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Riduzione contributi INPS

Ricongiunzione contributi Gestione Separata: circolare INPS e questioni aperte

27 Marzo, 2026

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Con la circolare n. 15 del 9 febbraio 2026 l’INPS ha finalmente riconosciuto – dopo anni di battaglie giudiziarie – la possibilità di ricongiungere i contributi tra Gestione Separata e casse professionali, in entrambe le direzioni. Una apertura attesa, recepita con sollievo dai liberi professionisti con carriere frammentate. Restano però sul tavolo alcune questioni rilevanti: il limite del 1996, il silenzio assoluto sul lavoro dipendente e qualche incoerenza nel trattamento dei periodi precedenti a quell’anno.

Una lunga attesa, finalmente chiusa (in parte)

Per capire il peso di questa circolare, bisogna partire da lontano. La Gestione Separata è stata istituita dall’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 ed è operativa, come obbligo contributivo, dal 1° aprile 1996. Da subito è stata concepita come un comparto a sé, con logiche proprie – sistema di calcolo integralmente contributivo, nessuna riserva matematica – che per anni hanno giustificato l’esclusione dall’istituto della ricongiunzione disciplinato dalla legge n. 45/1990.

A sbloccare la situazione ci ha pensato la giurisprudenza. La Corte di Cassazione, in particolare con la sentenza n. 26039, ha stabilito che il diritto alla ricongiunzione non può essere compresso per il solo fatto che le gestioni coinvolte adottino metodi di calcolo diversi. Da lì in poi, i professionisti che volevano trasferire i propri contributi dalla Gestione Separata alla propria cassa – o viceversa – si sono trovati a dover ricorrere al contenzioso.

L’INPS, su parere conforme del Ministero del Lavoro, ha poi recepito questo orientamento con la circolare n. 15/2026. Le nuove istruzioni si applicano alle domande presentate dal 9 febbraio 2026, ma – dettaglio non secondario – anche ai ricorsi e alle domande già pendenti a quella data, purché non ancora definiti. Una retroattività operativa che potrebbe sbloccare numerosi fascicoli in giacenza.

Cosa si può fare (e cosa no) con la ricongiunzione contributi Gestione Separata

La circolare riconosce la ricongiunzione in entrambe le direzioni. Il professionista può scegliere se trasferire i contributi della Gestione Separata verso la propria cassa professionale (ricongiunzione in uscita), oppure portare i contributi della cassa dentro la Gestione Separata (ricongiunzione in entrata). Per i trasferimenti in uscita, restano applicabili i criteri ordinari previsti dalla L. 45/1990, già noti alla prassi. Diverso, e più articolato, è il percorso per la ricongiunzione in entrata.

In questo caso la circolare fissa regole precise. La domanda deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi disponibili: niente trasferimenti parziali, niente selezione dei periodi più convenienti. Sono esclusi i contributi già “consumati” per ottenere una prestazione pensionistica. E – qui sta uno dei nodi principali – sono esclusi anche i periodi anteriori al 1° aprile 1996.

Il ragionamento dell’INPS è comprensibile: la Gestione Separata non esisteva prima di quella data, e dunque non può essere usata per valorizzare periodi che la precedono. Non si può, insomma, allargare retroattivamente l’ambito di un fondo che non era ancora attivo.

Tipo di ricongiunzione Direzione Disciplina applicabile Limiti
In uscita dalla Gestione Separata GS → Cassa professionale L. 45/1990 (criteri ordinari) Periodi già pensionati esclusi
In entrata verso la Gestione Separata Cassa professionale → GS Circ. INPS 15/2026 + L. 45/1990 No periodi pre-1/4/1996; obbligo di integralità

Il paradosso del 1996 e il nodo del riscatto

La barriera temporale del 1996 ha però una crepa logica che l’articolo originale mette in luce con acutezza. L’art. 51, comma 2, della legge n. 488/1999 consente – entro il limite di 5 anni – il riscatto oneroso di periodi di collaborazione coordinata e continuativa svolti prima dell’istituzione del fondo. Il che significa che la Gestione Separata può già acquisire, tramite riscatto, contribuzione precedente al 1996.

Se dunque quel “muro” del 1996 non è impermeabile per il riscatto, perché dovrebbe esserlo per la ricongiunzione? La risposta dell’INPS non è arrivata. E questo crea una asimmetria difficile da giustificare sul piano sistematico: stessa gestione, stessa logica contributiva, ma trattamento diverso a seconda dello strumento utilizzato per valorizzare i periodi precedenti.

Non si tratta di una questione meramente teorica. Per un professionista che abbia versato contributi alla propria cassa prima del 1996 e voglia ora trasferirli integralmente alla Gestione Separata, la presenza di quei versamenti preclude l’accesso all’istituto in modo totale. Non una limitazione parziale: un diniego assoluto.

Il grande vuoto: il lavoro dipendente resta fuori

C’è poi una lacuna che il testo della circolare non affronta nemmeno di striscio, e che riguarda una platea molto più ampia di quanto si pensi. Nella pratica, moltissimi lavoratori hanno maturato contributi in parte da dipendenti (gestione ordinaria dei lavoratori dipendenti) e in parte da autonomi o collaboratori (Gestione Separata). La circolare non dice una parola su questa casistica.

