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Dichiarazione IVA tardiva 2026: invio entro il 29 luglio e sanzioni

4 Maggio, 2026

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La dichiarazione IVA 2026, riferita al periodo d’imposta 2025, doveva essere trasmessa entro lo scorso 30 aprile 2026. Chi ha mancato quella scadenza ha ancora tempo fino al 29 luglio 2026, novantesimo giorno successivo, per presentarla in modo valido. Farlo non è neutro: il ritardo costituisce una violazione autonoma, sanabile con il ravvedimento operoso pagando soli 25 euro tramite F24 con codice tributo 8911. Se però manca anche il versamento dell’IVA, si apre un secondo fronte sanzionatorio distinto, che riguarda l’omesso o tardivo pagamento del tributo. Dopo il 29 luglio la dichiarazione non è più tardiva ma omessa, con sanzioni che partono dal 120% dell’imposta dovuta, riducibili al 75% se la presentazione spontanea avviene prima di accessi, ispezioni o altri atti di accertamento portati a conoscenza del contribuente.

Dichiarazione IVA tardiva: il termine dei 90 giorni

La regola di partenza è abbastanza netta. La dichiarazione annuale IVA 2026 doveva essere inviata entro il 30 aprile 2026, salvo il caso particolare di chi aveva anticipato l’invio per comunicare nel quadro VP le liquidazioni periodiche del quarto trimestre 2025.

Per quel quadro, però, il ragionamento è diverso. La dichiarazione doveva essere presentata entro il mese di febbraio. Poiché il 28 febbraio 2026 cadeva di sabato, la scadenza operativa è slittata al 2 marzo 2026. Dopo tale data, il quadro VP non può essere usato per sostituire la LIPE del quarto trimestre. In ogni caso, l’invio anticipato tramite quadro VP non esonera dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale entro il 30 aprile.

Chi non ha inviato la dichiarazione entro il 30 aprile entra nella disciplina della dichiarazione tardiva. Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 7, del D.P.R. 322/1998, la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza resta valida. Per il 2026, il novantesimo giorno cade il 29 luglio.

Questo significa una cosa molto concreta: fino al 29 luglio 2026 il contribuente può ancora trasmettere la dichiarazione IVA 2026. Non si tratta, però, di un invio neutro. La violazione esiste e va regolarizzata.

La sanzione ridotta da pagare

La dichiarazione IVA tardiva comporta, in linea generale, la sanzione fissa di 250 euro. Con il ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 472/1997, l’importo si riduce a un decimo del minimo.

Il versamento diventa quindi pari a 25 euro, da effettuarsi tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 8911, con anno di riferimento 2025 (anno di commissione della violazione). È il caso classico del contribuente che ha già versato correttamente l’IVA, ma ha mancato la trasmissione della dichiarazione nei termini. Una dimenticanza, certo. Ma fiscalmente resta una violazione formale con sanzione propria.

Si consideri una società che invia la dichiarazione IVA 2026 il 20 maggio 2026. Il modello è tardivo, ma valido. Se non ci sono imposte da versare o se il saldo era già stato pagato, la regolarizzazione della tardività richiede la sola sanzione ridotta di 25 euro.

Diverso il caso in cui, insieme alla dichiarazione, emerga anche un saldo IVA non versato. Qui non basta pagare i 25 euro. Occorre regolarizzare anche l’omesso o tardivo versamento dell’imposta, con interessi e sanzione propria, come illustrato nel paragrafo seguente.

Quando il ritardo riguarda anche il versamento

La dichiarazione tardiva e il versamento tardivo non vanno confusi. La prima riguarda l’invio del modello. Il secondo riguarda il pagamento del tributo. Possono convivere, ma restano due violazioni distinte.

Per i versamenti omessi o carenti si applica l’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 471/1997. Con la riforma delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 87/2024, in vigore dal 1° settembre 2024), la sanzione ordinaria per omesso versamento è pari al 25% dell’imposta non versata. Se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione base è ridotta al 12,50%. Su tale base operano poi le ulteriori riduzioni da ravvedimento, secondo il momento in cui il contribuente interviene.

Esempio pratico. Una ditta presenta la dichiarazione IVA il 10 giugno 2026 e scopre un saldo non versato di 8.000 euro. La dichiarazione è ancora tardiva, quindi valida. La sanzione dichiarativa può essere chiusa con 25 euro (codice tributo 8911). Per il saldo IVA, invece, la ditta deve versare imposta, interessi e sanzione da ravvedimento sul versamento, calcolata in base ai giorni trascorsi dalla scadenza originaria del pagamento.

