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Credito di imposta ZES Unica 2025

Credito di imposta ZES 2026, fascicolo e certificazione decidono il bonus

6 Maggio, 2026

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Il credito ZES 2026 entra in una fase più lunga, più strutturata e anche più esigente. La misura non vive più dentro una sola annualità: la disciplina guarda al triennio 2026-2028, si allarga anche alle aree assistite di Marche e Umbria e impone alle imprese un metodo documentale molto più rigoroso. La comunicazione preventiva serve a prenotare il beneficio. La comunicazione integrativa, invece, diventa il punto in cui il progetto deve reggere davanti ai documenti, ai pagamenti, alla contabilità e alla certificazione delle spese.

La misura Zes guarda al triennio 2026-2028

La nuova stagione della ZES unica non cancella l’impianto già conosciuto. Il riferimento resta l’art. 16 del D.L. n. 124/2023, convertito dalla L. n. 162/2023, insieme al decreto attuativo del 17 maggio 2024. Cambia però il respiro della misura.

La legge di bilancio 2026 ha rifinanziato il credito per gli investimenti realizzati negli anni 2026, 2027 e 2028. Le risorse indicate sono rilevanti: € 2,3 miliardi per il 2026, € 1 miliardo per il 2027 e € 750 milioni per il 2028. Non è un dettaglio contabile. Per molte imprese significa poter programmare acquisti, cantieri e ampliamenti con una prospettiva meno corta.

Il perimetro territoriale si amplia. Restano le regioni della ZES unica del Mezzogiorno, con le aree assistite dell’Abruzzo. A queste si aggiungono le zone assistite di Marche e Umbria individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Questo allargamento non rende l’agevolazione automatica. Anzi. Più cresce il perimetro, più diventa necessario verificare dove si trova la struttura produttiva, quale codice Ateco la identifica, quale dimensione ha l’impresa e quale intensità di aiuto può applicare.

Comunicazione preventiva e integrativa: due passaggi diversi

La procedura resta costruita su due momenti. La comunicazione preventiva arriva prima e serve a indicare le spese già sostenute dal 1° gennaio e quelle che l’impresa prevede di sostenere entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Per gli investimenti 2026, la finestra di invio va dal 31 marzo al 30 maggio 2026. La comunicazione integrativa, invece, dovrà essere trasmessa dal 3 al 17 gennaio 2027. Il termine è posto a pena di decadenza. La stessa logica si ripeterà per le annualità successive, con l’invio della preventiva nell’anno di investimento e dell’integrativa nei primi giorni dell’anno seguente.

La differenza tra i due modelli non è solo cronologica. La preventiva fotografa un progetto e prenota uno spazio nel plafond. L’integrativa misura ciò che è stato davvero realizzato. Qui si indicano gli investimenti effettivi, il credito maturato, le fatture elettroniche, eventuali costi non transitati dal Sistema di interscambio e gli estremi della certificazione.

C’è un limite che non va perso di vista: gli investimenti indicati nell’integrativa non possono superare quelli comunicati nella preventiva. Possono diminuire. Possono anche essere realizzati solo in parte. Non possono aumentare. Il punto è semplice, ma nella pratica pesa parecchio.

Credito di imposta ZES 2026: l’integrativa non è una rettifica

La parola “integrativa” può trarre in inganno. Non si tratta di una correzione leggera del modello precedente. È il documento che trasforma una previsione in un credito effettivamente riconoscibile.

L’impresa deve dimostrare che i beni sono stati acquistati, consegnati, installati quando serve, contabilizzati e destinati alla struttura produttiva agevolata. Il credito non nasce perché una fattura esiste. Nasce se quella fattura entra in un progetto ammissibile e se il costo rispetta le regole fiscali, contabili e comunitarie.

Nella prassi, il rischio maggiore è trattare l’integrativa come un adempimento finale. Si arriva a gennaio con fatture sparse, contratti non ordinati, SAL non liquidati in modo chiaro, note di credito non considerate e documenti di consegna recuperati all’ultimo. È qui che l’agevolazione si indebolisce.

L’integrativa, per funzionare, deve essere preparata già durante l’anno. Non dopo.

Gli investimenti agevolabili non sono semplici sostituzioni

Non ogni acquisto di beni strumentali consente l’accesso al credito. Il programma deve rientrare in un investimento iniziale secondo la disciplina europea sugli aiuti a finalità regionale.

Rientrano, in linea generale:

  • la creazione di un nuovo stabilimento;
  • l’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
  • la diversificazione della produzione verso prodotti prima non realizzati;
  • il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
  • l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento chiuso o destinato alla chiusura.

