L’Agenzia delle Entrate cambia rotta, e lo fa nel giro di poche settimane. Con la risposta a interpello n. 68 del 6 marzo 2026 l’Amministrazione finanziaria ha rettificato la posizione espressa nella precedente risposta n. 26 del 10 febbraio scorso, riconoscendo un principio che nella prassi molti operatori davano quasi per scontato: i compensi percepiti per errore del committente, e successivamente restituiti, non vanno conteggiati ai fini del limite di 85.000 euro previsto per la permanenza nel regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014. Un dietrofront che, a ben guardare, ridisegna i confini applicativi del criterio di cassa nella verifica della soglia di permanenza nel regime agevolato.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 68 del 6 marzo 2026, ha rettificato la propria posizione: i compensi percepiti per errore del committente e successivamente restituiti non vanno conteggiati ai fini del limite di 85.000 euro previsto per la permanenza nel regime forfetario. Il principio vale sia quando percezione e restituzione avvengano nello stesso anno, sia in annualità diverse. Fondamentale la documentazione probatoria dell’errore e della restituzione. Per il recupero dell’imposta sostitutiva versata in eccesso sono percorribili due strade: dichiarazione integrativa (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo) o istanza di rimborso (entro 48 mesi dal versamento).
Il caso: una dottoressa inquadrata per errore come pediatra
La vicenda ruota attorno a una professionista che opera come medico di medicina generale e che nel 2024 ha subito un errore di inquadramento contrattuale da parte dell’Azienda sanitaria provinciale. L’ente l’aveva classificata come pediatra, con la conseguenza che i compensi erogati nel corso dell’anno risultavano parametrati a tariffe superiori rispetto a quelle effettivamente spettanti. Il risultato, sulla carta, era il superamento della soglia di 85.000 euro di ricavi e compensi – quella soglia che, secondo l’art. 1, comma 54, della L. 190/2014, rappresenta il confine per restare nel regime agevolato.
Accortasi dell’incongruenza, la contribuente aveva segnalato l’errore via PEC all’Azienda sanitaria e nel 2025 aveva provveduto a restituire tutte le somme non dovute. Eppure la Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta 2024, rilasciata dall’ASP, continuava a riportare l’importo complessivo percepito – comprensivo anche delle somme indebite – senza alcuna rettifica. Da qui la domanda posta all’Agenzia delle Entrate: quell’errore, ormai sanato nei fatti, poteva comunque costare l’uscita dal forfetario?
La prima lettura dell’Agenzia: il principio di cassa non ammette deroghe
Con la risposta a interpello n. 26/2026, pubblicata il 10 febbraio, il Fisco aveva adottato una linea piuttosto rigida. Ogni compenso percepito dal professionista o dall’imprenditore – secondo quella interpretazione – concorreva al raggiungimento del tetto degli 85.000 euro, a prescindere dalla circostanza che le somme fossero state erogate per errore e poi restituite al committente. Il principio di cassa puro, insomma, non lasciava spazio a eccezioni di sorta.
La conseguenza pratica era severa. L’incasso di compensi superiori a quelli dovuti avrebbe determinato per il 2024 il superamento della soglia e, di conseguenza, la fuoriuscita dal regime forfetario a decorrere dall’anno successivo (il 2025, per intendersi). Il fatto che la restituzione fosse già avvenuta non aveva alcun effetto retroattivo sul calcolo. Come spesso accade nei chiarimenti dell’Amministrazione, la forma prevaleva sulla sostanza.
Il dietrofront: contano i compensi effettivamente spettanti
A meno di un mese di distanza, l’Agenzia delle Entrate torna sui propri passi. Il chiarimento contenuto nella risposta n. 68/2026 del 6 marzo ribalta l’interpretazione precedente, e lo fa dopo (parole dell’Agenzia stessa) “una più approfondita analisi degli elementi probatori forniti nell’istanza di interpello”. In pratica, l’Amministrazione si è presa il tempo di riesaminare la documentazione prodotta dalla contribuente e ne ha tratto conclusioni diverse.
Il punto centrale della nuova lettura è questo: quando si verificano compensi percepiti indebitamente per effetto di un errore commesso dal committente – e tali somme vengono successivamente restituite in toto – occorre verificare il rispetto della soglia di 85.000 euro facendo riferimento ai compensi effettivamente spettanti al contribuente forfetario, non a quelli materialmente incassati. L’Agenzia specifica che occorre valutare caso per caso le circostanze che dimostrano la sussistenza dell’errore (nella fatturazione, nell’inquadramento contrattuale e così via) e i comportamenti assunti per porvi rimedio.
Le somme erroneamente percepite, dunque, non rilevano ai fini della verifica del tetto di ricavi e compensi. E se il superamento della soglia dipende esclusivamente da tali importi indebiti – poi restituiti – non si verifica alcuna fuoriuscita dal regime forfetario. Il principio vale sia nel caso in cui percezione e restituzione avvengano nello stesso periodo d’imposta, sia quando cadano in annualità diverse.
Regime forfetario e soglia 85.000 euro: un esempio pratico
Per capire meglio la portata del chiarimento, si consideri il caso di un ingegnere libero professionista in regime forfetario che nel 2024 abbia percepito compensi per 78.000 euro. A causa di un errore nella fatturazione da parte di un committente pubblico, riceve ulteriori 12.000 euro non dovuti, per un totale incassato di 90.000 euro. L’ingegnere segnala l’errore e nel 2025 restituisce integralmente i 12.000 euro in eccesso.
Con la vecchia interpretazione (risposta n. 26/2026), l’ingegnere avrebbe superato la soglia di 85.000 euro e sarebbe uscito dal forfetario dal 2025. Con la nuova lettura fornita dalla risposta n. 68/2026, invece, i compensi rilevanti per la verifica della soglia sono solo quelli effettivamente spettanti – cioè 78.000 euro. La soglia non risulta superata e il professionista resta nel regime agevolato.
