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Responsabilità solidale del presidente subentrante di ASD

3 Marzo, 2026

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Chi assume la guida di un’associazione sportiva dilettantistica non eredita solo poteri e responsabilità gestionali. Porta con sé, in certe condizioni, anche i debiti tributari del predecessore. Due recenti ordinanze della Corte di Cassazione – la n. 17576 del 2025 e la n. 685 del 12 gennaio 2026 – riordinano con precisione il quadro normativo su questo punto, sgombrando il campo da interpretazioni troppo generose nei confronti del rappresentante subentrante.

Il quadro normativo: l’art. 38 c.c. e le ASD

Nelle associazioni non riconosciute – categoria in cui rientra la quasi totalità delle ASD che non abbia acquisito personalità giuridica ai sensi del D.Lgs. 36/2021 come modificato dalla Riforma dello Sport – il codice civile prevede, all’art. 38, una doppia linea di responsabilità per le obbligazioni assunte dall’ente. Da un lato risponde il fondo comune; dall’altro rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Il meccanismo è noto, ma le sue implicazioni pratiche continuano a generare contenzioso. La questione centrale, su cui la giurisprudenza si è assestata nel tempo, riguarda il collegamento tra la titolarità formale della carica e la concreta attività svolta. Non basta firmare i documenti come rappresentante legale per essere automaticamente responsabile di ogni debito dell’ente. Occorre qualcosa di più.

O almeno – e qui sta la complessità – occorre qualcosa di più per i debiti di natura negoziale. Per i debiti fiscali, invece, il ragionamento cambia.

Debiti negoziali e debiti tributari: una distinzione decisiva

La Cassazione ha fissato un principio ormai consolidato: la responsabilità personale ex art. 38 c.c. per le obbligazioni negoziali è legata all’attività concretamente svolta per conto dell’ente, non alla mera titolarità del ruolo. Chi firma contratti, chi gestisce i rapporti commerciali, chi crea obbligazioni con i terzi: quello risponde. Il presidente onorario che non ha mai messo le mani nella gestione, in linea di principio, no.

Per le obbligazioni tributarie il criterio si sposta. I tributi sorgono ex lege, non da atti negoziali. L’Ires, l’Iva, le ritenute – nessuno le ha “contrattate” con il fisco. Nascono dal semplice verificarsi del presupposto d’imposta. E allora la Corte ha elaborato una presunzione: chi ha ricoperto la carica di rappresentante legale si presume abbia diretto la gestione complessiva dell’ente nel periodo di investitura. Da tale direzione derivano le obbligazioni tributarie.

Il confine è temporale: si risponde per i debiti fiscali sorti durante il proprio mandato. Non in linea generale, non all’infinito. Questo il principio affermato, tra le altre, da Cass. n. 36470 del 13 dicembre 2022.

Il nodo del rappresentante subentrante

Fin qui, tutto abbastanza lineare. Il problema si pone – ed è il cuore delle ordinanze più recenti (Cass. n. 17576/2025 e n. 685/2026) – quando c’è un cambio di vertice. Un nuovo presidente prende il posto del vecchio. L’anno di imposta in questione appartiene, in tutto o in parte, alla gestione precedente. Il nuovo rappresentante sostiene di non essersi mai ingerito in quella gestione. Può andare esente da responsabilità?

La risposta della Cassazione è no. Almeno non automaticamente.

Il ragionamento è questo: il rappresentante subentrante ha comunque l’obbligo di redigere e presentare la dichiarazione dei redditi dell’ente. Se nell’anno di imposta precedente erano stati commessi errori – applicazione di regimi fiscali agevolati in assenza dei presupposti, omissioni, irregolarità varie – la dichiarazione presentata dal nuovo rappresentante ne riflette (e in qualche misura ne consolida) le conseguenze.

Si consideri un caso concreto. Un soggetto subentra nella carica in dicembre dell’anno X, quando la gestione è ormai quasi interamente consumata. A giugno dell’anno X+1 presenta la dichiarazione dei redditi dell’ente applicando un regime fiscale agevolato che non spettava. L’accertamento arriva. Chi risponde? Anche lui, nonostante il brevissimo periodo di gestione diretta. Perché ha presentato quella dichiarazione. Perché aveva l’obbligo – e il potere – di verificarla e correggerla prima di firmarla.

Questo è esattamente il caso esaminato dalla Corte nella n. 685/2026, e l’esito non lascia spazio a interpretazioni di comodo. Il rappresentante era subentrato nella carica nel solo mese di dicembre dell’anno di imposta 2009, poi aveva presentato la dichiarazione dei redditi – il modello Unico 2010, denominazione allora in uso (oggi “Redditi ENC” per gli enti non commerciali) – con l’applicazione contestata di un regime fiscale agevolato in assenza dei presupposti di legge. Quella firma è bastata.