Il punto, nella pratica, è questo: non si può sanare tutto con il solo pagamento di 25 euro. Quella cifra copre il ritardo dichiarativo, non l’eventuale debito IVA.

Oltre il 29 luglio la dichiarazione diventa omessa

Dopo il novantesimo giorno la situazione cambia in modo netto. La dichiarazione presentata dal 30 luglio 2026 in poi si considera omessa. Lo prevede l’art. 2, comma 7, del D.P.R. 322/1998.

Attenzione, però. Anche se fiscalmente è omessa, la dichiarazione trasmessa oltre i 90 giorni non è inutile. Costituisce titolo per la riscossione dell’imposta che risulta dovuta. In altre parole, il Fisco può usarla per incassare il debito indicato dal contribuente.

La sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA è prevista dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, come modificato dalla riforma tributaria (D.Lgs. 87/2024). La misura è ora fissa al 120% dell’imposta dovuta (non più la forbice variabile dal 120% al 240% previgente), con un minimo di 250 euro.

Se la dichiarazione omessa viene comunque presentata oltre i 90 giorni, ma entro i termini ordinari di accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione, ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. 633/1972) e prima della conoscenza formale di accessi, ispezioni, verifiche o attività di accertamento, si applica la sanzione del 75% dell’imposta dovuta.

Il 75% deriva dalla sanzione per omesso versamento, oggi pari al 25%, aumentata al triplo ai sensi del nuovo art. 5, comma 1, del D.Lgs. 471/1997. Se non sono dovute imposte, resta la sanzione fissa di 250 euro.

Operazioni senza imposta: attenzione alla sanzione

Può accadere che il contribuente abbia svolto solo operazioni per le quali non è dovuta IVA. In questi casi non si può applicare una sanzione proporzionale a un’imposta inesistente.

L’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 471/1997 prevede una sanzione da 250 a 2.000 euro. Se la dichiarazione viene presentata entro i termini di accertamento e prima dell’avvio conosciuto di controlli, la forbice si riduce da 150 a 1.000 euro.

È una distinzione che non sempre viene considerata. Eppure pesa. Un soggetto con sole operazioni esenti o non imponibili non ha lo stesso profilo sanzionatorio di chi ha omesso una dichiarazione con IVA a debito.

Il ravvedimento non salva la dichiarazione omessa

Qui serve una precisazione secca. Il ravvedimento della tardività funziona solo entro i 90 giorni. Passato quel limite, la dichiarazione è omessa e la sanzione propria dell’omissione non rientra nel ravvedimento tipico dell’art. 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 472/1997.

Questo non significa che sia sempre inutile presentare la dichiarazione dopo il 29 luglio. Anzi, spesso conviene farlo. La presentazione spontanea, prima dei controlli e dentro i termini di accertamento (31 dicembre 2031 per la dichiarazione IVA 2025), può collocare il contribuente nella disciplina del 75% invece che nel regime ordinario del 120%.

Ma non va presentata come un ravvedimento pieno. Sarebbe tecnicamente sbagliato. È una dichiarazione omessa, presentata tardivamente, con effetti sanzionatori specifici e non riducibili con il meccanismo classico del ravvedimento operoso.

Dichiarazione integrativa IVA: la data corretta

Un altro passaggio merita attenzione. Se la dichiarazione IVA 2026 è stata presentata nei termini, oppure entro i 90 giorni, il contribuente può correggere errori o omissioni con una dichiarazione integrativa.

La base normativa è l’art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. 322/1998. L’integrativa può correggere errori che hanno prodotto un maggiore o minore imponibile, un maggiore o minore debito, oppure una maggiore o minore eccedenza detraibile.

Per l’IVA 2025, dichiarata con modello IVA 2026, il termine ordinario di accertamento scade il 31 dicembre 2031. Il riferimento si ricava dall’art. 57 del D.P.R. 633/1972: il termine è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Poiché la dichiarazione viene presentata nel 2026, il termine corretto è il 31 dicembre 2031.

Integrativa a favore e uso del credito

La dichiarazione integrativa può essere a sfavore del contribuente, quando emerge più imposta. Può anche essere a favore, quando emerge un minor debito o una maggiore eccedenza detraibile.

