Il Conto Termico 3.0 consente di affidarsi a soggetti terzi per gestire la pratica incentivante. Ma delegare non significa liberarsi dagli obblighi. Due FAQ pubblicate il 19 febbraio 2026 dal GSE chiariscono, senza margini di dubbio, che la responsabilità resta sempre in capo al beneficiario diretto. Anche quando ESCO, CER o configurazioni di autoconsumo agiscono come Soggetti Responsabili.
Delega operativa sì, sostituzione giuridica no
Il decreto del 7 agosto 2025 – che disciplina il meccanismo del Conto Termico 3.0 – apre esplicitamente la strada all’utilizzo di soggetti terzi per la gestione degli incentivi. Imprese ed enti del terzo settore, così come le pubbliche amministrazioni, possono avvalersi di una Energy Service Company (ESCO), di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) o di configurazioni di autoconsumo collettivo in qualità di Soggetti Responsabili. È tuttavia necessario precisare che CER e configurazioni di autoconsumo collettivo possono assumere tale ruolo esclusivamente per gli interventi di Tipo II – vale a dire quelli relativi alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e ai sistemi ad alta efficienza – e non per la generalità degli interventi ammessi al meccanismo.
La novità – o meglio, la precisazione che serve – riguarda cosa accade sul piano giuridico quando si sceglie questa strada. E la risposta del GSE è netta: nessuna sostituzione soggettiva. Il beneficiario dell’incentivo rimane tale, con tutti gli obblighi che ne derivano. La delega operativa non intacca in alcun modo la sua posizione formale.
La FAQ KB0017749: chi attesta i requisiti soggettivi
La prima delle due FAQ, identificata con il codice KB0017749 e pubblicata il 19 febbraio 2026 dal Gestore dei Servizi Energetici, risponde a un quesito pratico che molti operatori si sono posti fin dall’entrata in vigore del nuovo regime: un’impresa o un ETS di carattere economico può delegare a una ESCO o a una CER anche la fase di attestazione dei requisiti?
La risposta è no. O meglio: può affidare la gestione della pratica, ma non può far attestare al soggetto terzo requisiti che sono suoi propri. Secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 24 del D.M. 7 agosto 2025, il Soggetto Ammesso deve dichiarare direttamente – con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta secondo il modello “Dichiarazione Soggetto Ammesso” disponibile nella sezione documenti del sito GSE – di possedere i requisiti soggettivi richiesti per l’accesso agli incentivi.
Questa dichiarazione va allegata alla richiesta presentata dal Soggetto Responsabile. Si tenga presente che le modalità di accesso si differenziano in base alla tipologia di soggetto: l’accesso diretto è la strada percorsa tipicamente da soggetti privati e imprese, mentre la prenotazione è la procedura ordinaria per le Pubbliche Amministrazioni e gli ETS. In entrambi i casi, il beneficiario firma e si assume la responsabilità dell’attestazione. La legittimazione all’incentivo rimane ancorata alla sua figura e non può essere “trasferita” al soggetto che materialmente istruisce il dossier.
Si tratta di un principio che potrebbe sembrare ovvio, ma che nella pratica rischia di essere sottovalutato – soprattutto nei casi in cui il committente si affida integralmente alla ESCO per la gestione burocratica, confidando che quest’ultima risolva tutto. Non è così.
La FAQ KB0017748: obbligazione solidale e somme prenotate
La seconda FAQ del 19 febbraio 2026 – codice KB0017748 – affronta un tema ancora più delicato sul piano delle conseguenze economiche. Il quesito riguarda la responsabilità solidale nei confronti del GSE quando le somme incentivate vengono erogate non al soggetto che ha presentato la prenotazione, ma direttamente alla ESCO o a un soggetto terzo che ha sostenuto le spese dell’intervento – nell’ambito di un accordo contrattuale o di un partenariato.
Lo scenario tipico è quello in cui una pubblica amministrazione o un ETS accede agli incentivi tramite prenotazione e chiede che le somme vengano accreditate a una ESCO o a un soggetto terzo che ha sostenuto le spese dell’intervento. In questo caso, il GSE richiede che venga trasmesso – in fase di comunicazione dell’avvio dei lavori, attraverso il PortalTermico – il modello “Dichiarazione di responsabilità solidale 17.B”.
Con questo atto, il soggetto che percepisce materialmente le somme si obbliga solidalmente con il Soggetto Responsabile alla loro eventuale restituzione, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del decreto. Se la dichiarazione non viene allegata, il GSE non prende in considerazione la richiesta di erogazione. Niente documento, niente pagamento.
Il meccanismo ha portata generale: vale non solo per le PA e gli ETS, ma anche quando un soggetto privato o un’impresa, agendo come Soggetto Responsabile, richiede che i fondi vengano indirizzati verso una ESCO o un partner contrattuale. In ogni caso, il percettore finale deve assumere formalmente l’obbligazione solidale di restituzione, nel caso in cui vengano meno i presupposti che hanno giustificato l’incentivo. La mancata restituzione – in caso di decadenza dall’incentivo accertata in sede di controllo – comporta il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi previsti dalle Regole applicative GSE.
| Scenario | Adempimento richiesto | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Impresa/ETS con ESCO come Soggetto Responsabile | Dichiarazione sostitutiva atto notorio del Soggetto Ammesso (artt. 12 e 24) | FAQ KB0017749 – D.M. 7/8/2025 |
| PA/ETS con prenotazione e pagamento a ESCO o partner | Modello “Dichiarazione di responsabilità solidale 17.B” | FAQ KB0017748 – art. 13 co. 2 D.M. 7/8/2025 |
| Soggetto privato/impresa che cede somme a ESCO o partner contrattuale | Dichiarazione solidale del percettore finale | FAQ KB0017748 – art. 13 co. 2 D.M. 7/8/2025 |
Perché il GSE ribadisce questo principio
Non è un caso se il Gestore ha scelto di chiarire questi aspetti proprio all’avvio del nuovo regime. Dal 2 febbraio 2026 è attivo il PortalTermico 3.0 e le prime richieste iniziano ad arrivare. Gli errori procedurali in questa fase – dichiarazioni mancanti, modelli non allegati, responsabilità mal attribuite – possono bloccare l’iter o, peggio, esporre i beneficiari a recuperi in sede di controllo con obbligo di restituzione delle somme percepite.
Il messaggio delle due FAQ è univoco: il Conto Termico 3.0 consente strutture contrattuali articolate, con ESCO, CER, partenariati. Ma la centralità del Soggetto Ammesso non viene mai meno. Né sul piano dell’attestazione dei requisiti né su quello della responsabilità patrimoniale per le somme percepite.
Chi lavora con enti pubblici o terzo settore su questi interventi – tecnici, consulenti, ESCO stesse – farebbe bene a costruire fin da subito un processo di verifica documentale che preveda il coinvolgimento diretto del beneficiario finale, ben prima della presentazione della richiesta al GSE.