Il cumulo gratuito risolve il problema dell’accesso alla pensione, permettendo di sommare i periodi di diverse gestioni senza trasferirli. Ma la ricongiunzione – quella onerosa, con trasferimento fisico dei contributi – conserva una sua specificità strategica in certi contesti. Il caso più chiaro è quello degli strumenti di uscita anticipata dal lavoro, come l’Isopensione.

L’Isopensione, prevista dall’art. 4 della legge n. 92/2012, richiede il perfezionamento dei requisiti minimi calcolati sulla gestione di riferimento del lavoratore dipendente. Secondo il messaggio INPS n. 2475/2017, tale verifica avviene sulla base della sola contribuzione accreditata presso la gestione dei dipendenti. Chi ha versato anni di contributi nella Gestione Separata – e quindi non nella gestione ordinaria – può trovarsi tagliato fuori dallo strumento, anche se in assoluto il montante sarebbe sufficiente.

La possibilità di ricongiungere i periodi della Gestione Separata nella gestione del lavoro dipendente – ove disciplinata – potrebbe avere ricadute positive non solo sull’accesso a certi istituti, ma anche sulla base pensionabile complessiva, intervenendo sulla media delle retribuzioni utili al calcolo delle quote A e B. Si tratta di un territorio che, al momento, rimane privo di copertura normativa espressa.

Come si calcola l’onere della ricongiunzione in entrata

Sul piano economico, la circolare è invece più precisa. Poiché la Gestione Separata opera con metodo integralmente contributivo, il calcolo dell’onere non può seguire il criterio della riserva matematica (riservato ai regimi retributivi o misti). Si applica invece il criterio “a percentuale”, previsto dal D.Lgs. n. 184/1997.

La logica è la seguente: si prende la retribuzione (o il reddito) assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data di presentazione della domanda, e su quella base si applica l’aliquota IVS in vigore. L’INPS ha scelto come riferimento l’aliquota dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e non titolari di pensione, pari al 33% per il 2026.

Vale la pena segnalare che nella Gestione Separata coesistono in realtà due aliquote IVS distinte: il 33% per i collaboratori (ridotto al 24% per chi è già pensionato o assicurato altrove) e il 25% per i professionisti titolari di partita IVA. L’Istituto ha optato per la più alta, il 33%, come parametro uniforme di calcolo per la ricongiunzione.

Minimale e massimale IVS per il 2026
Se la retribuzione di riferimento è inferiore alminimale(pari a18.808 europer il 2026), l’onere si calcola sul minimale stesso. Se supera ilmassimale(pari a122.295 europer il 2026), il calcolo si ferma al massimale. Il costo effettivo netto – l’onere che il professionista dovrà effettivamente versare – si ottiene sottraendo dall’importo teorico i contributi già versati, rivalutati al tasso annuo del4,5%previsto per legge.

Un esempio aiuta a capire la meccanica. Si ipotizzi un professionista iscritto a una cassa privata che negli ultimi 12 mesi abbia dichiarato redditi imponibili pari a 60.000 euro. L’onere teorico sarà pari a 60.000 × 33% = 19.800 euro. Da questa cifra si sottraggono i contributi già versati alla cassa di provenienza, rivalutati al 4,5%. Se il montante rivalutato fosse di 12.000 euro, l’onere netto da versare sarebbe di 7.800 euro. Una cifra non irrilevante, che impone una valutazione attenta prima di procedere.

Parametro Valore 2026 Note
Aliquota IVS applicata 33% Co.co.co. esclusivi, non pensionati
Aliquota co.co.co. pensionati / doppia iscrizione 24% Non utilizzata per il calcolo ricongiunzione
Aliquota professionisti P.IVA 25% Non utilizzata per il calcolo ricongiunzione
Minimale IVS 18.808 € Base minima di calcolo dell’onere
Massimale IVS 122.295 € Base massima di calcolo dell’onere
Tasso di rivalutazione contributi già versati 4,5% annuo Per determinare l’onere netto

Un cantiere aperto: cosa serve ancora

La circolare n. 15/2026 è un passo avanti concreto, dopo anni in cui l’unico strumento disponibile era il ricorso in giudizio. Ma la sensazione – leggendo il documento con attenzione – è quella di un cantiere ancora aperto. I nodi irrisolti non sono dettagli secondari: riguardano categorie di lavoratori con carriere non lineari che, in assenza di una disciplina organica, continuano a trovarsi in una zona grigia.

La ricongiunzione tra Gestione Separata e gestione ordinaria dei dipendenti resta fuori quadro. La barriera del 1996 per i periodi precedenti non convince del tutto, specie alla luce di quanto già previsto per il riscatto. E la scelta dell’aliquota del 33% come parametro unico di calcolo – anziché quella del 25% applicata ai professionisti – è una scelta che pesa, in termini di onere finale.

Sarebbe opportuno, a questo punto, un intervento del legislatore capace di armonizzare regole nate in epoche e con logiche diverse. Non basteranno ulteriori circolari a colmare le lacune strutturali di un sistema previdenziale che continua a fare fatica a gestire carriere fluide, miste, non lineari – che oggi sono la normalità, non l’eccezione.

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