Il mero rinnovo di cespiti obsoleti non basta. Un’impresa che sostituisce tre macchinari usurati con tre modelli più recenti, senza aumentare capacità, modificare processo o diversificare la produzione, difficilmente potrà sostenere di avere realizzato un investimento iniziale.

Si consideri un esempio. Una società manifatturiera campana acquista una nuova linea automatizzata che consente di raddoppiare la capacità produttiva e apre una nuova area di confezionamento nello stesso stabilimento. In questo caso l’investimento può essere letto come ampliamento. Se invece compra solo un macchinario identico a quello rotto, senza un progetto più ampio, il credito diventa fragile.

La verifica è ancora più sensibile nelle aree ex art. 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, come Abruzzo, Marche e Umbria. Per le grandi imprese occorre verificare che vi sia una nuova attività economica effettiva. Non basta spostare beni o replicare l’attività già svolta.

Beni ammessi, limiti e soglie da non ignorare

Sono agevolabili i nuovi macchinari, gli impianti e le attrezzature varie destinati a strutture produttive ubicate nelle aree ammesse. Rientrano anche l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali effettivamente utilizzati per l’attività.

Per terreni e fabbricati opera un limite specifico: il loro valore non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Il progetto, inoltre, deve rispettare la soglia minima di € 200.000 e il limite massimo di € 100 milioni per ciascun progetto di investimento.

Restano fuori i beni destinati autonomamente alla vendita, quelli trasformati o assemblati per ottenere prodotti destinati alla vendita e i materiali di consumo. Sono esclusi anche gli acquisti infragruppo quando ricorrono rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Qui il controllo deve essere concreto. Una gru destinata stabilmente a un cantiere produttivo può avere una logica diversa da un bene acquistato per essere rivenduto. Una scaffalatura installata in un nuovo magazzino produttivo va letta diversamente da materiali di consumo usati nella gestione ordinaria.

Il fascicolo dell’investimento va costruito durante l’anno

Il fascicolo dell’investimento è il vero presidio difensivo del credito. Non è un raccoglitore formale, né un file creato quando il modello è già pronto. Deve nascere con il progetto e accompagnarlo fino all’utilizzo del beneficio.

Nel fascicolo dovrebbero confluire contratti, ordini, conferme, documenti di trasporto, verbali di consegna, collaudi, SAL, fatture, pagamenti, schede cespiti, registrazioni contabili, calcoli del credito, verifica del cumulo e attestazione del revisore.

Un controllo ordinato può essere scandito in tre tempi:

  1. prima della comunicazione preventiva, con verifica di soggetto beneficiario, localizzazione, settore, codice Ateco e natura del progetto;
  2. durante l’anno, con monitoraggio di consegne, installazioni, appalti, varianti e pagamenti;
  3. in sede di integrativa, con riconciliazione tra costi, credito, eventuali riduzioni, altri aiuti e dati del modello.

Le comunicazioni trasmesse negli ultimi giorni meritano una cautela in più. Se il sistema scarta un file inviato nei quattro giorni precedenti la scadenza, la ritrasmissione nei cinque giorni successivi può salvare solo irregolarità sanabili. Non salva un flusso non elaborabile, un tracciato corrotto o un file che il sistema non riesce a trattare come comunicazione valida.

Certificazione delle spese: il passaggio che pesa davvero

La certificazione delle spese non può essere affrontata come una firma finale. L’effettivo sostenimento dei costi ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile devono risultare da una certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate alla revisione, serve comunque un revisore legale o una società di revisione iscritta nell’apposito registro.

Il documento CNDCEC-FNC pubblicato il 24 aprile 2026 insiste su un punto operativo: la certificazione deve coprire tutte le spese esposte nell’integrativa. Non solo i costi non coperti da fattura elettronica.

È una lettura corretta e prudente. Il controllo automatico tramite Sistema di interscambio dimostra che una fattura elettronica esiste. Non dimostra, da solo, che il bene sia nuovo, che sia destinato alla struttura ZES, che il costo sia imputato correttamente, che il progetto sia un investimento iniziale e che il cumulo non superi le intensità massime di aiuto.

Il revisore deve quindi seguire il costo dal contratto alla contabilità. Deve verificare la coerenza tra ordine, consegna, fattura, pagamento, iscrizione nel libro cespiti e destinazione del bene. Non basta ricevere un prospetto predisposto dall’impresa.

Fatture, SAL, leasing e Iva: dove nascono gli errori

Le criticità non stanno solo nei grandi importi. Spesso nascono nei dettagli.

Per i beni mobili rilevano, in linea generale, la consegna o la spedizione. Se l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà si verifica in un momento successivo, conta quel momento diverso. Per immobili e aziende rileva la stipula dell’atto, salvo diversa decorrenza degli effetti.