Se l’integrativa a favore viene presentata entro il termine della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito può essere usato in detrazione, in dichiarazione annuale, in compensazione tramite F24 o chiesto a rimborso, se ricorrono i requisiti.

Per l’IVA 2025, questo significa guardare alla scadenza della dichiarazione IVA 2027, relativa al 2026. Se la correzione arriva oltre quel termine, il credito segue regole più rigide: può essere chiesto a rimborso, se spettante, oppure usato in compensazione per debiti maturati dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’integrativa è stata presentata. Nella dichiarazione del periodo in cui viene presentata l’integrativa, il contribuente deve poi indicare il credito che deriva dalla correzione, ai sensi dell’art. 8, comma 6-quater, del D.P.R. 322/1998.

Tabella operativa per il contribuente

Situazione Effetto fiscale Sanzione principale Nota pratica
Dichiarazione IVA inviata entro il 30 aprile 2026 Presentazione tempestiva Nessuna sanzione per tardività Restano da verificare saldo, credito e utilizzo in compensazione
Invio dal 1° maggio al 29 luglio 2026 Dichiarazione tardiva ma valida 250 euro, riducibili a 25 euro con ravvedimento (cod. tributo 8911) La tardività non copre eventuali omessi versamenti
Invio dal 30 luglio 2026 (entro termini accertamento, prima di controlli) Dichiarazione omessa 75% dell’IVA dovuta Non è ravvedimento: è presentazione spontanea con effetti attenuati
Invio dopo i 90 giorni, senza presentazione spontanea o dopo avvio controlli Dichiarazione omessa 120% dell’IVA dovuta, minimo 250 euro (misura fissa post D.Lgs. 87/2024) Regime ordinario e più gravoso
Omessa senza IVA dovuta Violazione dichiarativa senza debito Da 250 a 2.000 euro (da 150 a 1.000 se prima dei controlli) Va valutata la natura delle operazioni dichiarabili
Correzione di una dichiarazione valida Dichiarazione integrativa Dipende dall’errore corretto Per IVA 2025 il termine ordinario è il 31 dicembre 2031

Un esempio completo

Si immagini una S.r.l. che non invia la dichiarazione IVA entro il 30 aprile 2026. Il consulente se ne accorge il 18 giugno. Dal modello emerge un credito IVA di 3.200 euro, senza imposta da versare.

La dichiarazione può essere trasmessa. È tardiva, ma valida, perché il termine del 29 luglio non è ancora scaduto. La società deve sanare il ritardo con 25 euro (F24, codice tributo 8911, anno di riferimento 2025). Il credito, poi, va gestito secondo le regole ordinarie su compensazione, visto di conformità e limiti applicabili.

Scenario diverso. La stessa S.r.l. si accorge dell’omissione il 5 settembre 2026. A quel punto i 90 giorni sono trascorsi. La dichiarazione, anche se inviata, è fiscalmente omessa. Se dalla dichiarazione emerge un debito IVA di 10.000 euro e non sono ancora iniziati controlli portati a conoscenza del contribuente, la sanzione applicabile è il 75%, pari a 7.500 euro, salvo ulteriori valutazioni in sede di irrogazione e definizione. Se invece sono già avviati controlli, scatta il 120%, pari a 12.000 euro.

La differenza tra agire a giugno e agire a settembre non è formale. È economica, procedurale e difensiva.

Il punto da non sbagliare

La dichiarazione IVA tardiva è una seconda possibilità, non un allungamento della scadenza ordinaria. Entro il 29 luglio 2026 il contribuente conserva la validità della dichiarazione e può chiudere la tardività con una sanzione ridotta di 25 euro.

Dopo quella data, il problema cambia natura. Si entra nell’omissione, con sanzioni più pesanti e con una gestione che richiede maggiore prudenza. Presentare comunque la dichiarazione può essere utile – e spesso lo è – ma non cancella l’omissione.

Il controllo finale deve concentrarsi su tre domande semplici: la dichiarazione è stata inviata entro 90 giorni? Il saldo IVA è stato versato? L’eventuale correzione riguarda una dichiarazione valida o una dichiarazione ormai omessa? Da queste tre risposte dipende quasi tutto.

Infografica

Scadenze e sanzioni per dichiarazione IVA

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