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Legge di Bilancio 2026

Sanzioni CCIAA Napoli sull’approvazione tardiva bilancio SRL: il Registro sbaglia norma

20 Febbraio, 2026

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La Camera di Commercio di Napoli ha avviato una prassi sanzionatoria nei confronti delle società a responsabilità limitata che non convocano un’assemblea formale per approvare il bilancio entro i termini di legge. Peccato che quella convocazione, per le SRL, non sia obbligatoria. Almeno non lo dice nessuna norma del codice civile.

La nota del 26 maggio 2024 e cosa chiede la CCIAA

Con una comunicazione del 26 maggio 2024, inoltrata tramite l’ODCEC di Napoli, la Camera di Commercio partenopea ha messo a punto una sorta di vademecum rivolto ai professionisti. L’oggetto? Il deposito del bilancio e il rispetto degli artt. 2478-bis e 2364 del codice civile in tema di convocazione assembleare.

La posizione dell’ufficio è questa: nelle SRL l’assemblea per l’approvazione del bilancio dev’essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio – o 180 giorni quando sussistono le condizioni per la proroga. Chi non rispetta questa scadenza, secondo la CCIAA, incorre nella sanzione prevista dall’art. 2631 c.c., con un pagamento in misura ridotta di 2.064 euro per ogni soggetto obbligato, pari al doppio del minimo edittale ai sensi dell’art. 16, comma 1, della L. 689/1981. La sanzione edittale dell’art. 2631, comma 1, c.c., va ricordato, è compresa nella forbice da 1.032 a 6.197 euro.

Non basta. Se la prima assemblea è andata deserta, l’ufficio pretende che al momento del deposito del bilancio venga allegato il verbale di quella seduta, estratto dal libro delle decisioni dei soci bollato e vidimato, con attestazione di conformità e firma digitale. Senza quella documentazione – o senza che almeno la data della prima convocazione compaia nel verbale di approvazione – si procede d’ufficio all’irrogazione della sanzione.

Il primo errore: l’art. 2478-bis non parla di assemblea

Qui emerge il primo e più rilevante problema della costruzione giuridica della CCIAA. L’art. 2478-bis c.c. dice che il bilancio “è presentato ai soci” entro il termine stabilito dall’atto costitutivo “e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale”. Presentato, non approvato in assemblea. La distinzione non è semantica.

Dal 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore del D.Lgs. 6/2003, le SRL dispongono di un’architettura normativa propria. L’art. 2479, comma 3, c.c. prevede che “l’atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto”, senza alcuna riunione assembleare. Le sole materie che richiedono obbligatoriamente la forma assembleare sono quelle indicate al comma 4 dello stesso articolo – che rinvia ai nn. 4) e 5) del comma 2: le modificazioni dell’atto costitutivo e le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oltre all’ipotesi di riduzione del capitale per perdite ex art. 2482-bis, comma 4. L’approvazione del bilancio (n. 1 del comma 2) non vi compare.

Una SRL il cui atto costitutivo preveda la consultazione scritta può quindi approvare il proprio bilancio senza convocare alcuna assemblea. È legale. È ordinario. Succede ogni giorno.

Il rinvio all’art. 2364 c.c.: limitato al comma 2

La nota della CCIAA richiama l’art. 2364 c.c. come fondamento del termine di 120/180 giorni e dell’obbligo di convocazione assembleare per le SRL. È necessario fare chiarezza. L’art. 2478-bis c.c. contiene effettivamente un rinvio espresso al “secondo comma dell’articolo 2364”, ma esclusivamente con riguardo alla possibilità di differire il termine di approvazione da 120 a 180 giorni. Non si tratta di un’applicazione analogica: il rinvio c’è, ed è testuale.

Tuttavia, il rinvio è circoscritto al solo comma 2 dell’art. 2364 c.c. e non importa l’intera disciplina dell’assemblea ordinaria delle SpA contenuta nel comma 1 dello stesso articolo. Il Legislatore del 2003 ha costruito la SRL come tipo societario autonomo, con proprie norme e propria fisionomia – non come una SpA in miniatura. Le disposizioni di riferimento per le modalità di approvazione del bilancio nelle SRL sono gli artt. 2479 e 2478-bis c.c., che non prescrivono la forma assembleare. Estendere il comma 1 dell’art. 2364 alle SRL, come pretende la CCIAA, non trova basi nel sistema normativo vigente.

Sanzione senza fattispecie: il nodo dell’art. 2631 c.c.

L’art. 2631, comma 1, c.c. punisce gli amministratori e i sindaci che “omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto”. La norma è chiara: occorre che un obbligo di convocazione esista – per legge o per statuto – e che sia stato violato.

Se per le SRL non esiste un obbligo legale di convocare l’assemblea per approvare il bilancio (e non esiste, come si è visto, quando l’atto costitutivo preveda la consultazione scritta), non si configura alcuna omissione sanzionabile ai sensi dell’art. 2631. Il principio di legalità delle sanzioni amministrative – sancito dall’art. 1 della L. 689/1981 – impedisce di irrogare una sanzione per una condotta che non integra la fattispecie legale. Non si può punire ciò che la legge non vieta.

Si consideri un esempio pratico. Una SRL con due soci, il cui atto costitutivo contempli la consultazione scritta, approva il bilancio al 31 dicembre 2023 tramite tale modalità, entro il 30 aprile 2024. Nessuna assemblea, nessun verbale di riunione. Tutto perfettamente lecito. Eppure, secondo la logica della CCIAA di Napoli, quell’ente sarebbe passibile di sanzione per “mancata convocazione”. Un paradosso normativo difficile da giustificare.