Per gli appalti e le opere a SAL, il costo deve essere fiscalmente maturato e definitivamente liquidato entro il 31 dicembre. Un semplice acconto non basta. Un anticipo su lavori ancora non accettati non può essere trattato come costo agevolabile solo perché pagato.

Nel leasing il costo rilevante non coincide con la somma dei canoni. Si guarda al costo sostenuto dal concedente per acquistare il bene, al netto delle spese di manutenzione. Anche questo dato deve essere documentato.

Le note di credito riducono il costo agevolabile. Devono quindi entrare nel calcolo dell’integrativa e nella certificazione. Ignorarle espone a un credito gonfiato, quindi contestabile.

Un’attenzione separata merita l’Iva. L’imposta può entrare nel costo agevolabile solo se rappresenta un onere effettivo e definitivamente non recuperabile. Non basta che l’impresa abbia scelto di non detrarla. Serve una indetraibilità giuridica, legata al regime del contribuente, alla natura dell’operazione, alla destinazione del bene o al pro-rata.

Il reverse charge non cambia la natura dell’investimento. Impone però di controllare il corretto assolvimento dell’imposta e il trattamento del costo, di regola al netto dell’Iva salvo indetraibilità.

Area di controllo Cosa verificare
Fatture elettroniche Coerenza tra ordine, fattura SDI, consegna, pagamento e contabilità
Beni mobili Data di consegna o spedizione, entrata nel libro cespiti e destinazione alla struttura ZES
Immobili e leasing Atto, destinazione strumentale e costo sostenuto dal concedente nel leasing
SAL e appalti Costo fiscalmente maturato, accettato e definitivamente liquidato entro il 31 dicembre
Rettifiche e Iva Note di credito, Iva indetraibile solo se non recuperabile per legge

Un esempio pratico sul fascicolo

Si immagini una PMI pugliese che nel 2026 avvia l’ampliamento di un reparto produttivo. Il progetto prevede l’acquisto di due macchinari nuovi per € 420.000, lavori edili su un immobile strumentale per € 180.000 e impianti accessori per € 90.000. Il totale del progetto è pari a € 690.000.

Prima della comunicazione preventiva, il professionista verifica localizzazione, codice Ateco, dimensione dell’impresa, settore e intensità di aiuto. Poi controlla che l’intervento non sia una mera sostituzione, ma un ampliamento della capacità produttiva.

Durante l’anno vengono raccolti ordini, contratti, DDT, SAL, fatture e pagamenti. A dicembre emerge una nota di credito di € 15.000 su uno degli impianti. Il dato viene recepito subito, senza attendere gennaio. Nell’integrativa, quindi, l’investimento effettivo non sarà € 690.000, ma € 675.000.

Il revisore certifica le spese partendo dai documenti e non dal solo prospetto aziendale. Verifica anche che i lavori edili non superino i limiti previsti per immobili e terreni. A quel punto il credito è più difendibile, perché il fascicolo racconta una storia coerente.

Credito aggiuntivo 2025: finestra autonoma e divieto 5.0

Accanto alla disciplina 2026 resta aperta la partita del credito aggiuntivo riferito agli investimenti ZES 2025. La comunicazione può essere presentata fino al 15 maggio 2026. Il credito aggiuntivo è pari al 14,6189% del credito richiesto con la comunicazione integrativa 2025.

La fruizione è prevista dal 26 maggio al 31 dicembre 2026, sempre tramite compensazione in F24 e dopo il riconoscimento all’utilizzo. C’è però una condizione da non trascurare: sugli stessi beni non deve essere stato riconosciuto il credito Transizione 5.0.

Il divieto va letto bene. Il problema non è il cumulo in astratto con ogni misura. È la sovrapposizione con Transizione 5.0 sui medesimi investimenti, nel perimetro indicato dalla norma sul credito aggiuntivo. Anche qui serve una mappatura bene per bene.

Il ruolo del professionista cambia: meno invio, più presidio

Il commercialista non può limitarsi a trasmettere un modello. Questa impostazione sarebbe troppo debole. Deve aiutare l’impresa a capire se il progetto è ammissibile, quali documenti servono, come si calcola il credito e come si gestisce il cumulo con altri aiuti.

Il revisore, dal canto suo, deve mantenere un approccio autonomo. La certificazione non è la presa d’atto di un prospetto. È un incarico che richiede evidenze, carte di lavoro e controlli documentati.

Qui sta il punto più scomodo. La ZES 2026 offre più tempo e più territori, ma non tollera improvvisazione. Chi aspetta gennaio per ricostruire l’investimento si espone a errori difficili da correggere. Chi costruisce il fascicolo lungo l’anno può usare il credito con maggiore serenità.

Non è burocrazia in più. È la differenza tra un bonus dichiarato e un beneficio difendibile.

Infografica

Informazioni sul credito d'imposta ZES

 

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