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Dichiarazione precompilata 2026: calendario, novità e controlli

30 Aprile, 2026

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La campagna dichiarativa 2026 si apre in due tempi distinti: dal 30 aprile è consultabile online il modello 730 precompilato, mentre il modello Redditi PF arriva solo dal 20 maggio, per effetto del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, che ha spostato al 30 aprile il termine per la trasmissione delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo e provvigioni. Il 730 diventa operativo – accettabile, modificabile e trasmissibile – dal 14 maggio 2026, con scadenza finale al 30 settembre. Il Redditi PF, accessibile a partire dal 20 maggio, può essere inviato dall’applicativo web dal 27 maggio fino al 2 novembre 2026. Tra le novità, il bonus elettrodomestici entra nella precompilata con funzione di controllo antiduplicazione: il voucher MIMIT – pari al 30% del costo, con un massimo di 100 euro (elevabile a 200 euro per ISEE inferiore a 25.000 euro) – fu riconosciuto come sconto diretto in fattura nel 2025 e nessun ulteriore passaggio dichiarativo è richiesto, ma il dato è reso visibile per impedire il cumulo con altre agevolazioni sulle stesse spese. L’articolo analizza il calendario completo, le regole per versamenti, annullamenti e integrativi, e offre indicazioni operative per studi professionali e contribuenti.

Dichiarazione precompilata 2026: le date chiave

La campagna dichiarativa relativa al periodo d’imposta 2025 parte, di fatto, il 30 aprile 2026. Da quel giorno il contribuente può entrare nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate e visualizzare il proprio modello 730 precompilato.

Visualizzare, però, non significa ancora inviare. La fase operativa vera – quella nella quale il modello può essere accettato, corretto o integrato – decorre dal 14 maggio 2026, in conformità al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 128479 del 28 aprile 2026. La scadenza finale per il 730 resta fissata al 30 settembre.

Per Redditi PF il passo è diverso. Dal 20 maggio 2026 saranno disponibili le dichiarazioni precompilate destinate ai contribuenti non compresi nel perimetro tradizionale dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Dal 27 maggio sarà possibile procedere all’invio tramite applicativo web.

Si tratta di una distinzione che nella prassi conta molto. Il 730 resta il modello più immediato per chi ha un sostituto d’imposta e attende rimborsi in busta paga o nel cedolino pensione. Redditi PF, invece, continua a intercettare situazioni più articolate, anche con quadri aggiuntivi e versamenti gestiti direttamente dal contribuente. Una novità introdotta dal Provvedimento del 28 aprile 2026 riguarda anche l’accesso tramite persona di fiducia, le cui modalità operative sono ora normativamente definite.

Perché gli autonomi arrivano dopo

Il differimento al 20 maggio non è un semplice slittamento tecnico. Deriva dal D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 – il cosiddetto “correttivo bis”, pubblicato in G.U. n. 134 dello stesso giorno – che ha ritoccato la tempistica delle dichiarazioni precompilate per i contribuenti diversi da dipendenti e pensionati, rendendo strutturale la disponibilità del Redditi PF precompilato entro il 20 maggio di ciascun anno.

Il motivo è abbastanza pratico. Le Certificazioni Uniche relative al lavoro autonomo abituale e alle provvigioni possono ora essere trasmesse entro il 30 aprile (anziché entro il 31 marzo, come in passato), consentendo all’Agenzia di acquisire dati più completi. Solo dopo quella fase il sistema può costruire un Redditi PF precompilato più coerente. Vale precisare che le CU di lavoro autonomo trasmesse dopo il 15 aprile ed entro il 5 maggio 2026 vengono utilizzate per elaborare il modello Redditi PF precompilato del 20 maggio, ma non compaiono nel foglio informativo del 730, il cui quadro dati è già cristallizzato al 15 aprile.

Qui il punto non è solo informatico. Se l’Amministrazione finanziaria riceve più dati prima della predisposizione del modello, diminuisce il rischio di una precompilata vuota o parziale. Almeno in teoria. Nella realtà, il professionista dovrà comunque verificare fatture, ritenute, crediti, acconti e coerenza dei quadri.

Cosa contiene il modello predisposto dal Fisco

La dichiarazione precompilata nasce dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175. La logica è nota: l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati già presenti in Anagrafe tributaria, quelli inviati dai sostituti d’imposta e quelli trasmessi da soggetti terzi.

