Il Consiglio dei ministri del 10 marzo 2026 ha approvato in esame preliminare uno schema di decreto legislativo che ridisegna il sistema di accesso al registro dei titolari effettivi, recependo gli artt. 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 – la sesta direttiva antiriciclaggio – e introducendo nel D.Lgs. 231/2007 i nuovi artt. da 21-bis a 21-septies. Il risultato è un sistema a livelli differenziati: le autorità pubbliche come MEF, Guardia di Finanza, UIF e le istituzioni europee accedono senza filtri e senza preavviso al titolare; i professionisti e gli intermediari finanziari devono accreditarsi biennalmente presso la Camera di commercio; i giornalisti, le ONG e i ricercatori universitari godono di un legittimo interesse riconosciuto ex lege; i privati, invece, devono documentare un’operazione commerciale concreta. Il tutto avviene con tracciamento sistematico di ogni consultazione e con la possibilità, per i titolari vulnerabili, di opporsi all’ostensione dei propri dati. Il registro resta tuttavia ancora sospeso per effetto delle ordinanze del Consiglio di Stato del 2024, con questioni pregiudiziali pendenti davanti alla Corte di giustizia UE.
Il 10 marzo 2026 il Consiglio dei ministri ha dato il via libera preliminare a un decreto legislativo che rivoluziona le regole di accesso al registro dei titolari effettivi. Il provvedimento recepisce la sesta direttiva antiriciclaggio europea e introduce un sistema a tre livelli differenziati: accesso immediato e senza filtri per le autorità pubbliche, accreditamento biennale per i professionisti obbligati, verifica del legittimo interesse per giornalisti, ricercatori e privati. Il testo, che attende i pareri parlamentari, interviene sul D.Lgs. 231/2007 inserendo gli articoli da 21-bis a 21-septies e prevede un tracciamento puntuale degli accessi con tutela rafforzata per i soggetti vulnerabili. La riforma si inserisce in un quadro complesso, con il registro ancora sospeso per effetto delle ordinanze del Consiglio di Stato che hanno rimesso questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità con il GDPR.
Un recepimento a tappe, tra norme europee e contenziosi
Il percorso legislativo che ha portato all’attuale assetto normativo non è stato lineare. Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 210 – in vigore dal 9 gennaio 2026 – aveva già recepito il solo art. 74 della medesima direttiva, introducendo le prime restrizioni all’accesso pubblico. Era un primo passo, necessario ma parziale.
Lo schema di decreto del 10 marzo 2026 completa l’operazione, disciplinando l’intero meccanismo di consultazione. Ma c’è un nodo ancora irrisolto. Il registro dei titolari effettivi rimane di fatto sospeso per effetto delle ordinanze del Consiglio di Stato del 2024, che hanno sollevato questioni pregiudiziali davanti alla Corte di giustizia UE. Tra queste, la proporzionalità dell’accesso pubblico rispetto al diritto alla protezione dei dati personali garantito dal GDPR. La sentenza della Corte di Lussemburgo – attesa e determinante – potrebbe ancora incidere sull’assetto complessivo.
Chi accede senza filtri: le autorità pubbliche
Per un gruppo tassativo di soggetti pubblici l’accesso è diretto, immediato, senza filtri e senza previa informativa al titolare effettivo. Rientrano in questa categoria il MEF, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA), l’autorità giudiziaria, IVASS, Consob, l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), la Direzione Investigativa Antimafia (DIA), la Guardia di Finanza, il Comitato per la sicurezza finanziaria, l’AMLA, l’EPPO, l’OLAF, Europol ed Eurojust.
Tutti accedono attraverso sistemi telematici dedicati, con una corsia preferenziale che risponde a una logica precisa: le indagini in corso non possono essere compromesse da avvisi preventivi ai diretti interessati. Una regola operativa, non un privilegio.
Soggetti obbligati: accreditamento biennale e obbligo di segnalare
Diversa, e più articolata, è la procedura prevista per i soggetti obbligati ai sensi della normativa antiriciclaggio: intermediari finanziari, commercialisti, avvocati, revisori legali. Per loro l’accesso al registro dei titolari effettivi è consentito, ma non è automatico. Occorre accreditarsi presso la Camera di commercio competente per via telematica, con pagamento dei diritti di segreteria.
L’accreditamento ha durata biennale ed è rinnovabile. Chi si accredita può anche nominare delegati all’accesso, una previsione concretamente utile per gli studi professionali strutturati. Inoltre i soggetti obbligati sono tenuti a segnalare le incongruenze nei dati sulla titolarità effettiva che rilevano nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela. Non si tratta di una facoltà, ma di un obbligo.