La presunzione di direzione e la prova contraria

Occorre però non semplificare troppo. La giurisprudenza parla di presunzione, non di responsabilità automatica. Il rappresentante legale si presume abbia diretto la gestione complessiva dell’ente nel periodo della sua investitura. Questa presunzione è relativa: può, in teoria, essere superata.

Come? Dimostrando che altri soggetti si occupavano concretamente della gestione, oppure – per tornare al caso del subentrante – dimostrando di aver adempiuto correttamente agli obblighi tributari. Se il nuovo rappresentante ha presentato una dichiarazione corretta, ha versato le imposte dovute, ha operato le necessarie rettifiche rispetto alla gestione precedente, allora può sottrarsi alla corresponsabilità.

La Cassazione lo dice con chiarezza in Cass. n. 22861 del 26 settembre 2018 e in Cass. n. 4478 del 23 febbraio 2018: ai fini della responsabilità solidale del legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta rileva non solo la partecipazione all’attività dell’ente, ma anche il corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti su di lui. Solo chi li ha rispettati può dirsi immune da corresponsabilità.

L’avvicendamento nella carica: quando si risponde del passato

La questione del cambio di vertice è stata affrontata in modo sistematico dall’ordinanza n. 31292 del 10 novembre 2023, che richiama a sua volta Cass. n. 6626/2022. Il principio espresso è netto: in ragione dell’autonomia del diritto tributario rispetto al diritto civile, e della natura legale dell’obbligazione fiscale, il rappresentante subentrante non può invocare la mancata ingerenza nella pregressa gestione come esimente dalla responsabilità solidale.

L’obbligo dichiarativo, in particolare, può riguardare annualità anche non interamente comprese nel periodo di gestione diretta. Può addirittura riguardare l’intera annualità – ad esempio in caso di dichiarazione integrativa – come precisato da Cass., sez. 5, n. 3093 del 9 febbraio 2021.

Ciò significa che la responsabilità solidale del rappresentante ASD subentrante può estendersi a periodi d’imposta durante i quali non aveva ancora assunto la carica. Non come regola generale, ma come conseguenza specifica dell’obbligo dichiarativo e del potere-dovere di rettifica che accompagna tale obbligo.

Tipologia di obbligazione Criterio di responsabilità Riferimento giurisprudenziale
Debiti negoziali Attività concreta svolta per l’ente Cass. n. 4478/2018; n. 22861/2018
Debiti tributari (periodo di investitura) Presunzione di direzione gestionale Cass. n. 36470/2022; n. 3093/2021
Debiti tributari (rappresentante subentrante) Obbligo dichiarativo e di rettifica Cass. n. 6626/2022; n. 17576/2025; n. 685/2026
Debiti da definizione concordata Omesso versamento delle somme concordate Cass. ord. n. 5174/2021
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Le notifiche: la cartella può arrivare direttamente al rappresentante

Un aspetto processuale che merita attenzione riguarda le modalità di notifica. La Corte ha chiarito – con ord. n. 2953 del 1° febbraio 2022 – che qualora l’accertamento sia stato emesso nei confronti dell’associazione non riconosciuta, la cartella esattoriale può essere notificata direttamente al rappresentante legale, anche in assenza di un autonomo atto impositivo intestato a quest’ultimo.

Il diritto di difesa del rappresentante è salvaguardato dalla facoltà di impugnare, unitamente alla cartella ricevuta, anche gli atti presupposti (l’accertamento all’associazione, ad esempio) che non gli siano stati notificati personalmente. Non può, dunque, lamentare la mancata ricezione diretta dell’accertamento per sottrarsi al pagamento.

Cosa cambia nella prassi per i dirigenti delle ASD

Per chi opera concretamente nella governance delle associazioni sportive dilettantistiche, il quadro tracciato dalla giurisprudenza impone una riflessione seria. Assumere la carica di presidente o rappresentante legale di una ASD non è una formalità. Porta con sé un obbligo di verifica della situazione fiscale dell’ente, soprattutto se si subentra a una gestione precedente.

Il nuovo rappresentante deve, in sostanza, fare i conti con il passato. Deve verificare se le dichiarazioni precedenti erano corrette, se i regimi fiscali applicati erano legittimi, se vi erano versamenti omessi. E deve intervenire – con dichiarazioni integrative, con versamenti a saldo, con le rettifiche necessarie. Solo così può costruire quella “esatta esecuzione degli obblighi tributari” che la Cassazione indica come condizione per andare esente da corresponsabilità.

La morale, se così si può chiamare, è che chi firma la dichiarazione dei redditi di una ASD se ne assume la responsabilità. In senso pieno.

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