Come recuperare le imposte versate in eccesso
La risposta n. 68/2026 affronta anche il profilo del recupero della maggiore imposta sostitutiva eventualmente versata. Se il contribuente nella dichiarazione dei redditi ha indicato i componenti positivi al lordo delle somme restituite (conformemente a quanto certificato nella CU dall’ente erogatore, che non ha provveduto alla rettifica), esistono due strade percorribili in alternativa.
La prima opzione è la presentazione di una dichiarazione integrativa del modello Redditi, con l’indicazione nel quadro LM dei compensi effettivamente spettanti – al netto di quelli non dovuti e successivamente restituiti – e il conseguente credito d’imposta per la maggiore imposta sostitutiva versata. Il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria, in applicazione dei termini di decadenza dell’accertamento previsti dall’art. 43 del DPR n. 600/1973.
La seconda alternativa consiste nella presentazione di un’istanza di rimborso al competente ufficio territoriale dell’Amministrazione finanziaria, corredata dalla documentazione probatoria relativa all’errore e alla restituzione delle somme. Il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso è di 48 mesi dal versamento dell’imposta, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 602/1973.
Confronto tra le due interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate
| Aspetto | Risposta n. 26/2026 | Risposta n. 68/2026 |
|---|---|---|
| Compensi rilevanti per la soglia | Tutti i compensi percepiti, compresi quelli erronei | Solo i compensi effettivamente spettanti al contribuente |
| Effetto della restituzione | Nessun effetto retroattivo sul calcolo della soglia | Le somme restituite non rilevano ai fini della soglia |
| Fuoriuscita dal forfetario | Sì, dal periodo d’imposta successivo | No, se il superamento dipende solo dall’errore |
| Recupero imposta | Solo tramite istanza di rimborso (art. 38 DPR 602/73) | Dichiarazione integrativa oppure istanza di rimborso |
| Principio applicato | Principio di cassa in senso assoluto | Principio di cassa con esclusione delle somme indebite restituite |
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Una portata che va oltre il caso specifico
L’aspetto forse più rilevante della risposta n. 68/2026 è che il principio enunciato non si applica soltanto alla fattispecie esaminata. L’Agenzia delle Entrate precisa infatti che i medesimi criteri possono trovare applicazione anche ad altri casi di errata percezione di compensi, da valutare caso per caso. La risposta cita espressamente, a titolo esemplificativo, l’errata fatturazione.
Si tratta di un passaggio che apre scenari interessanti. Si pensi – solo per restare nella casistica più frequente – a un consulente che riceve un pagamento doppio per una medesima prestazione, oppure a un artigiano a cui il cliente versa un acconto già incassato. Situazioni di questo tipo, nella prassi professionale, si verificano più spesso di quanto si creda. E fino alla risposta n. 26 non era affatto chiaro se il contribuente forfetario potesse considerare tali somme come “neutrali” rispetto al tetto degli 85.000 euro.
Resta però un elemento di cautela. L’Agenzia insiste sulla necessità di documentare in modo rigoroso sia l’errore sia la restituzione delle somme. Non basta, insomma, affermare genericamente che un compenso era indebito: occorre dimostrarlo con elementi concreti – corrispondenza con il committente, rettifiche delle fatture, bonifici di restituzione, eventuali note di credito. Tutto quello che, in caso di un successivo controllo, possa attestare la buona fede del contribuente e la natura effettiva dell’errore.
Percezione e restituzione in periodi d’imposta diversi
Un ulteriore profilo chiarito dalla risposta n. 68/2026 riguarda la tempistica della restituzione. L’Agenzia ha precisato che il principio vale tanto nel caso in cui la percezione del compenso e la sua restituzione avvengano nello stesso anno, quanto nell’ipotesi in cui i due eventi cadano in periodi d’imposta differenti. Si tratta di un chiarimento tutt’altro che secondario: nella fattispecie concreta, ad esempio, i compensi erano stati incassati nel 2024 e restituiti nel 2025.
La possibilità di correggere l’errore, quindi, non si esaurisce entro l’anno solare. Il contribuente che scopra l’anomalia nell’esercizio successivo – e provveda a restituire le somme indebite – conserva il diritto di far valere la rettifica anche ai fini della soglia di accesso al forfetario per l’anno di percezione. Con la conseguenza, non trascurabile, che viene meno il rischio di una fuoriuscita dal regime determinata da eventi del tutto estranei alla volontà e all’operatività del contribuente.
Profili operativi per i contribuenti forfetari
Per chi opera in regime forfetario la risposta n. 68/2026 rappresenta un precedente di sicuro rilievo. Ma occorre muoversi con attenzione. La prima cosa da fare, qualora ci si trovi in una situazione analoga, è raccogliere tutta la documentazione utile a provare l’errore del committente: PEC, comunicazioni formali, contratti, fatture originarie e rettificate, ricevute dei bonifici di restituzione.
Chi ha già presentato la dichiarazione dei redditi inserendo nel quadro LM i compensi certificati nella CU (comprensivi delle somme indebite) può ora presentare una dichiarazione integrativa con i valori corretti. In alternativa, resta percorribile la strada dell’istanza di rimborso all’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dall’art. 38 del DPR n. 602/1973. Entrambe le opzioni consentono di recuperare la maggiore imposta sostitutiva eventualmente versata.
Conviene ricordare che la dichiarazione integrativa a favore va presentata entro i termini di decadenza ordinari (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria), mentre per l’istanza di rimborso il termine è fissato in 48 mesi dal versamento, ai sensi del citato art. 38.che p