L’assemblea totalitaria smonta la tesi della CCIAA

C’è un quarto argomento, forse il più elegante sul piano logico. Se la fattispecie sanzionata fosse davvero la “mancata convocazione”, allora la sanzione dovrebbe colpire anche le assemblee totalitarie – quelle in cui tutti i soci sono presenti e, con gli amministratori e i sindaci informati della riunione, deliberano validamente senza una formale convocazione ai sensi dell’art. 2479-bis, ultimo comma, c.c..

In quei casi, la convocazione formale non c’è stata. Eppure nessuno ha mai sostenuto che questo comporti sanzioni. E la CCIAA di Napoli stessa non le irroga. Il che dimostra, implicitamente, che l’obiettivo reale non è tutelare la “convocazione” come formalità, ma verificare il rispetto del termine di approvazione. Obiettivo legittimo, per carità – ma che non può essere perseguito attraverso l’art. 2631 c.c., che disciplina tutt’altro.

Nella prassi, d’altronde, il rispetto del termine di approvazione del bilancio è un interesse dei soci – solo dei soci – come riconosce la prevalente dottrina commercialistica. L’art. 2478-bis c.c. tutela il ceto sociale, non il Conservatore del Registro Imprese. Solo i soci possono lamentarne la violazione.

Il libro delle decisioni degli amministratori: un altro punto critico

La nota della CCIAA chiede anche che l’eventuale assemblea deserta venga trascritta sul libro delle decisioni degli amministratori. Richiesta priva di fondamento. Quel libro – previsto dall’art. 2478, comma 1, n. 3), c.c., norma autonoma dettata specificamente per le SRL – documenta le deliberazioni dell’organo gestorio. Un’assemblea andata deserta non è una delibera degli amministratori: questi ne sono, come qualcuno ha osservato con efficace sintesi, “impotenti spettatori”.

Non vi è alcuna manifestazione di volontà dell’organo amministrativo da verbalizzare. Pretendere il contrario significa confondere la funzione documentale dei libri sociali con l’esigenza – tutta interna all’ufficio – di raccogliere prove utili ai procedimenti sanzionatori.

Va peraltro segnalato che la stessa CCIAA utilizza nella propria comunicazione la terminologia propria delle SpA – “libro verbali dell’assemblea, da cui si possa evincere con chiarezza l’apposizione del timbro di bollatura e vidimazione” – mentre nelle SRL il libro pertinente è quello delle “decisioni dei soci” (art. 2478, comma 1, n. 2, c.c.), per il quale peraltro non vige un obbligo generalizzato di bollatura e vidimazione.

Come difendersi: la prescrizione e l’opposizione

Per i professionisti già coinvolti in procedimenti sanzionatori avviati dalla CCIAA di Napoli, esistono strumenti concreti di difesa. La sanzione ex art. 2631 c.c. è soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 28 della L. 689/1981, che decorre dalla data della violazione contestata. Per i bilanci, quella data si identifica convenzionalmente con il termine ultimo per l’approvazione: il 30 aprile per il termine ordinario di 120 giorni, o il 29 giugno per le società che abbiano optato per la proroga a 180 giorni.

Se sono trascorsi più di cinque anni, si può e si deve eccepire la prescrizione. Nei casi più recenti, invece, lo strumento è l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione davanti al Giudice di Pace (o al Tribunale, a seconda dell’importo), ai sensi degli artt. 6 e seguenti del D.Lgs. 150/2011, con cui contestare nel merito la fondatezza della pretesa sanzionatoria. Il ricorso va proposto entro 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza (60 giorni per i residenti all’estero). Gli argomenti giuridici a disposizione sono solidi.

Riepilogo operativo

Profilo Posizione CCIAA Napoli Quadro normativo reale
Forma di approvazione Assemblea obbligatoria entro 120/180 gg Anche consultazione scritta, se prevista dall’atto costitutivo (art. 2479, co. 3, c.c.)
Norma richiamata Art. 2364 c.c. (intero articolo) Art. 2478-bis rinvia solo al co. 2 dell’art. 2364 (proroga a 180 gg)
Sanzione indicata Art. 2631 c.c. – 2.064 euro per soggetto 2.064 euro = misura ridotta ex art. 16 L. 689/1981 (doppio del minimo). Sanzione edittale: da 1.032 a 6.197 euro
Configurabilità sanzione Automatica per mancata convocazione Non configurabile se non esiste obbligo di convocazione
Prescrizione 5 anni dalla data della violazione (art. 28 L. 689/1981)
Rimedio difensivo Opposizione ex D.Lgs. 150/2011 (Giudice di Pace/Tribunale)

Una prassi da rivedere, e il ruolo delle categorie professionali

La vicenda della CCIAA di Napoli interroga il ruolo del Conservatore del Registro delle Imprese. È un pubblico ufficiale chiamato ad applicare la legge – non a colmarne le lacune con interpretazioni creative. Il diritto societario nato dalla riforma del 2003 ha costruito la SRL come tipo flessibile, in cui la libertà organizzativa è un valore esplicitamente tutelato.

Estendere alle SRL norme pensate per le SpA – come l’intero art. 2364 c.c., anziché il solo comma 2 espressamente richiamato – non è solo un errore tecnico. È una forzatura che tradisce l’impianto sistematico del codice civile. I professionisti che ricevono queste sanzioni hanno buone ragioni giuridiche per contestarle. Ed è forse il momento che le categorie ordinistiche – a partire dall’ODCEC di Napoli – prendano una posizione ufficiale e formale, per indurre la CCIAA a rivedere una prassi che non trova riscontro in alcuna norma di diritto positivo.

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