Con la risposta a interpello n. 44 del 20 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha messo qualche punto fermo su una questione che da mesi agita platee di commercianti, gestori di pubblici esercizi e operatori del settore intrattenimento: quando scatta davvero l’obbligo di collegare il POS al registratore telematico? E soprattutto, chi può starne fuori?
La risposta non è univoca. Dipende dal tipo di attività, dagli strumenti di certificazione usati e – questo è il punto più delicato – da come si intende “collegamento”. Perché la norma non parla di cavi o interfacce fisiche. Parla di qualcosa di diverso.
Il quadro normativo: cosa ha cambiato la manovra 2025
Tutto parte dall’art. 1, commi da 74 a 77, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 – la Legge di Bilancio 2025 – che ha modificato l’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127. La novità, in sostanza, è l’introduzione di un obbligo di piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, attraverso il collegamento tra il dispositivo POS e il registratore telematico (RT) per i soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Il comma 77 stabilisce che l’obbligo decorre dal 1° gennaio 2026.
L’attuazione pratica è affidata al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 424470 del 31 ottobre 2025, che ha definito le modalità operative. Il 19 febbraio 2026 è poi arrivata la guida operativa che accompagna gli esercenti nell’adempimento. E il 20 febbraio, appunto, la risposta all’interpello n. 44 ha fatto il punto su una serie di situazioni concrete che la norma, da sola, non risolveva.
Biglietterie automatizzate: esonero confermato
Chi gestisce attività ricreative – il caso trattato dalla risposta n. 44/E riguardava nello specifico un centro con bowling, bar e sala giochi – e utilizza una biglietteria automatizzata collegata alla SIAE può tirare un sospiro di sollievo. Secondo l’Agenzia, non c’è alcun obbligo di collegare il POS alla biglietteria automatizzata. Il motivo è tecnico ma lineare: i corrispettivi incassati tramite biglietterie automatizzate sono già esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia stessa, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015.
I dati relativi ai titoli di accesso emessi vengono già trasmessi – separatamente e con modalità proprie – alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), come stabilisce il D.M. 13 luglio 2000. Un doppio binario, insomma. La SIAE riceve i dati, l’Agenzia delle Entrate non ha bisogno di duplicarli. Quindi: nessun collegamento richiesto.
Sale giochi e attività esonerate: niente POS obbligatorio
Discorso simile per chi gestisce sale giochi, sale carambole o tavoli da ping pong. Queste attività rientrano nell’esonero previsto dal D.M. MEF 10 maggio 2019: non sono obbligate alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi con registratore telematico e, di conseguenza, non devono dotarsi di un POS censito nel cassetto fiscale.
Va detto, però, che l’esonero non equivale a un divieto. Nulla impedisce a questi esercenti di emettere ugualmente documenti commerciali, anche per operazioni non soggette all’obbligo. In tal caso, occorre utilizzare l’apposito codice “natura IVA” N2 in fase di registrazione dell’operazione tramite il registratore telematico. Attenzione però: se l’operatore decide volontariamente di emettere il documento commerciale con codice N2, il POS utilizzato dovrà essere collegato all’RT.
Bar e ristoranti: il collegamento è virtuale, non fisico
Per le attività di somministrazione – bar, ristoranti, pizzerie – l’obbligo scatta in pieno. L’esercente deve avere un POS dedicato, associato al registratore telematico censito e attivato nel proprio cassetto fiscale.
Ma attenzione a un equivoco comune: il “collegamento” previsto dalla norma non è fisico. Non si tratta di cavi, porte USB o protocolli hardware. Si tratta di un collegamento virtuale e logico, che si realizza attraverso la registrazione del dato identificativo univoco del POS in abbinamento al dato identificativo univoco dell’RT, mediante l’apposita funzionalità del portale web “Fatture e Corrispettivi”. Concretamente, l’operazione consiste nell’associazione tra la matricola del registratore telematico e il terminal ID del POS.
Chi utilizza la procedura web “Documento Commerciale online” dell’Agenzia delle Entrate per la certificazione dei corrispettivi dovrà invece registrare il collegamento del POS all’interno della medesima procedura web.
Resta possibile – ed è diffusissimo – il protocollo “Scambio Importo”, che consente al POS di ricevere automaticamente l’importo da addebitare direttamente dal registratore, evitando errori di digitazione. Comodo, certo. Ma questo protocollo non assolve l’obbligo normativo. Non rileva ai fini dell’adempimento previsto dalla Legge di Bilancio 2025. Sono due cose diverse.