Il contenuto minimo delle informazioni accessibili è puntualmente definito: nome, cognome, mese e anno di nascita, cittadinanza, paese di residenza del titolare effettivo e descrizione delle condizioni che lo qualificano come tale.
Giornalisti, ONG e ricercatori: il legittimo interesse ex lege
Tra i soggetti cui viene riconosciuto di default il legittimo interesse all’accesso compaiono – quasi a sorpresa – i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all’Ordine. L’accesso è consentito però solo per finalità giornalistiche, di segnalazione o di comunicazione mediatica. Non è un accesso generico: serve che la consultazione sia funzionale a queste finalità specifiche.
Stessa legittimazione spetta agli enti del terzo settore, alle organizzazioni non governative, ai professori universitari, ai ricercatori e al personale di ricerca presso enti pubblici – ma a condizione che operino per finalità di prevenzione o contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. È una scelta normativa che allarga il perimetro del legittimo interesse oltre il recinto strettamente giuridico-professionale, riconoscendo un ruolo alla società civile organizzata.
Il privato comune: serve la prova dell’operazione concreta
Per i privati che non rientrano in nessuna delle categorie precedenti, la strada è più stretta. L’accesso al registro dei titolari effettivi è possibile, ma occorre dimostrare un’intenzione concreta di effettuare un’operazione commerciale o finanziaria con l’impresa, l’ente o il trust che si vuole verificare. L’obiettivo è prevenire il coinvolgimento in attività illecite.
Un esempio pratico aiuta a capire la portata della norma. Un imprenditore intende avviare una collaborazione stabile con una società di cui non conosce la compagine effettiva: potrà richiedere l’accesso al registro dei titolari effettivi, documentando la trattativa in corso e il nesso con la prevenzione di rischi illeciti. La verifica del legittimo interesse è affidata alle Camere di commercio, che decidono entro termini definiti e rilasciano, se l’esito è positivo, un certificato di accesso valido per 3 anni, rinnovabile previa verifica della permanenza dei presupposti.
Tracciamento sistematico e tutela dei soggetti vulnerabili
Il decreto introduce un sistema di tracciamento puntuale. Ogni consultazione del registro viene registrata e i titolari effettivi vengono informati delle richieste che li riguardano. Sapere chi ha consultato i propri dati è un diritto che il nuovo impianto rende concreto.
Al titolare effettivo che si trovi in determinate condizioni di vulnerabilità è riconosciuta la facoltà di opporsi all’ostensione dei propri dati – in tutto o in parte – al ricorrere di circostanze eccezionali tassative: rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, oppure minore età o incapacità. La Camera di commercio competente risponde a una richiesta motivata entro 12 giorni lavorativi e verifica ogni 18 mesi la permanenza dei presupposti. Un meccanismo pensato per non trasformare il registro in uno strumento di sorveglianza indiscriminata.
Diritti di segreteria: trasparenza con un costo
Il quadro si completa con la disciplina dei diritti di segreteria. L’accesso al registro non è gratuito per i soggetti obbligati e, a maggior ragione, per i privati. I diritti sono espressamente finalizzati a coprire i costi di gestione del registro, escludendo qualsiasi finalità lucrativa dell’ente camerale.
La logica è quella del cost recovery: chi usa il servizio contribuisce a sostenerlo. Una scelta che riflette anche la volontà di scoraggiare accessi non motivati, imponendo un piccolo onere economico a chi si accredita o richiede la verifica del legittimo interesse.
I livelli di accesso al registro: schema riepilogativo
| Soggetto | Tipo di accesso | Procedura | Durata |
|---|---|---|---|
| Autorità pubbliche (MEF, GdF, DNA, UIF, DIA, Consob, IVASS, AMLA, EPPO, OLAF, Europol, Eurojust) |
Immediato, senza filtri | Sistemi telematici dedicati. Nessuna informativa preventiva al titolare | Continuativo |
| Soggetti obbligati (intermediari, professionisti, revisori) |
Funzionale all’adeguata verifica | Accreditamento telematico presso Camera di commercio + pagamento diritti di segreteria | Biennale, rinnovabile |
| Giornalisti, ONG, ricercatori universitari, professori | Su legittimo interesse riconosciuto ex lege | Verifica da parte della Camera di commercio entro 12 giorni lavorativi | Certificato valido 3 anni, rinnovabile |
| Privati con operazione commerciale/finanziaria documentata | Su legittimo interesse da dimostrare | Domanda motivata + verifica Camera di commercio entro 12 giorni lavorativi + diritti di segreteria | Certificato valido 3 anni, rinnovabile |