Nel modello confluiscono, tra gli altri, i dati della Certificazione Unica, le spese sanitarie, i premi assicurativi, gli interessi passivi sui mutui, i contributi previdenziali e quelli per la previdenza complementare. Entrano anche le spese universitarie, funebri, scolastiche, per asili nido e per abbonamenti al trasporto pubblico.

Restano centrali anche le comunicazioni relative agli interventi sugli immobili. Si pensi ai bonifici per recupero edilizio, misure antisismiche, risparmio energetico, arredo degli immobili ristrutturati e interventi sulle parti comuni condominiali.

Un controllo manuale resta necessario. La precompilata non è una dichiarazione garantita per definizione. È una base di lavoro. E, come spesso accade, il problema non riguarda solo ciò che è presente, ma anche ciò che manca.

Bonus elettrodomestici: il voucher MIMIT nella precompilata

Tra le novità segnalate per il 2026 compare il cosiddetto bonus elettrodomestici. La dichiarazione precompilata accoglie il dato relativo al voucher MIMIT, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 e riconosciuto nella misura del 30% del costo di acquisto, con un massimo di 100 euro per nucleo familiare, elevabile a 200 euro per i nuclei con ISEE inferiore a 25.000 euro annui, per la sostituzione di un solo elettrodomestico con prodotti ad alta efficienza energetica.

Il contributo fu riconosciuto come sconto applicato direttamente in fattura dai venditori, previo rilascio del voucher sulla piattaforma dedicata del MIMIT. La presenza del dato nella precompilata non trasforma il modello 730 in uno strumento per ottenere un ulteriore beneficio. Serve piuttosto a evitare duplicazioni: il MIMIT ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate – entro il 16 marzo 2026, in forza del Provvedimento dell’11 marzo 2026 – i dati su beneficiari e importi, in modo che il voucher fruito riduca la base di calcolo per l’eventuale detrazione del 50% sugli elettrodomestici acquistati nell’ambito di lavori di ristrutturazione edilizia.

Proventi da energie rinnovabili nella precompilata

Dalla precompilata 2026 (periodo d’imposta 2025) trovano consolidamento i proventi derivanti dalla cessione di energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili fino a 20 kW. Il riferimento riguarda l’energia eccedente rispetto ai consumi dell’abitazione o dell’edificio condominiale, quella che – per i nuovi impianti – non rientra nei meccanismi di autoconsumo virtuale disciplinati dal D.Lgs. n. 199/2021 e dai suoi decreti attuativi.

Il passaggio merita attenzione, soprattutto nei casi di piccoli impianti fotovoltaici domestici. Un importo apparentemente marginale può incidere sulla corretta rappresentazione dei redditi. Meglio non trattarlo come un dettaglio.

Il calendario operativo

Le date principali possono essere lette come una sequenza di finestre. Alcune riguardano la consultazione, altre l’invio, altre ancora la correzione o il versamento. Conviene tenerle separate, perché l’errore nasce spesso proprio dalla confusione tra queste fasi.

Data Adempimento Osservazione pratica
16 marzo 2026 Ricezione della Certificazione Unica (dipendenti/pensionati) Base informativa per redditi, ritenute e dati dei sostituti.
15 aprile 2026 Avvio presentazione Redditi PF (modello ordinario) Possibile trasmissione telematica o, nei casi residui, cartacea presso uffici postali fino al 30 giugno.
30 aprile 2026 Consultazione del 730 precompilato / scadenza CU autonomi Il contribuente può visualizzare, non ancora inviare. Contestualmente scade l’obbligo di trasmissione CU lavoro autonomo e provvigioni.
14 maggio 2026 Invio del 730 precompilato Da questa data si può accettare, modificare e trasmettere (Provv. AdE n. 128479/2026).
20 maggio 2026 Disponibilità Redditi PF precompilato Rileva per lavoratori autonomi, forfetari (quadro LM) e altri soggetti non rientranti nel perimetro del 730.
27 maggio 2026 Invio Redditi PF tramite applicativo web Decorrenza operativa per la trasmissione del modello.
22 giugno 2026 Annullamento del 730 già inviato La scadenza tiene conto dello slittamento del 20 giugno, cadente di sabato.
30 giugno 2026 Saldo e primo acconto Termine ordinario per 730 senza sostituto e modello Redditi.
30 settembre 2026 Scadenza invio modello 730/2026 Termine finale della campagna 730.
26 ottobre 2026 Presentazione del 730 integrativo Solo se emerge maggiore credito, minor debito o imposta invariata. Il 25 ottobre cade di domenica.
2 novembre 2026 Scadenza Redditi PF 2026 Il 31 ottobre cade di sabato, quindi opera lo slittamento.
30 novembre 2026 Secondo o unico acconto Riguarda contribuenti con 730 senza sostituto o con Redditi.