Un solo POS per più registratori: si può fare
Una delle questioni più pratiche riguarda chi gestisce più attività nello stesso locale – o strutture con più casse – e vuole utilizzare un unico POS per incassare i pagamenti di tutti. L’Agenzia conferma che non è vietato.
L’importante è che per ciascuna attività soggetta all’obbligo si adempia al collegamento POS-RT secondo le modalità previste. E che, al momento della vendita e dell’emissione del documento commerciale, vengano correttamente registrate le forme di pagamento utilizzate e i relativi importi. Serve, cioè, che i dati dei pagamenti elettronici siano chiaramente evidenziati e tracciabili.
I dati dei pagamenti elettronici devono essere memorizzati puntualmente dallo strumento di certificazione e trasmessi in forma aggregata giornaliera all’Agenzia delle Entrate, insieme ai dati dei corrispettivi. Aggregati, ma presenti. Non basta registrare i ricavi totali: la componente elettronica deve risultare separatamente.
Incasso di fatture tramite POS: nessun obbligo di collegamento
Un aspetto non secondario riguarda chi utilizza il POS anche per incassare fatture. La risposta n. 44/E chiarisce che il pagamento elettronico di una fattura non comporta l’obbligo di collegamento POS-RT, poiché l’operazione è già certificata tramite documento elettronico trasmesso al Sistema di Interscambio. Il collegamento è richiesto solo quando il pagamento si riferisce a un’operazione soggetta a certificazione fiscale tramite documento commerciale.
POS portatili e smartphone: libertà con obbligo di censimento
Ultimo nodo: i dispositivi POS cosiddetti “soft” – quelli che girano su smartphone, tablet o altri terminali autonomi. Anche qui, l’Agenzia non pone paletti particolari. Non esiste un elenco tassativo di dispositivi ammessi o vietati. Di fatto, qualunque strumento idoneo a gestire pagamenti elettronici può essere utilizzato.
L’unica condizione imprescindibile è che il dispositivo venga correttamente censito nel cassetto fiscale e associato all’RT di riferimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal provvedimento n. 424470/2025. La tecnologia, insomma, può variare. Gli obblighi di censimento, no.
Riepilogo: obbligo di collegamento POS-RT per tipo di attività
| Tipo di attività | Obbligo di collegamento POS-RT |
|---|---|
| Bar e ristorazione | Sì – POS censito nel cassetto fiscale, collegamento virtuale tramite portale Fatture e Corrispettivi |
| Biglietterie automatizzate (bowling, spettacoli) | No – corrispettivi già trasmessi alla SIAE ex D.M. 13 luglio 2000 |
| Sale giochi, carambole, ping pong | No – esonero da D.M. MEF 10 maggio 2019; possibilità di emettere documenti con codice N2 (ma in tal caso scatta l’obbligo di collegamento) |
| Incasso fatture | No – operazione già certificata tramite fattura elettronica trasmessa al SdI |
Avvio dal 5 marzo e scadenze da rispettare
La piattaforma per effettuare il collegamento sarà operativa dal 5 marzo 2026, come annunciato dall’Agenzia delle Entrate. Le scadenze sono le seguenti:
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Per i POS già attivi o utilizzati entro il 31 gennaio 2026: il collegamento va completato entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione del servizio web.
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Per i POS attivati dopo il 31 gennaio 2026: il collegamento va registrato dal 6° giorno del 2° mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese (es.: nuovo POS attivato il 1° febbraio – collegamento dal 6 aprile entro il 30 aprile).
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In caso di variazione di un collegamento già registrato, si applicano gli stessi termini.
Sanzioni per il mancato adempimento
La Legge di Bilancio 2025, ai commi 75 e 76 dell’art. 1, ha esteso il perimetro sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 471/1997 anche alle violazioni relative al collegamento POS-RT e alla trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici:
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Mancato collegamento POS-RT: sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro ai sensi dell’art. 11, comma 5, D.Lgs. 471/1997, come modificato.
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Omessa o tardiva trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici: sanzione di 100 euro per ciascuna trasmissione, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico, fino a un massimo di 1.000 euro per trimestre (art. 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. 471/1997).
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Sanzioni accessorie: sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da 3 giorni a 1 mese in caso di 4 violazioni in 5 anni; da 15 giorni a 2 mesi (fino a 6 mesi in caso di recidiva) per mancata installazione/collegamento; fino a 6 mesi se i corrispettivi contestati superano 50.000 euro (art. 12, D.Lgs. 471/1997).


