chiara: la stretta non viene cancellata, viene ridimensionata. La soglia dei 5.000 euro torna a essere il filtro che evita l’effetto sproporzionato sui debiti minori. Ma l’ampliamento della platea dei compensi soggetti a verifica – per qualsiasi importo di parcella – rimane invariato rispetto al testo della legge di Bilancio 2026.

Infografica

Fatture PA sotto 5000 euro.

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