Versamenti, rimborsi e annullamenti

Chi presenta il 730 con sostituto d’imposta può vedere i rimborsi da luglio, secondo i tempi ordinari di conguaglio. Se invece il 730 è senza sostituto, o se viene usato Redditi PF, il rapporto con i versamenti diventa più diretto.

Per saldo e primo acconto, il termine ordinario è il 30 giugno 2026. La maggiorazione dello 0,40% consente di arrivare al 30 luglio. Per i contribuenti ISA e per chi ha cause di esclusione o applica regimi agevolati – forfetario e di vantaggio residuale, quest’ultimo riservato a chi vi aderiva già ante 2016 – il calendario va verificato con particolare cura, perché eventuali differimenti di settore incidono direttamente sul primo versamento.

La possibilità di annullare il modello ha una funzione difensiva, ma non va letta come una seconda occasione illimitata. Per il 730 già trasmesso, la data da segnare è il 22 giugno 2026. Per Redditi PF inviato via web, l’annullamento segue due binari: 26 giugno se è presente un F24, 15 ottobre se non è presente.

Si consideri un caso semplice. Un pensionato invia il 730 il 16 maggio e il 10 giugno si accorge che manca una spesa universitaria del figlio fiscalmente a carico. Può annullare il modello entro il 22 giugno e trasmetterne uno nuovo. Dopo quella data dovrà ragionare su strumenti correttivi diversi.

Quando serve il 730 integrativo

Il 730 integrativo può essere presentato entro il 26 ottobre 2026 a un CAF o a un professionista abilitato. Non ogni errore consente però questa strada.

La correzione è ammessa quando produce un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata. Se invece dalla modifica deriva un maggior debito, la soluzione corretta passa dal modello Redditi correttivo o integrativo, secondo i tempi e le regole ordinarie.

Qui molti contribuenti sbagliano impostazione. Pensano che il 730 integrativo sia lo strumento generale per ogni dimenticanza. Non è così. La natura dell’errore decide il canale da utilizzare.

CAF, professionisti e termini di trasmissione

I sostituti che prestano assistenza fiscale, i CAF e i professionisti abilitati non trasmettono tutti i 730 nello stesso momento. Il termine dipende dalla data in cui il contribuente presenta la dichiarazione all’intermediario.

Presentazione da parte del contribuente Trasmissione all’Agenzia delle Entrate
Entro il 31 maggio 15 giugno
Dal 1° al 20 giugno 29 giugno
Dal 21 giugno al 15 luglio 23 luglio
Dal 16 luglio al 31 agosto 15 settembre
Dal 1° al 30 settembre 30 settembre

In caso di scadenza in giorno festivo o di sabato, opera lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo. È una regola semplice, ma conviene applicarla con prudenza. Soprattutto quando l’invio passa da un intermediario e i flussi sono numerosi.

Controlli: il vero punto da non perdere

La dichiarazione precompilata 2026 riduce alcuni margini di errore, ma non sostituisce il controllo professionale. Questo è il punto cieco più frequente.

Accettare il modello senza modifiche può limitare i controlli documentali sui dati trasmessi da terzi. Modificare il modello, invece, richiede attenzione alle pezze giustificative perché l’intervento dell’intermediario – CAF o professionista abilitato – attiva il regime di controllo formale documentale previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 175/2014. La convenienza non si misura solo in termini di velocità.

Un esempio. Se nel modello compare una spesa sanitaria corretta, non serve reinserirla. Se manca una fattura medica pagata con modalità tracciabile, il contribuente può integrarla. Ma dovrà conservare documento fiscale e prova del pagamento, perché la modifica cambia il profilo di controllo.

Per i professionisti il lavoro vero inizia prima dell’invio. Occorre confrontare CU, spese detraibili, oneri deducibili, immobili, contratti di locazione, F24, acconti e crediti dell’anno precedente. Solo dopo questa verifica la precompilata diventa uno strumento, non una trappola gentile.

Infografica

Informazioni sulla dichiarazione precompilata 2026

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